TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6164
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000; Violazione dell'art. 97 della Costituzione; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Sviamento di potere

    Il Collegio condivide l'orientamento secondo cui l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 si applica esclusivamente agli appalti pubblici di lavori, non estendendosi a contratti misti con oggetto prevalente servizi, anche per la sola componente lavori.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 21 quinquies, 21 septies e 21 nonies della legge n. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000; Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; Sviamento di potere

    La nota del 26 marzo 2025 è stata trasmessa anche come comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, e la natura vincolata del potere esercitato attenua l'onere motivazionale. Inoltre, l'eventuale vizio procedimentale è superato dal successivo decreto direttoriale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 50/2016; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta

    L'art. 26 del d.l. n. 50/2022 si riferisce esclusivamente agli appalti pubblici di lavori, non potendo essere esteso analogicamente a contratti misti con prevalenza di servizi.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta

    Il Ministero ha ammesso che il CIG 0550097267 si riferisce ad un appalto di lavori, riconoscendo le relative istanze. Tuttavia, il Collegio ritiene che ciò non comporti la cessazione della materia del contendere, ma fondi un parziale accoglimento del ricorso.

  • Rigettato
    Richiesta di liquidazione delle risorse del Fondo o risarcimento del danno per equivalente

    La domanda risarcitoria è assorbita dall'accoglimento parziale del ricorso, che comporta il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli importi relativi al CIG 0550097267.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6164
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6164
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo