CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI IT, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6548/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504851/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504851/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504851/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio muove dall'avviso di accertamento n. TF903M501174/2022 emesso nei confronti della
Società 1 S.R.L. , in data 21/10/2022, sulla base della omissione della dichiarazione dei redditi l'anno 2016, avendo, secondo l'Ade, presentato dichiarazioni senza riportare dati contabili, e con cui veniva accertato un reddito d'impresa di 141.110,00, resosi definitivo per mancanza di impugnazione.
Con l'avviso in questione veniva proposto il recupero a tassazione del reddito di capitale di € 67.619,00, derivante dai maggiori utili accertati definitivamente in capo alla società pari a € 141.110,00, nonché redditi da locazione fabbricati di € 5.640,00, derivanti da contratti registrati.
La Resistente_1 risultava socia unica al 100% e per tale ragione si recuperava il maggior reddito nei suoi confronti.
In fase di mediazione eccepiva la carenza di prova in ordine alla asserita distribuzione di utili extracontabili, il divieto di doppia imposizione, la non definitività dell'accertamento societario e concludeva per la rideterminazione o esclusione dell'importo accertato.
All'esito del giudizio di primo grado veniva accolto parzialmente il ricorso della Lombardo, annullando l'atto impugnato in riferimento all'accertato reddito di capitale, confermando per la parte di accertamento riguardante il maggior reddito di fabbricati, e compensando le spese.
Secondo l'appellante i giudici di prime cure avrebbero errato nel ritenere insufficiente dal punto di vista probatorio la circostanza della ristretta base azionaria.
Anche in presenza del rappresentante legale, attuale difensore della Resistente_1, durante il periodo in contestazione, la circostanza non esclude tout court la consapevolezza da parte della socia delle attività sociali, sebbene la Resistente_1 abbia sostenuto di poter svolgere esclusivamente attività di controllo e non di gestione.
L'agenzia ritiene che la Resistente_1 non abbia fornito prova della mancata distribuzione degli utili in questione o del loro reinvestimento.
L'ufficio non avrebbe dovuto fornire prove oltre le presunzioni legali richiamate. Pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
La Corte suprema, con l'ordinanza n. 16041 del 16 giugno 2025, torna a pronunciarsi su uno dei più consolidati strumenti presuntivi dell'Amministrazione finanziaria: la ristretta base societaria.
La decisione, che questa Corte intende richiamare alla base della presente controversia, non solo conferma la piena legittimità dell'operato degli accertatori, ma fornisce anche un fondamentale chiarimento sulla natura della prova che il socio è tenuto a fornire per superare la presunzione di distribuzione degli utili.
La Suprema Corte afferma che “la prova a carico del contribuente avrebbe dovuto riguardare la destinazione non personale degli utili, non rilevando che essi non siano eventualmente transitati sul conto personale”.
In sostanza, è onere del socio, che controlla la società, dimostrare dove siano finiti i maggiori profitti accertati. Se non sono stati distribuiti, devono essere stati necessariamente impiegati in altro modo, ad esempio reinvestiti nell'attività o accantonati in specifiche riserve. Provare semplicemente l'assenza di un bonifico a proprio nome, sostiene la Corte, è una difesa debole del tutto insufficiente a superare la presunzione legale.
Nel caso di specie peraltro la circostanza che si tratti di socio unico rende più forte in concreto la presunzione a fronte dell'assenza di elementi da cui dedurre circostanze di senso contrario.
L'accertamento è stato peraltro proporzionale rispetto alla quota del socio differente dalla valutazione realizzata nei confronti della società.
Accoglie l'appello e compensa le spese considerata la natura interpretativa della questione trattata sulla quale la giurisprudenza di legittimità è tornata di recente a pronunciarsi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Compensa le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI IT, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6548/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dr. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1893/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504851/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504851/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M504851/2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio muove dall'avviso di accertamento n. TF903M501174/2022 emesso nei confronti della
Società 1 S.R.L. , in data 21/10/2022, sulla base della omissione della dichiarazione dei redditi l'anno 2016, avendo, secondo l'Ade, presentato dichiarazioni senza riportare dati contabili, e con cui veniva accertato un reddito d'impresa di 141.110,00, resosi definitivo per mancanza di impugnazione.
Con l'avviso in questione veniva proposto il recupero a tassazione del reddito di capitale di € 67.619,00, derivante dai maggiori utili accertati definitivamente in capo alla società pari a € 141.110,00, nonché redditi da locazione fabbricati di € 5.640,00, derivanti da contratti registrati.
La Resistente_1 risultava socia unica al 100% e per tale ragione si recuperava il maggior reddito nei suoi confronti.
In fase di mediazione eccepiva la carenza di prova in ordine alla asserita distribuzione di utili extracontabili, il divieto di doppia imposizione, la non definitività dell'accertamento societario e concludeva per la rideterminazione o esclusione dell'importo accertato.
All'esito del giudizio di primo grado veniva accolto parzialmente il ricorso della Lombardo, annullando l'atto impugnato in riferimento all'accertato reddito di capitale, confermando per la parte di accertamento riguardante il maggior reddito di fabbricati, e compensando le spese.
Secondo l'appellante i giudici di prime cure avrebbero errato nel ritenere insufficiente dal punto di vista probatorio la circostanza della ristretta base azionaria.
Anche in presenza del rappresentante legale, attuale difensore della Resistente_1, durante il periodo in contestazione, la circostanza non esclude tout court la consapevolezza da parte della socia delle attività sociali, sebbene la Resistente_1 abbia sostenuto di poter svolgere esclusivamente attività di controllo e non di gestione.
L'agenzia ritiene che la Resistente_1 non abbia fornito prova della mancata distribuzione degli utili in questione o del loro reinvestimento.
L'ufficio non avrebbe dovuto fornire prove oltre le presunzioni legali richiamate. Pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
La Corte suprema, con l'ordinanza n. 16041 del 16 giugno 2025, torna a pronunciarsi su uno dei più consolidati strumenti presuntivi dell'Amministrazione finanziaria: la ristretta base societaria.
La decisione, che questa Corte intende richiamare alla base della presente controversia, non solo conferma la piena legittimità dell'operato degli accertatori, ma fornisce anche un fondamentale chiarimento sulla natura della prova che il socio è tenuto a fornire per superare la presunzione di distribuzione degli utili.
La Suprema Corte afferma che “la prova a carico del contribuente avrebbe dovuto riguardare la destinazione non personale degli utili, non rilevando che essi non siano eventualmente transitati sul conto personale”.
In sostanza, è onere del socio, che controlla la società, dimostrare dove siano finiti i maggiori profitti accertati. Se non sono stati distribuiti, devono essere stati necessariamente impiegati in altro modo, ad esempio reinvestiti nell'attività o accantonati in specifiche riserve. Provare semplicemente l'assenza di un bonifico a proprio nome, sostiene la Corte, è una difesa debole del tutto insufficiente a superare la presunzione legale.
Nel caso di specie peraltro la circostanza che si tratti di socio unico rende più forte in concreto la presunzione a fronte dell'assenza di elementi da cui dedurre circostanze di senso contrario.
L'accertamento è stato peraltro proporzionale rispetto alla quota del socio differente dalla valutazione realizzata nei confronti della società.
Accoglie l'appello e compensa le spese considerata la natura interpretativa della questione trattata sulla quale la giurisprudenza di legittimità è tornata di recente a pronunciarsi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Compensa le spese