Decreto cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7012 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Salvatore Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispettivamente in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Rieti, in persona del Presidente della Provincia in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Poggio Nativo, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Autorità del Bacino Distrettuale Dell’Appennino Centrale, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
R.E.S.S. S.r.l. Recupero Ecologico Servizi Smaltimento, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Mazzella, Giovanni Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione della Regione Lazio - Direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, Area V.I.A., n. -OMISSIS- del 21 maggio 2025, pubblicata sul BURL in data 5 giugno 2025, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, avente a oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il “progetto impianto di trattamento di rifiuti inerti”, nel Comune di Poggio Nativo (RI), località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. srl Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. Registro elenco progetti n. 027/2019”;
- della determinazione del commissario ad acta n. -OMISSIS-della seduta del 26.03.2025, proposta n. -OMISSIS-del 26.03.2025, pubblicata sul BURL in data 10.04.2025, avente a oggetto: “Esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell'art. 19 della L.R. n. 14/1999 e s.m.i. nei confronti del Comune di Poggio Nativo (RI) per l'emissione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad esito del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al Provvedimento Unico Autorizzativo Regionale (PAUR) sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo” presentato dalla Società R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento s.r.l., pubblicata in data 10.4.2025 sul Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Lazio;
- della determinazione della Regione Lazio nell'articolazione Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti” n. -OMISSIS-dell'08.11.2023 (con successiva errata corrige n. -OMISSIS-del 24.11.2023), pubblicata in data 07.12.2023 sul BURL, avente a oggetto: “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. - Registro elenco progetti n. 027/2019”;
- dei verbali delle sedute del 26.04.2021, del 19.07.2021 con aggiornamento del 20.09.2021, del 13.06.2023 con ripresa del 27.07.2023 della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli resi da parte di alcune amministrazioni invitate sul progetto di R.E.S.S. s.r.l., dettagliatamente richiamati nel citato verbale conclusivo; - nonché ove occorrere possa del Decreto del Presidente della Regione Lazio 17.02.2025, n. -OMISSIS-di nomina del commissario ad acta;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di R.E.S.S. S.r.l. Recupero Ecologico Servizi Smaltimento e di Regione Lazio e di Provincia di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresentano i ricorrenti che i provvedimenti autorizzatori ineriscono all’esercizio di un impianto di gestione di rifiuti inerti, da ubicarsi nella zona agricola del Comune di Poggio Nativo (RI), località Casali, a seguito di proposta della società R.E.S.S. srl, Recupero Ecologico Servizi Smaltimento.
La società R.E.S.S. srl, in data 2 agosto 2013, presentava istanza di autorizzazione, ex art.208 del T.U. Ambiente, a cui ha fatto seguito il 23 febbraio 2025 il provvedimento favorevole del Comune di Poggio Nativo di autorizzazione del progetto, annullato dal Tar Lazio con sentenza n.-OMISSIS-/2016, a seguito di ricorso R.G. n.-OMISSIS--15, presentato da alcuni proprietari e imprenditori locali, per non essere stato sottoposto a preliminare valutazione di impatto ambientale.
La R.E.S.S. srl trasmetteva il progetto alla Regione Lazio che, con determinazione n.-OMISSIS-, avviava, in data 3 aprile 2017 il procedimento di V.I.A. sul progetto della R.E.S.S. srl, che però si determinava al ritiro dell’istanza ed alla rinuncia al procedimento, ad oggi archiviato.
La R.E.S.S. srl presentava nuova istanza di localizzazione al Comune di Poggio Nativo relativamente ad un progetto di dimensioni ridotte rispetto al progetto originale ed il Comune con deliberazione n. 25/2018 esprimeva parere positivo, a cui seguiva nuova richiesta di PAUR, in data 2 aprile 2019.
Il Comune di Poggio Nativo, con deliberazione n. -OMISSIS-, esprimeva parere contrario al rilascio dell’autorizzazione regionale unica all’istanza di VIA e, a seguito del parere negativo del Comune, la Regione Lazio comunicava preavviso di rigetto, ex art.10-bis L. 241/1990, e con determinazione n. -OMISSIS- l’area Via della Regione Lazio esprimeva parere negativo alla realizzazione dell’impianto, che comportava una variante allo strumento urbanistico.
Entrambi i provvedimenti del Comune e della Regione venivano impugnati dalla società R.E.S.S. srl con ricorsi aventi R.G. n.-OMISSIS-/2019 e R.G. n.-OMISSIS-/2019, riuniti e decisi con sentenza n. 7963/2020, che accoglieva il ricorso avverso il provvedimento del Comune per carenza di istruttoria e respingeva il ricorso avverso il provvedimento della Regione Lazio, per essere, il provvedimento regionale, atto vincolato a seguito del parere contrario del Comune sulla variante urbanistica necessaria per la compatibilità del progetto sul piano urbanistico.
In data 28 luglio 2020, la società R.E.S.S. chiedeva la riapertura del procedimento per il rilascio del Paur sulla base della stessa istanza del 2019.
La Regione Lazio, con determinazione n. -OMISSIS-, dichiarava la “Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. - Registro elenco progetti n. 027/2019” e, a seguito dell’inerzia del Comune di Poggio Nativo, tenuto ad emettere il provvedimento
autorizzativo ex art.208 d.lgs. n.152/2006, la R.E.S.S. srl, con nota acquisita al prot. reg. n. 145326 del 01.02.2024, richiedeva la nomina di un Commissario ad Acta, di cui all’art. 5 del d.lgs. 112/1998, all’art. 13 della Legge Regione Lazio 27/1998 ed all’art. 49 dello Statuto della Regione Lazio, in sostituzione del Comune inadempiente, al fine di emettere l’atto.
Spirato detto termine la Regione attivava i poteri sostitutivi, nominando il Commissario ad Acta, con Decreto del Presidente n.-OMISSIS-, il quale adottava la determinazione n.00001-2025, quale autorizzazione ex art.208 del T.U. Ambiente.
Con determinazione regionale n. -OMISSIS- del 21.5.2025 è stato adottato, quindi, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art.27 bis del D. Lgs.152/2006 per il "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", nel Comune di Poggio Nativo (RI), località Casali di Poggio Nativo.
Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 e ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno impugnato tale Determinazione regionale, unitamente agli altri atti del procedimento (ivi inclusa la determinazione della Regione Lazio nell’articolazione Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti” n. -OMISSIS-dell’08.11.2023 (con successiva errata corrige n. -OMISSIS-del 24.11.2023), pubblicata in data 07.12.2023 sul BURL, avente a oggetto: “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. - Registro elenco progetti n. 027/2019”) per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione della delib. della Regione Lazio n. -OMISSIS-/2018, l.r. n. 13/2007 e ss.mm. Violazione e falsa applicazione dei seguenti provvedimenti della Regione Lazio: DGR n. -OMISSIS-del 03.11.2022; nota n. -OMISSIS-del 18.03.2024; determinazione -OMISSIS-del 22.05.2024; det. Direttoriale prot. -OMISSIS- del 07.08.2024. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e in particolare del comma 2-bis, art. 3, art. 6, lett. b), della legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere nelle figure della carenza di istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità manifesta, manifesta irragionevolezza;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27-bis e 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4 e 14-quater, comma 1 e 7 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 27/1998 s.m.i. della D.G.R. n. 34 del 26.01.2012, art. 3, Allegato A; della D.G.R. n. 239/08. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14-quater della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del d.lgs n. 152/2006. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
IV. Con riferimento alla determinazione commissariale n. -OMISSIS-del 26.03.2025. Violazione e falsa applicazione del Capo II della legge n. 241/1990 e in particolare degli artt. 7, 8, 9 e 10. Omissione di attività procedimentale. Difetto di istruttoria. Violazione delle garanzie procedimentali. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure del travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di motivazione.
Con istanza, notificata il 17 giugno 2025, i ricorrenti hanno chiesto misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a. Con decreto cautelare n. 3333/2025 il Presidente ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo l’irricevibilità del ricorso per non essere stati impugnati nei termini, sia la Determinazione regionale n.-OMISSIS-dell’8 novembre 2023, con successiva errata corrige Determinazione n.-OMISSIS-del 24 novembre 2023, pubblicata sul Burl del 7
dicembre 2023, che rappresenta la Valutazione di Impatto ambientale; sia il verbale della terza riunione della conferenza di servizi; l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva
dell’“-OMISSIS-” e controdeducendo nel merito ai motivi di cui al ricorso.
Anche la società controinteressata ha tempestivamente eccepito la tardività del ricorso giacché tutti motivi proposti sarebbero rivolti alla determinazione della Regione Lazio nell’articolazione Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti” n. -OMISSIS-dell’8.11.2023 (con successiva errata corrige n. -OMISSIS-del 24.11.2023), pubblicata in data 7.12.2023 sul BURL, avente a oggetto: “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. - Registro elenco progetti n. 027/2019” ed ai lavori della Conferenza dei Servizi che si è conclusa in
data 27.07.2023 e le relative doglianze avrebbero dovuto essere mosse entro e non oltre il 5.02.2024.
Le altre amministrazioni resistenti si sono costituiti in giudizio con memoria di stile e depositando documenti.
Con memoria depositata l’11 luglio 2025 parte resistente ha dedotto la tempestività del ricorso, atteso che la determinazione del commissario ad acta e il P.A.U.R., pur innestandosi nel complessivo procedimento autorizzatorio, mantengono una loro piena autonomia decisionale e lesiva rispetto ai precedenti provvedimenti e considerato che, in sostanza, la determinazione V.I.A. n. -OMISSIS-dell’08.11.2023 (con successiva errata corrige n. -OMISSIS-del 24.11.2023) è stata completamente “ doppiata e superata dalla determinazione commissariale la quale, pur adagiandosi nella sostanza alle precedenti conclusioni ha dovuto svolgere autonoma attività ”.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Questo Collegio intende aderire, invero, a quell’orientamento giurisprudenziale di recente formazione a mente del quale “ occorre interrogarsi sulla connessa questione della c.d. doppia impugnazione, dell'atto presupposto e dell'atto presupponente, nei casi di invalidità derivata. Sotto questa diversa prospettiva, il regime processuale degli atti collegati può variare in ragione della natura dell'atto presupposto, prima ancora che del loro nesso di presupposizione. In particolare, il discrimine tra impugnativa immediata o differita dell'atto presupposto illegittimo è strettamente correlato alla autonoma portata lesiva dell'atto presupposto stesso. […] La valutazione di impatto ambientale è un istituto di matrice europea, dove una prima regolazione della materia si rinviene già nella Dir. 85/337/CEE, oggetto nel corso del tempo di rilevanti modifiche, confluite nella Dir. 2014/52/UE.
Nell'ordinamento interno, tale disciplina europea relativa alla valutazione di impatto ambientale ha trovato attuazione, dapprima con una disciplina transitoria, e, da ultimo nel codice dell'ambiente di cui d.lgs. n. 152/2006 (oggetto in parte qua di modifiche, a partire dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, fino alle più recenti di cui, la più rilevante, al D.L. 31 maggio 2021, n. 77). La valutazione di impatto ambientale, espressione dei principi comunitari di prevenzione, precauzione, integrazione e sviluppo sostenibile, consiste in quel particolare procedimento finalizzato a considerare gli impatti ambientali di un progetto, ossia gli effetti significativi, diretti e indiretti, che il progetto genera su differenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio e le interazioni tra i fattori precedentemente elencati.
Si tratta di un procedimento amministrativo complesso, scandito in una articolata sequenza procedimentale, che vede il suo avvio con la presentazione dello studio d'impatto ambientale (SIA) da parte del proponente. Seguono poi lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del SIA e l'integrazione eventuale delle informazioni fornite. Il procedimento culmina con l'adozione del provvedimento di VIA e l'integrazione di quest'ultimo nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. Si tratta, quindi, di un sub-procedimento autonomo, che si inserisce in un procedimento autorizzativo più ampio relativo ad un determinato progetto. Sul punto, un costante indirizzo giurisprudenziale ha più volte sottolineato l'autonomia del procedimento di VIA, che trova la sua ratio nella tutela di un interesse specifico: la tutela dell'ambiente. Tale caratteristica contribuisce a rendere l'atto conclusivo del procedimento immediatamente impugnabile in quanto potenzialmente idoneo a generare una lesione immediata dei valori ambientali. […] Il d.lgs. n. 104/2017 ha, in particolare, introdotto nel codice dell'ambiente due nuovi istituti volti alla razionalizzazione delle procedure autorizzative relative a progetti sottoposti a VIA, dando ampio rilievo ai procedimenti unici come mezzo di semplificazione e coordinamento: il provvedimento unico ambientale (art. 27) e il provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis ). L'art. 27-bis, più nel dettaglio, dispone che nei procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta un'istanza finalizzata al rilascio delle autorizzazioni e degli atti di assenso occorrenti e prevede che la determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi "costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto" (art. 27 bis, co. 7, cit.). Esso, inoltre, prevede che per tutti quei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale si svolga obbligatoriamente un unico procedimento finalizzato al rilascio della VIA e di tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto nel provvedimento finale, il PAUR. La "autorità competente" alla quale il proponente deve presentare l'istanza per il rilascio del PAUR è "la pubblica amministrazione cui compete (...) l'adozione dei provvedimenti di VIA" (art. 5, comma 1, lett. p, del codice ambiente). Più in generale, in merito alla competenza in materia di VIA e all'"autorità competente". Nel caso del PAUR, dunque, il proponente è tenuto a presentare l'istanza di VIA all'autorità competente, allegando tutta la documentazione finalizzata al rilascio di "tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto". A seguito di una fase di verifica della correttezza documentale e di consultazione, l'Autorità competente è tenuta a convocare una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o potenzialmente interessate. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell'art. 14-ter, L. n. 241/1990, e la determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il PAUR, che comprende il provvedimento di VIA e i singoli provvedimenti abilitativi. 5.5. Tanto premesso sul piano della individuazione della normativa di riferimento, reputa il Collegio che il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprenderebbe. […] A favore di tale qualificazione depone l'intera impalcatura normativa del d.lgs. n. 152/2006, il quale qualifica espressamente VIA e AIA come autonomi provvedimenti amministrativi, in quanto tali, produttivi di effetti precettivi loro propri, identificando: (i) nel provvedimento di VIA, "il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere" (art. 5, co. 1 lett. o); (ii) nel provvedimento di AIA, "il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c)" (art. 5, co. 1 lett. o.bis). […] In tal senso, la Sezione, con la decisione 2 settembre 2021, n. 6195, ha già avuto modo di evidenziare come il perno del procedimento unico di cui all'art. 27-bis debba essere individuato proprio nel modulo procedimentale della conferenza di servizi. A sostegno di questa conclusione è stata, in particolare, evidenziata la circostanza per cui l'autorità competente in materia di VIA sia competente anche all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e possa risolvere i conflitti interni alla conferenza stessa sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Ne discende che l'unicità del modulo procedimentale non comporta la compenetrazione tra i titoli acquisiti, che invece rimangono formalmente e sostanzialmente distinti, continuando ad essere contestualmente disciplinati dalle relative disposizioni procedimentali di settore. 5.7. Dall'accoglimento delle suesposte premesse consegue che, nel caso in esame, i provvedimenti di VIA e di AIA, in quanto dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, avrebbero dovuto costituire oggetto di espressa impugnazione […] entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data della rispettiva pubblicazione sul BURL ”.
Tale conclusione risulta ulteriormente rafforzata dal contenuto proprio delle censure mosse avverso i provvedimenti impugnati, le quali fanno tutte (con eccezione dell’ultimo motivo di ricorso riferimento precisamente alla determinazione commissariale n. -OMISSIS-del 26.03.2025) esplicito riferimento a notazioni, studi, approfondimenti, valutazioni e decisioni effettuate dall'amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di VIA, la cui lesività era già per ciò solo riscontrabile quando questi ultimi provvedimenti sono stati adottati.
È stessa parte ricorrente, invero, ad osservare che “ il commissario ad acta, il quale ha scelto di appiattirsi sulla datata nota della Provincia, e sull’erronea e identica affermazione contenuta nella V.I.A., senza compiere egli stesso una più approfondita valutazione e dunque ritenendo che il Cammino non fosse un elemento effettivamente ostativo alla localizzazione dell’impianto di rifiuti ”; “ In primo luogo appare evidente che né in sede di V.I.A., né in sede di adozione della autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, né nel P.A.U.R. sia stata disposta una verifica circa il Cammino di San Francesco appiattendosi sulla datata nota della Provincia. Allo stesso tempo è interessante rilevare che la motivazione dei diversi provvedimenti (V.I.A., art. 208) reca le medesime considerazioni ” e, ancora “ I provvedimenti autorizzatori del 2025 in questa sede impugnati (autorizzazione ex art. 208
e P.A.U.R.) non hanno fatto alcuna menzione relativa al Cammino diversa da quella a suo tempo effettuata in sede di V.I.A., nonostante la questione in punto di fatto e di diritto, come dimostrato, è ormai completamente diversa. Dunque, appare più che evidente l’incompletezza dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata già in sede di V.I.A., in data 06.11.2023, e reiterata nei successivi atti endoprocedimentali e provvedimentali, nella quale viene sancita inequivocabilmente l’irrilevanza del Cammino e viene trascurata la delib. n. -OMISSIS- del 30.10.2018, e gli altri atti relativi al Cammino, peraltro cronologicamente antecedenti ai provvedimenti conclusivi dell’iter autorizzatorio del progetto per cui è causa ”.
Le doglianze di parte ricorrente, quindi, si fondano espressamente sulla già ravvisata erroneità e incompletezza dell’istruttoria che avrebbe viziato il provvedimento di VIA, il quale però non è stato tempestivamente impugnato.
Da ciò discende l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Stante la complessità e novità della controversia le spese processuali possono essere ugualmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
RG AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG AT | DO VO |
IL SEGRETARIO