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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2554/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2554/2019 DE Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito DEla trattazione scritta DE 2.4.2025
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), nonché (c.f.: C.F._3 Parte_4
), (c.f.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), questi ultimi quattro nella qualità di eredi legittimi C.F._7
DEla de cuius (c.f.: ) deceduta in data Persona_1 C.F._8
1.09.2022, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano
RD (c.f.: ), unitamente al quale elettivamente C.F._9
domiciliano in Bovalino (RC) alla via Spagnolo Morisciano n. 12.
Ricorrenti TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E
(c.f. , in persona DE Parte_8 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Enrico Giuseppe Mancini (c.f.: ), presso il C.F._10
cui studio elettivamente domicilia, in alla via Salita Zerbi Parte_8
Trav. I n. 7.
Resistente
E
(c.f. ), in persona DE Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), alla contrada Porcaro
n. 22, presso lo studio DEl'avv. Vincenzina Mandaglio (c.f.:
), che lo rappresenta e difende giusto mandato alle C.F._11
liti rilasciato con atto separato in virtù di DEiberazione DEla Giunta comunale
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 29.05.2019 , Parte_1
e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 Persona_1
giudizio la perché, previo Parte_8
riconoscimento DEla sua esclusiva responsabilità per l'esondazione DEla fiumara Santa EN avvenuta, in seguito alle piogge stagionali, nei mesi di ottobre e novembre 2015, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di € 97.860,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
In punto di fatto hanno esposto che:
-- all'epoca dei fatti erano comproprietari di un terreno sito nel Comune di riportato in catasto al foglio 33, part. 20, DEla superficie di ha CP_1
01.06.50 “utilizzato” per la coltivazione di ortaggi, alberi da frutto e olivi, ma anche “possessori ultraventennali” dei fondi agricoli riportati al catasto DE
Comune di al foglio 33, particelle 23 e 24, di superficie pari ad ha CP_1
00.10.10, “in catasto con qualità di vigneto”;
-- a causa DEl'esondazione DEla fiumara Santa EN, con conseguente invasione violenta di acqua, sabbia, pietrisco e detriti, avvenuta tra ottobre e
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novembre 2015, provocata dal crollo DE muro di contenimento e di DEimitazione degli argini, i loro fondi hanno subito ingenti danni unitamente alle coltivazioni ivi esistenti;
--la causa DEl'inondazione è lo stato di abbandono in cui versava la fiumara al momento degli eventi, come dimostrato dal fatto che il suo alveo, in stato di incuria, risultava pieno di pietrisco, sabbia e di folta vegetazione di alberi e di grossi arbusti, materiale che ostacolava il naturale deflusso DEle acque;
--senza esito sono rimaste sia la diffida inviata mediante lettera raccomandata in data 5.04.2017, alla , con cui si Parte_8
intimava di provvedere alla bonifica DE terreno e al risarcimento dei danni subiti, sia la diffida inoltrata a mezzo pec alla Regione Calabria, la quale rispondeva declinando ogni responsabilità, sostenendo che la gestione DE demanio idrico, relativamente alla Provincia di , rientra tra le Parte_8 competenze DEl'ente provinciale, oggi;
Parte_8
-- il fondo è ancora occupato da uno strato di detriti e sabbia di spessore dai
50 cm al metro e per ripristinarne le normali condizioni occorrono lavori di scavo e sbancamento da eseguire con mezzi meccanici, per un costo di circa
85.000,00 euro;
--a tanto si aggiunge il danno per la perdita dei prodotti orto-frutticoli destinati soprattutto ad uso familiare, il cui valore è stimato in euro 4.000,00.
Su queste premesse, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Nel merito, accertare e dichiarare la piena responsabilità DEla
[...]
, in persona DE suo legale rappresentante Parte_8
pro tempore, per i danni subiti dai terreni di proprietà o posseduti, comprensivi dei danni emergenti e DE lucro cessante;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Parte_8
al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali diretti ed
[...] indiretti, quantificati in € 97.860,00 o in quella diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
Condannare, infine, i convenuti al pagamento DEle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore DE procuratore ex art. 93 c.p.c..
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1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 19.09.2019, si è costituita la , la quale ha preliminarmente Parte_8 dedotto l'incompetenza per materia DE giudice adito in favore di quella DE giudice ordinario, argomentando che i ricorrenti non avrebbero contestato atti o decisioni amministrative, bensì la negligenza DEl'Ente nella attività di manutenzione.
Sempre in via preliminare, ma nel merito, la ha eccepito Parte_8
il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che le spettano competenze di gestione DE demanio idrico ma non di realizzare opere di piccola manutenzione;
ha rimarcato di dover organizzare unicamente la gestione degli interventi da un punto di vista amministrativo, cioè l'attuazione DEle procedure propedeutiche alle gare d'appalto ed all'esecuzione dei lavori programmati e finanziati dalla Regione Calabria;
la ha Parte_8
dedotto il suo dovere di operare solo su specifico mandato DEla Regione, titolare DEla funzione di pianificazione degli interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico, come, peraltro, dimostrerebbe l'intervento DEla
Regione Calabria a mezzo DE Commissario Straordinario per il ripristino DE muro crollato a latere DE torrente Santa Vetere.
Sotto altro profilo, l'Ente ha allegato che compiti di polizia idraulica, di pronto intervento e di esecuzione di lavori di piccola manutenzione gravano sui Comuni;
pertanto, ha chiesto la chiamata in causa Controparte_1
in quanto tenuto a compiti di monitoraggio, di prevenzione DE rischio, di pulizia DEl'alveo, secondo le previsioni DEl'art. 89 DEla Legge Regionale n.
34 DE 12.08.2002.
Gradatamente, l'Ente ha eccepito la parziale carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto proprietari solo di uno dei terreni per cui è causa;
ancora, ha contestato la somma richiesta a titolo di risarcimento DE danno, in quanto esorbitante e non provata.
Ha così concluso:
“In via preliminare ed assorbente per i motivi esposti in punto di diritto dichiarare il proprio difetto di competenza per materia c.d. funzionale rimandando la trattazione DE merito DEla controversia al giudice
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competente a dirimere la causa che nella specie è il Tribunale ordinario di
Locri (RC);
- Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui l'odierno giudicante dovesse ritenere di non dichiarare il proprio difetto di competenza per materia, dichiarare il difetto di legittimazione passiva DEla
[...]
in quanto estranea al giudizio per i motivi di cui in punto di Parte_8
diritto;
- In rito, qualora l'odierno Giudicante ritenesse superate le precedenti eccezioni preliminari, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa DE terzo, nella specie il , a norma DEl'art. 269 Controparte_1
c.p.c;.
- Nel merito, accertato il parziale difetto di legittimazione ad agire degli odierni attori, rigettare la domanda in quanto infondata sia in punto di fatto che di diritto o, in subordine, condannare il , per i motivi Controparte_1
dedotti in punto di fatto e di diritto, a risarcire i danni subiti dagli attori;
- Sempre nel merito accertare l'importo dei danni verificatisi a seguito DEla piena sul terreno di proprietà degli attori escludendo quelli di proprietà esclusiva DE come richiesto in punto di diritto;
Controparte_1
- Condannare, infine, gli attori al pagamento DEle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge ed al rimborso forfettario DE 15% su imponibile, come determinati in base al D.M. n. 37/2018, da distrarsi in favore DE sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
1.3. Con le memorie istruttorie autorizzate DE 3 dicembre 2019, i ricorrenti hanno affermato che, in occasione dei lavori di ripristino e bonifico DEla fiumara Santa Vetere, si sarebbe verificato un ulteriore aggravio dei danni già esistenti. In particolare, il materiale rimosso dalla fiumara si sarebbe prima accumulato e poi distribuito sui loro fondi.
1.4. Di contro, con le memorie istruttorie depositate il 27/04/2020, la
[...]
ha sostenuto l'eccezionalità degli eventi Parte_8
metereologici verificatisi tra i mesi ottobre – novembre 2015, tale da determinare un anomalo ingrossamento DE letto DEla fiumara Santa Vetere, con conseguente esondazione DEle sue acque nei terreni confinanti a seguito
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DE crollo DE muro di contenimento dovuto all'impeto ed alla violenza DEle acque.
Con provvedimento DE 20.11.2019, il Giudice DEegato, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza DE 5.11.2019, ha autorizzato la chiamata in causa DE rinviando al 3.03.2020. Controparte_1
Il pur citato, per quella data non si è costituito. Controparte_1
1.5. In data 16.12.2022 si sono costituiti ai sensi degli artt. 300 e ss. c.p.c.
, e tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
nella qualità di eredi legittimi DEla de cuius già parte DE Persona_1
giudizio, deceduta nelle more DE giudizio in data 1.09.2022.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico DE ruolo, la trattazione è stata rinviata al 6.06.2023. A tale udienza il Giudice DEegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, DEegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Reggio Calabria per l'espletamento DEla prova DEegata e rinviando per la precisazione DEle conclusioni al 4.06.2023.
Acquisita la prova DEegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza DE 3.07.2024, poi rinviata per esigenze di ruolo all'11.09.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto DE 15.07.2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta DEle parti, tempestivamente depositate il 15.07.2024 e 24.07.2024, all'udienza DEl'11.09.2024 il giudice designato ha rimesso la causa all'udienza collegiale DE 6.11.2024, svolta in trattazione scritta.
Quindi il Tribunale, rilevata la necessità, ai sensi DEl'art. 176 r.f. 1775/1933 di disporre la rinotifica DEl'atto di chiamata in causa DE Controparte_1
non costituito dopo la rituale sua citazione in giudizio da parte DEla
[...]
, ha revocato la precedente dichiarazione di Parte_8
contumacia, ha disposto la rinotifica e rimesso la causa sul ruolo istruttorio.
1.6. Con memoria in data 22.1.2025 si è costituito il Controparte_1
che ha dedotto:
l'incompetenza DE Pt_9
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il suo difetto di legittimazione passiva;
che con Delibera DE Consiglio dei Ministri DE 3 marzo 2016 è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre
2015 hanno colpito il territorio DEle province di Catanzaro, di Cosenza e di e che solo a seguito di questa DEibera esso ente locale ha Parte_8
pubblicato un avviso, in data 03/11/2015 al prot. n.8344, per la ricognizione dei danni subiti dai cittadini con le avversità atmosferiche verificatesi nelle giornate DE 31/10/ e 01/11 anno 2015; che, dunque, gli eventi meteorologici verificatisi tra il 30/10 ed il 02/11/2015, sono stati dei nubifragi, costituenti caso fortuito o fatto di forza maggiore, il che vale, altresì, ad escludere la sua responsabilità.
Infine, ha contestato la quantificazione dei danni, sproporzionata sia perché i ricorrenti sono proprietari soltanto di una parte dei fondi per cui è causa, sia perché le coltivazioni sono destinate ad uso familiare.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, per le ragioni esposte:
- In via preliminare dichiarare l'incompetenza per materia DE Tribunale adito a favore DE Tribunale Ordinario di Locri;
- Ed, ancora, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva DE per le ragioni esposte in parte motiva. Controparte_1
- Nel merito, rigettare la domanda degli attori infondata in fatto e in diritto, dichiarare che alcuna responsabile è da attribuire al , Controparte_1
per i danni lamentati dagli attori, in quanto l'eccezionalità DE fenomeno atmosferico verificatosi nei giorni tra il 30/10 e il giorno 02/11/2015, interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa imputabile all'ente
e i danni lamentati, tuttavia nella malaugurata ipotesi di accoglimento DEla domanda condannare la al Parte_8
risarcimento DE danno limitando la domanda di richiesta dei danni alla particella 20 foglio 33.
- Con vittoria di spese di lite distrarsi a favore DE procuratore costituito”.
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1.7. Dinanzi al giudice designato in data 4 marzo 2025 sono state precisate le conclusioni.
All'esito di trattazione scritta in data 2 aprile 2025, il tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, acquisite le note DEle parti, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Competenza DE Trap
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza DEl'adito Tribunale
Regionale DEle Acque Pubbliche, sollevata all'atto DEla propria costituzione in giudizio da parte di entrambi gli Enti resistenti.
Ed invero, la prospettazione DEla domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento DEla pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione DE corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti;
il che radica senz'altro la competenza per materia DE Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione DEl'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14;
Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte DEla P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime DEle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata DEiberazione ed attuazione DEle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione DE tribunale regionale DEle acque pubbliche competente”.
3. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, per quanto concerne il terreno riportato in catasto al foglio 33, particella 20, sarebbe costituita dall'essere gli stessi comproprietari per successione ereditaria alla madre
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RD SA;
gli stessi hanno agito in qualità di possessori per i terreni di cui alle particelle 23 e 24.
Per la particella n. 20, non allegano gli istanti se hanno effettuato la dichiarazione di successione, non lo provano e non depositano nemmeno il titolo di proprietà DEla madre.
Peraltro, gli attori depositano una CTP cartacea, DE 27.5.2016, presente nel fascicolo di parte DE 28.5.2019, in cui il CTP riferisce di un incarico conferito dal solo la CTP consta di n. 3 pagine di relazione espositiva Parte_1
in cui nulla è detto sul titolo di proprietà; anzi si dice genericamente “trattasi di attività agricola svolta giusto per il fabbisogno familiare”.
Ancora, deve evidenziarsi che la visura catastale allegata alla predetta CTP che non è storica, reca la data DE 5 marzo 2019 e riporta quali proprietari nato il [...] e RD SA nata il [...]. Parte_2
Invece, nella produzione di parte DEla è presente una Controparte_2
visura storica catastale, in cui risulta che è stata registrata il 2 luglio 2019, dunque alcuni mesi dopo la proposizione DEla causa, la dichiarazione di successione in favore dei 4 ricorrenti originari.
Per quanto riguarda l'altra particella occorre verificare, ovviamente mediante le risultanze DEla prova testimoniale, se sia provato il possesso.
La costituendosi ha dedotto quanto segue: “Dalle visure Parte_8
catastali, che si allegano al fascicolo di parte convenuta, risulta con chiarezza che i terreni indicati nel foglio 33 particelle 23 e 24 sono di proprietà esclusiva DE Comune di e che mai è stata da nessuno azionata alcuna pretesa CP_1
né tantomeno dagli odierni attori i quali sostengono di essere possessori ultraventennali senza però dimostrare, con la dovuta documentazione, di aver usucapito i terreni per cui oggi è causa”.
Peraltro, i ricorrenti non hanno provato il possesso né recente, né ultraventennale dei fondi riportati al foglio 33 particelle 23 e 24. Infatti, sul punto la prova è stata affidata essenzialmente al capitolo di prova n. 5 che recita: “vero è che i suddetti terreni si trovano in località Ferrò e sono sempre stati posseduti ed utilizzati dai ricorrenti (anche da più di venti anni) e prima di loro dagli stessi genitori dante causa?”.
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Ebbene, il quesito si riferisce genericamente ai “suddetti terreni” e alla località Forrò, senza individuare con sufficiente precisione i terreni e senza alcuna distinzione tra il fondo di cui i ricorrenti sono comproprietari e i fondi di cui si dichiarano possessori ultraventennali (finitimi).
Nonostante i testi escussi abbiano confermato la circostanza di cui al capitolo di prova n. 5, il quesito loro sottoposto è generico oltre che formulato in modo impreciso e dunque si considera inidoneo a provare il possesso ultraventennale dei fondi.
Si aggiunge che il ES ha dichiarato espressamente di non EStimone_1
sapere nulla DElo stato dei luoghi dal 2015 in poi, allorquando, essendo deceduto il padre dei ricorrenti , egli non si è più recato sui Parte_2
luoghi di causa.
Detto ES nulla dice su chi abbia coltivato il fondo.
Il ES dopo aver detto che i terreni appartengono alla moglie EStimone_2 insiste sul fatto che tutti terreni per cui è causa “sono Parte_7 sempre stati appartenenti a mio suocero”, dunque parla di tutti i fondi di causa come in proprietà degli istanti, senza nulla specificare su una situazione meramente fattuale di possesso di una loro porzione.
Peraltro, pur ripetendo più volte che sui fondi di causa vi erano DEle coltivazioni, di ortaggi e poi di alberi da frutto, nulla ha riferito su chi si occupasse DEla coltivazione, se vi provvedesse uno dei ricorrenti o terzi incaricati.
Il ES , marito DEla ricorrente dice che EStimone_3 Parte_5
era proprietario di tutto il terreno. Parte_2
Dice, in modo generico, che il terreno, tutto, era coltivato dai ricorrenti e prima ancora dai loro genitori.
Tuttavia, si badi bene, oltre a non aver dedotto se e chi coltivasse il fondo, i ricorrenti nulla hanno dimostrato circa la titolarità DEl'attività di coltivazione agricola, evenienza per la quale sarebbe stata sufficiente una mera visura camerale estratta dal registro DEle imprese, o documentazione proveniente dall'Inps sulla qualità di coltivatori diretti.
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In conclusione, alla scarsa e generica allegazione sul possesso, fatta senza indicare circostanze concrete in cui si è sostanziato, né quando è iniziato e come e quando si è trasmesso dai due ai figli e, poi, se e Parte_10
quando per agli ulteriori eredi, ha fatto seguito che i testi nulla Persona_1
dicono sul possesso, anzi affermano decisamente che l'intera estensione interessata dall'esondazione era di proprietà dei Per_1
Infine, è assai significativo che nei 2 atti di messa in mora per il pagamento dei danni inoltrati in via stragiudiziale alla città , le particelle Parte_8
23 e 24 – demaniali - non sono menzionate e compiono soltanto le particelle
3, 20, 44 (la 2 3 e la 44 non sono oggetto di giudizio).
Pertanto, va dichiarata la parziale carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione ai fondi di cui al foglio 33, particelle 23 e 24.
Per quanto riguarda , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in data 15 dicembre 2022 si sono costituiti, tutti nella Parte_7
qualità di eredi legittimi DEla de cuius deceduta il 1°/09/2022, Persona_1 il che configura una tacita accettazione DEl'eredità.
Non essendo provato in capo alla dante causa il possesso DEla Persona_1
particella di cui è proprietario il Comune di a maggior ragione non CP_1
è provato per loro 4, che nulla deducono sul loro eventuale possesso.
4. Prova DEl'allagamento e DE nesso causale
Ciò premesso, va rilevato che i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture per il fabbisogno familiare ed ai terreni, derivanti dall'esondazione DEla fiumara Santa EN avvenuta tra il 31.10 ed il 1°.11.2015, come descritti e quantificati nella perizia di stima DE geom. DE 27.05.2016, depositata insieme al ricorso, nonché Persona_2
nella perizia tecnica complementare depositata telematicamente il
25.05.2020, quest'ultima riferita al danno conseguente ai lavori di risistemazione degli argini effettuati dall'ente di competenza nel 2019, che avrebbero “causato un maggior danno perché si è andati ad ampliare la volumetria dei detriti fluviali già presenti sui terreni e quindi rendendo più costoso e difficile il recupero DEla produttività degli stessi” (così la perizia tecnica complementare, pagina 2).
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La fattispecie va inquadrata nell'ambito DEla responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione DE danno e DE nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato DEla prova DE caso fortuito, cioè, DEl'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri DEl'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche sent. n. 84 DE 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia DEl'eccezionalità DEl'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia DEla corretta manutenzione DEle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 DE 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 DEl'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 31.10-1.11.2015 la fiumara Santa
EN è esondata, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla , né dal la Parte_8 Controparte_1 cui deduzione DEla natura eccezionale DEl'evento è generica e infondata, limitandosi l'Ente a richiamare la dichiarazione DElo stato di emergenza, adottata con DEibera DE Consiglio dei Ministri DE 3 marzo 2016.
Orbene, è noto che secondo l'insegnamento DEla Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti DEl'eccezionalità e DEl'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi DEl'art.
5 DEla l. n. 225 DE 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l.
n. 996 DE 1970 e poi la l. n. 225 DE 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o
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concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 DE 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità DEle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione DEla
"res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 DE 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore DEle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a
200 anni” (cfr. sentenza n. 265 DE 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dai resistenti, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
5. Prova dei danni
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, DE tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica DEla consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Il perito di parte afferma nel suo elaborato che il terreno è dotato di buona potenzialità produttiva sia arboricola che orticola. I testi hanno riferito piuttosto genericamente di “produzioni orticole e frutticole” (cf dichiarazioni
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ES DE ES , ma il ES parimenti parla di terreno “coltivato ad ES_1 ortaggi, alberi da frutto e agrumi”).
Orbene, a parte le generiche dichiarazioni, circa la tipologia di ortaggi, è inspiegabile che in presenza di un orto familiare, secondo la tesi accreditata sia in ricorso che dai testimoni, nemmeno una parola si sappia su chi effettuava le coltivazioni, se cioè uno dei germani oppure un operaio Per_1
a ciò addetto.
Né è sufficiente la isolata e generica dichiarazione DE ES EStimone_3 di aver visto, “fin da ragazzo” che il terreno era stato sempre coltivato dai ricorrenti e prima ancora dai loro genitori, senza precisare, tuttavia, se questa situazione sia perdurata fino al 2015, né chi dei tanti soggetti coinvolti sia stato, di tempo in tempo, il titolare di attività agricola.
In ogni caso, la genericità DEle sue dichiarazioni non spiega perché nonostante una coltivazione fatta da ben 4 germani dopo il venir meno Per_1
dei genitori, la sua resa sia stata sempre e solo un orto familiare.
A ciò si aggiunge che nemmeno il CTP ha fatto una ricognizione nell'immediatezza dei fatti di causa di eventuali coltivazioni ortive o di frutta distrutte, considerato che il sopralluogo si é svolto in data 26 maggio 2016, circa 6 mesi dopo gli eventi.
Ed è altrettanto singolare che pur avendo parlato i testi di fondo coltivato non ci sia nessun documento che attesti lo svolgimento di attività agricola, nemmeno negli anni DEl'allagamento; manca, inoltre qualunque informazione precisa e riscontrata su chi si occupasse DEl'orto familiare, il che porta all'assenza di prova DEl'an di un danno.
A tutto voler concedere, anche a voler dare seguito alle troppo generiche dichiarazioni dei testimoni, nulla è emerso circa la quantità effettiva e la tipologia di ortaggi coltivati al momento DEl'esondazione, circa la quantità di alberi da frutta presenti e di quelli andati distrutti.
Peraltro, risponde ad una inspiegabile scelta difensiva DEle parti aver agito in giudizio a distanza di ben 4 anni circa dagli eventi, e di non aver consentito, mediante apposito accertamento tecnico ed in contraddittorio, la verifica
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DEl'effettiva sussistenza di un danno alle coltivazioni, partendo dalla ricognizione DEle piante ortive e da frutto effettivamente presenti sul fondo.
5.1. In relazione poi ai danni richiesti per il ripristino DE suolo, le attività da farsi, su circa mq 12.000 di una superficie di mq 17.740 secondo il perito di parte sarebbero le seguenti.
Per la ripulitura DEla superficie da detriti vari, nella descrizione DE CTP figurano
“scavo di splateamento o sbancamento eseguito con mezzi meccanici: in rocce sciolte” per l'importo di € 34.980,00 e
“trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento DE materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km” per la somma di € 50.880,00 (così pagina 4 DEla CTP); per entrambe il costo a metro quadro viene individuato attraverso il riferimento ad un più generico “prezzario DEla Regione Calabria” senza nulla specificare, nemmeno l'anno di riferimento, il che già denuncia l'arbitrarietà assoluta DE calcolo.
In secondo luogo, a rendere inverosimile l'ingente costo depone l'assoluto deficit di prova documentale DEle spese da sostenere, nonostante vi figurino lavori come trasporto di materiale, ed attività di sbancamento con camion che rendono necessario il ricorso a imprese specializzate che certamente emettono fattura per le opere prestate, senza che valga a giustificare la mancanza di documenti di smaltimento la evanescente e inverosimile dizione DE CTP
“esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata”.
Tanto più inverosimile il tutto, se si considera che a distanza di tanti anni, nemmeno nel corso DE giudizio, i ricorrenti hanno documentato le spese all'uopo occorse.
Sotto altro profilo, il Collegio evidenzia che la conferma DE capo 5 secondo cui i danni sono stati tali da rendere per il momento impossibile ogni suo utilizzo per la coltivazione, si traduce nella conferma di una mera valutazione, priva di fondamento scientifico, atteso che i testi nulla di specifico hanno
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riferito sulla ragione per cui il fondo non è stato più coltivato, trattandosi di circostanza da motivare con cognizioni di scienza agronomica.
Peraltro il ES , pur avendo confermato il citato capo 5, ha poco prima ES_1 detto che una parte DE fondo è “riutilizzato a coltivazione”, senza precisarne l'estensione. ES Il ES , poi, riferisce che una piccola parte è stata dopo i fatti
“riutilizzata” ed è coltivata ad ortaggi per uso familiare”.
Il ES ha detto che “a seguito DEl'inondazione DE terreno EStimone_3
alcuni alberi sono stati sradicati, altri sommersi, mentre altri come gli alberi di melograno sono presenti e fruttano” (così le dichiarazioni nel verbale di prova in data 27.10.2023).
Infine, si dà atto DEla scarna documentazione fotografica, che non consente di colmare le lacune probatorie rilevate.
L'evidente allagamento confermato dai testimoni e il riversarsi di materiale ghiaioso e sabbioso di arbusti e fango ha di certo provocato un danno, collegato alla necessità di ripristino, anche se non è affatto emerso dall'istruttoria che vi sia stato un deposito di materiale sul fondo DElo spessore di almeno 50 cm come indicato in ricorso;
inoltre non è chiaro quale fosse la consueta produttività DE fondo né se e quale parte di esso sia rimasto inutilizzato, né se il mancato riutilizzo agrario sia stato la conseguenza DEl'alluvione o la naturale evoluzione dovuta al cambio di proprietà nel tempo.
Pertanto, per i lavori di pulizia e di ripristino – attesi i deficit di prova - la liquidazione deve farsi necessariamente in via equitativa.
Occorre tener conto che non risulta provato il lavoro di imprese specializzate o il trasporto in discarica, che non consta la potenziale produttività DE fondo, che non è provato l'accumulo di materiale per almeno 50 cm, ma solo l'invasione di detriti e fango, che soltanto per l'area di circa 1 ettaro (minore rispetto al totale indicato in ricorso) corrispondente alla particella 20 di cui i ricorrenti sono proprietari, in quanto invasa, vi è un danno risarcibile, che è certa la rottura di un argine (risultando anche dai documenti prodotti dai resistenti) e conseguente trascinamento di materiale, che, si badi bene, ha
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interessato soprattutto la parte attigua al corso d'acqua non di proprietà dei ricorrenti e DEla quale non è stato provato il possesso al momento DEl'alluvione: ne consegue che si reputa equo liquidare la somma di euro
10.000,00 in via equitativa.
Detta somma va ripartita in 4 quote di euro 2.500,00 spettanti rispettivamente a: 1) , 2) 3) Parte_1 Parte_2 [...]
4) agli eredi legittimi DEla de cuius cioè Pt_3 Persona_1 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data DEla presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 DE 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento DEla liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia DEla presente sentenza al soddisfo.
5.2. Infine, non è affatto provato il peggioramento DElo stato dei luoghi in seguito ai lavori di ripristino e bonifica DEla fiumara Santa Vetere che secondo il CTP, come da perizia complementare DE 20/12/2019 avrebbero incrementato il danno, in quanto il fondo dei ricorrenti sarebbe stato usato come deposito DE materiale di risulta proveniente dalla pulizia e dagli scavi per la realizzazione dei muri d'argine.
Escusso come ES il responsabile dei lavori, Ing. ha EStimone_4
riferito che il materiale proveniente dagli scavi non è stato depositato sul terreno adiacente agli scavi stessi, precisando: “non escludo che DE materiale superficiale dei lavori di riempimento possa essere stato livellato lungo la fascia demaniale”.
Il che smentisce che l'eventuale spostamento dei materiali di scarto avrebbe riguardato i terreni privati adiacenti al fiume ed alla fascia demaniale.
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6. La legittimazione passiva
Di tale importo deve certamente rispondere la Parte_8
, essendo da ritenere infondata l'eccezione di carenza di
[...]
legittimazione dalla stessa sollevata in comparsa.
Ed invero, va sul punto osservato che l'art. 88 DEla legge regionale DEla
Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (concernente il riordino DEle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela DEle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori DE demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia DEle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione DEle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi DEl'art. 91, comma 1,
d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi DEla legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione DE demanio, idrico, con rilascio DEle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto DEla normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte DE concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa”. Inoltre, ai sensi DEl'art. 18 DEla medesima legge, “la Giunta regionale, con apposite DEiberazioni e a seguito DEl'acquisizione DE parere DEla Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento DEle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una
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congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio DEle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito DEle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e soprattutto che “la decorrenza DEl'esercizio DEle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette DEiberazioni DEla Giunta regionale e, di regola, coincide con
l'effettivo trasferimento agli stessi Enti DEle risorse di cui al precedente comma 1”.
Va ancora ricordato che, alla luce DEle modifiche normative introdotte dalla
L. n. 56/2014 e dalla L.R. n. 14 DE 22/06/2015, le competenze di cui al citato art. 88 DEla legge regionale DEla Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 sono state trasferite alla Regione, ad eccezione DEla Provincia di
[...]
(diventata ), che le ha conservate. In conclusione, Pt_8 Parte_8
mediante la L.R. n. 34/2002, la L.R. n.1/2006 e la Delibera di G.R. n. 194 DE
20.03.2006, è stato attuato il trasferimento DEle competenze alle
Amministrazioni Provinciali, divenuto stabile solo per la provincia convenuta, ora città metropolitana.
Si tratta peraltro di conclusione fatta propria anche dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 26/08/2019, n. 21690, per la quale “Per effetto DEla l.r. n. 34 DE 2002 e DEla DEibera DEla Giunta regionale Pt_8
DEl'11 novembre 2005, alla data DE 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla
Provincia l'effettivo esercizio DEle funzioni di gestione, cura e Parte_11
manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio DEla Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento DE danno per fatti verificatisi successivamente (nella specie, tuttavia, trattandosi di ipotesi riguardante la
Provincia di Catanzaro - e non , per la quale opera Parte_8
l'eccezione derivante dalla normativa regionale sopra menzionata – la Corte ha precisato che “a seguito DEla riassunzione DEle predette funzioni da parte DEla Regione e DE subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 DEla l.r. Calabria n. 14 DE 2015 e 1 DEla l. n.
56 DE 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno
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successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento DE rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa DEl'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione DEla qualità di parte e la titolarità DEl'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa DEl'ente subentrante”.
La domanda risulta, quindi, correttamente proposta nei confronti DEla
[...]
(già Provincia ), mentre Parte_8 Parte_8
l'eventuale responsabilità solidale DEla Regione non determina un litisconsorzio necessario.
Quanto al Comune vale sul punto il disposto DEl'art. 89 DEla Legge
Regionale n. 34 DE 2002, il quale prevede che
“1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti: a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d.
523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori DEl'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; b) il rilascio DEle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso DEle pertinenze idrauliche e DEle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi DEla legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale DEle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e DEle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa DE suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela DE reticolo idrografico e di difesa DE suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più
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Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.”
La principale competenza DE di è dalla legge regionale CP_1 CP_1 prevista alla lettera c DEl'art. 89: competenza in materia di piccola manutenzione e di polizia idraulica.
Nel caso di specie, tuttavia, la nella comparsa di Parte_8
costituzione articola una chiamata in causa generica e non provata.
Generica, perchè non allega quale sarebbero le attività di piccola manutenzione o le ulteriori attività di governo DEle acque da svolgere a cura DE DE resto, le ragioni per cui il è stato chiamato in causa CP_1 CP_1
non attengono direttamente al governo DE corso d'acqua.
Quanto all'accumulo di materiale di trasporto nella zona sottostante il ponte di accesso al paese di ed allo scarico fognario che avrebbe per varie CP_1 ragioni ristretto l'alveo DE torrente, si tratta di circostanze che non escludono né riducono la responsabilità DEla . Parte_8
Della prima, l'accumulo di materiale sotto il ponte stradale, non è chiara l'incidenza sull'esondazione e comunque non risulta dimostrata;
la seconda, lo scarico fognario, già come dedotta, rafforza la responsabilità DEla
[...]
, tenuta a vigilare sul corretto governo dei corsi d'acqua ed a Parte_8
impedire, pertanto, scarichi abusivi di liquami, a maggior ragione se opera di un altro ente locale.
La chiamata in causa è poi indimostrata e anzi smentita dai documenti, perchè il progetto di intervento (cf, in atti) lungi dal prevedere opere di piccola manutenzione riconduce le attività da svolgere alla competenza principale DEla , secondo lo schema DEle lettere b) e d) DEl'art. 88 Parte_8
DEla legge regionale 34/2002, ovvero attività di
“b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
[…] d) polizia idraulica, compresa
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori DE demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento,
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attinente alla polizia DEle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937
e 1775/1933”.
La domanda verso il formulata dalla resistente è pertanto Controparte_1
respinta.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che la
[...]
va condannata al risarcimento dei danni Parte_8
subiti dai ricorrenti, come sopra quantificati.
6. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione DEla notevole riduzione DEl'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per 4/5 DEle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico DEla e liquidate in dispositivo Parte_8
secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore DEla lite, determinato dall'ammontare DE credito accertato, con distrazione in favore DE difensore avv. Stefano RD dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra la e il le spese seguono la Parte_8 CP_1
soccombenza con i medesimi criteri e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore DE procuratore anticipatario avv. Vincenzina
Mandaglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale DEle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2554/2019 DE
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da
[...]
, nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e questi Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
ultimi 4 nella qualità di eredi legittimi DEla de cuius nei Persona_1 confronti DEla e, per l'effetto, Parte_8
condanna la al pagamento: Parte_8
in favore di DEl'importo di € 2.500,00, Parte_1
in favore di DEl'importo di € 2.500,00, Parte_2 in favore di DEl'importo di € 2.500,00, Parte_3
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in favore di e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
quali eredi di DEl'importo complessivo di € 2.500,00,
[...] Persona_1 oltre rivalutazione monetaria dalla data DEl'evento (novembre 2015) fino a quella DEla presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data DEla presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 4/5 le spese di lite e condanna la Parte_8
a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 157,20
[...] per esborsi documentati ed € 582,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore DE difensore avv. Stefano RD dichiaratosi antistatario;
--condanna la a pagare al Parte_8 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per onorario, oltre, sul solo
[...]
onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore DE difensore avv. Vincenzina Mandaglio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio DE 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ n. 2554/2019 r.g.a.c.c. 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2554/2019 DE Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito DEla trattazione scritta DE 2.4.2025
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), nonché (c.f.: C.F._3 Parte_4
), (c.f.: ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), questi ultimi quattro nella qualità di eredi legittimi C.F._7
DEla de cuius (c.f.: ) deceduta in data Persona_1 C.F._8
1.09.2022, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Stefano
RD (c.f.: ), unitamente al quale elettivamente C.F._9
domiciliano in Bovalino (RC) alla via Spagnolo Morisciano n. 12.
Ricorrenti TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E
(c.f. , in persona DE Parte_8 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Enrico Giuseppe Mancini (c.f.: ), presso il C.F._10
cui studio elettivamente domicilia, in alla via Salita Zerbi Parte_8
Trav. I n. 7.
Resistente
E
(c.f. ), in persona DE Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Taurianova (RC), alla contrada Porcaro
n. 22, presso lo studio DEl'avv. Vincenzina Mandaglio (c.f.:
), che lo rappresenta e difende giusto mandato alle C.F._11
liti rilasciato con atto separato in virtù di DEiberazione DEla Giunta comunale
Terzo chiamato in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 29.05.2019 , Parte_1
e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 Persona_1
giudizio la perché, previo Parte_8
riconoscimento DEla sua esclusiva responsabilità per l'esondazione DEla fiumara Santa EN avvenuta, in seguito alle piogge stagionali, nei mesi di ottobre e novembre 2015, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di € 97.860,00, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
In punto di fatto hanno esposto che:
-- all'epoca dei fatti erano comproprietari di un terreno sito nel Comune di riportato in catasto al foglio 33, part. 20, DEla superficie di ha CP_1
01.06.50 “utilizzato” per la coltivazione di ortaggi, alberi da frutto e olivi, ma anche “possessori ultraventennali” dei fondi agricoli riportati al catasto DE
Comune di al foglio 33, particelle 23 e 24, di superficie pari ad ha CP_1
00.10.10, “in catasto con qualità di vigneto”;
-- a causa DEl'esondazione DEla fiumara Santa EN, con conseguente invasione violenta di acqua, sabbia, pietrisco e detriti, avvenuta tra ottobre e
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novembre 2015, provocata dal crollo DE muro di contenimento e di DEimitazione degli argini, i loro fondi hanno subito ingenti danni unitamente alle coltivazioni ivi esistenti;
--la causa DEl'inondazione è lo stato di abbandono in cui versava la fiumara al momento degli eventi, come dimostrato dal fatto che il suo alveo, in stato di incuria, risultava pieno di pietrisco, sabbia e di folta vegetazione di alberi e di grossi arbusti, materiale che ostacolava il naturale deflusso DEle acque;
--senza esito sono rimaste sia la diffida inviata mediante lettera raccomandata in data 5.04.2017, alla , con cui si Parte_8
intimava di provvedere alla bonifica DE terreno e al risarcimento dei danni subiti, sia la diffida inoltrata a mezzo pec alla Regione Calabria, la quale rispondeva declinando ogni responsabilità, sostenendo che la gestione DE demanio idrico, relativamente alla Provincia di , rientra tra le Parte_8 competenze DEl'ente provinciale, oggi;
Parte_8
-- il fondo è ancora occupato da uno strato di detriti e sabbia di spessore dai
50 cm al metro e per ripristinarne le normali condizioni occorrono lavori di scavo e sbancamento da eseguire con mezzi meccanici, per un costo di circa
85.000,00 euro;
--a tanto si aggiunge il danno per la perdita dei prodotti orto-frutticoli destinati soprattutto ad uso familiare, il cui valore è stimato in euro 4.000,00.
Su queste premesse, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Nel merito, accertare e dichiarare la piena responsabilità DEla
[...]
, in persona DE suo legale rappresentante Parte_8
pro tempore, per i danni subiti dai terreni di proprietà o posseduti, comprensivi dei danni emergenti e DE lucro cessante;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Parte_8
al risarcimento in loro favore di tutti i danni patrimoniali diretti ed
[...] indiretti, quantificati in € 97.860,00 o in quella diversa somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge;
Condannare, infine, i convenuti al pagamento DEle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore DE procuratore ex art. 93 c.p.c..
_______________________________________________________________________ n. 2554/2019 r.g.a.c.c. 3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 19.09.2019, si è costituita la , la quale ha preliminarmente Parte_8 dedotto l'incompetenza per materia DE giudice adito in favore di quella DE giudice ordinario, argomentando che i ricorrenti non avrebbero contestato atti o decisioni amministrative, bensì la negligenza DEl'Ente nella attività di manutenzione.
Sempre in via preliminare, ma nel merito, la ha eccepito Parte_8
il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che le spettano competenze di gestione DE demanio idrico ma non di realizzare opere di piccola manutenzione;
ha rimarcato di dover organizzare unicamente la gestione degli interventi da un punto di vista amministrativo, cioè l'attuazione DEle procedure propedeutiche alle gare d'appalto ed all'esecuzione dei lavori programmati e finanziati dalla Regione Calabria;
la ha Parte_8
dedotto il suo dovere di operare solo su specifico mandato DEla Regione, titolare DEla funzione di pianificazione degli interventi volti a mitigare il rischio idrogeologico, come, peraltro, dimostrerebbe l'intervento DEla
Regione Calabria a mezzo DE Commissario Straordinario per il ripristino DE muro crollato a latere DE torrente Santa Vetere.
Sotto altro profilo, l'Ente ha allegato che compiti di polizia idraulica, di pronto intervento e di esecuzione di lavori di piccola manutenzione gravano sui Comuni;
pertanto, ha chiesto la chiamata in causa Controparte_1
in quanto tenuto a compiti di monitoraggio, di prevenzione DE rischio, di pulizia DEl'alveo, secondo le previsioni DEl'art. 89 DEla Legge Regionale n.
34 DE 12.08.2002.
Gradatamente, l'Ente ha eccepito la parziale carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto proprietari solo di uno dei terreni per cui è causa;
ancora, ha contestato la somma richiesta a titolo di risarcimento DE danno, in quanto esorbitante e non provata.
Ha così concluso:
“In via preliminare ed assorbente per i motivi esposti in punto di diritto dichiarare il proprio difetto di competenza per materia c.d. funzionale rimandando la trattazione DE merito DEla controversia al giudice
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competente a dirimere la causa che nella specie è il Tribunale ordinario di
Locri (RC);
- Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui l'odierno giudicante dovesse ritenere di non dichiarare il proprio difetto di competenza per materia, dichiarare il difetto di legittimazione passiva DEla
[...]
in quanto estranea al giudizio per i motivi di cui in punto di Parte_8
diritto;
- In rito, qualora l'odierno Giudicante ritenesse superate le precedenti eccezioni preliminari, fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa DE terzo, nella specie il , a norma DEl'art. 269 Controparte_1
c.p.c;.
- Nel merito, accertato il parziale difetto di legittimazione ad agire degli odierni attori, rigettare la domanda in quanto infondata sia in punto di fatto che di diritto o, in subordine, condannare il , per i motivi Controparte_1
dedotti in punto di fatto e di diritto, a risarcire i danni subiti dagli attori;
- Sempre nel merito accertare l'importo dei danni verificatisi a seguito DEla piena sul terreno di proprietà degli attori escludendo quelli di proprietà esclusiva DE come richiesto in punto di diritto;
Controparte_1
- Condannare, infine, gli attori al pagamento DEle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge ed al rimborso forfettario DE 15% su imponibile, come determinati in base al D.M. n. 37/2018, da distrarsi in favore DE sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
1.3. Con le memorie istruttorie autorizzate DE 3 dicembre 2019, i ricorrenti hanno affermato che, in occasione dei lavori di ripristino e bonifico DEla fiumara Santa Vetere, si sarebbe verificato un ulteriore aggravio dei danni già esistenti. In particolare, il materiale rimosso dalla fiumara si sarebbe prima accumulato e poi distribuito sui loro fondi.
1.4. Di contro, con le memorie istruttorie depositate il 27/04/2020, la
[...]
ha sostenuto l'eccezionalità degli eventi Parte_8
metereologici verificatisi tra i mesi ottobre – novembre 2015, tale da determinare un anomalo ingrossamento DE letto DEla fiumara Santa Vetere, con conseguente esondazione DEle sue acque nei terreni confinanti a seguito
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DE crollo DE muro di contenimento dovuto all'impeto ed alla violenza DEle acque.
Con provvedimento DE 20.11.2019, il Giudice DEegato, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza DE 5.11.2019, ha autorizzato la chiamata in causa DE rinviando al 3.03.2020. Controparte_1
Il pur citato, per quella data non si è costituito. Controparte_1
1.5. In data 16.12.2022 si sono costituiti ai sensi degli artt. 300 e ss. c.p.c.
, e tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
nella qualità di eredi legittimi DEla de cuius già parte DE Persona_1
giudizio, deceduta nelle more DE giudizio in data 1.09.2022.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico DE ruolo, la trattazione è stata rinviata al 6.06.2023. A tale udienza il Giudice DEegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, DEegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Reggio Calabria per l'espletamento DEla prova DEegata e rinviando per la precisazione DEle conclusioni al 4.06.2023.
Acquisita la prova DEegata, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza DE 3.07.2024, poi rinviata per esigenze di ruolo all'11.09.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto DE 15.07.2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta DEle parti, tempestivamente depositate il 15.07.2024 e 24.07.2024, all'udienza DEl'11.09.2024 il giudice designato ha rimesso la causa all'udienza collegiale DE 6.11.2024, svolta in trattazione scritta.
Quindi il Tribunale, rilevata la necessità, ai sensi DEl'art. 176 r.f. 1775/1933 di disporre la rinotifica DEl'atto di chiamata in causa DE Controparte_1
non costituito dopo la rituale sua citazione in giudizio da parte DEla
[...]
, ha revocato la precedente dichiarazione di Parte_8
contumacia, ha disposto la rinotifica e rimesso la causa sul ruolo istruttorio.
1.6. Con memoria in data 22.1.2025 si è costituito il Controparte_1
che ha dedotto:
l'incompetenza DE Pt_9
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il suo difetto di legittimazione passiva;
che con Delibera DE Consiglio dei Ministri DE 3 marzo 2016 è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre
2015 hanno colpito il territorio DEle province di Catanzaro, di Cosenza e di e che solo a seguito di questa DEibera esso ente locale ha Parte_8
pubblicato un avviso, in data 03/11/2015 al prot. n.8344, per la ricognizione dei danni subiti dai cittadini con le avversità atmosferiche verificatesi nelle giornate DE 31/10/ e 01/11 anno 2015; che, dunque, gli eventi meteorologici verificatisi tra il 30/10 ed il 02/11/2015, sono stati dei nubifragi, costituenti caso fortuito o fatto di forza maggiore, il che vale, altresì, ad escludere la sua responsabilità.
Infine, ha contestato la quantificazione dei danni, sproporzionata sia perché i ricorrenti sono proprietari soltanto di una parte dei fondi per cui è causa, sia perché le coltivazioni sono destinate ad uso familiare.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, per le ragioni esposte:
- In via preliminare dichiarare l'incompetenza per materia DE Tribunale adito a favore DE Tribunale Ordinario di Locri;
- Ed, ancora, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva DE per le ragioni esposte in parte motiva. Controparte_1
- Nel merito, rigettare la domanda degli attori infondata in fatto e in diritto, dichiarare che alcuna responsabile è da attribuire al , Controparte_1
per i danni lamentati dagli attori, in quanto l'eccezionalità DE fenomeno atmosferico verificatosi nei giorni tra il 30/10 e il giorno 02/11/2015, interrompere il nesso di causalità tra la condotta colposa imputabile all'ente
e i danni lamentati, tuttavia nella malaugurata ipotesi di accoglimento DEla domanda condannare la al Parte_8
risarcimento DE danno limitando la domanda di richiesta dei danni alla particella 20 foglio 33.
- Con vittoria di spese di lite distrarsi a favore DE procuratore costituito”.
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1.7. Dinanzi al giudice designato in data 4 marzo 2025 sono state precisate le conclusioni.
All'esito di trattazione scritta in data 2 aprile 2025, il tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, acquisite le note DEle parti, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Competenza DE Trap
In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza DEl'adito Tribunale
Regionale DEle Acque Pubbliche, sollevata all'atto DEla propria costituzione in giudizio da parte di entrambi gli Enti resistenti.
Ed invero, la prospettazione DEla domanda è assolutamente chiara nel porre a fondamento DEla pretesa risarcitoria le ritenute colpevoli omissioni in fase di manutenzione DE corso d'acqua in questione, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, l'inondazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti;
il che radica senz'altro la competenza per materia DE Tribunale adito.
La domanda risulta, quindi, perfettamente riconducibile alla previsione DEl'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933 e ciò in linea con la pacifica interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto (cfr. Cass. 27392/14;
Cass. 172/12; Cass. ord. 8722/11; Cass. 368/07; Cass. S.U. 1066/06 ed altre), secondo la quale “quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte DEla P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime DEle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata DEiberazione ed attuazione DEle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione DE tribunale regionale DEle acque pubbliche competente”.
3. La legittimazione attiva
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, per quanto concerne il terreno riportato in catasto al foglio 33, particella 20, sarebbe costituita dall'essere gli stessi comproprietari per successione ereditaria alla madre
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RD SA;
gli stessi hanno agito in qualità di possessori per i terreni di cui alle particelle 23 e 24.
Per la particella n. 20, non allegano gli istanti se hanno effettuato la dichiarazione di successione, non lo provano e non depositano nemmeno il titolo di proprietà DEla madre.
Peraltro, gli attori depositano una CTP cartacea, DE 27.5.2016, presente nel fascicolo di parte DE 28.5.2019, in cui il CTP riferisce di un incarico conferito dal solo la CTP consta di n. 3 pagine di relazione espositiva Parte_1
in cui nulla è detto sul titolo di proprietà; anzi si dice genericamente “trattasi di attività agricola svolta giusto per il fabbisogno familiare”.
Ancora, deve evidenziarsi che la visura catastale allegata alla predetta CTP che non è storica, reca la data DE 5 marzo 2019 e riporta quali proprietari nato il [...] e RD SA nata il [...]. Parte_2
Invece, nella produzione di parte DEla è presente una Controparte_2
visura storica catastale, in cui risulta che è stata registrata il 2 luglio 2019, dunque alcuni mesi dopo la proposizione DEla causa, la dichiarazione di successione in favore dei 4 ricorrenti originari.
Per quanto riguarda l'altra particella occorre verificare, ovviamente mediante le risultanze DEla prova testimoniale, se sia provato il possesso.
La costituendosi ha dedotto quanto segue: “Dalle visure Parte_8
catastali, che si allegano al fascicolo di parte convenuta, risulta con chiarezza che i terreni indicati nel foglio 33 particelle 23 e 24 sono di proprietà esclusiva DE Comune di e che mai è stata da nessuno azionata alcuna pretesa CP_1
né tantomeno dagli odierni attori i quali sostengono di essere possessori ultraventennali senza però dimostrare, con la dovuta documentazione, di aver usucapito i terreni per cui oggi è causa”.
Peraltro, i ricorrenti non hanno provato il possesso né recente, né ultraventennale dei fondi riportati al foglio 33 particelle 23 e 24. Infatti, sul punto la prova è stata affidata essenzialmente al capitolo di prova n. 5 che recita: “vero è che i suddetti terreni si trovano in località Ferrò e sono sempre stati posseduti ed utilizzati dai ricorrenti (anche da più di venti anni) e prima di loro dagli stessi genitori dante causa?”.
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Ebbene, il quesito si riferisce genericamente ai “suddetti terreni” e alla località Forrò, senza individuare con sufficiente precisione i terreni e senza alcuna distinzione tra il fondo di cui i ricorrenti sono comproprietari e i fondi di cui si dichiarano possessori ultraventennali (finitimi).
Nonostante i testi escussi abbiano confermato la circostanza di cui al capitolo di prova n. 5, il quesito loro sottoposto è generico oltre che formulato in modo impreciso e dunque si considera inidoneo a provare il possesso ultraventennale dei fondi.
Si aggiunge che il ES ha dichiarato espressamente di non EStimone_1
sapere nulla DElo stato dei luoghi dal 2015 in poi, allorquando, essendo deceduto il padre dei ricorrenti , egli non si è più recato sui Parte_2
luoghi di causa.
Detto ES nulla dice su chi abbia coltivato il fondo.
Il ES dopo aver detto che i terreni appartengono alla moglie EStimone_2 insiste sul fatto che tutti terreni per cui è causa “sono Parte_7 sempre stati appartenenti a mio suocero”, dunque parla di tutti i fondi di causa come in proprietà degli istanti, senza nulla specificare su una situazione meramente fattuale di possesso di una loro porzione.
Peraltro, pur ripetendo più volte che sui fondi di causa vi erano DEle coltivazioni, di ortaggi e poi di alberi da frutto, nulla ha riferito su chi si occupasse DEla coltivazione, se vi provvedesse uno dei ricorrenti o terzi incaricati.
Il ES , marito DEla ricorrente dice che EStimone_3 Parte_5
era proprietario di tutto il terreno. Parte_2
Dice, in modo generico, che il terreno, tutto, era coltivato dai ricorrenti e prima ancora dai loro genitori.
Tuttavia, si badi bene, oltre a non aver dedotto se e chi coltivasse il fondo, i ricorrenti nulla hanno dimostrato circa la titolarità DEl'attività di coltivazione agricola, evenienza per la quale sarebbe stata sufficiente una mera visura camerale estratta dal registro DEle imprese, o documentazione proveniente dall'Inps sulla qualità di coltivatori diretti.
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In conclusione, alla scarsa e generica allegazione sul possesso, fatta senza indicare circostanze concrete in cui si è sostanziato, né quando è iniziato e come e quando si è trasmesso dai due ai figli e, poi, se e Parte_10
quando per agli ulteriori eredi, ha fatto seguito che i testi nulla Persona_1
dicono sul possesso, anzi affermano decisamente che l'intera estensione interessata dall'esondazione era di proprietà dei Per_1
Infine, è assai significativo che nei 2 atti di messa in mora per il pagamento dei danni inoltrati in via stragiudiziale alla città , le particelle Parte_8
23 e 24 – demaniali - non sono menzionate e compiono soltanto le particelle
3, 20, 44 (la 2 3 e la 44 non sono oggetto di giudizio).
Pertanto, va dichiarata la parziale carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione ai fondi di cui al foglio 33, particelle 23 e 24.
Per quanto riguarda , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in data 15 dicembre 2022 si sono costituiti, tutti nella Parte_7
qualità di eredi legittimi DEla de cuius deceduta il 1°/09/2022, Persona_1 il che configura una tacita accettazione DEl'eredità.
Non essendo provato in capo alla dante causa il possesso DEla Persona_1
particella di cui è proprietario il Comune di a maggior ragione non CP_1
è provato per loro 4, che nulla deducono sul loro eventuale possesso.
4. Prova DEl'allagamento e DE nesso causale
Ciò premesso, va rilevato che i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture per il fabbisogno familiare ed ai terreni, derivanti dall'esondazione DEla fiumara Santa EN avvenuta tra il 31.10 ed il 1°.11.2015, come descritti e quantificati nella perizia di stima DE geom. DE 27.05.2016, depositata insieme al ricorso, nonché Persona_2
nella perizia tecnica complementare depositata telematicamente il
25.05.2020, quest'ultima riferita al danno conseguente ai lavori di risistemazione degli argini effettuati dall'ente di competenza nel 2019, che avrebbero “causato un maggior danno perché si è andati ad ampliare la volumetria dei detriti fluviali già presenti sui terreni e quindi rendendo più costoso e difficile il recupero DEla produttività degli stessi” (così la perizia tecnica complementare, pagina 2).
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La fattispecie va inquadrata nell'ambito DEla responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione DE danno e DE nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato DEla prova DE caso fortuito, cioè, DEl'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri DEl'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore DEle Acque Pubbliche sent. n. 84 DE 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia DEl'eccezionalità DEl'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia DEla corretta manutenzione DEle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 DE 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 DEl'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 31.10-1.11.2015 la fiumara Santa
EN è esondata, provocando l'allagamento dei fondi per cui è causa, è stata confermata dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla , né dal la Parte_8 Controparte_1 cui deduzione DEla natura eccezionale DEl'evento è generica e infondata, limitandosi l'Ente a richiamare la dichiarazione DElo stato di emergenza, adottata con DEibera DE Consiglio dei Ministri DE 3 marzo 2016.
Orbene, è noto che secondo l'insegnamento DEla Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti DEl'eccezionalità e DEl'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi DEl'art.
5 DEla l. n. 225 DE 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l.
n. 996 DE 1970 e poi la l. n. 225 DE 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o
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concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 DE 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità DEle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione DEla
"res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 DE 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore DEle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a
200 anni” (cfr. sentenza n. 265 DE 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dai resistenti, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
5. Prova dei danni
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, DE tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica DEla consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
Il perito di parte afferma nel suo elaborato che il terreno è dotato di buona potenzialità produttiva sia arboricola che orticola. I testi hanno riferito piuttosto genericamente di “produzioni orticole e frutticole” (cf dichiarazioni
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ES DE ES , ma il ES parimenti parla di terreno “coltivato ad ES_1 ortaggi, alberi da frutto e agrumi”).
Orbene, a parte le generiche dichiarazioni, circa la tipologia di ortaggi, è inspiegabile che in presenza di un orto familiare, secondo la tesi accreditata sia in ricorso che dai testimoni, nemmeno una parola si sappia su chi effettuava le coltivazioni, se cioè uno dei germani oppure un operaio Per_1
a ciò addetto.
Né è sufficiente la isolata e generica dichiarazione DE ES EStimone_3 di aver visto, “fin da ragazzo” che il terreno era stato sempre coltivato dai ricorrenti e prima ancora dai loro genitori, senza precisare, tuttavia, se questa situazione sia perdurata fino al 2015, né chi dei tanti soggetti coinvolti sia stato, di tempo in tempo, il titolare di attività agricola.
In ogni caso, la genericità DEle sue dichiarazioni non spiega perché nonostante una coltivazione fatta da ben 4 germani dopo il venir meno Per_1
dei genitori, la sua resa sia stata sempre e solo un orto familiare.
A ciò si aggiunge che nemmeno il CTP ha fatto una ricognizione nell'immediatezza dei fatti di causa di eventuali coltivazioni ortive o di frutta distrutte, considerato che il sopralluogo si é svolto in data 26 maggio 2016, circa 6 mesi dopo gli eventi.
Ed è altrettanto singolare che pur avendo parlato i testi di fondo coltivato non ci sia nessun documento che attesti lo svolgimento di attività agricola, nemmeno negli anni DEl'allagamento; manca, inoltre qualunque informazione precisa e riscontrata su chi si occupasse DEl'orto familiare, il che porta all'assenza di prova DEl'an di un danno.
A tutto voler concedere, anche a voler dare seguito alle troppo generiche dichiarazioni dei testimoni, nulla è emerso circa la quantità effettiva e la tipologia di ortaggi coltivati al momento DEl'esondazione, circa la quantità di alberi da frutta presenti e di quelli andati distrutti.
Peraltro, risponde ad una inspiegabile scelta difensiva DEle parti aver agito in giudizio a distanza di ben 4 anni circa dagli eventi, e di non aver consentito, mediante apposito accertamento tecnico ed in contraddittorio, la verifica
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DEl'effettiva sussistenza di un danno alle coltivazioni, partendo dalla ricognizione DEle piante ortive e da frutto effettivamente presenti sul fondo.
5.1. In relazione poi ai danni richiesti per il ripristino DE suolo, le attività da farsi, su circa mq 12.000 di una superficie di mq 17.740 secondo il perito di parte sarebbero le seguenti.
Per la ripulitura DEla superficie da detriti vari, nella descrizione DE CTP figurano
“scavo di splateamento o sbancamento eseguito con mezzi meccanici: in rocce sciolte” per l'importo di € 34.980,00 e
“trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento DE materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km” per la somma di € 50.880,00 (così pagina 4 DEla CTP); per entrambe il costo a metro quadro viene individuato attraverso il riferimento ad un più generico “prezzario DEla Regione Calabria” senza nulla specificare, nemmeno l'anno di riferimento, il che già denuncia l'arbitrarietà assoluta DE calcolo.
In secondo luogo, a rendere inverosimile l'ingente costo depone l'assoluto deficit di prova documentale DEle spese da sostenere, nonostante vi figurino lavori come trasporto di materiale, ed attività di sbancamento con camion che rendono necessario il ricorso a imprese specializzate che certamente emettono fattura per le opere prestate, senza che valga a giustificare la mancanza di documenti di smaltimento la evanescente e inverosimile dizione DE CTP
“esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata”.
Tanto più inverosimile il tutto, se si considera che a distanza di tanti anni, nemmeno nel corso DE giudizio, i ricorrenti hanno documentato le spese all'uopo occorse.
Sotto altro profilo, il Collegio evidenzia che la conferma DE capo 5 secondo cui i danni sono stati tali da rendere per il momento impossibile ogni suo utilizzo per la coltivazione, si traduce nella conferma di una mera valutazione, priva di fondamento scientifico, atteso che i testi nulla di specifico hanno
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riferito sulla ragione per cui il fondo non è stato più coltivato, trattandosi di circostanza da motivare con cognizioni di scienza agronomica.
Peraltro il ES , pur avendo confermato il citato capo 5, ha poco prima ES_1 detto che una parte DE fondo è “riutilizzato a coltivazione”, senza precisarne l'estensione. ES Il ES , poi, riferisce che una piccola parte è stata dopo i fatti
“riutilizzata” ed è coltivata ad ortaggi per uso familiare”.
Il ES ha detto che “a seguito DEl'inondazione DE terreno EStimone_3
alcuni alberi sono stati sradicati, altri sommersi, mentre altri come gli alberi di melograno sono presenti e fruttano” (così le dichiarazioni nel verbale di prova in data 27.10.2023).
Infine, si dà atto DEla scarna documentazione fotografica, che non consente di colmare le lacune probatorie rilevate.
L'evidente allagamento confermato dai testimoni e il riversarsi di materiale ghiaioso e sabbioso di arbusti e fango ha di certo provocato un danno, collegato alla necessità di ripristino, anche se non è affatto emerso dall'istruttoria che vi sia stato un deposito di materiale sul fondo DElo spessore di almeno 50 cm come indicato in ricorso;
inoltre non è chiaro quale fosse la consueta produttività DE fondo né se e quale parte di esso sia rimasto inutilizzato, né se il mancato riutilizzo agrario sia stato la conseguenza DEl'alluvione o la naturale evoluzione dovuta al cambio di proprietà nel tempo.
Pertanto, per i lavori di pulizia e di ripristino – attesi i deficit di prova - la liquidazione deve farsi necessariamente in via equitativa.
Occorre tener conto che non risulta provato il lavoro di imprese specializzate o il trasporto in discarica, che non consta la potenziale produttività DE fondo, che non è provato l'accumulo di materiale per almeno 50 cm, ma solo l'invasione di detriti e fango, che soltanto per l'area di circa 1 ettaro (minore rispetto al totale indicato in ricorso) corrispondente alla particella 20 di cui i ricorrenti sono proprietari, in quanto invasa, vi è un danno risarcibile, che è certa la rottura di un argine (risultando anche dai documenti prodotti dai resistenti) e conseguente trascinamento di materiale, che, si badi bene, ha
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interessato soprattutto la parte attigua al corso d'acqua non di proprietà dei ricorrenti e DEla quale non è stato provato il possesso al momento DEl'alluvione: ne consegue che si reputa equo liquidare la somma di euro
10.000,00 in via equitativa.
Detta somma va ripartita in 4 quote di euro 2.500,00 spettanti rispettivamente a: 1) , 2) 3) Parte_1 Parte_2 [...]
4) agli eredi legittimi DEla de cuius cioè Pt_3 Persona_1 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data DEla presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 DE 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento DEla liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia DEla presente sentenza al soddisfo.
5.2. Infine, non è affatto provato il peggioramento DElo stato dei luoghi in seguito ai lavori di ripristino e bonifica DEla fiumara Santa Vetere che secondo il CTP, come da perizia complementare DE 20/12/2019 avrebbero incrementato il danno, in quanto il fondo dei ricorrenti sarebbe stato usato come deposito DE materiale di risulta proveniente dalla pulizia e dagli scavi per la realizzazione dei muri d'argine.
Escusso come ES il responsabile dei lavori, Ing. ha EStimone_4
riferito che il materiale proveniente dagli scavi non è stato depositato sul terreno adiacente agli scavi stessi, precisando: “non escludo che DE materiale superficiale dei lavori di riempimento possa essere stato livellato lungo la fascia demaniale”.
Il che smentisce che l'eventuale spostamento dei materiali di scarto avrebbe riguardato i terreni privati adiacenti al fiume ed alla fascia demaniale.
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6. La legittimazione passiva
Di tale importo deve certamente rispondere la Parte_8
, essendo da ritenere infondata l'eccezione di carenza di
[...]
legittimazione dalla stessa sollevata in comparsa.
Ed invero, va sul punto osservato che l'art. 88 DEla legge regionale DEla
Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 (concernente il riordino DEle funzioni amministrative regionali e locali) ha previsto che “alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti: a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela DEle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori DE demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia DEle acque, previsto dai rr.dd. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; e) realizzazione DEle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi DEl'art. 91, comma 1,
d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi DEla legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione DE demanio, idrico, con rilascio DEle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto DEla normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte DE concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa”. Inoltre, ai sensi DEl'art. 18 DEla medesima legge, “la Giunta regionale, con apposite DEiberazioni e a seguito DEl'acquisizione DE parere DEla Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento DEle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una
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congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio DEle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito DEle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione” e soprattutto che “la decorrenza DEl'esercizio DEle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette DEiberazioni DEla Giunta regionale e, di regola, coincide con
l'effettivo trasferimento agli stessi Enti DEle risorse di cui al precedente comma 1”.
Va ancora ricordato che, alla luce DEle modifiche normative introdotte dalla
L. n. 56/2014 e dalla L.R. n. 14 DE 22/06/2015, le competenze di cui al citato art. 88 DEla legge regionale DEla Regione Calabria 12 agosto 2002, n. 34 sono state trasferite alla Regione, ad eccezione DEla Provincia di
[...]
(diventata ), che le ha conservate. In conclusione, Pt_8 Parte_8
mediante la L.R. n. 34/2002, la L.R. n.1/2006 e la Delibera di G.R. n. 194 DE
20.03.2006, è stato attuato il trasferimento DEle competenze alle
Amministrazioni Provinciali, divenuto stabile solo per la provincia convenuta, ora città metropolitana.
Si tratta peraltro di conclusione fatta propria anche dalla Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 26/08/2019, n. 21690, per la quale “Per effetto DEla l.r. n. 34 DE 2002 e DEla DEibera DEla Giunta regionale Pt_8
DEl'11 novembre 2005, alla data DE 1° gennaio 2006 era stato trasferito alla
Provincia l'effettivo esercizio DEle funzioni di gestione, cura e Parte_11
manutenzione dei corsi d'acqua insistenti sul territorio DEla Provincia medesima, con conseguente legittimazione passiva di questo ente territoriale in relazione alle domande di risarcimento DE danno per fatti verificatisi successivamente (nella specie, tuttavia, trattandosi di ipotesi riguardante la
Provincia di Catanzaro - e non , per la quale opera Parte_8
l'eccezione derivante dalla normativa regionale sopra menzionata – la Corte ha precisato che “a seguito DEla riassunzione DEle predette funzioni da parte DEla Regione e DE subentro di quest'ultima nei rapporti attivi e passivi in corso, ai sensi degli artt.1 DEla l.r. Calabria n. 14 DE 2015 e 1 DEla l. n.
56 DE 2014, si è determinato, in relazione ai processi pendenti, un fenomeno
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successorio regolato dall'art.111 c.p.c., nel quale al trasferimento DE rapporto controverso non si è accompagnata l'estinzione per qualsiasi causa DEl'ente trasferente, cui dunque deve riconoscersi la conservazione DEla qualità di parte e la titolarità DEl'interesse alla proposizione dei mezzi di impugnazione, salva la possibilità di intervento volontario o la chiamata in causa DEl'ente subentrante”.
La domanda risulta, quindi, correttamente proposta nei confronti DEla
[...]
(già Provincia ), mentre Parte_8 Parte_8
l'eventuale responsabilità solidale DEla Regione non determina un litisconsorzio necessario.
Quanto al Comune vale sul punto il disposto DEl'art. 89 DEla Legge
Regionale n. 34 DE 2002, il quale prevede che
“1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti: a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d.
523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori DEl'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; b) il rilascio DEle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso DEle pertinenze idrauliche e DEle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi DEla legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale DEle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e DEle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa DE suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;
e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela DE reticolo idrografico e di difesa DE suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più
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Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.”
La principale competenza DE di è dalla legge regionale CP_1 CP_1 prevista alla lettera c DEl'art. 89: competenza in materia di piccola manutenzione e di polizia idraulica.
Nel caso di specie, tuttavia, la nella comparsa di Parte_8
costituzione articola una chiamata in causa generica e non provata.
Generica, perchè non allega quale sarebbero le attività di piccola manutenzione o le ulteriori attività di governo DEle acque da svolgere a cura DE DE resto, le ragioni per cui il è stato chiamato in causa CP_1 CP_1
non attengono direttamente al governo DE corso d'acqua.
Quanto all'accumulo di materiale di trasporto nella zona sottostante il ponte di accesso al paese di ed allo scarico fognario che avrebbe per varie CP_1 ragioni ristretto l'alveo DE torrente, si tratta di circostanze che non escludono né riducono la responsabilità DEla . Parte_8
Della prima, l'accumulo di materiale sotto il ponte stradale, non è chiara l'incidenza sull'esondazione e comunque non risulta dimostrata;
la seconda, lo scarico fognario, già come dedotta, rafforza la responsabilità DEla
[...]
, tenuta a vigilare sul corretto governo dei corsi d'acqua ed a Parte_8
impedire, pertanto, scarichi abusivi di liquami, a maggior ragione se opera di un altro ente locale.
La chiamata in causa è poi indimostrata e anzi smentita dai documenti, perchè il progetto di intervento (cf, in atti) lungi dal prevedere opere di piccola manutenzione riconduce le attività da svolgere alla competenza principale DEla , secondo lo schema DEle lettere b) e d) DEl'art. 88 Parte_8
DEla legge regionale 34/2002, ovvero attività di
“b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
[…] d) polizia idraulica, compresa
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori DE demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento,
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attinente alla polizia DEle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937
e 1775/1933”.
La domanda verso il formulata dalla resistente è pertanto Controparte_1
respinta.
In altri termini, per tutto quanto fin qui esposto, deve concludersi che la
[...]
va condannata al risarcimento dei danni Parte_8
subiti dai ricorrenti, come sopra quantificati.
6. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione DEla notevole riduzione DEl'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per 4/5 DEle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico DEla e liquidate in dispositivo Parte_8
secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore DEla lite, determinato dall'ammontare DE credito accertato, con distrazione in favore DE difensore avv. Stefano RD dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra la e il le spese seguono la Parte_8 CP_1
soccombenza con i medesimi criteri e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore DE procuratore anticipatario avv. Vincenzina
Mandaglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale DEle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2554/2019 DE
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da
[...]
, nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e questi Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
ultimi 4 nella qualità di eredi legittimi DEla de cuius nei Persona_1 confronti DEla e, per l'effetto, Parte_8
condanna la al pagamento: Parte_8
in favore di DEl'importo di € 2.500,00, Parte_1
in favore di DEl'importo di € 2.500,00, Parte_2 in favore di DEl'importo di € 2.500,00, Parte_3
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in favore di e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
quali eredi di DEl'importo complessivo di € 2.500,00,
[...] Persona_1 oltre rivalutazione monetaria dalla data DEl'evento (novembre 2015) fino a quella DEla presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data DEla presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 4/5 le spese di lite e condanna la Parte_8
a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 157,20
[...] per esborsi documentati ed € 582,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore DE difensore avv. Stefano RD dichiaratosi antistatario;
--condanna la a pagare al Parte_8 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per onorario, oltre, sul solo
[...]
onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore DE difensore avv. Vincenzina Mandaglio dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio DE 2 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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