CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7570/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372571 79 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 295 2024 00372571 79 000, notificata in data 17 Settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-CO ha intimato alla il pagamento dell'importo complessivo di € 1.004,88, per presunto omesso pagamento
“Raccolta rifiuti anni 2010, 2011 e 2012”; deduce ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
IMPUGNATA PER INTERVENUTO ANNULLAMENTO GIUDIZIALE DELL'ATTO SOTTESO.
INESISTENZA DELL'ATTO PRESUPPOSTO. Allega documentazione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, intimazione di pagamento T.I.A. n. 011123/16 relativamente agli stessi anni 2010,
2011 e 2012, per il quale la contribuente ha proposto ricorso e il relativo giudizio si è concluso con
Sentenza n. 7001/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez. 7, depositata in data 5.12.2018, che ha annullato interamente l'intimazione di pagamento e condannato l'ATO al pagamento delle spese di lite;
va conseguentemente annullato l'atto impugnato, essendo venuto meno il suo presupposto, stante l'invalidità derivata e la caducazione automatica dell'atto successivo o conseguente, poiché quest'ultimo trova fondamento esclusivo nel primo.
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna gli Enti intimati in solido al pagamento delle spese, liquidate in €. 280,00, con distrazione a favore del difensore antistatario
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7570/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372571 79 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 295 2024 00372571 79 000, notificata in data 17 Settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-CO ha intimato alla il pagamento dell'importo complessivo di € 1.004,88, per presunto omesso pagamento
“Raccolta rifiuti anni 2010, 2011 e 2012”; deduce ILLEGITTIMITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
IMPUGNATA PER INTERVENUTO ANNULLAMENTO GIUDIZIALE DELL'ATTO SOTTESO.
INESISTENZA DELL'ATTO PRESUPPOSTO. Allega documentazione..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, intimazione di pagamento T.I.A. n. 011123/16 relativamente agli stessi anni 2010,
2011 e 2012, per il quale la contribuente ha proposto ricorso e il relativo giudizio si è concluso con
Sentenza n. 7001/2018, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez. 7, depositata in data 5.12.2018, che ha annullato interamente l'intimazione di pagamento e condannato l'ATO al pagamento delle spese di lite;
va conseguentemente annullato l'atto impugnato, essendo venuto meno il suo presupposto, stante l'invalidità derivata e la caducazione automatica dell'atto successivo o conseguente, poiché quest'ultimo trova fondamento esclusivo nel primo.
Il ricorso va conseguentemente accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna gli Enti intimati in solido al pagamento delle spese, liquidate in €. 280,00, con distrazione a favore del difensore antistatario