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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 696/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. LIBERALATO EVA appellante e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. FOGALE EMANUEL appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Previo il rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione e/o domanda avversaria, voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello Adito, in riforma della sentenza n. 454/2023, pubblicata in data 07.03.2023 dal Tribunale di Vicenza e notificata in data 08.03.2023, nel procedimento RG 8127/2018,
- In via principale e nel merito
- in accoglimento del primo motivo di appello, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare in quanto inammissibile il disconoscimento avversario relativo ai DDT, in quanto privo dei requisiti di precisione e chiarezza richiesti dalla norma e da costante giurisprudenza;
- in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la
Partita Iva con sede in Bassano del Grappa (VI), Parte_1 P.IVA_1
via Rambolina n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della Partita Iva Controparte_1
con sede in LF TO (TV), Via Montebelluna n. P.IVA_2
41, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €
55.866,87, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che l'ecc. Corte adito riterrà in via equitativa;
- in accoglimento del primo motivo di appello, rigettare la domanda formulata dalla di restituzione della somma di € Controparte_1
14.347,01, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, per le ragioni di cui in narrativa, si chiede che la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, venga condannata alla rifusione a favore dell'appellata delle spese di lite di primo grado sia della fase cautelare che di merito, stante la soccombenza della stessa.
In ogni caso:
pag. 2/21 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a provare per testi sulle seguenti circostanze:
6) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n.
2.128 del
29.02.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
8) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 3188 del
31.03.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
11) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 4210 del
30.04.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
12) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n.
4.471 del
13.05.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
15) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 4739 del
27.05.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
17) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 12.635 del
30.11.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
19) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 13.561 del
30.11.2017 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
pag. 3/21 21) Vero che ripetutamente nel corso del mese di febbraio 2017, la
[...]
nella persona del sig. chiedeva alla PT Persona_1 [...]
nella persona del sig. , di provvedere al Controparte_1 Testimone_2
pagamento della fattura n. 12.635 di € 83.519,03;
24) Vero che nel mese di marzo 2018 il sig. , legale Testimone_2
rappresentante di si impegnava a provvedere entro Controparte_1
pochi giorni a datare l'assegno n. 0304150995-05 di € 70.000,00;
Si indicano come testi: sig. residente in [...]
Marconi n. 31, il sig. , residente in [...]
Luciani n. 13, il sig. , residente in [...]
Cesalpino n. 6/B, sig. , residente in [...]d'Ezzelino Testimone_6
(VI), via Monti n. 6, sig. residente in [...]di Piave (VE), Testimone_1
Via Giovanni XXIII n. 6, il sig. residente in Testimone_7
Borso del Grappa (TV), Via Chiesa n. 21.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi avversarie, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta.
Inoltre, si chiede di essere abilitati a prova contraria indiretta - in relazione al capitolo subb. 25-26-27 della memoria istruttoria di parte attrice - sui seguenti capitoli:
27) Vero che in data 28.12.2017 veniva effettuato un incontro presso la sede legale di sita in Bassano del Grappa (VI), Via Rambolina n. Parte_1
7 alla presenza del sig. , legale rappresentante di Testimone_2 [...]
sig. ed il sig. , legale Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentante di sig. e del sig. Parte_1 Testimone_1 Persona_1
per concordare un piano di rientro del debito della Controparte_1
pag. 4/21 28) dica il teste se il sig. , legale rappresentante della Testimone_8
ha ammesso l'indebito addebito da parte di della somma Parte_1 Parte_1
di € 13.111,00 per climatizzatori consegnati a Caorle, € 684,00 per pompe,
€ 2.500,00 per materiale di completamento, oltre ad € 2.250,00 per ciascun bagno delle 8 unita abitative;
29) Dica il teste se il sig. , nelle medesime Testimone_8
circostanze di cui sopra, ha ammesso l'indebito addebito della fattura n.
13.561 del 30.11.2017, che si rammostra al teste(cfr doc. 14 di parte convenuta).
Si indica come teste il sig. residente in [...]Testimone_7
del Grappa (TV), Via Chiesa n. 21”.
Per parte appellata: “Previo accertamento dei fatti di cui in atti, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda respinta per tutti i motivi ivi dedotti,
IN VIA PRELIMINARE
Rigettarsi l'istanza ex art. 283 c.p.c. siccome infondata, in fatto ed in diritto.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi integralmente l'appello proposto da ex art. 348-bis Parte_1
c.p.c. siccome inammissibile e/o manifestamente infondato, ovvero comunque infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza n. Sentenza n.
pag. 5/21 454/2023 del 7/3/2023, pubblicata il 7/3/2023, R.G. 8127/2018, Repert. n.
761/2023 del 7/3/2023 del Tribunale di Vicenza, dichiararsi l'utilizzabilità dei sub docc. 1, 12, 13 e 14 di parte e qualificarsi Controparte_1
gli stessi quali confessioni ex artt. 2730 ss. c.c. ovvero quali indizi e/o presunzioni e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da verso la Parte_1 Controparte_1
per i fatti di cui in atti, per qualsivoglia titolo, nessuno escluso e, nel contempo, accertarsi e dichiararsi il credito vantato dalla
[...]
verso per pagamenti eseguiti e tuttavia non Controparte_1 Parte_1
dovuti con contestuale condanna di per tale titolo, alla Parte_1
restituzione in favore della della somma di € Controparte_1
14.347,01, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio o essere ritenuta di giustizia dal Giudice, anche secondo equità.
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO SUBORDINATO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e dell'appello incidentale condizionato e, quindi, di accertamento dell'esistenza di un credito vantato da verso la Parte_1
per i fatti di cui in atti, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza n. Sentenza n. 454/2023 del 7/3/2023, pubblicata il 7/3/2023, R.G.
8127/2018, Repert. n. 761/2023 del 7/3/2023 del Tribunale di Vicenza, accertarsi e dichiararsi il credito vantato dalla Controparte_1
verso per pagamenti eseguiti e tuttavia non dovuti e dichiararsi Parte_1
l'utilizzabilità dei sub docc. 1, 12, 13 e 14 di parte Controparte_1
qualificando gli stessi quali confessioni ex artt. 2730 ss. c.c. ovvero quali pag. 6/21 indizi e/o presunzioni e, per l'effetto, compensarsi i rispettivi crediti e condannarsi al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
del credito risultante all'esito della compensazione, maggiorato degli
[...]
interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dell'appello incidentale e dell'appello incidentale subordinato e, quindi, di accertamento dell'esistenza di un credito vantato da verso la per i fatti di cui in atti, Parte_1 Controparte_1
previo accertamento del credito vantato dalla Controparte_1
verso per pagamenti effettuati non dovuti, compensarsi i Parte_1
rispettivi crediti e condannarsi al pagamento in favore della Parte_1
del credito risultante all'esito della Controparte_1
compensazione, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Il giudizio di prime cure costituiva la causa di merito che seguiva il procedimento R.G. n. 2829/2018, di sequestro giudiziario, promosso ex art. 670 c.p.c. da nei confronti di ed avente Controparte_1 Parte_1
ad oggetto la richiesta di sequestro di un assegno bancario dell'importo di euro 70.000,00 (doc. 1 attorei) emesso (senza data e luogo) da in CP_1
favore di . PT
1.1. La società sosteneva: CP_1
pag. 7/21 - che detto assegno era stato consegnato a , nella persona del suo PT
venditore , addetto al punto vendita di San Donà di Testimone_1
Piave, in data 10.08.2016, non quale mezzo di pagamento, ma piuttosto a garanzia del pagamento di forniture – da destinare ad un cantiere di Jesolo, Via Arno, ove operava -, per un importo CP_1
preventivato di circa euro 50.000,00;
- che esisteva, dunque, un preventivo, e la consegna dell'assegno sarebbe avvenuto “a monte” del lungo rapporto di fornitura intervenuto fra le due società;
- che il del resto, al momento della consegna dell'assegno Tes_1
aveva firmato per ricevuta, e si era impegnato (per conto di ) a PT
non portare l'assegno all'incasso fino alla verifica della contabilità, impegno che poi era stato confermato anche con una mail che, sia pure senza data, si vede quale doc. 12 dell'attrice;
- che, con sua sorpresa, si era vista recapitare la fattura 12.635 del
30.11.2016 per euro 83.519,03, importo che si era rivelato (previa verifica dei documenti di trasporto) esorbitante rispetto alla merce ricevuta, anche perché il cantiere di Jesolo, nel frattempo, era anche stato ultimato (negli ultimi giorni del 2016);
- di aver pertanto chiesto ed ottenuto una verifica in contradditorio sulle incongruenze lamentate, verifica che si era tenuta in data
28.12.2017 alla presenza del Dott. , tecnico scelto di CP_2
comune accordo, e il suo esito aveva confermato – secondo l'odierna attrice – i “sospetti” di sulle errate fatturazioni (nel frattempo, CP_1
in data 30.11.2017, aveva emesso anche una seconda fattura, la PT
n. 13.561 per euro 21.096,56, anch'essa contestata;
in tutta la durata pag. 8/21 del rapporto sono state comunque otto le fatture emesse da a PT
); CP_1
- che, in tale incontro, nonché in un altro successivo, il legale rappresentante di , parlando con il legale rappresentante di PT
, avrebbe apertamente ammesso gli errori, e che buona parte CP_1
delle forniture erano state addebitate a solo per errore, e che CP_1
tali dichiarazioni sono state registrate su dei file audio che, nella presente causa, sono stati prodotti in atti;
- che, tuttavia, non avendo ottenuto concretamente la rettifica delle fatture e temendo che portasse all'incasso l'assegno, PT CP_1
aveva promosso il giudizio cautelare già menzionato.
1.2. Ulteriori doglianze della si concentravano poi sui documenti di CP_1
trasporto della merce, redatti da . PT
In tal senso, , dopo aver premesso che gli unici soggetti autorizzati a CP_1
ricevere la merce erano il sig. in persona (legale rappresentante CP_1
della società) o i sig.ri , e redigeva un prospetto in cui Parte_2 CP_4
elencava le otto fatture emesse, via via, da , vi ricollegava i ventidue PT
documenti di trasporto di riferimento, ed esponeva, di volta in volta, che quei DDT o recavano delle firme per ricevuta illeggibili, oppure non le contenevano, oppure ne contenevano di apparentemente attribuibili a quei tre soggetti, che però negavano di averle mai apposte;
in un caso, poi (per la fattura 4210/16), evidenziava la mancanza assoluta di prova rispetto alla consegna della merce in sé e per sé.
1.3. Da qui la dichiarazione di disconoscimento delle firme apposte in calce ai DDT. Infine, secondo i calcoli eseguiti da , essa avrebbe pagato a CP_1
complessivi € 68.322,18 ma avrebbe ritirato merce solo per PT
pag. 9/21 €53.975,17, con la conseguenza che essa dovrebbe avere in restituzione €
14.347,01.
1.4. Si costituiva DR allegando che:
- si era rivolta, in gennaio del 2016, al punto vendita di San Donà di CP_1
Piave, gestito dal ed aveva acquistato svariate quantità di Tes_1
materiale, pagandolo con assegni o bonifici,
- il peraltro ignorava del tutto a cosa fosse destinata la merce, né Tes_1
sapeva alcunché del cantiere di Jesolo;
la merce, infatti, veniva ritirata da
, di volta in volta, a seconda dei casi, e previa delle semplici CP_1
telefonate, presso uno dei tanti punti vendita che ha in tutta la regione PT
TO,
- nel novembre del 2016 gli acquisti di divennero così ingenti che CP_1
si trovò ad emettere una fattura (12.635 del 30.11.2016) di ben PT
83.519,03, per la quale si concordò che avrebbe pagato in quattro CP_1
rate,
- mancando il pagamento, e ricevuti solleciti dall'ufficio di , PT CP_1
chiese di consegnare l'assegno per cui è causa (dunque, in data ben posteriore al novembre del 2016), che, effettivamente, non fu datato perché
sosteneva di essere al momento priva di liquidità (e fu anche CP_1
richiesto di non metterlo all'incasso);
- DR, però, continuò a evadere gli ordinativi di , anche nell'anno CP_1
2017, e solo in parte essi furono di volta in volta pagati;
- si arrivò così a novembre 2017, con l'emissione da parte di di una PT
altra fattura di ingente importo (n. 13561 del 30.11.2017, per € 21.096,56);
pag. 10/21 - , intanto, si era limitata a versare acconti per euro 17.000, e, CP_1
anziché onorare, in qualche modo, l'assegno in esame, presentò in
Tribunale il noto ricorso per sequestro giudiziario;
- infine, la somma delle fatture emesse dà € 124.189,05 e la
[...]
avrebbe versato nel tempo solo €68.322,181 , per cui DR Controparte_1
sarebbe ancora a credito di euro €55.866,87.
1.5. DR, inoltre, disconosceva la firma del doc. 1 avversario, cioè la firma, attribuita a con cui quest'ultimo “ammetteva” il carattere di Tes_1
garanzia dell'assegno (nonché l'esistenza di preventivi di fornitura), e ciò per non essere stata la firma apposta dal oppure perché, qualora lo Tes_1
fosse stata, il non aveva il potere di impegnare la società sua Tes_1
datrice di lavoro.
1.6. Disconosceva anche il doc. 12, cioè la mail (priva di data, e, ovviamente, di firma) che il avrebbe mandato alla Tes_1 CP_1
contenente (nuovamente) una dichiarazione di conferma che l'assegno era ricevuto a garanzia e non doveva essere incassato fino ad avvenuta verifica delle poste di dare e avere;
disconosceva anche le registrazioni audio oppure le loro trascrizioni, che conterrebbero, secondo l'attrice, le dichiarazioni fatte dal legale rappresentante di il quale ammetterebbe PT
che gran parte delle fatturazioni sarebbe stata il frutto di un errore.
1.7. Reagendo, infine, agli altrui disconoscimenti delle firme apposte sui
DDT, DR ribadiva che la merce, tutta, e sempre, era stata ritirata proprio da e/o da suoi delegati di volta in volta, presso i punti di ritiro CP_1
designati.
1.8. La fase cautelare si concludeva con la concessione del sequestro da parte del Giudice designato. dava corso al giudizio di prime cure CP_1
pag. 11/21 che si fondava sui medesimi presupposti di fatto posti alla base della richiesta cautelare, per ottenere l'accertamento negativo del credito di PT
e la restituzione delle somme a suo dire corrisposte in eccesso rispetto al valore delle merci effettivamente ricevute;
secondo tale tesi, come detto,
l'eccedenza sarebbe di euro 14.347,01.
1.9. chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento del proprio credito PT
residuo con condanna di al suo pagamento, e quantificandolo in CP_1
€55.866,87 (ovverosia, come detto, la differenza fra le fatture emesse, per complessivi €124.189,05, e gli acconti ricevuti, di € 68.322,18).
1.10. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
1.11. Il Giudice di prime cure, con la sentenza ivi impugnata:
- ordinava a di restituire a l'assegno bancario n. 0304150995 – PT CP_1
05 tratto su Credito Trevigiano Banca di Credito Cooperativo Società
Cooperativa – filiale di LF TO (TV) – 31033, via Vittorio
TO, 3/5 – ABI 8917-7, CAB61564-1, dell'importo di €70.000,00;
- accertava e dichiarava che per le forniture per cui è causa, era CP_1
debitrice di di euro 53.975,17, mentre aveva versato euro 68.322,18; PT
pertanto condannava alla restituzione in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 14.347,01, oltre agli interessi moratori Controparte_1
ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo,
- respingeva ogni altra domanda,
- condannava la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali (sia per la fase cautelare che per la fase di merito).
1.12. Esponeva il Giudice come l'assegno fosse stato consegnato a mezzo di garanzia, e non di pagamento, in quanto, nonostante l'inutilizzabilità sia del doc. 1 che del doc. 12 di parte attorea, non aveva negato la PT
pag. 12/21 funzione di garanzia quando aveva ammesso che l'assegno era compilato senza data e luogo e con la specifica richiesta di non porlo subito all'incasso.
1.13. Per inquadrare poi quale parte fosse creditrice dell'altra, il Giudice osservava che le parti avevano svolto dei 'disconoscimenti incrociati': quello delle firme sui DDT da parte dell'attrice e quello delle registrazioni audio da parte della convenuta. Anche in questo caso, solo il primo disconoscimento va inteso in senso proprio e in mancanza della fase di verificazione, esso sortisce l'effetto di togliere valore a quanto risulta dal testo dei documenti, in ordine all'individuazione della merce e alla sua ricezione;
il senso invece va inteso in senso improprio, in quanto la regola generale per le prove atipiche, come una registrazione audio, è che essa fa prova in giudizio, rispetto ai suoi elementi essenziali (l'identità del
“confitente” e il contenuto della “confessione”) finché la parte interessata non la contesta, ed , per l'appunto, ha ottenuto lo scopo, con il suo PT
“disconoscimento”, di negare il predetto valore come mezzo di prova.
1.14. Il Giudice osservava come sussistesse una presunzione relativa dell'esistenza di un insieme di forniture (l'assegno privo di data da considerarsi quale promessa di pagamento implicando la presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante) ma nulla si potesse inferire in via diretta sul valore delle forniture, spettando l'individuazione di tale valore, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, a chi ne ha interesse, vale a dire . PT
1.15. L'attrice aveva sollevato parzialmente la convenuta da tale onere, affermando di aver ritirato merci per un controvalore di €53.975,17
(avendo pagato però €68.322,18) sicché il credito di DR era provato fino pag. 13/21 all'ammontare di €53.975,17. Provare una entità maggiore rispetto a tale cifra era interesse di ma tale onere non era stato adempiuto. PT
1.16. Avverso tale sentenza proponeva appello , dolendosi del mancato PT
accoglimento delle sue istanze.
I motivi di appello.
2. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea valutazione delle prove e la conseguente errata quantificazione del credito di Parte_1
nei confronti della essendo i ddt scritture Controparte_1
provenienti da terzi, non può trovare applicazione l'istituto del disconoscimento e non può prodursi l'effetto dell'inutilizzabilità degli stessi allorquando – disconosciuti – non siano stati fatti oggetto di verificazione.
2.1. Sostiene inoltre che dalle dichiarazioni rese dal sig. risulta PT Tes_1
confermata la ricezione della merce da parte della Controparte_1
per complessivi €124.189,05 e conseguentemente risulta provata la maggiore entità del credito di rispetto a quanto riconosciuto Parte_1
dell'appellata, e pari ad € 55.866,87.
2.2. Quale secondo e consequenziale motivo di appello impugna la condanna alle spese.
2.3. Adduce poi la scoperta, successivamente alla conclusione del processo di primo grado, dell'effettiva ricezione da parte della dei CP_1
ventilconvettori, indicati nella fattura 12635/2016, installati in vari immobili (doc. 3). Per tali fatti, ha presentato denuncia per truffa PT
avanti alla Guardia di Finanza di LF TO (doc. 4).
2.4. Chiede poi di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze indicate a pag. 22 dell'atto di citazione in appello.
pag. 14/21 3. Si è costituita , resistendo alle doglianze dell'appellante e CP_1
proponendo appello incidentale.
3.1. Quanto al primo motivo avversario contesta che avrebbe CP_1 PT
dovuto proporre quanto prima l'istanza di verificazione e, non avendo fatto ciò, ben ha fatto il Giudice di prime cure a ritenere privi di valore i DDT prodotti dall'odierna appellante.
3.2. Quanto alla testimonianza del teste , allega che Testimone_1 CP_1
lo stesso dovrà ritenersi incapace o inattendibile avendo tutto l'interesse a sostenere le ragioni di DR che si fondano sull'effettiva esistenza di ordini dal medesimo asseritamente ricevuti e forniture di merce dal medesimo asseritamente autorizzate ed effettuate.
3.3. Quanto al credito vantato dalla , di restituzione di €14.347,01, CP_1
allega come nelle azioni di accertamento negativo del credito, l'onere probatorio incombe su chi si afferma titolare del credito oggetto di accertamento negativo.
3.4. Quanto all'impugnazione avversaria circa la condanna alle spese, resiste adducendo l'infondatezza dell'avversa posizione CP_1
processuale.
3.5. Quanto ai fatti emersi successivamente al processo di primo grado, allega come la relativa documentazione dimessa (doc. 3 e 4) sarebbe CP_1
inammissibile in quanto tardiva. I prodotti riportati da controparte nelle fatture e nell'elenco di riepilogo sono diversi tra loro come si evince dal codice del prodotto. in ogni caso ne contesta la conformità ex art. CP_1
2712 c.c..
3.6. Chiede poi che venga sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.pc. e si PT
oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste in quanto pag. 15/21 inammissibili: l'appellante deve proporre una specifica impugnazione, motivando le ragioni per le quali ritiene di ravvisare nell'esclusione o nell'omissione un error in procedendo da parte del primo Giudice.
3.7. Propone poi appello incidentale condizionato al mancato rigetto dell'appello ex adverso spiegato, impugnando i capi della sentenza in cui il
Giudice aveva dichiarato l'inammissibilità dei docc. 1, 12, 13 e 14.
4. La causa, previo rigetto dell''istanza di inibitoria ex art. 283 c.pc., è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.05.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
1.1. Correttamente il Tribunale ha individuato i due temi di cui è causa:
l'inquadramento della natura dell'assegno bancario, se sia stato consegnato come mezzo di pagamento o come strumenti di garanzia e quale delle due parti sia creditrice dell'altra.
1.2. Quanto al profilo relativo alla natura dell'assegno, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente argomentato circa la sua emissione a scopo di mera garanzia.
1.3. La convenuta ha disconosciuto il documento 1 attoreo dimesso in prime cure nella parte in cui esso contiene la dichiarazione, ricondotta al in ordine alla natura dell'assegno quale “garanzia” e il doc. 12, la Tes_1
mail che avrebbe mandato alla , confermando nuovamente Tes_1 CP_1
la funzione di garanzia dell'assegno.
1.4. Circa il doc. 1, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento pag. 16/21 disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass., SS.UU., 01/02/2022, n. 308). Pertanto, non essendo stata promossa alcuna istanza di verificazione, il doc. 1 ha perso il valore che il testo avrebbe accreditato.
1.5. Il doc. 12 è parimenti inutilizzabile, sottostando alla regola generale per cui una email fa prova in giudizio, rispetto ai suoi elementi essenziali
(il mittente, il destinatario, ed il contenuto) finché la parte interessata non la contesta e ha per l'appunto ottenuto lo scopo, con il suo PT
“disconoscimento”, di negarle ogni valore come mezzo di prova.
1.6. Risulta però in ogni caso fondata la tesi di , avendo CP_1 PT
ammesso che l'assegno fu compilato senza data e luogo e con la specifica richiesta della di non porlo subito all'incasso. CP_1
1.7. Quanto al secondo profilo, le parti hanno svolto dei “disconoscimenti incrociati”: quello delle firme sui DDT, svolto dall'attrice per togliere valore agli elenchi di merce che appaiono su tali documenti, e quello delle registrazioni audio della voce del di , svolto dalla convenuta Tes_1 PT
per togliere ogni possibilità di dare rilievo ai file audio.
1.8. Il disconoscimento relativo ai DDT, in assenza della fase di verificazione, sortisce l'effetto di togliere valore a quanto risulta dal testo dei documenti, circa l'individuazione della merce e la sua ricezione;
il disconoscimento relativo al file audio soggiace alla regola generale: fa pag. 17/21 prova in giudizio rispetto ai suoi elementi essenziali (identità del confitente e contenuto della confessione) finché la parte interessata non la contesta e ha ottenuto lo scopo con il suo disconoscimento di negare il predetto PT
valore come mezzo di prova.
1.9. Tuttavia, evidenzia la Corte che un rilievo dirimente assume la testimonianza resa sul punto dal teste che, leggendo la trascrizione Tes_1
della registrazione all'udienza del 29.10.2020, affermava di non ricordare di aver mai avuto tale conversazione, ma che “lo escludeva perché con
aveva sempre parlato di problemi di natura economica e non di CP_1
problemi relativi al materiale”. Tuttavia, all'udienza del 27.05.2021, il teste dopo aver ascoltato la registrazione audio dichiarava di Tes_1
riconoscere la propria voce. Tale contraddizione in cui è incorso il teste non potrà non essere tenuta in debita considerazione ai fini del decidere.
1.10. In ogni caso, il Tribunale ha correttamente valutato che l'assegno può valere come promessa di pagamento e fornisce la presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, rapporto peraltro mai contestato dalle parti.
1.11. Si tratta di presunzione relativa dell'esistenza di un insieme di forniture ma non arriva a comprendere, per la individuazione del quantum, anche la veridicità della somma portata dall'assegno.
1.12. L'individuazione del valore delle forniture spetta, secondo le regole di riparto dell'onere della prova, a chi ne ha interesse, ossia . Da tale PT
onere DR è stata parzialmente sollevata dalla , la quale ha ammesso CP_1
di aver ricevuto merce per un controvalore di €53.975,17 (a fronte però del pagamento di €68.322,18). La prova di un'entità maggiore del credito era interesse e onere dell'odierna appellante, che però non è riuscita a pag. 18/21 soddisfare tale onere, né con la produzione del DDT né tramite le prove per testi.
1.13. Infatti, in ossequio ai principi della Suprema Corte, il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (Cass. civ. sez. II - 06/12/2019, n. 31974).
1.14. Una tale conferma non è stata possibile neppure tramite la prova per testi assunta con il il quale non è stato in grado di fornire precisi Tes_1
riferimenti, essendosi limitato ad affermare di aver visto consegnare e di aver “autorizzato il ritiro” presso altre sedi di ed essendosi però PT
contraddetto con quanto è emerso dalla registrazione audio.
1.15. Quanto alla querela per truffa contrattuale sporta da nei confronti PT
della , si dà atto in questa sede che la vicenda si è conclusa con CP_1
l'archiviazione, rilevando il Giudice che “non si ravvisa, da parte del
, una condotta truffaldina, consistita in artifizi e raggiri tali da CP_1
indurre in errore la persona offesa, in quanto proprio la mancata indicazione della data di incasso sull'assegno consegnato alla Parte_1
dimostra la funzione di garanzia dello stesso, senza alcun fine ingannatorio
[…]. Inoltre la negazione del di aver ricevuto la merce per euro CP_1
55.000,00, non può costituire una forma di artifizio o raggiro, essendo corroborata da elementi estrinseci ed intrinseci, come la non corrispondenza tra i codici dei prodotti, riportati nelle fatture emesse, e
pag. 19/21 quelli rinvenuti negli immobili di costruzione della Controparte_1
.
[...]
1.16. Quindi, per tutti i motivi esposti, , onerata in questa sede di PT
dimostrare anche il quantum del suo credito, è venuta meno all'assolvimento dell'onere, non avendo dimostrato il maturare di un credito maggiore rispetto alla predetta cifra.
1.17. Pertanto, con conferma della sentenza impugnata, la domanda dell'appellante va respinta e, conseguentemente, viene respinto anche l'appello incidentale condizionato dell'appellata.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
2.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 454/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 454/2023, pubblicata in data 07/03/2023 nel procedimento R.G. n. 8127/2018;
pag. 20/21 2. condanna parte appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €9.991,00, rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 696/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. LIBERALATO EVA appellante e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. FOGALE EMANUEL appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Previo il rigetto di ogni contraria deduzione, eccezione e/o domanda avversaria, voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello Adito, in riforma della sentenza n. 454/2023, pubblicata in data 07.03.2023 dal Tribunale di Vicenza e notificata in data 08.03.2023, nel procedimento RG 8127/2018,
- In via principale e nel merito
- in accoglimento del primo motivo di appello, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare in quanto inammissibile il disconoscimento avversario relativo ai DDT, in quanto privo dei requisiti di precisione e chiarezza richiesti dalla norma e da costante giurisprudenza;
- in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che la
Partita Iva con sede in Bassano del Grappa (VI), Parte_1 P.IVA_1
via Rambolina n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della Partita Iva Controparte_1
con sede in LF TO (TV), Via Montebelluna n. P.IVA_2
41, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €
55.866,87, oltre interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo effettivo, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che l'ecc. Corte adito riterrà in via equitativa;
- in accoglimento del primo motivo di appello, rigettare la domanda formulata dalla di restituzione della somma di € Controparte_1
14.347,01, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- in accoglimento del secondo motivo di appello, per le ragioni di cui in narrativa, si chiede che la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, venga condannata alla rifusione a favore dell'appellata delle spese di lite di primo grado sia della fase cautelare che di merito, stante la soccombenza della stessa.
In ogni caso:
pag. 2/21 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a provare per testi sulle seguenti circostanze:
6) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n.
2.128 del
29.02.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
8) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 3188 del
31.03.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
11) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 4210 del
30.04.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
12) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n.
4.471 del
13.05.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
15) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 4739 del
27.05.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
17) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 12.635 del
30.11.2016 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
19) Vero che l'ordine della merce indicata nella fattura n. 13.561 del
30.11.2017 veniva fatto al venditore di sig. Parte_1 Testimone_1
personalmente o in via telefonica dal sig. ; Testimone_2
pag. 3/21 21) Vero che ripetutamente nel corso del mese di febbraio 2017, la
[...]
nella persona del sig. chiedeva alla PT Persona_1 [...]
nella persona del sig. , di provvedere al Controparte_1 Testimone_2
pagamento della fattura n. 12.635 di € 83.519,03;
24) Vero che nel mese di marzo 2018 il sig. , legale Testimone_2
rappresentante di si impegnava a provvedere entro Controparte_1
pochi giorni a datare l'assegno n. 0304150995-05 di € 70.000,00;
Si indicano come testi: sig. residente in [...]
Marconi n. 31, il sig. , residente in [...]
Luciani n. 13, il sig. , residente in [...]
Cesalpino n. 6/B, sig. , residente in [...]d'Ezzelino Testimone_6
(VI), via Monti n. 6, sig. residente in [...]di Piave (VE), Testimone_1
Via Giovanni XXIII n. 6, il sig. residente in Testimone_7
Borso del Grappa (TV), Via Chiesa n. 21.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove per testi avversarie, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta.
Inoltre, si chiede di essere abilitati a prova contraria indiretta - in relazione al capitolo subb. 25-26-27 della memoria istruttoria di parte attrice - sui seguenti capitoli:
27) Vero che in data 28.12.2017 veniva effettuato un incontro presso la sede legale di sita in Bassano del Grappa (VI), Via Rambolina n. Parte_1
7 alla presenza del sig. , legale rappresentante di Testimone_2 [...]
sig. ed il sig. , legale Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentante di sig. e del sig. Parte_1 Testimone_1 Persona_1
per concordare un piano di rientro del debito della Controparte_1
pag. 4/21 28) dica il teste se il sig. , legale rappresentante della Testimone_8
ha ammesso l'indebito addebito da parte di della somma Parte_1 Parte_1
di € 13.111,00 per climatizzatori consegnati a Caorle, € 684,00 per pompe,
€ 2.500,00 per materiale di completamento, oltre ad € 2.250,00 per ciascun bagno delle 8 unita abitative;
29) Dica il teste se il sig. , nelle medesime Testimone_8
circostanze di cui sopra, ha ammesso l'indebito addebito della fattura n.
13.561 del 30.11.2017, che si rammostra al teste(cfr doc. 14 di parte convenuta).
Si indica come teste il sig. residente in [...]Testimone_7
del Grappa (TV), Via Chiesa n. 21”.
Per parte appellata: “Previo accertamento dei fatti di cui in atti, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda respinta per tutti i motivi ivi dedotti,
IN VIA PRELIMINARE
Rigettarsi l'istanza ex art. 283 c.p.c. siccome infondata, in fatto ed in diritto.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi integralmente l'appello proposto da ex art. 348-bis Parte_1
c.p.c. siccome inammissibile e/o manifestamente infondato, ovvero comunque infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza.
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza n. Sentenza n.
pag. 5/21 454/2023 del 7/3/2023, pubblicata il 7/3/2023, R.G. 8127/2018, Repert. n.
761/2023 del 7/3/2023 del Tribunale di Vicenza, dichiararsi l'utilizzabilità dei sub docc. 1, 12, 13 e 14 di parte e qualificarsi Controparte_1
gli stessi quali confessioni ex artt. 2730 ss. c.c. ovvero quali indizi e/o presunzioni e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia credito vantato da verso la Parte_1 Controparte_1
per i fatti di cui in atti, per qualsivoglia titolo, nessuno escluso e, nel contempo, accertarsi e dichiararsi il credito vantato dalla
[...]
verso per pagamenti eseguiti e tuttavia non Controparte_1 Parte_1
dovuti con contestuale condanna di per tale titolo, alla Parte_1
restituzione in favore della della somma di € Controparte_1
14.347,01, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio o essere ritenuta di giustizia dal Giudice, anche secondo equità.
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO SUBORDINATO
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e dell'appello incidentale condizionato e, quindi, di accertamento dell'esistenza di un credito vantato da verso la Parte_1
per i fatti di cui in atti, in parziale riforma della Controparte_1
sentenza n. Sentenza n. 454/2023 del 7/3/2023, pubblicata il 7/3/2023, R.G.
8127/2018, Repert. n. 761/2023 del 7/3/2023 del Tribunale di Vicenza, accertarsi e dichiararsi il credito vantato dalla Controparte_1
verso per pagamenti eseguiti e tuttavia non dovuti e dichiararsi Parte_1
l'utilizzabilità dei sub docc. 1, 12, 13 e 14 di parte Controparte_1
qualificando gli stessi quali confessioni ex artt. 2730 ss. c.c. ovvero quali pag. 6/21 indizi e/o presunzioni e, per l'effetto, compensarsi i rispettivi crediti e condannarsi al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
del credito risultante all'esito della compensazione, maggiorato degli
[...]
interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dell'appello incidentale e dell'appello incidentale subordinato e, quindi, di accertamento dell'esistenza di un credito vantato da verso la per i fatti di cui in atti, Parte_1 Controparte_1
previo accertamento del credito vantato dalla Controparte_1
verso per pagamenti effettuati non dovuti, compensarsi i Parte_1
rispettivi crediti e condannarsi al pagamento in favore della Parte_1
del credito risultante all'esito della Controparte_1
compensazione, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO
Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il processo di primo grado.
1. Il giudizio di prime cure costituiva la causa di merito che seguiva il procedimento R.G. n. 2829/2018, di sequestro giudiziario, promosso ex art. 670 c.p.c. da nei confronti di ed avente Controparte_1 Parte_1
ad oggetto la richiesta di sequestro di un assegno bancario dell'importo di euro 70.000,00 (doc. 1 attorei) emesso (senza data e luogo) da in CP_1
favore di . PT
1.1. La società sosteneva: CP_1
pag. 7/21 - che detto assegno era stato consegnato a , nella persona del suo PT
venditore , addetto al punto vendita di San Donà di Testimone_1
Piave, in data 10.08.2016, non quale mezzo di pagamento, ma piuttosto a garanzia del pagamento di forniture – da destinare ad un cantiere di Jesolo, Via Arno, ove operava -, per un importo CP_1
preventivato di circa euro 50.000,00;
- che esisteva, dunque, un preventivo, e la consegna dell'assegno sarebbe avvenuto “a monte” del lungo rapporto di fornitura intervenuto fra le due società;
- che il del resto, al momento della consegna dell'assegno Tes_1
aveva firmato per ricevuta, e si era impegnato (per conto di ) a PT
non portare l'assegno all'incasso fino alla verifica della contabilità, impegno che poi era stato confermato anche con una mail che, sia pure senza data, si vede quale doc. 12 dell'attrice;
- che, con sua sorpresa, si era vista recapitare la fattura 12.635 del
30.11.2016 per euro 83.519,03, importo che si era rivelato (previa verifica dei documenti di trasporto) esorbitante rispetto alla merce ricevuta, anche perché il cantiere di Jesolo, nel frattempo, era anche stato ultimato (negli ultimi giorni del 2016);
- di aver pertanto chiesto ed ottenuto una verifica in contradditorio sulle incongruenze lamentate, verifica che si era tenuta in data
28.12.2017 alla presenza del Dott. , tecnico scelto di CP_2
comune accordo, e il suo esito aveva confermato – secondo l'odierna attrice – i “sospetti” di sulle errate fatturazioni (nel frattempo, CP_1
in data 30.11.2017, aveva emesso anche una seconda fattura, la PT
n. 13.561 per euro 21.096,56, anch'essa contestata;
in tutta la durata pag. 8/21 del rapporto sono state comunque otto le fatture emesse da a PT
); CP_1
- che, in tale incontro, nonché in un altro successivo, il legale rappresentante di , parlando con il legale rappresentante di PT
, avrebbe apertamente ammesso gli errori, e che buona parte CP_1
delle forniture erano state addebitate a solo per errore, e che CP_1
tali dichiarazioni sono state registrate su dei file audio che, nella presente causa, sono stati prodotti in atti;
- che, tuttavia, non avendo ottenuto concretamente la rettifica delle fatture e temendo che portasse all'incasso l'assegno, PT CP_1
aveva promosso il giudizio cautelare già menzionato.
1.2. Ulteriori doglianze della si concentravano poi sui documenti di CP_1
trasporto della merce, redatti da . PT
In tal senso, , dopo aver premesso che gli unici soggetti autorizzati a CP_1
ricevere la merce erano il sig. in persona (legale rappresentante CP_1
della società) o i sig.ri , e redigeva un prospetto in cui Parte_2 CP_4
elencava le otto fatture emesse, via via, da , vi ricollegava i ventidue PT
documenti di trasporto di riferimento, ed esponeva, di volta in volta, che quei DDT o recavano delle firme per ricevuta illeggibili, oppure non le contenevano, oppure ne contenevano di apparentemente attribuibili a quei tre soggetti, che però negavano di averle mai apposte;
in un caso, poi (per la fattura 4210/16), evidenziava la mancanza assoluta di prova rispetto alla consegna della merce in sé e per sé.
1.3. Da qui la dichiarazione di disconoscimento delle firme apposte in calce ai DDT. Infine, secondo i calcoli eseguiti da , essa avrebbe pagato a CP_1
complessivi € 68.322,18 ma avrebbe ritirato merce solo per PT
pag. 9/21 €53.975,17, con la conseguenza che essa dovrebbe avere in restituzione €
14.347,01.
1.4. Si costituiva DR allegando che:
- si era rivolta, in gennaio del 2016, al punto vendita di San Donà di CP_1
Piave, gestito dal ed aveva acquistato svariate quantità di Tes_1
materiale, pagandolo con assegni o bonifici,
- il peraltro ignorava del tutto a cosa fosse destinata la merce, né Tes_1
sapeva alcunché del cantiere di Jesolo;
la merce, infatti, veniva ritirata da
, di volta in volta, a seconda dei casi, e previa delle semplici CP_1
telefonate, presso uno dei tanti punti vendita che ha in tutta la regione PT
TO,
- nel novembre del 2016 gli acquisti di divennero così ingenti che CP_1
si trovò ad emettere una fattura (12.635 del 30.11.2016) di ben PT
83.519,03, per la quale si concordò che avrebbe pagato in quattro CP_1
rate,
- mancando il pagamento, e ricevuti solleciti dall'ufficio di , PT CP_1
chiese di consegnare l'assegno per cui è causa (dunque, in data ben posteriore al novembre del 2016), che, effettivamente, non fu datato perché
sosteneva di essere al momento priva di liquidità (e fu anche CP_1
richiesto di non metterlo all'incasso);
- DR, però, continuò a evadere gli ordinativi di , anche nell'anno CP_1
2017, e solo in parte essi furono di volta in volta pagati;
- si arrivò così a novembre 2017, con l'emissione da parte di di una PT
altra fattura di ingente importo (n. 13561 del 30.11.2017, per € 21.096,56);
pag. 10/21 - , intanto, si era limitata a versare acconti per euro 17.000, e, CP_1
anziché onorare, in qualche modo, l'assegno in esame, presentò in
Tribunale il noto ricorso per sequestro giudiziario;
- infine, la somma delle fatture emesse dà € 124.189,05 e la
[...]
avrebbe versato nel tempo solo €68.322,181 , per cui DR Controparte_1
sarebbe ancora a credito di euro €55.866,87.
1.5. DR, inoltre, disconosceva la firma del doc. 1 avversario, cioè la firma, attribuita a con cui quest'ultimo “ammetteva” il carattere di Tes_1
garanzia dell'assegno (nonché l'esistenza di preventivi di fornitura), e ciò per non essere stata la firma apposta dal oppure perché, qualora lo Tes_1
fosse stata, il non aveva il potere di impegnare la società sua Tes_1
datrice di lavoro.
1.6. Disconosceva anche il doc. 12, cioè la mail (priva di data, e, ovviamente, di firma) che il avrebbe mandato alla Tes_1 CP_1
contenente (nuovamente) una dichiarazione di conferma che l'assegno era ricevuto a garanzia e non doveva essere incassato fino ad avvenuta verifica delle poste di dare e avere;
disconosceva anche le registrazioni audio oppure le loro trascrizioni, che conterrebbero, secondo l'attrice, le dichiarazioni fatte dal legale rappresentante di il quale ammetterebbe PT
che gran parte delle fatturazioni sarebbe stata il frutto di un errore.
1.7. Reagendo, infine, agli altrui disconoscimenti delle firme apposte sui
DDT, DR ribadiva che la merce, tutta, e sempre, era stata ritirata proprio da e/o da suoi delegati di volta in volta, presso i punti di ritiro CP_1
designati.
1.8. La fase cautelare si concludeva con la concessione del sequestro da parte del Giudice designato. dava corso al giudizio di prime cure CP_1
pag. 11/21 che si fondava sui medesimi presupposti di fatto posti alla base della richiesta cautelare, per ottenere l'accertamento negativo del credito di PT
e la restituzione delle somme a suo dire corrisposte in eccesso rispetto al valore delle merci effettivamente ricevute;
secondo tale tesi, come detto,
l'eccedenza sarebbe di euro 14.347,01.
1.9. chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento del proprio credito PT
residuo con condanna di al suo pagamento, e quantificandolo in CP_1
€55.866,87 (ovverosia, come detto, la differenza fra le fatture emesse, per complessivi €124.189,05, e gli acconti ricevuti, di € 68.322,18).
1.10. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
1.11. Il Giudice di prime cure, con la sentenza ivi impugnata:
- ordinava a di restituire a l'assegno bancario n. 0304150995 – PT CP_1
05 tratto su Credito Trevigiano Banca di Credito Cooperativo Società
Cooperativa – filiale di LF TO (TV) – 31033, via Vittorio
TO, 3/5 – ABI 8917-7, CAB61564-1, dell'importo di €70.000,00;
- accertava e dichiarava che per le forniture per cui è causa, era CP_1
debitrice di di euro 53.975,17, mentre aveva versato euro 68.322,18; PT
pertanto condannava alla restituzione in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 14.347,01, oltre agli interessi moratori Controparte_1
ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo,
- respingeva ogni altra domanda,
- condannava la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali (sia per la fase cautelare che per la fase di merito).
1.12. Esponeva il Giudice come l'assegno fosse stato consegnato a mezzo di garanzia, e non di pagamento, in quanto, nonostante l'inutilizzabilità sia del doc. 1 che del doc. 12 di parte attorea, non aveva negato la PT
pag. 12/21 funzione di garanzia quando aveva ammesso che l'assegno era compilato senza data e luogo e con la specifica richiesta di non porlo subito all'incasso.
1.13. Per inquadrare poi quale parte fosse creditrice dell'altra, il Giudice osservava che le parti avevano svolto dei 'disconoscimenti incrociati': quello delle firme sui DDT da parte dell'attrice e quello delle registrazioni audio da parte della convenuta. Anche in questo caso, solo il primo disconoscimento va inteso in senso proprio e in mancanza della fase di verificazione, esso sortisce l'effetto di togliere valore a quanto risulta dal testo dei documenti, in ordine all'individuazione della merce e alla sua ricezione;
il senso invece va inteso in senso improprio, in quanto la regola generale per le prove atipiche, come una registrazione audio, è che essa fa prova in giudizio, rispetto ai suoi elementi essenziali (l'identità del
“confitente” e il contenuto della “confessione”) finché la parte interessata non la contesta, ed , per l'appunto, ha ottenuto lo scopo, con il suo PT
“disconoscimento”, di negare il predetto valore come mezzo di prova.
1.14. Il Giudice osservava come sussistesse una presunzione relativa dell'esistenza di un insieme di forniture (l'assegno privo di data da considerarsi quale promessa di pagamento implicando la presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante) ma nulla si potesse inferire in via diretta sul valore delle forniture, spettando l'individuazione di tale valore, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, a chi ne ha interesse, vale a dire . PT
1.15. L'attrice aveva sollevato parzialmente la convenuta da tale onere, affermando di aver ritirato merci per un controvalore di €53.975,17
(avendo pagato però €68.322,18) sicché il credito di DR era provato fino pag. 13/21 all'ammontare di €53.975,17. Provare una entità maggiore rispetto a tale cifra era interesse di ma tale onere non era stato adempiuto. PT
1.16. Avverso tale sentenza proponeva appello , dolendosi del mancato PT
accoglimento delle sue istanze.
I motivi di appello.
2. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea valutazione delle prove e la conseguente errata quantificazione del credito di Parte_1
nei confronti della essendo i ddt scritture Controparte_1
provenienti da terzi, non può trovare applicazione l'istituto del disconoscimento e non può prodursi l'effetto dell'inutilizzabilità degli stessi allorquando – disconosciuti – non siano stati fatti oggetto di verificazione.
2.1. Sostiene inoltre che dalle dichiarazioni rese dal sig. risulta PT Tes_1
confermata la ricezione della merce da parte della Controparte_1
per complessivi €124.189,05 e conseguentemente risulta provata la maggiore entità del credito di rispetto a quanto riconosciuto Parte_1
dell'appellata, e pari ad € 55.866,87.
2.2. Quale secondo e consequenziale motivo di appello impugna la condanna alle spese.
2.3. Adduce poi la scoperta, successivamente alla conclusione del processo di primo grado, dell'effettiva ricezione da parte della dei CP_1
ventilconvettori, indicati nella fattura 12635/2016, installati in vari immobili (doc. 3). Per tali fatti, ha presentato denuncia per truffa PT
avanti alla Guardia di Finanza di LF TO (doc. 4).
2.4. Chiede poi di essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze indicate a pag. 22 dell'atto di citazione in appello.
pag. 14/21 3. Si è costituita , resistendo alle doglianze dell'appellante e CP_1
proponendo appello incidentale.
3.1. Quanto al primo motivo avversario contesta che avrebbe CP_1 PT
dovuto proporre quanto prima l'istanza di verificazione e, non avendo fatto ciò, ben ha fatto il Giudice di prime cure a ritenere privi di valore i DDT prodotti dall'odierna appellante.
3.2. Quanto alla testimonianza del teste , allega che Testimone_1 CP_1
lo stesso dovrà ritenersi incapace o inattendibile avendo tutto l'interesse a sostenere le ragioni di DR che si fondano sull'effettiva esistenza di ordini dal medesimo asseritamente ricevuti e forniture di merce dal medesimo asseritamente autorizzate ed effettuate.
3.3. Quanto al credito vantato dalla , di restituzione di €14.347,01, CP_1
allega come nelle azioni di accertamento negativo del credito, l'onere probatorio incombe su chi si afferma titolare del credito oggetto di accertamento negativo.
3.4. Quanto all'impugnazione avversaria circa la condanna alle spese, resiste adducendo l'infondatezza dell'avversa posizione CP_1
processuale.
3.5. Quanto ai fatti emersi successivamente al processo di primo grado, allega come la relativa documentazione dimessa (doc. 3 e 4) sarebbe CP_1
inammissibile in quanto tardiva. I prodotti riportati da controparte nelle fatture e nell'elenco di riepilogo sono diversi tra loro come si evince dal codice del prodotto. in ogni caso ne contesta la conformità ex art. CP_1
2712 c.c..
3.6. Chiede poi che venga sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.pc. e si PT
oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste in quanto pag. 15/21 inammissibili: l'appellante deve proporre una specifica impugnazione, motivando le ragioni per le quali ritiene di ravvisare nell'esclusione o nell'omissione un error in procedendo da parte del primo Giudice.
3.7. Propone poi appello incidentale condizionato al mancato rigetto dell'appello ex adverso spiegato, impugnando i capi della sentenza in cui il
Giudice aveva dichiarato l'inammissibilità dei docc. 1, 12, 13 e 14.
4. La causa, previo rigetto dell''istanza di inibitoria ex art. 283 c.pc., è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.05.2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
1.1. Correttamente il Tribunale ha individuato i due temi di cui è causa:
l'inquadramento della natura dell'assegno bancario, se sia stato consegnato come mezzo di pagamento o come strumenti di garanzia e quale delle due parti sia creditrice dell'altra.
1.2. Quanto al profilo relativo alla natura dell'assegno, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente argomentato circa la sua emissione a scopo di mera garanzia.
1.3. La convenuta ha disconosciuto il documento 1 attoreo dimesso in prime cure nella parte in cui esso contiene la dichiarazione, ricondotta al in ordine alla natura dell'assegno quale “garanzia” e il doc. 12, la Tes_1
mail che avrebbe mandato alla , confermando nuovamente Tes_1 CP_1
la funzione di garanzia dell'assegno.
1.4. Circa il doc. 1, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento pag. 16/21 disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass., SS.UU., 01/02/2022, n. 308). Pertanto, non essendo stata promossa alcuna istanza di verificazione, il doc. 1 ha perso il valore che il testo avrebbe accreditato.
1.5. Il doc. 12 è parimenti inutilizzabile, sottostando alla regola generale per cui una email fa prova in giudizio, rispetto ai suoi elementi essenziali
(il mittente, il destinatario, ed il contenuto) finché la parte interessata non la contesta e ha per l'appunto ottenuto lo scopo, con il suo PT
“disconoscimento”, di negarle ogni valore come mezzo di prova.
1.6. Risulta però in ogni caso fondata la tesi di , avendo CP_1 PT
ammesso che l'assegno fu compilato senza data e luogo e con la specifica richiesta della di non porlo subito all'incasso. CP_1
1.7. Quanto al secondo profilo, le parti hanno svolto dei “disconoscimenti incrociati”: quello delle firme sui DDT, svolto dall'attrice per togliere valore agli elenchi di merce che appaiono su tali documenti, e quello delle registrazioni audio della voce del di , svolto dalla convenuta Tes_1 PT
per togliere ogni possibilità di dare rilievo ai file audio.
1.8. Il disconoscimento relativo ai DDT, in assenza della fase di verificazione, sortisce l'effetto di togliere valore a quanto risulta dal testo dei documenti, circa l'individuazione della merce e la sua ricezione;
il disconoscimento relativo al file audio soggiace alla regola generale: fa pag. 17/21 prova in giudizio rispetto ai suoi elementi essenziali (identità del confitente e contenuto della confessione) finché la parte interessata non la contesta e ha ottenuto lo scopo con il suo disconoscimento di negare il predetto PT
valore come mezzo di prova.
1.9. Tuttavia, evidenzia la Corte che un rilievo dirimente assume la testimonianza resa sul punto dal teste che, leggendo la trascrizione Tes_1
della registrazione all'udienza del 29.10.2020, affermava di non ricordare di aver mai avuto tale conversazione, ma che “lo escludeva perché con
aveva sempre parlato di problemi di natura economica e non di CP_1
problemi relativi al materiale”. Tuttavia, all'udienza del 27.05.2021, il teste dopo aver ascoltato la registrazione audio dichiarava di Tes_1
riconoscere la propria voce. Tale contraddizione in cui è incorso il teste non potrà non essere tenuta in debita considerazione ai fini del decidere.
1.10. In ogni caso, il Tribunale ha correttamente valutato che l'assegno può valere come promessa di pagamento e fornisce la presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, rapporto peraltro mai contestato dalle parti.
1.11. Si tratta di presunzione relativa dell'esistenza di un insieme di forniture ma non arriva a comprendere, per la individuazione del quantum, anche la veridicità della somma portata dall'assegno.
1.12. L'individuazione del valore delle forniture spetta, secondo le regole di riparto dell'onere della prova, a chi ne ha interesse, ossia . Da tale PT
onere DR è stata parzialmente sollevata dalla , la quale ha ammesso CP_1
di aver ricevuto merce per un controvalore di €53.975,17 (a fronte però del pagamento di €68.322,18). La prova di un'entità maggiore del credito era interesse e onere dell'odierna appellante, che però non è riuscita a pag. 18/21 soddisfare tale onere, né con la produzione del DDT né tramite le prove per testi.
1.13. Infatti, in ossequio ai principi della Suprema Corte, il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario, necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729 c.c., ove non puntualmente confermata dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (Cass. civ. sez. II - 06/12/2019, n. 31974).
1.14. Una tale conferma non è stata possibile neppure tramite la prova per testi assunta con il il quale non è stato in grado di fornire precisi Tes_1
riferimenti, essendosi limitato ad affermare di aver visto consegnare e di aver “autorizzato il ritiro” presso altre sedi di ed essendosi però PT
contraddetto con quanto è emerso dalla registrazione audio.
1.15. Quanto alla querela per truffa contrattuale sporta da nei confronti PT
della , si dà atto in questa sede che la vicenda si è conclusa con CP_1
l'archiviazione, rilevando il Giudice che “non si ravvisa, da parte del
, una condotta truffaldina, consistita in artifizi e raggiri tali da CP_1
indurre in errore la persona offesa, in quanto proprio la mancata indicazione della data di incasso sull'assegno consegnato alla Parte_1
dimostra la funzione di garanzia dello stesso, senza alcun fine ingannatorio
[…]. Inoltre la negazione del di aver ricevuto la merce per euro CP_1
55.000,00, non può costituire una forma di artifizio o raggiro, essendo corroborata da elementi estrinseci ed intrinseci, come la non corrispondenza tra i codici dei prodotti, riportati nelle fatture emesse, e
pag. 19/21 quelli rinvenuti negli immobili di costruzione della Controparte_1
.
[...]
1.16. Quindi, per tutti i motivi esposti, , onerata in questa sede di PT
dimostrare anche il quantum del suo credito, è venuta meno all'assolvimento dell'onere, non avendo dimostrato il maturare di un credito maggiore rispetto alla predetta cifra.
1.17. Pertanto, con conferma della sentenza impugnata, la domanda dell'appellante va respinta e, conseguentemente, viene respinto anche l'appello incidentale condizionato dell'appellata.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di media difficoltà scaglione di riferimento, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
2.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 454/2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 454/2023, pubblicata in data 07/03/2023 nel procedimento R.G. n. 8127/2018;
pag. 20/21 2. condanna parte appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €9.991,00, rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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