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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT avv. Angela Verolla ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 9246/2021, avente ad oggetto risoluzione contratto di locazione e avertente
TRA
CF.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Armando Di Tella, con il quale elettivamente domicilia in S. Maria C. V. alla via R. d'Angiò
n. 3, angolo Piazza San Francesco, giusta procura in calce all'atto introduttivo relativo alla convalida di sfratto. P.E.C.: Email_1
ricorrente
E
C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2
resistente
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per inadempimento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
All'udienza del 25/06/2025 il solo procuratore della parte intimante precisava le proprie conclusioni come note di trattazione scritta ritualmente depositate ed all'esito questo giudice pronunciava, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex artt. 658 e 660 c.p.c., regolarmente notificato, l'istante Parte_1
intimava alla signora lo sfratto per morosità, relativamente al
[...] Controparte_1
contratto di locazione dagli stessi sottoscritto in data 05.06.2018, registrato presso la competente agenzia delle entrate il 06.06.2018, avente ad oggetto l'appartamento in sito in
Caserta, alla Via Laviano, n. 19 riportato all'ufficio del territorio di Caserta – Comune di
Caserta – catasto dei fabbricati Fol. 118, P.lla 61, Sub 3, pattuendo un canone di locazione di € 5.160,00), da corrispondersi, in rate mensili anticipate di € 430,00 ciascuna.
Stente il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di Febbraio 2020 ad Ottobre 2021, per la complessiva somma di € 9.030,00 l'odierna istante si vedeva costretta a richiedere la convalida dello sfratto e l'ingiunzione per il pagamento della suddetta somma alla conduttrice morosa, incardinando il relativo procedimento di convalida presso l'intestato Tribunale che veniva rubricato al numero di RG 8119/2021.
In sede di prima udienza l'intimata, assistita dall'avvocato Giacomo Nobis che rappresentava di non aver formalizzato la costituzione, si opponeva alla convalida dichiarando a tal uopo: “La casa ha anche dei problemi si è bucata una parete da cui entra acqua;
c'è muffa sugli indumenti nei cassetti;
i mobili hanno macchie di muffa, le pareti anche e sono bagnate. Io non ho intenzione di restarci perché è in queste condizioni e l'unico motivo per cui non sono andata via è perché senza busta paga non mi affittano altro”.
Con ordinanza emessa a seguito della riserva assunta all'udienza del 02/12/2021, il precedente giudicante ritendo i motivi esposti dalla tanto “gravi” da non consentire la convalida CP_1
dello sfratto, anche in considerazione delle notorie difficoltà connesse al mantenimento del livello di reddito causate dalle restrizioni determinate dalla pandemia da Sars-CoV-2, rigettava la richiesta di convalida e disponeva il mutamento del rito concedendo alle parti termine per espletare il procedimento di mediazione obbligatorio.
Mutato il rito, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 maggio 2022, il procuratore della parte istante riportandosi a tutto quanto chiesto e dedotto, ribadiva la sussistenza della morosità insisteva per l'accoglimento di quanto richiesto ovvero: convalida dello sfratto, condanna al pagamento dei canoni scaduti, risoluzione contrattuale, con vittoria di spese.
Depositato il verbale di mediazione, che seppur correttamente esperito si concludeva con esito negativo, per assenza della parte intimata, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di discussione e decisione.
*************************** Con il mutamento del rito si viene a determinare la conclusione del procedimento sommario di convalida e, contestualmente, l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo con rito a cognizione ordinaria che deve concludersi con la pronuncia di una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile locato se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio se la domanda è, invece, rigettata.
Nel caso in esame, a seguito della ordinanza di mutamento del rito, solo parte istante depositava la memoria integrativa, dopo aver esperito infruttuosamente la mediazione a causa dell'assenza della intimata, mentre la conduttrice rimaneva contumace.
Scrutinando il merito ritiene, invece, questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto, proposta con l'originaria intimazione sia fondata e possa dunque trovare accoglimento.
Nella presente controversia il conduttore, su cui grava l'onere di dimostrare il pagamento dei canoni, non costituendosi non ha difatti contestato la sussistenza e la misura della morosità, riconoscendo in tal modo il mancato pagamento dei canoni.
Allo stato, ritenuto provato (in quanto non contestato) l'inadempimento del conduttore, questo giudice ritiene che tale inadempimento sia anche assistito dal carattere della gravità, stante il numero di mensilità non adempiute.
Da tutto ciò consegue quindi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Per quanto concerne invece la domanda di pagamento dei canoni insoluti, si deve rilevare che il dedotto mancato pagamento dei canoni di locazione, oggetto della precedente ingiunzione di sfratto, relativamente alle mensilità oggetto dell'atto di intimazione (dal mese di Febbraio 2020 ad Ottobre 2021 per la complessiva somma di € 9.030,00) non è mai stato contestato dalla conduttrice e pertanto deve ritenersi provato.
Ebbene, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n°15659.2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass. n°1743.2007;
Cass. n°20073.2004).
In questo senso, la parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto di locazione stipulato e debitamente registrato.
La conduttrice, invece, non ha fornito la prova dell'adempimento
Va, poi, accolta la domanda dell'intimante tesa ad ottenere il pagamento di canoni scaduti e non pagati, maturati nelle more del presente procedimento e, pertanto, si ritiene di dover condannare la parte intimata, al pagamento dell'importo delle mensilità (nella misura di euro 430,00 per ciascuna mensilità), a partire dal mese di novembre 2021 compreso e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dalle scadenze delle singole mensilità sino all'effettivo soddisfo.
Le attuali risultanze processuali consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.
Non può quindi che dichiararsi risolto per inadempimento il contratto di locazione alla luce del disposto dell'art. 5 della legge 392/1978 e condannarsi la parte resistente al pagamento dei canoni insoluti pari ad euro € 9.030,00, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo per canoni maturati fino al rilascio , essendosi protratta la morosità fino all'effettivo rilascio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto DICHIARA la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 05.06.2018, registrato presso la competente agenzia delle entrate il 06.06.2018, avente ad oggetto l'appartamento in sito in Caserta, alla Via Laviano, n. 19 riportato all'ufficio del territorio di Caserta – Comune di Caserta – catasto dei fabbricati Fol. 118, P.lla 61, Sub 3;
2. ORDINA alla signora di rilasciare immediatamente l'immobile locato CP_1
libero e vuoto di persone e cose in favore di;
Parte_1
3. CONDANNA al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 9.030,00, oltre all'ulteriore importo relativo alle mensilità scadute e non ancore corrisposte fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida in € 235,70 per esborsi, € 2.450,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25/06/2025.
IL GOT
Avv.Angela Verolla