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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 113 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ZOZZARO Parte_1
LORETO appellante
E
con l'Avv. VIA ORESTE Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado la società in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza il 22.05.2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 4.970,96, oltre interessi Controparte_1
legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento quali trattenute che il lavoratore lamentava di avere indebitamente subito sulla propria retribuzione in forza di un contratto di solidarità (relativo al periodo 1.7.2015/30.6.2017) per il quale non era stata ottenuta l'approvazione con conseguente mancata corresponsione del contributo di solidarietà.
La società deduceva l'infondatezza dell'ingiunzione opposta, sostenendo che il CP_1 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in data 30.1.2018 dinanzi la Commissione di
Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
1 Consulenti del lavoro di Cosenza, con il quale aveva accettato dalla società datrice il pagamento di € 7.560,00 a titolo di definizione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con esclusione delle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, per le quali si stabiliva che sarebbero state poi “corrisposte alla definizione della pratica”. Precisava di aver puntualmente corrisposto la somma concordata e di avere inoltre versato successivamente a sulla scorta di un legittimo accordo inter partes, avente carattere satisfattivo in CP_1 merito alle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, l'ulteriore importo di € 1.000,00 1e che, dunque, nulla era più dovuto allo stesso lavoratore a tale titolo.
Chiedeva di provare per testi le circostanze dedotte e la revoca del decreto ingiuntivo ritenuto illegittimo ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'importo ingiunto, anche tramite CTU contabile, in quanto erroneo.
L'opposto si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via CP_1 subordinata la condanna della società al pagamento della somma minor somma di € 3.970,76.
Il Tribunale di Cosenza, escusso il testimone richiesto dall'opponente, ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione spiegata dall'odierna appellante ed, accogliendo le istanze da questa formulate in via subordinata, così ha disposto:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, condanna la Parte_1
a corrispondere al sig. la somma pari ad €
[...] Controparte_1
3.970,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.143,00 oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Cosenza, 16/09/2022”.
Ha rilevato la fondatezza del credito azionato da col procedimento monitorio2 e ha CP_1
precisato che “gli esiti dell'istruzione probatoria non consentono di ritenere provata
l'allegazione di parte opponente” relativa all'accordo inter partes secondo il quale il versamento della somma di € 1000,00 avrebbe avuto carattere satisfattivo di ogni legittima pretesa del lavoratore sulle trattenute di solidarietà effettuate dalla società, in quanto “il teste
ha confermato di aver corrisposto personalmente tale somma al ricorrente e di averlo Tes_1 fatto su espressa disposizione dell'azienda, ma di non sapere a che titolo fosse stata pagato tale importo (il teste ha dichiarato che potesse trattarsi di un “regalo dopo aver chiuso con una transazione tutte le vicende”)”. Risultando, in ogni caso, provato il versamento in parola a favore del lavoratore, ha ritenuto che la somma di € 1000,00 debba essere imputata quale acconto sul maggior importo del credito azionato dallo stesso col procedimento CP_1 monitorio, pari ad € 4.970,96 con conseguente condanna della società al pagamento della differenza.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato che:
1. in forza del verbale di conciliazione del 30.01.20183, le parti avevano subordinato, quale condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., l'efficacia dell'obbligo di pagamento relativo alle somme per cui è causa ad un evento futuro (definizione del riesame della pratica) ed incerto
(eventuale esito positivo) del cui avverarsi, però, non aveva fornito la necessaria CP_1 prova 4, gravando l'onere di tale allegazione proprio sul lavoratore, avendo la società eccepito fin dal principio l'inesigibilità del credito, con la conseguenza che, difettando uno dei fondamentali presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo era illegittimo e il giudice di prime cure avrebbe dovuto per ciò revocarlo;
2.che rispetto all'obbligazione fatta valere in giudizio la era carente di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto le somme rivendicate da erano relative ad una CP_1 integrazione salariale a cui provvede direttamente I'INPS; che l'unico obbligo gravante sulla società era quello di proporre domanda per l'ammissione ai benefici in parola e, adempiuto tale obbligo, non potrebbe esserci alcun'altra obbligazione. Ha citato la circolare n. 26 del
7.11.2014 del Ministero del Lavoro, secondo cui non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di accantonare somme: questi al più potrebbe anticiparle al lavoratore, ma non ha alcun obbligo di accantonamento perché quelle somme sono erogate direttamente dall'INPS e prelevate dal relativo fondo.
Ha sostenuto infine che le differenze retributive chieste a titolo di contratto di solidarietà sono una cosa diversa rispetto alla retribuzione vera e propria, perché quelle differenze
3 retributive sarebbero maturate senza che il lavoratore avesse prestato effettiva attività lavorativa, da qui vi è l'esclusione di ogni indebito arricchimento del datore di lavoro.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di gravame ex art 345 cpc, in quanto, per la prima volta in grado d'appello, la società contesta non solo l'esigibilità del credito azionato, ma la sussistenza stessa del relativo diritto e la propria legittimazione passiva in merito, mediante nuove argomentazioni difensive
Nel merito ha contestato la deduzione dell'appellante circa la volontà delle parti di apporre una condizione sospensiva all'obbligo di pagamento delle somme per cui è gravame, precisando che dal tenore del verbale conciliativo sottoscritto emerge solo la volontà dei firmatari di transigere la vertenza nonchè la dovutezza delle somme invocate.
Ha precisato al riguardo che la società non aveva contestato di aver operato le trattenute sulle retribuzioni del lavoratore nonostante la mancata autorizzazione della procedura di cui al contratto di solidarietà ed anzi ha sottolineato l'avvenuta ricognizione del debito da parte della società nell'ambito della conciliazione siglata.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla Legge n.863/1984 e via via regolamentati da diverse disposizioni di legge. Il nucleo centrale è che si tratta di accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali. Nella maggior parte dei casi sono definiti contratti di solidarietà difensivi, inerenti la riduzione dell'orario di lavoro volta al mantenimento dell'occupazione in caso di una crisi aziendale per evitare che l'impresa sia costretta a ridurre il personale;
in altri residuali casi si possono riscontrare contratti di solidarietà espansivi, ovvero accordi aventi sempre ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro ma per favorire nuove assunzioni all'interno dell'azienda. Le differenze retributive vengono compensate con un contributo di solidarietà.
Nel caso di specie il contratto di solidarietà, di tipo difensivo, era relativo al periodo
1.7.2015/30.6.2017: l'istanza di ammissione al contributo di solidarietà del 28.7.2015 è stata rigettata dal Ministero con decreto del 4.5.2017 (cfr art. 5 commi 5 e 8 del dl n. CP_2
148/1993 conv. in l. n. 236/1993), per mancanza dei requisiti di accesso al beneficio (cfr decreto rigetto in atti).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di solidarietà - che opera nei confronti di tutti i lavoratori e si iscrive all'interno di una fattispecie complessa comprensiva
4 del contratto di solidarietà e del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale - non è valido e non legittima la riduzione di orario e di retribuzione ove non segua
l'effettiva concessione della cassa integrazione guadagni (cfr Cass.
Sez. L, n. 24706 del 28/11/2007;conf.Cass.Sez. L, n. 22255 del 30/10/2015).
In parte motiva della citata Cass. n. 24706/2007 è stato chiarito “Invero se si accoglie la tesi prevalente che ritiene la legislazione sulle integrazioni salariali come attributiva - alle condizioni previste - di un potere modificativo dell'imprenditori sui singoli contratti, e che, in particolare, il provvedimento amministrativo abbia natura di accertamento costitutivo di tale potere, il medesimo schema può essere adottato anche nella ipotesi in esame: ossia la riduzione di orario e di retribuzione, prevista dalla legge, opera erga omnes non già in virtù di una efficacia normativa generale del contratto di solidarietà, ma in virtù del provvedimento amministrativo di ammissione all'integrazione salariale, rispetto al quale il contratto vale solo come presupposto.…..Ove però, come nella specie, manchi definitivamente l'intervento statale, la riduzione di orario, ancorché pattuita nel contratto di solidarietà, non essendo sussumibile nella fattispecie configurata nella L. n. 863 del 1984, art. 1, non legittima la riduzione della retribuzione, per cui tutte le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla conformità a legge dell'operato della società non possono superare il dato fattuale della mancata concessione della integrazione.”.
Nel caso di specie, la procedura non risulta sia andata a buon fine: alcun riesame favorevole con conseguente concessione dell'integrazione salariale è stato documentato dalla società, gravata del relativo onere probatorio, trattandosi di una esimente al suo obbligo di corrispondere la retribuzione senza decurtazioni e ciò ancorchè sia stata pattuita la riduzione dell'orario nel contratto di solidarietà.
In altri termini è dovuta la retribuzione piena per il periodo in oggetto senza le decurtazioni, che sarebbero state coperte dal contributo di solidarietà, non erogato per mancata ammissione da parte del Ministero del Lavoro e tale obbligo retributivo evidentemente grava sulla datrice di lavoro, nei cui confronti correttamente è stata azionata l'ingiunzione di pagamento dal che nel ricorso monitorio aveva, per l'appunto, rivendicato gli importi decurtati CP_1
in busta paga per il periodo riferito al contratto di solidarietà, lamentando di non avere percepito l'integrazione salariale dall'Inps.
Dunque, il senso da attribuire all'impegno della società di corrispondere le differenze retributive originate dal contratto di solidarietà all'esito della definizione del riesame – di cui al verbale di conciliazione cfr p. 2 – è che per l'appunto la datrice di lavoro avrebbe dovuto erogare gli importi decurtati qualora non fosse andata a buon fine la richiesta di riesame.
5 Per i motivi suesposti l'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 17.2.2023, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1314/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 1458,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In contanti, in data 12.11.2018, tramite il consulente del lavoro Dott. , che vi provvedeva per Testimone_2 conto del titolare dell'azienda (sul punto s.v. dichiarazione testimoniale riportata infra) 2Avuto riguardo alla documentazione versata in atti (prospetti paga e verbale conciliativo), esaminata la quale riteneva che fossero evidenti tanto le trattenute sulle retribuzioni operate nei confronti del sig. CP_1 quanto l'esclusione dall'accordo conciliativo delle “somme dovute a titolo di contratto di solidarietà” le quali avrebbero dovuto essere corrisposte “alla definizione della pratica”.
2 3 Siglato dalle parti dinanzi la Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato presso il Consiglio
Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Cosenza al fine di comporre la vertenza relativa al rapporto di lavoro intercorso tra la società datrice appellante e secondo le seguenti dichiarazioni, accettate CP_1 da entrambi: a) il datore di lavoro: “la società pur non riconoscendo valide le richieste del Parte_1 lavoratore, al fine di dirimere la controversia con il sig. , si impegna a corrispondere la Controparte_1 somma di Euro 7.560,00, mentre per la differenza a titolo di contratto di solidarietà fa presente che è in corso il riesame e che tali somme verranno corrisposte alla definizione della pratica”; b) il lavoratore: “Il sig. CP_1
accetta il pagamento così come sopra determinato e con le modalità predette e dichiara, salvo buon
[...] fine (dei pagamenti pattuiti, n.d.r.), di rinunciare ad ogni altra pretesa creditoria nei confronti della società in relazione a quanto denunciato nella richiesta di transazione, rilasciando con la Parte_1 sottoscrizione del presente verbale ampia liberatoria quietanza della somma ricevuta, con esclusione delle sole somme dovute a titolo di contratto di solidarietà che tali verranno corrisposte alla definizione della pratica”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 113 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ZOZZARO Parte_1
LORETO appellante
E
con l'Avv. VIA ORESTE Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso di primo grado la società in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 310/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza il 22.05.2019 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 4.970,96, oltre interessi Controparte_1
legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento quali trattenute che il lavoratore lamentava di avere indebitamente subito sulla propria retribuzione in forza di un contratto di solidarità (relativo al periodo 1.7.2015/30.6.2017) per il quale non era stata ottenuta l'approvazione con conseguente mancata corresponsione del contributo di solidarietà.
La società deduceva l'infondatezza dell'ingiunzione opposta, sostenendo che il CP_1 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in data 30.1.2018 dinanzi la Commissione di
Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
1 Consulenti del lavoro di Cosenza, con il quale aveva accettato dalla società datrice il pagamento di € 7.560,00 a titolo di definizione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con esclusione delle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, per le quali si stabiliva che sarebbero state poi “corrisposte alla definizione della pratica”. Precisava di aver puntualmente corrisposto la somma concordata e di avere inoltre versato successivamente a sulla scorta di un legittimo accordo inter partes, avente carattere satisfattivo in CP_1 merito alle somme dovute a titolo di contratto di solidarietà, l'ulteriore importo di € 1.000,00 1e che, dunque, nulla era più dovuto allo stesso lavoratore a tale titolo.
Chiedeva di provare per testi le circostanze dedotte e la revoca del decreto ingiuntivo ritenuto illegittimo ovvero, in via subordinata, il ricalcolo dell'importo ingiunto, anche tramite CTU contabile, in quanto erroneo.
L'opposto si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via CP_1 subordinata la condanna della società al pagamento della somma minor somma di € 3.970,76.
Il Tribunale di Cosenza, escusso il testimone richiesto dall'opponente, ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione spiegata dall'odierna appellante ed, accogliendo le istanze da questa formulate in via subordinata, così ha disposto:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, condanna la Parte_1
a corrispondere al sig. la somma pari ad €
[...] Controparte_1
3.970,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.143,00 oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. Così deciso in Cosenza, 16/09/2022”.
Ha rilevato la fondatezza del credito azionato da col procedimento monitorio2 e ha CP_1
precisato che “gli esiti dell'istruzione probatoria non consentono di ritenere provata
l'allegazione di parte opponente” relativa all'accordo inter partes secondo il quale il versamento della somma di € 1000,00 avrebbe avuto carattere satisfattivo di ogni legittima pretesa del lavoratore sulle trattenute di solidarietà effettuate dalla società, in quanto “il teste
ha confermato di aver corrisposto personalmente tale somma al ricorrente e di averlo Tes_1 fatto su espressa disposizione dell'azienda, ma di non sapere a che titolo fosse stata pagato tale importo (il teste ha dichiarato che potesse trattarsi di un “regalo dopo aver chiuso con una transazione tutte le vicende”)”. Risultando, in ogni caso, provato il versamento in parola a favore del lavoratore, ha ritenuto che la somma di € 1000,00 debba essere imputata quale acconto sul maggior importo del credito azionato dallo stesso col procedimento CP_1 monitorio, pari ad € 4.970,96 con conseguente condanna della società al pagamento della differenza.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la società ed ha lamentato che:
1. in forza del verbale di conciliazione del 30.01.20183, le parti avevano subordinato, quale condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., l'efficacia dell'obbligo di pagamento relativo alle somme per cui è causa ad un evento futuro (definizione del riesame della pratica) ed incerto
(eventuale esito positivo) del cui avverarsi, però, non aveva fornito la necessaria CP_1 prova 4, gravando l'onere di tale allegazione proprio sul lavoratore, avendo la società eccepito fin dal principio l'inesigibilità del credito, con la conseguenza che, difettando uno dei fondamentali presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo era illegittimo e il giudice di prime cure avrebbe dovuto per ciò revocarlo;
2.che rispetto all'obbligazione fatta valere in giudizio la era carente di Parte_1
legittimazione passiva, in quanto le somme rivendicate da erano relative ad una CP_1 integrazione salariale a cui provvede direttamente I'INPS; che l'unico obbligo gravante sulla società era quello di proporre domanda per l'ammissione ai benefici in parola e, adempiuto tale obbligo, non potrebbe esserci alcun'altra obbligazione. Ha citato la circolare n. 26 del
7.11.2014 del Ministero del Lavoro, secondo cui non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di accantonare somme: questi al più potrebbe anticiparle al lavoratore, ma non ha alcun obbligo di accantonamento perché quelle somme sono erogate direttamente dall'INPS e prelevate dal relativo fondo.
Ha sostenuto infine che le differenze retributive chieste a titolo di contratto di solidarietà sono una cosa diversa rispetto alla retribuzione vera e propria, perché quelle differenze
3 retributive sarebbero maturate senza che il lavoratore avesse prestato effettiva attività lavorativa, da qui vi è l'esclusione di ogni indebito arricchimento del datore di lavoro.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di gravame ex art 345 cpc, in quanto, per la prima volta in grado d'appello, la società contesta non solo l'esigibilità del credito azionato, ma la sussistenza stessa del relativo diritto e la propria legittimazione passiva in merito, mediante nuove argomentazioni difensive
Nel merito ha contestato la deduzione dell'appellante circa la volontà delle parti di apporre una condizione sospensiva all'obbligo di pagamento delle somme per cui è gravame, precisando che dal tenore del verbale conciliativo sottoscritto emerge solo la volontà dei firmatari di transigere la vertenza nonchè la dovutezza delle somme invocate.
Ha precisato al riguardo che la società non aveva contestato di aver operato le trattenute sulle retribuzioni del lavoratore nonostante la mancata autorizzazione della procedura di cui al contratto di solidarietà ed anzi ha sottolineato l'avvenuta ricognizione del debito da parte della società nell'ambito della conciliazione siglata.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
I contratti di solidarietà sono stati introdotti dalla Legge n.863/1984 e via via regolamentati da diverse disposizioni di legge. Il nucleo centrale è che si tratta di accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali. Nella maggior parte dei casi sono definiti contratti di solidarietà difensivi, inerenti la riduzione dell'orario di lavoro volta al mantenimento dell'occupazione in caso di una crisi aziendale per evitare che l'impresa sia costretta a ridurre il personale;
in altri residuali casi si possono riscontrare contratti di solidarietà espansivi, ovvero accordi aventi sempre ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro ma per favorire nuove assunzioni all'interno dell'azienda. Le differenze retributive vengono compensate con un contributo di solidarietà.
Nel caso di specie il contratto di solidarietà, di tipo difensivo, era relativo al periodo
1.7.2015/30.6.2017: l'istanza di ammissione al contributo di solidarietà del 28.7.2015 è stata rigettata dal Ministero con decreto del 4.5.2017 (cfr art. 5 commi 5 e 8 del dl n. CP_2
148/1993 conv. in l. n. 236/1993), per mancanza dei requisiti di accesso al beneficio (cfr decreto rigetto in atti).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Il contratto di solidarietà - che opera nei confronti di tutti i lavoratori e si iscrive all'interno di una fattispecie complessa comprensiva
4 del contratto di solidarietà e del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale - non è valido e non legittima la riduzione di orario e di retribuzione ove non segua
l'effettiva concessione della cassa integrazione guadagni (cfr Cass.
Sez. L, n. 24706 del 28/11/2007;conf.Cass.Sez. L, n. 22255 del 30/10/2015).
In parte motiva della citata Cass. n. 24706/2007 è stato chiarito “Invero se si accoglie la tesi prevalente che ritiene la legislazione sulle integrazioni salariali come attributiva - alle condizioni previste - di un potere modificativo dell'imprenditori sui singoli contratti, e che, in particolare, il provvedimento amministrativo abbia natura di accertamento costitutivo di tale potere, il medesimo schema può essere adottato anche nella ipotesi in esame: ossia la riduzione di orario e di retribuzione, prevista dalla legge, opera erga omnes non già in virtù di una efficacia normativa generale del contratto di solidarietà, ma in virtù del provvedimento amministrativo di ammissione all'integrazione salariale, rispetto al quale il contratto vale solo come presupposto.…..Ove però, come nella specie, manchi definitivamente l'intervento statale, la riduzione di orario, ancorché pattuita nel contratto di solidarietà, non essendo sussumibile nella fattispecie configurata nella L. n. 863 del 1984, art. 1, non legittima la riduzione della retribuzione, per cui tutte le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla conformità a legge dell'operato della società non possono superare il dato fattuale della mancata concessione della integrazione.”.
Nel caso di specie, la procedura non risulta sia andata a buon fine: alcun riesame favorevole con conseguente concessione dell'integrazione salariale è stato documentato dalla società, gravata del relativo onere probatorio, trattandosi di una esimente al suo obbligo di corrispondere la retribuzione senza decurtazioni e ciò ancorchè sia stata pattuita la riduzione dell'orario nel contratto di solidarietà.
In altri termini è dovuta la retribuzione piena per il periodo in oggetto senza le decurtazioni, che sarebbero state coperte dal contributo di solidarietà, non erogato per mancata ammissione da parte del Ministero del Lavoro e tale obbligo retributivo evidentemente grava sulla datrice di lavoro, nei cui confronti correttamente è stata azionata l'ingiunzione di pagamento dal che nel ricorso monitorio aveva, per l'appunto, rivendicato gli importi decurtati CP_1
in busta paga per il periodo riferito al contratto di solidarietà, lamentando di non avere percepito l'integrazione salariale dall'Inps.
Dunque, il senso da attribuire all'impegno della società di corrispondere le differenze retributive originate dal contratto di solidarietà all'esito della definizione del riesame – di cui al verbale di conciliazione cfr p. 2 – è che per l'appunto la datrice di lavoro avrebbe dovuto erogare gli importi decurtati qualora non fosse andata a buon fine la richiesta di riesame.
5 Per i motivi suesposti l'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 17.2.2023, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1314/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 1458,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In contanti, in data 12.11.2018, tramite il consulente del lavoro Dott. , che vi provvedeva per Testimone_2 conto del titolare dell'azienda (sul punto s.v. dichiarazione testimoniale riportata infra) 2Avuto riguardo alla documentazione versata in atti (prospetti paga e verbale conciliativo), esaminata la quale riteneva che fossero evidenti tanto le trattenute sulle retribuzioni operate nei confronti del sig. CP_1 quanto l'esclusione dall'accordo conciliativo delle “somme dovute a titolo di contratto di solidarietà” le quali avrebbero dovuto essere corrisposte “alla definizione della pratica”.
2 3 Siglato dalle parti dinanzi la Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato presso il Consiglio
Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Cosenza al fine di comporre la vertenza relativa al rapporto di lavoro intercorso tra la società datrice appellante e secondo le seguenti dichiarazioni, accettate CP_1 da entrambi: a) il datore di lavoro: “la società pur non riconoscendo valide le richieste del Parte_1 lavoratore, al fine di dirimere la controversia con il sig. , si impegna a corrispondere la Controparte_1 somma di Euro 7.560,00, mentre per la differenza a titolo di contratto di solidarietà fa presente che è in corso il riesame e che tali somme verranno corrisposte alla definizione della pratica”; b) il lavoratore: “Il sig. CP_1
accetta il pagamento così come sopra determinato e con le modalità predette e dichiara, salvo buon
[...] fine (dei pagamenti pattuiti, n.d.r.), di rinunciare ad ogni altra pretesa creditoria nei confronti della società in relazione a quanto denunciato nella richiesta di transazione, rilasciando con la Parte_1 sottoscrizione del presente verbale ampia liberatoria quietanza della somma ricevuta, con esclusione delle sole somme dovute a titolo di contratto di solidarietà che tali verranno corrisposte alla definizione della pratica”.