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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G.1411/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giacomo Proietti C.F._1
Martini;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bosco;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis.49 c.p.c.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 25.07.2012 ha Parte_1 contratto matrimonio a Il CA (Egitto) con , matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) al n. 32, parte
II, Serie C, anno 2012 e che dall'unione non sono nati figli, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con memoria di costituzione, depositata in data 15.05.2024, si è costituita in giudizio che non si è opposta alla pronuncia sulla separazione Controparte_1 personale dei coniugi ed anzi ha aderito completamente alle domande articolate dal ricorrente.
All'udienza del 20.06.2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno contestualmente precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia sulla separazione senza condizioni, in particolare, senza articolare alcuna pretesa economica, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Alla stessa udienza il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e verificata la completezza della documentazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Prende atto il Tribunale che è incontestato tra le parti che le stesse sono economicamente autosufficienti e che pertanto non hanno avanzato richieste di natura economica.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e con la previsione che ognuno provvederà Parte_1 Controparte_1 al proprio mantenimento. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale delle parti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
coniugati in data 25.07.2012 a Il CA (Egitto), matrimonio trascritto CP_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) al n. 32, parte
II, Serie C, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- Compensa le spese di lite.
- Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G.1411/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Giacomo Proietti C.F._1
Martini;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bosco;
C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis.49 c.p.c.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 25.07.2012 ha Parte_1 contratto matrimonio a Il CA (Egitto) con , matrimonio trascritto Controparte_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) al n. 32, parte
II, Serie C, anno 2012 e che dall'unione non sono nati figli, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con memoria di costituzione, depositata in data 15.05.2024, si è costituita in giudizio che non si è opposta alla pronuncia sulla separazione Controparte_1 personale dei coniugi ed anzi ha aderito completamente alle domande articolate dal ricorrente.
All'udienza del 20.06.2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno contestualmente precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia sulla separazione senza condizioni, in particolare, senza articolare alcuna pretesa economica, rinunciando ai termini per scritti conclusionali.
Alla stessa udienza il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e verificata la completezza della documentazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Prende atto il Tribunale che è incontestato tra le parti che le stesse sono economicamente autosufficienti e che pertanto non hanno avanzato richieste di natura economica.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e con la previsione che ognuno provvederà Parte_1 Controparte_1 al proprio mantenimento. Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale delle parti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
coniugati in data 25.07.2012 a Il CA (Egitto), matrimonio trascritto CP_1 regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Tivoli (RM) al n. 32, parte
II, Serie C, anno 2012, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- Compensa le spese di lite.
- Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
15-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il presidente
Dott. Francesco Lupia