Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6838 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, piazza D'Ara Coeli, n. 1;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Montesarchio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della nota prot. 3098 del 26 marzo 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, Div. 6, recante "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 76/2020 e s.m.i. - art.26, comma 6 bis e ss. del DL 17 maggio 2022 n.50 e s.m.i. Verifica ex art. 71 e art. 75 del D.P.R. 445/2000 – Comunicazione ex artt. 3 e 10-bis L. n. 241/1990 compensazione importi somme non dovute per esclusione CIG servizi e a titolo di IVA" e dei relativi allegati, nella parte in cui è stata disposta la compensazione, con gli importi richiesti dalla ricorrente per l'anno 2024, degli importi già ammessi e liquidati per l'anno 2023 "relativi ai seguenti contratti d'appalto non ammissibili in quanto trattasi di appalti misti con oggetto prevalente “servizi”, come verificato sulla BDNCP dell’ANAC ed ammesso da codesta stessa stazione appaltante in relazione al Fondo ex art. 1-septies DL n. 73/2021 e s.m.i. art. 26, c. 4, lett. b) del DL n. 50/2022 e s.m.i., e che, pertanto, non rientrano tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del citato D.L n. 50/2022 e s.m.i., come peraltro già acclarato con sentenza TAR n 2821 del 07.02.2025 (all. 1): CIG 8201623169, CIG 8201596B1E, CIG 8201599D97, CIG 82015136A1, CIG 82016095DA, CIG 0550097267)" per l’importo di "€ 3.630.058,15, IVA inclusa, per i suddetti CIG servizi non dovuti - finestra temporale I-IV" ;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o successivi anche non noti, ivi comprese, ove occorrendo, le note ministeriali del 4 marzo 2025 prot. 1637 e del 14 febbraio 2025 prot. 146;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la liquidazione in favore della ricorrente delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi in relazione alle richieste già ritenute ammissibili per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. o, in via subordinata, in caso di esaurimento medio tempore delle risorse finanziarie disponibili, del risarcimento del danno per equivalente nella misura degli importi illegittimamente portati in compensazione relativi all'anno 2023 o nella diversa somma che sarà determinata in corso di causa e/o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- del decreto direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.161 del 14 luglio 2025, nella parte in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Div. 6, ha riconosciuto alla ricorrente, in relazione alle richieste di accesso al Fondo AP05, AP06 e AP07, l'importo del contributo pari a € 0,00 (cfr. n. 451 della Tabella 1, art. 1 del Decreto), avendo portato "in detrazione completa delle istanze pervenute" non soltanto gli importi "non dovuti e pagati per IVA" , ma anche quelli asseritamente "non dovuti e pagati relativi a CIG/interventi di appalti di "servizi" , per un importo complessivo pari a € 6.087.445,74, con la precisazione che "la stazione appaltante dovrà restituire ancora un importo pari a € 306.832,24 che potrà essere portato in detrazione dalle somme, eventualmente ammesse, relative alla richiesta FONDO finestra temporale AP08, fatte salve le verifiche di legge" ;
- di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OR IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, AN s.p.a. (nel prosieguo semplicemente “AN” o “Società”) - gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) nell’Ambito Territoriale Ottimale unico della Sardegna giusto affidamento in house providing disposto dall’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale (ora Ente di Governo d’Ambito della Sardegna) - impugna la nota in epigrafe del 26 marzo 2025, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel prosieguo anche semplicemente “MIT” o “Ministero”), con riferimento al “ Fondo per l’adeguamento dei prezzi” (d’ora in poi “Fondo”), istituito dall’art. 1-septies, comma 8, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 e rifinanziato con l’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2022, n. 91, nell’evidenziare che “da verifiche effettuate sulle istanze presentate è emerso che (…) sono stati liquidati contributi relativi ai seguenti contratti d’appalto non ammissibili in quanto trattasi di appalti misti con oggetto prevalente “servizi”, come verificato sulla BDNCP dell’ANAC ed ammesso da codesta stessa stazione appaltante … che, pertanto, non rientrano tra gli “appalti pubblici di lavori” ai quali si applica l’art. 26, comma 1, del citato D.L n. 50/2022 e s.m.i., come peraltro già acclarato con sentenza TAR n. 2821 del 07.02.2025 …: CIG 8201623169, CIG 8201596B1E, CIG 8201599D97, CIG 82015136A1, CIG 82016095DA, CIG 0550097267)” , le ha, quindi, comunicato ai sensi degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990 che i relativi importi, già liquidati alla Società in relazione a tali contratti per le finestre temporali dalla I alla IV del 2023, saranno compensati in detrazione completa sulle istanze pervenute in relazione alle successive finestre temporali (la V, la VI, la VII ed eventualmente anche l’VIII del 2024).
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000; Violazione dell'art. 97 della Costituzione; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Sviamento di potere, evidenziando la Società la veridicità delle dichiarazioni da costei al riguardo rese in sede di relative istanze di acceso al Fondo, atteso il loro riferimento alla sola parte lavori dei contratti in questione, “ con la conseguenza che non vi è alcuna ragione per procedere alla compensazione delle somme dovute ad AN per le successive finestre temporali relative al 2024 con importi già corrisposti per il 2023 ”;
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 21 quinquies, 21 septies e 21 nonies della legge n. 241/1990; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000; Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; Sviamento di potere, lamentando AN che l’avversato provvedimento sia stato assunto in assenza di motivazione nonchè in violazione delle regole del giusto procedimento, del contrarius actus e dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 50/2016; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta, sostenendo la ricorrente la totale erroneità dell’interpretazione del MIT di escludere dall’ammissione al Fondo i contratti misti, non limitando espressamente l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 il suo ambito di applicazione ai lavori pubblici affidati con contratti di appalto di soli lavori;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; Violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta, evidenziando la macroscopicità dell’errore compiuto dal Ministero nel ritenere di portare in compensazione gli importi già riconosciuti per l’anno 2023 ad AN con riferimento al contratto CIG 0550097267, trattandosi di un contratto di appalto avente ad oggetto la "Realizzazione degli impianti di depurazione centralizzati da ubicarsi in agro dei territori comunali di IR e DO (Prov. Cagliari)” , in cui “ la componente prevalente è rappresentata dai lavori , riguardando (l’appalto) la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli impianti di depurazione centralizzati da ubicarsi nei comuni di DO e IR” .
Il MIT si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti AN impugna, altresì, per gli stessi motivi già formulati in sede di ricorso introduttivo il successivo decreto direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025, con cui il Ministero ha definito il procedimento, riconoscendo in favore della Società un importo pari a “€ 0,00 ” per le richieste di accesso al Fondo relative alle finestre temporali V, VI e VII del 2024 (in tal senso, la posizione n. 451 della tabella contenuta all’art. 1 del decreto), portando in detrazione completa i contributi già contestati , per un complessivo importo pari ad € 6.087.445,74, e attestando l’esistenza di un debito residuo pari a € 306.832,24 da portare in detrazione in relazione alla richiesta di accesso al Fondo per la successiva VIII finestra temporale.
Parte resistente con memoria depositata il 23 gennaio 2026 diffusamente argomentava sulla legittimità delle proprie determinazioni, comunque evidenziando l’intervenuta “ cessata materia del contendere ” per quel che riguarda la censura relativa al contratto identificato con il CIG 0550097267, per aver il MIT - a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di AN - verificato, anche a seguito di chiarimenti resi dalla Società, che effettivamente tale CIG si riferisce ad un appalto di lavori, sicché “ il Ministero … con nota prot. n. 604 del 13 gennaio 2026 … ammetteva a contributo il CIG 0550097267 determinando l’ammontare del contributo ammissibile al Fondo ” (in tal senso quanto si legge a pag. 24 della memoria).
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento anche di tale censura, evidenziando come gli atti avversati non siano stati in parte qua (per quel che riguarda l’appalto corrispondente al CIG 05500972679) annullati in autotutela, dunque “ chiede (ndo) la regolare ed integrale corresponsione de (i relativi) importi (tutt’ora) illegittimamente portati in compensazione ”.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, la questione sottoposta al Collegio concerne, come visto, l’applicabilità dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 ad una serie di contratti misti di servizi e lavori, in relazione a delle richieste di accesso al Fondo presentate dalla Società limitatamente alla componente lavori.
Occorre premettere come il Fondo di cui si discorre si inserisca nel più ampio quadro di misure introdotte per fronteggiare il diffuso problema dell’incremento eccezionale del prezzo di alcuni materiali durante il periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2. È a tal fine, infatti, che il legislatore ha approntato una sequela di misure di sostegno economico per gli operatori che avevano in corso di esecuzione contratti pubblici di lavori, in quanto direttamente e più significativamente colpiti dall’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione durante il periodo pandemico. Tali misure, piuttosto che risultare strumentali al ripristino e alla salvaguardia del sinallagma contrattuale, si caratterizzano per una connotazione compensativo-indennitaria, stante la straordinarietà della situazione congiunturale che si era venuta a creare.
Con l’art. 1- septies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore ha, in particolare, introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, derogatorio rispetto a quello generale stabilito dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.
La dotazione del Fondo è, poi, stata incrementata dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 sempre al dichiarato fine di “ fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori ” (in tal senso, il comma 1).
Ciò posto, il ricorso proposto da AN, come integrato da successivi motivi aggiunti, deve essere disatteso per quel che concerne i primi tre motivi, in ossequio a quell’orientamento già espresso da questa Sezione e che il Collegio condivide, secondo il quale il riferimento, contenuto al comma 1 del citato art. 26, alle “ lavorazioni eseguite ” vada letto in connessione con l’ambito oggettivo della norma, che riguarda esclusivamente gli “ appalti pubblici di lavori ”, non estensibile per via interpretativa ad appalti aventi una diversa qualificazione giuridica, ancorché comprensivi di attività materialmente riconducibili a lavori, trattandosi di una normazione emergenziale e eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi (in tal senso, le sentenze 7 febbraio 2025 n. 2821 e 5 maggio 2025 n. 8580).
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, già in precedenza avuto modo di affermare che le norme in tema di revisione prezzi introdotte dalla legislazione speciale emergenziale (includendovi espressamente anche quelle di cui al citato d.l. n. 50/2022) presentano un carattere eccezionale e, quindi, non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1844/2023).
Ne discende che - riferendosi testualmente l’art. 26 ai soli appalti di lavori e non anche a quelli di servizi e/o forniture (circostanza confermata anche dall’utilizzo della locuzione “ materiali da costruzione ”) - i beneficiari delle misure di sostegno previste da tale disposizione normativa non possono che essere unicamente gli operatori economici che ratione temporis avevano in corso di esecuzione un appalto pubblico di soli lavori (in tal senso, anche T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7216/2022).
Ebbene, nel caso di cui si discorre, le istanze avanzate da AN si riferiscono ad una serie di contratti – fatta eccezione, come si vedrà, per quello corrispondere al CIG 0550097267 (a cui è dedicato il quarto motivo di ricorso) – misti con oggetto prevalente servizi, in cui la componente lavori, pur se economicamente rilevante, si configura, dunque, come meramente accessoria alla prestazione principale.
Ebbene, tale circostanza non solo è stata espressamente indicata dal Ministero nel provvedimento avversato in sede di ricorso introduttivo (poi confermato dal decreto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) ma appare, altresì, incontestata da parte ricorrente, che, infatti, nel ricorso introduttivo, dopo aver evidenziato come le proprie pretese si riferiscano alla sola componente lavori di tali contratti misti, si duole proprio di quell’interpretazione restrittiva del citato art. 26, seguita dal MIT e come visto condivisa dal Collegio, che ne esclude l’applicazione a siffatta componente (in tal senso, il primo ed il terzo motivo di ricorso).
È, dunque, la stessa Società ad ammettere come i contratti in questione (sempre ad accezione di quello corrispondente al CIG 0550097267) non siano qualificabili come contratti di (soli) lavori, bensì quali contratti misti con prevalenza di servizi, come anche comprovato dalla loro qualificazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”) gestita dall'ANAC, ove risulta indicata come prevalente tale tipologia.
In casi analoghi, la giurisprudenza ha, peraltro, stabilito come nei contratti misti la determinazione della prestazione principale – e quindi la qualificazione dell’appalto – vada effettuata secondo criteri funzionali e non già esclusivamente economici (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7070/2020), con conseguente inidoneità della mera presenza di lavorazioni materiali ad attrarre il contratto nel novero degli appalti di lavori “ in assenza di un chiaro rilievo funzionale autonomo della componente esecutiva ” (in tal senso, questa Sezione III, n. 8580/2025, cit.), condizione quest’ultima nemmeno prospettata da parte ricorrente.
Alla luce di tali premesse non è, dunque, possibile riconoscere ad AN l’accesso al Fondo da costei preteso con riferimento ai contratti misti in questione (tutti quelli richiamati negli atti avversati ad eccezione di quelle individuato con il CIG 0550097267), neppure per la sola parte riferita ai lavori, atteso che, diversamente opinando, si introdurrebbe un’interpretazione estensiva e sostanzialistica di una disciplina strettamente vincolata e destinata ad applicarsi in un ambito tipizzato, con irrimediabile pregiudizio proprio di quei principi di legalità, parità di trattamento e concorrenza che la Società assume violati.
Non può, quindi, accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo cui la locuzione “ lavorazioni eseguite ” consentirebbe l’ammissione al beneficio anche per quote esecutive inserite in contratti formalmente di altra natura, imponendo - invero - la necessità di ancorare l’applicazione della norma all’intero regime contrattuale sottostante e non anche alla natura materiale della singola prestazione dedotta, in ossequio ad una lettura rigorosa della stessa.
Ben si comprende, dunque, come il Ministero con la nota avversata in sede di ricorso introduttivo, una volta verificata la natura dei contratti in questione, non abbia potuto non comunicare ad AN la necessità di recuperare i relativi contributi già (erroneamente) liquidati alla Società, compensandoli in detrazione sulle somme dovute alla stessa Società in relazione ad altri contratti.
Il MIT – dopo aver nel caso di specie indubbiamente commesso un iniziale errore nell’ammettere e erogare con riferimento ai contratti misti in questione gli importi ora portati in compensazione – è, infatti, tenuto ex lege (entro il termine ordinario di prescrizione) a disporre il recupero delle somme indebitamente percepite dagli operatori erroneamente ammessi al Fondo di cui si discorre, laddove emerga, all’esito dei controlli successivamente eseguiti, l’inesistenza dei presupposti normativamente richiesti per l’accesso a tale beneficio, in coerenza con il principio di corretta gestione delle risorse pubbliche e con la finalità propria della misura di sostegno economico in questione, senza che trovino applicazione i parametri dell’autotutela invocati da AN nell’ambito del secondo motivo di ricorso.
L’art. 26, comma 4, del d.l. n. 50/2022 - nel prevedere che il MIT, con riferimento alle richieste di accesso al Fondo di cui si discorre, “ svolge controlli, anche a campione ” – ammette, infatti, che le relative verifiche, in quanto “ a campione ”, possano non essere state in concreto eseguite in occasione dell’ammissione e successiva erogazione dei relativi importi, consentendo, poi, il successivo comma 11 dello stesso art. 26 al Ministero di disporre, all’esito di relativa istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente erogate, in ragione del rinvio all’art. 23, comma 1, del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022, n. 51.
Sebbene, dunque, di regola l’istruttoria debba precedere (e non già seguire, come avvenuto nel caso di specie) la liquidazione degli importi, il Collegio è dell’avviso che, nel caso di specie, la circostanza che l’amministrazione non abbia eseguito tale istruttoria in sede di primo esame delle istanze avanzate da AN – eventualità come visto ammessa dal legislatore che richiede l’esecuzione di controlli anche solo “ a campione” - non vale a legittimarne l’ammissione al Fondo, al pari del pagamento (erroneo) dei relativi importi, attesa la doverosità del recupero delle risorse pubbliche indebitamente erogate e la conseguente conditio indebiti ex art. 2033 c.c., senza che l’affidamento del percettore delle somme possa ostare a che il MIT coltivi le necessarie azioni per esercitare le proprie pretese restitutorie, trattandosi di un vero e proprio atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo delle somme erogate, nella considerazione che l’oggetto del recupero produce un danno all’amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per colui che l’abbia indebitamente percepito.
Nemmeno si ravvede al riguardo il vizio di difetto di motivazione (dedotto in sede di secondo motivo), esponendo la nota del 26 marzo 2025, avversata in sede di ricorso introduttivo, in modo chiaro e puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste a base della non ammissibilità delle istanze, tanto più ove si consideri – attesa la natura vincolata dell’attività svolta dal Ministero (in tal senso, questa Sezione, n. 2821/2025, cit.) - il carattere attenuato del relativo onere.
Peraltro, le ragioni di inammissibilità delle istanze al Fondo sono state dalla Società pienamente intese sin dalla proposizione del ricorso introduttivo come si evince anche dal tenore delle censure ivi formulate, di specifica contestazione delle ragioni addotte dal MIT a fondamento della propria determinazione.
Il Collegio condivide, infatti, quella giurisprudenza che afferma che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi debba essere inteso “secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione’ (cfr ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457; III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150) ” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 898/2023).
Deve essere ugualmente disattesa anche la censura di pretesa violazione delle garanzie procedimentali (articolata sempre nell’ambito del secondo motivo di ricorso), già soltanto nella considerazione che la nota del 26 marzo 2025, avversata in sede di ricorso introduttivo, veniva trasmessa ad AN anche quale comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 nonché, comunque, all’esito di una fitta corrispondenza già intervenuta tra le parti che ha, tra l’altro, dato luogo a precedenti contenzioni tra le parti aventi ad oggetto la medesima questione.
Peraltro, tale profilo di censura risulta superato dalle sopravvenienze occorse successivamente alla adozione di tale nota ministeriale, atteso l’intervento del successivo decreto direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025, avversato in sede di ricorso per motivi aggiunti, con cui il Ministero, nel far seguito al preavviso del 26 marzo 2025, disponeva la già comunicata detrazione.
A ciò si aggiunga, infine, la natura vincolata del potere esercitato, ragion per cui, in un’ottica sostanzialistica, la formale violazione di una norma di carattere procedimentale, quale appunto l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non può di per sé costituire un’autonoma causa di illegittimità dell’ agere amministrativo (in tal senso, questa Sezione, n. 2821/2025, cit.).
Per quanto fin qui detto i primi tre motivi di ricorso devono, dunque, essere disattesi.
Diversamente è a dirsi, invece, per il quarto motivo, con cui, come accennato, AN contesta che le avversate determinazioni abbiano riguardato anche il contratto individuato con il CIG 0550097267, affermando la macroscopicità dell’errore al riguardo commesso dal Ministero, per non essersi l’amministrazione avveduta che si trattasse di un contratto di lavori per la realizzazione di taluni impianti di depurazione, in cui la componente servizi è riferita alla sola progettazione del relativo intervento e, dunque, meramente marginale nonché strettamente strumentale all’esecuzione delle relative lavorazioni.
Come documentato in giudizio dall’Avvocatura, il Ministero, a seguito di relativi approfondimenti istruttori eseguiti su impulso e con la partecipazione della Società, ha, infatti, espressamente riconosciuto che “ effettivamente il CIG 0550097267si riferisce ad un appalto di lavori ” (in tal senso, la nota prot. n. 17365 del 1° ottobre 2025), poi riscontrando positivamente le relative istanze di accesso al Fondo (in tal senso, la successiva nota prot. prot. n. 604 del 13 gennaio 2026).
Risulta, pertanto, accertato dalla stessa parte resistente come il MIT erroneamente abbia inizialmente qualificato (anche) tale contratto come “ mist (o) con oggetto prevalente servizi ”, per l’effetto escludendolo dall’applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, conseguentemente disponendo il recupero dei relativi importi già liquidati in favore della Società.
Ebbene, tale revirement dell’amministrazione se vale indubbiamente a dimostrare la fondatezza della censura in argomento, non è, invece, idoneo, a parere del Collegio, a fondare una relativa pronuncia di cessazione della materia del contendere (come, invece, prospettato in atti dall’Avvocatura), attesa la persistente validità anche in parte qua delle determinazioni avversate e, dunque, l’interesse della ricorrente ad ottenere un relativo parziale annullamento degli atti impugnati e per l’effetto il riconoscimento del proprio diritto a vedersi riconosciuti i relativi importi.
In conclusione, quindi, per quanto fin qui detto, il ricorso, come integrato da successivi motivi aggiunti, deve essere respinto per quel che riguarda i primi tre motivi, mentre deve essere accolto (solo) per quel che concerne il quarto motivo, specificamente proposto con riferimento al contratto corrispondente al CIG 0550097267.
Ne discende che la nota del Ministero prot. 3098 del 26 marzo 2025 ed il successivo decreto direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025 devono, dunque, essere in parte annullati solo per quel che riguarda il contratto individuato con il CIG 0550097267, con conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere al riconoscimento in favore di AN delle relative somme, regolando le rispettive posizioni di debito/credito tra le parti anche mediante la diretta corresponsione dei relativi importi, ove già portati in effettiva detrazione su altri ad altro titolo dovuti alla Società.
Sussistono, comunque, giusti motivi - attesa la peculiarità della fattispecie - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, annullando in parte qua gli atti avversati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
OR IC, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IC | EL ZZ |
IL SEGRETARIO