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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 125/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Christian Alessi;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_3 P.IVA_3
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/03/2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 3 gennaio 2023 ha chiesto l'annullamento dei Parte_1
sette atti impositivi (tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito) contraddistinti dal n.
29620110008457449, n. 29620130000924213, n. 59620120001941153, n. 59620130000483662, n.
59620120004991048, n. 59620130003370710 e n. 29620140005185313. A sostegno della superiore domanda il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' e dell' CP_3 CP_2
atteso che gli atti impositivi non sarebbero mai stati notificati (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 febbraio 2025 l' ha chiesto che CP_2 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, visto che le due cartelle di pagamento di sua competenza (cioè la n. 29620130000924213 e la n. 29620140005185313) venivano annullate il 30 aprile 2023; in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni relative alla notifica degli atti esecutivi
(cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 marzo 2025 l' in via preliminare, ha CP_3 eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 602/1973; nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito e segnalando la propria estraneità rispetto agli incombenti di competenza del concessionario (cfr. memoria).
, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4 costituita.
Ciò detto, appare doveroso distinguere tra i crediti dell' e quelli dell' CP_3 CP_2
Con riguardo alle cartelle di pagamento dell' infatti, va senz'altro dichiarata la CP_2 cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'incontroverso annullamento delle medesime in data 30 aprile 2023.
L'opposizione nei confronti degli avvisi di addebito, invece, va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 602/1973 (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, secondo cui “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,
2 anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini”), senza alcun pregiudizio, va detto, per le ragioni che il ricorrente potrà far valere quando e se l o l'agente della riscossione azioneranno il credito CP_3
controverso.
Assunte le superiori statuizioni, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, vista la natura squisitamente processuale della pronuncia (che, va segnalato, avrebbe riguardato anche i crediti dell' se la materia del CP_2
contendere non fosse già risultata cessata).
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n.
29620130000924213 e n. 29620140005185313 relative a crediti dell' CP_2 dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti degli avvisi di addebito;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 125/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Christian Alessi;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente –
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_3 P.IVA_3
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/03/2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato il 3 gennaio 2023 ha chiesto l'annullamento dei Parte_1
sette atti impositivi (tra cartelle di pagamento e avvisi di addebito) contraddistinti dal n.
29620110008457449, n. 29620130000924213, n. 59620120001941153, n. 59620130000483662, n.
59620120004991048, n. 59620130003370710 e n. 29620140005185313. A sostegno della superiore domanda il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti dell' e dell' CP_3 CP_2
atteso che gli atti impositivi non sarebbero mai stati notificati (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 27 febbraio 2025 l' ha chiesto che CP_2 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, visto che le due cartelle di pagamento di sua competenza (cioè la n. 29620130000924213 e la n. 29620140005185313) venivano annullate il 30 aprile 2023; in subordine, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni relative alla notifica degli atti esecutivi
(cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 marzo 2025 l' in via preliminare, ha CP_3 eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 602/1973; nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo di aver ritualmente notificato gli avvisi di addebito e segnalando la propria estraneità rispetto agli incombenti di competenza del concessionario (cfr. memoria).
, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_4 costituita.
Ciò detto, appare doveroso distinguere tra i crediti dell' e quelli dell' CP_3 CP_2
Con riguardo alle cartelle di pagamento dell' infatti, va senz'altro dichiarata la CP_2 cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'incontroverso annullamento delle medesime in data 30 aprile 2023.
L'opposizione nei confronti degli avvisi di addebito, invece, va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. 602/1973 (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, secondo cui “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,
2 anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini”), senza alcun pregiudizio, va detto, per le ragioni che il ricorrente potrà far valere quando e se l o l'agente della riscossione azioneranno il credito CP_3
controverso.
Assunte le superiori statuizioni, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, vista la natura squisitamente processuale della pronuncia (che, va segnalato, avrebbe riguardato anche i crediti dell' se la materia del CP_2
contendere non fosse già risultata cessata).
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n.
29620130000924213 e n. 29620140005185313 relative a crediti dell' CP_2 dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti degli avvisi di addebito;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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