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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15924/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1
MANILA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI
MANILA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_2 C.F._2
DEBORA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOLLI DEBORA
ATTORE/I
P.M INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
23.12.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a GN AR (LI) in data 08.05.2004 – atto n. 2004, Parte II, Serie C, anno 2004; rilevato che dall'unione sono nate due figlie: (22.04.2008) e (11.08.2011); Per_1 Per_2 vista il decreto n. 471/2020 del 06.02.2020 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto delle parti;
lette le note scritte ritualmente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025, note che si intendono integralmente richiamate, in cui le stesse parti hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento del ricorso congiunto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive pagina 1 di 5 modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (08.01.2020) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM espresso in data 17.03.2025; visto l'art. 473bis.51 c. 4 cpc
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a GN AR (LI) in data 08.05.2004 – atto n. 2004, Parte II, Serie C, anno 2004;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN AR (LI) di procedere all'annotazione della presente sentenza omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- continuerà a vivere unitamente alle figlie e presso cui le minori Parte_2 Per_1 Per_2 saranno collocate, nella nuova residenza posta in San Pietro in Casale (BO), Via Matteotti n. 15/D;
- le figlie e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori a norma dell'art. Per_1 Per_2
337 ter c.c.
Conseguentemente i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti la vita delle figlie ed in particolare quelle relative all'istruzione (ivi compresa la scelta di istituti scolastici da frequentare, tipologia ed indirizzo degli stessi, natura pubblica e/o privata dei medesimi ecc.), all'educazione, alla salute (ivi compresa la scelta di cure mediche e pediatriche, prestazioni medico-specialistiche, individuazione di ospedali e/o case di cura pubblici o privati ecc..), così come quelle riguardanti lo svolgimento di attività di natura extrascolastica (ivi comprese gite, corsi di formazione, attività ludico-ricreative, attività sportive, centri ricreativi estivi e non ecc.) che vengano dagli stessi ritenute necessarie/opportune per lo sviluppo delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di e Per_1 Per_2
Autonomo e separato sarà l'esercizio della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, quando ciascun genitore avrà le minori con sé, con impegno di ciascun genitore ad occuparsi di tutte le necessità ed esigenze delle figlie.
- Al fine di consentire alle figlie e di ricevere da parte di ciascun genitore, cura, Per_1 Per_2 istruzione educazione, assistenza morale e materiale, nonché allo scopo di conservare con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo ovvero compatibilmente con i desideri delle figlie, queste staranno con ciascun genitore a settimane alternate, a garanzia di tempi pari di frequentazione, seguendo la calendarizzazione di massima di seguito indicata e precisamente:
pagina 2 di 5 ➢ la prima e la terza settimana le minori staranno con il padre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con il riaccompagnamento a scuola;
➢ la seconda e la quarta settimana, invece, le minori staranno con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con il riaccompagnamento a scuola.
- In caso di impossibilità di uno dei due genitori a rispettare il calendario di massima di cui sopra, gli stessi si impegnano ad avvisarsi reciprocamente con congruo anticipo e a concordare direttamente le diverse modalità di visita.
- Nei periodi nei quali il sig. per motivi di lavoro dovrà assentarsi da casa, data la Pt_1 particolare attività lavorativa dello stesso (tecnico del suono) che lo trattiene in alcuni momenti dell'anno lontano da Bologna anche per lunghi periodi, quest'ultimo si impegna a dare immediata comunicazione degli ingaggi e delle relative date alla sig.ra e ciò non appena gli Parte_2 verranno comunicate, al fine di consentire alla medesima la migliore riorganizzazione e gestione degli impegni delle figlie anche rispetto all'eventuale richiesta di sostegno famigliare (nonni materni e paterni). Lo stesso vale anche per la sig.ra qualora gli impedimenti lavorativi Parte_2 siano riferiti alla stessa.
Resta inteso che i genitori potranno vedere le proprie figlie il più ampiamente possibile, ogni volta che le stesse manifestino tale desiderio, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
- Pur nel rispetto della volontà delle figlie e ciascun genitore potrà tenerle con sé Per_1 Per_2 durante il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici delle figlie, per 15 giorni non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti che potranno decidere che diventino consecutivi, e con impegno di ciascun genitore a concordare detto periodo entro il 10 maggio di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni.
Laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che e Per_2 trascorreranno con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga deciso, negli anni Per_1 pari dalla madre e negli anni dispari dal padre.
Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto nella previsione di detto periodo di ferie, dei desideri e delle volontà delle figlie tenendo, altresì, in considerazione gli impegni sportivi e sociali che e dovessero assumere nel periodo libero dalla Per_1 Per_2 frequentazione scolastica.
Fermo restando il periodo di quindici giorni, non consecutivi salvo diverso accordo tra le parti, sopra indicato, verrà osservata la calendarizzazione ordinaria anche durante il soggiorno delle bambine a Livorno presso i nonni, alternando la permanenza presso i nonni materni e paterni secondo il calendario ordinario.
- Tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, durante le vacanze natalizie e trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con la madre e il Per_1 Per_2 giorno di Natale con il padre e viceversa, mentre per il restante periodo festivo verrà rispettato il calendario ordinario.
- Sempre tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, durante le vacanze di Pasqua, e potranno trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con la Per_1 Per_2 madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, mentre per il restante periodo festivo verrà rispettato il calendario ordinario.
pagina 3 di 5 - Pur tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno insieme alle figlie, indipendentemente dal calendario e dai giorni di propria spettanza.
- Sempre tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, i compleanni di e verranno festeggiati separatamente dai genitori, che trascorreranno Per_1 Per_2 con le figlie o il pranzo o la cena, avendo cura di seguire l'alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi spostamento con le figlie al di fuori della provincia di Bologna.
- I genitori si impegnano reciprocamente a far sì che i nonni materni e paterni possano trascorrere con le minori, nel rispetto del calendario ordinario concordato, il tempo necessario per garantire loro un rapporto continuativo, dichiarandosi disponibili a valutare eventuali proposte da parte dei nonni materni o paterni per svolgere attività sociali e/o ricreative con e purché ne Per_1 Per_2 venga data comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso e fatto salvo l'accordo tra i genitori.
- I genitori, tenuto conto dei tempi di equa di permanenza delle figlie con ciascun genitore, si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario delle medesime nei periodi in cui le stesse saranno con loro, fino a che non saranno divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- A titolo di spese straordinarie, ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, seguendo le regole fissate dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Bologna.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il
pagina 4 di 5 genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le spese straordinarie andranno pagate utilizzando il conto comune nel quale entrambi i genitori verseranno la propria rispettiva quota del 50%, con congruo anticipo rispetto all'esborso.
- In ogni caso, gli stessi si impegnano a versare entro il 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente comune (già attivo dall'estate 2018) l'importo di € 200,00 (duecento//00) la madre e € 200,00 (duecento//00) il padre, salvo integrarlo con le somme concordate per ulteriori spese che dovessero occorrere sempre in base alla propria quota.
- Ad ogni modo, il genitore che ha eventualmente anticipato la spesa per intero, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, dovrà riceverne il rimborso conformemente alla propria quota entro il ventesimo giorno dall'esibizione della documentazione giustificativa della spesa.
- L'assegno Unico Universale per le figlie continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti restando pertanto esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno divorzile.
- Con la sottoscrizione del presente atto i sigg. e si danno atto Parte_1 Parte_2 di aver proceduto alla divisione di tutti i beni comuni e di avere definito tutti i loro rapporti economici.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15924/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROMBONI Parte_1 C.F._1
MANILA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TROMBONI
MANILA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_2 C.F._2
DEBORA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LOLLI DEBORA
ATTORE/I
P.M INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
23.12.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a GN AR (LI) in data 08.05.2004 – atto n. 2004, Parte II, Serie C, anno 2004; rilevato che dall'unione sono nate due figlie: (22.04.2008) e (11.08.2011); Per_1 Per_2 vista il decreto n. 471/2020 del 06.02.2020 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto delle parti;
lette le note scritte ritualmente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025, note che si intendono integralmente richiamate, in cui le stesse parti hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento del ricorso congiunto;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive pagina 1 di 5 modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (08.01.2020) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM espresso in data 17.03.2025; visto l'art. 473bis.51 c. 4 cpc
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2
Unitisi in matrimonio a GN AR (LI) in data 08.05.2004 – atto n. 2004, Parte II, Serie C, anno 2004;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GN AR (LI) di procedere all'annotazione della presente sentenza omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- continuerà a vivere unitamente alle figlie e presso cui le minori Parte_2 Per_1 Per_2 saranno collocate, nella nuova residenza posta in San Pietro in Casale (BO), Via Matteotti n. 15/D;
- le figlie e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori a norma dell'art. Per_1 Per_2
337 ter c.c.
Conseguentemente i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti la vita delle figlie ed in particolare quelle relative all'istruzione (ivi compresa la scelta di istituti scolastici da frequentare, tipologia ed indirizzo degli stessi, natura pubblica e/o privata dei medesimi ecc.), all'educazione, alla salute (ivi compresa la scelta di cure mediche e pediatriche, prestazioni medico-specialistiche, individuazione di ospedali e/o case di cura pubblici o privati ecc..), così come quelle riguardanti lo svolgimento di attività di natura extrascolastica (ivi comprese gite, corsi di formazione, attività ludico-ricreative, attività sportive, centri ricreativi estivi e non ecc.) che vengano dagli stessi ritenute necessarie/opportune per lo sviluppo delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni di e Per_1 Per_2
Autonomo e separato sarà l'esercizio della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, quando ciascun genitore avrà le minori con sé, con impegno di ciascun genitore ad occuparsi di tutte le necessità ed esigenze delle figlie.
- Al fine di consentire alle figlie e di ricevere da parte di ciascun genitore, cura, Per_1 Per_2 istruzione educazione, assistenza morale e materiale, nonché allo scopo di conservare con ciascuno di essi un rapporto equilibrato e continuativo ovvero compatibilmente con i desideri delle figlie, queste staranno con ciascun genitore a settimane alternate, a garanzia di tempi pari di frequentazione, seguendo la calendarizzazione di massima di seguito indicata e precisamente:
pagina 2 di 5 ➢ la prima e la terza settimana le minori staranno con il padre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con il riaccompagnamento a scuola;
➢ la seconda e la quarta settimana, invece, le minori staranno con la madre dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con il riaccompagnamento a scuola.
- In caso di impossibilità di uno dei due genitori a rispettare il calendario di massima di cui sopra, gli stessi si impegnano ad avvisarsi reciprocamente con congruo anticipo e a concordare direttamente le diverse modalità di visita.
- Nei periodi nei quali il sig. per motivi di lavoro dovrà assentarsi da casa, data la Pt_1 particolare attività lavorativa dello stesso (tecnico del suono) che lo trattiene in alcuni momenti dell'anno lontano da Bologna anche per lunghi periodi, quest'ultimo si impegna a dare immediata comunicazione degli ingaggi e delle relative date alla sig.ra e ciò non appena gli Parte_2 verranno comunicate, al fine di consentire alla medesima la migliore riorganizzazione e gestione degli impegni delle figlie anche rispetto all'eventuale richiesta di sostegno famigliare (nonni materni e paterni). Lo stesso vale anche per la sig.ra qualora gli impedimenti lavorativi Parte_2 siano riferiti alla stessa.
Resta inteso che i genitori potranno vedere le proprie figlie il più ampiamente possibile, ogni volta che le stesse manifestino tale desiderio, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
- Pur nel rispetto della volontà delle figlie e ciascun genitore potrà tenerle con sé Per_1 Per_2 durante il periodo estivo, da intendersi quello libero dagli impegni scolastici delle figlie, per 15 giorni non consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti che potranno decidere che diventino consecutivi, e con impegno di ciascun genitore a concordare detto periodo entro il 10 maggio di ogni anno, curando che non vi siano sovrapposizioni.
Laddove non si riesca a raggiungere un accordo in merito al periodo delle ferie estive che e Per_2 trascorreranno con ciascun genitore, si prevede che detto periodo venga deciso, negli anni Per_1 pari dalla madre e negli anni dispari dal padre.
Resta comunque inteso che i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto nella previsione di detto periodo di ferie, dei desideri e delle volontà delle figlie tenendo, altresì, in considerazione gli impegni sportivi e sociali che e dovessero assumere nel periodo libero dalla Per_1 Per_2 frequentazione scolastica.
Fermo restando il periodo di quindici giorni, non consecutivi salvo diverso accordo tra le parti, sopra indicato, verrà osservata la calendarizzazione ordinaria anche durante il soggiorno delle bambine a Livorno presso i nonni, alternando la permanenza presso i nonni materni e paterni secondo il calendario ordinario.
- Tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, durante le vacanze natalizie e trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con la madre e il Per_1 Per_2 giorno di Natale con il padre e viceversa, mentre per il restante periodo festivo verrà rispettato il calendario ordinario.
- Sempre tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, durante le vacanze di Pasqua, e potranno trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con la Per_1 Per_2 madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, mentre per il restante periodo festivo verrà rispettato il calendario ordinario.
pagina 3 di 5 - Pur tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, ciascun genitore festeggerà il proprio compleanno insieme alle figlie, indipendentemente dal calendario e dai giorni di propria spettanza.
- Sempre tenendo conto della volontà delle minori e degli impegni sociali delle medesime, i compleanni di e verranno festeggiati separatamente dai genitori, che trascorreranno Per_1 Per_2 con le figlie o il pranzo o la cena, avendo cura di seguire l'alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori.
- I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi spostamento con le figlie al di fuori della provincia di Bologna.
- I genitori si impegnano reciprocamente a far sì che i nonni materni e paterni possano trascorrere con le minori, nel rispetto del calendario ordinario concordato, il tempo necessario per garantire loro un rapporto continuativo, dichiarandosi disponibili a valutare eventuali proposte da parte dei nonni materni o paterni per svolgere attività sociali e/o ricreative con e purché ne Per_1 Per_2 venga data comunicazione all'altro genitore con congruo preavviso e fatto salvo l'accordo tra i genitori.
- I genitori, tenuto conto dei tempi di equa di permanenza delle figlie con ciascun genitore, si occuperanno direttamente del mantenimento ordinario delle medesime nei periodi in cui le stesse saranno con loro, fino a che non saranno divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- A titolo di spese straordinarie, ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%, seguendo le regole fissate dal vigente Protocollo presso il Tribunale di Bologna.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il
pagina 4 di 5 genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le spese straordinarie andranno pagate utilizzando il conto comune nel quale entrambi i genitori verseranno la propria rispettiva quota del 50%, con congruo anticipo rispetto all'esborso.
- In ogni caso, gli stessi si impegnano a versare entro il 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente comune (già attivo dall'estate 2018) l'importo di € 200,00 (duecento//00) la madre e € 200,00 (duecento//00) il padre, salvo integrarlo con le somme concordate per ulteriori spese che dovessero occorrere sempre in base alla propria quota.
- Ad ogni modo, il genitore che ha eventualmente anticipato la spesa per intero, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, dovrà riceverne il rimborso conformemente alla propria quota entro il ventesimo giorno dall'esibizione della documentazione giustificativa della spesa.
- L'assegno Unico Universale per le figlie continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti restando pertanto esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno divorzile.
- Con la sottoscrizione del presente atto i sigg. e si danno atto Parte_1 Parte_2 di aver proceduto alla divisione di tutti i beni comuni e di avere definito tutti i loro rapporti economici.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5