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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa RI Capua Vetere - Via Albana Pal. Lucarelli 81055 Santa RI Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 645 - 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al Comune di Santa RI C.V. il 19/9/2025 e pervenuto in Corte il 10/10/25,
Ricorrente_1 esponeva che:
- in data 27/06/2025 le era stato notificato l'avviso di accertamento, relativo all'anno 2020, emesso dal
Comune di S. RI C.V., avente ad oggetto l'imposta municipale propria (IMU), relativamente a tre immobili, siti nel tenimento di esso Comune, di cui ella era proprietaria ovverossia:
a) unità immobiliare, censita in catasto al f.io 14, p.lla 5368, sub 88, categ. A10, per la quale era stata pagata l'imposta come “altro fabbricato”;
b) unità immobiliare, censita in catasto al f.io 14, p.lla 5639, sub. 22, categ. A2, classe 6, rendita catastale
€. 1.191,72, che costituiva “abitazione principale”;
c) unità immobiliare, censita in catasto al f.io 14, p.lla 5639, sub 22, categ. A4, classe 1, rendita catastale
€. 69,72, che costituiva pertinenza dell'abitazione principale;
- detto avviso era scaturito da un grossolano errore, atteso che esso Comune non le aveva riconosciuto per gli immobili sub b) e c) siti alla Indirizzo_1, le agevolazioni previste per l'abitazione principale, nonostante ivi avesse la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- essa ricorrente aveva provveduto a pagare l'imposta dovuta e di sua spettanza, per l'“altro fabbricato” di
Traversa di Indirizzo_2 snc (sub a dell'elenco) come risultava dalle allegate ricevute;
- l'avviso di accertamento era, pertanto, nullo, illegittimo
- esso avviso di accertamento era, altresì, illegittimo in virtù dell'eccezione di giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 1412/2025, resa da questa Corte in data 24/03/2025, per l'anno d'imposta 2019, notificata in data 26/03/2025 al convenuto comune di S. RI C.V. e depositata nel fascicolo telematico del giudizio RG n. 5321/2024.
Con tale decisione era stato accertato e dichiarato: “Invero, la destinazione ad abitazione principale del ricorrente risulta confermata dal certificato storico di residenza che corrisponde per i dati catastali agli immobili oggetto di contestazione (foglio 14, p.lla 5639, sub. 22), come confermato dalla perizia tecnica in atti (……) spettando alla ricorrente il beneficio dell'esenzione per la prima casa per l'appartamento corrispondente alla residenza e dimora della stessa che risulta distinto da quello in cui abitano i genitori, sia pure nel medesimo stabile, in quanto contraddistinto da diverso subalterno, come confermato altresì dalla perizia tecnica allegata;
non è pertanto dovuta la richiesta differenza di imposta sicché, in accoglimento del ricorso, va annullato l'accertamento impugnato”.
In particolare, nella perizia tecnica prodotta dalla ricorrente e giammai contestata specificamente dal
Comune, era confermato che le unità oggetto di contestazione sono distinte da quelle in cui abitano i genitori, sia pure nel medesimo stabile;
in tal senso anche il certificato storico di residenza di essa ricorrente.
In considerazione di tutto quanto esposto, essa ricorrente aveva diritto all'agevolazione prevista dalla legge per la “prima casa” o “abitazione principale”, circostanza di fatto accertata anche dalla polizia municipale. Sia la Suprema Corte di Cassazione e, di recente, anche la Corte Costituzionale hanno riconosciuto l'esenzione dell'IMU e, quindi, le agevolazioni previste per la prima casa e per l'abitazione principale, intesa come luogo ove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. - l'avviso di accertamento era, altresì, nullo per i seguenti motivi:
a) errore di calcolo dell'imposta;
b) errore sul presupposto dell'imposta;
c) per carenza di motivazione;
in particolare, dovevano sempre essere specificati i criteri adottati per il calcolo dell'imposta, evidenziando la base imponibile - con il valore attribuito al bene - e le aliquote applicate su di essa.
Concludeva chiedendo di:
- dichiarare non dovute le somme richieste per l'anno 2020 e, precisamente, di €. 2.965,29 a titolo di imposta IMU, eventualmente per la sollevata eccezione di giudicato;
trattavasi di “abitazione principale” o
“prima casa” ove la ricorrente risiedeva anagraficamente e dimora stabilmente e abitualmente subito dopo l'acquisto 29/11/2017; spese con distrazione.
In data 6/11/2025 si costituiva il Comune, instando per il rigetto del ricorso.
Premesso il richiamo alla sentenza della C. Cost. n. 209/2022, osservava che la ricorrente conviveva con i genitori e due fratelli nell'immobile, rispetto al quale il germano Nominativo_1 aveva avuto riconosciuta l'esenzione prima casa (f.io 14, part 5639 sub 12 e 30); - inoltre, nell'immobile la ricorrente aveva trasferito la residenza solo nel 2023.
All'odierna pubblica udienza, presente solo la parte ricorrente, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che in parte narrativa sono stati compiutamente esposti i termini della vicenda, da intendersi quivi integralmente trascritti per evitare superflue ripetizioni, si osserva che il punto controverso relativo all'avviso accertamento Imu 2020 è se alla ricorrente spetti il riconoscimento del beneficio dell'esenzione previsto per la “abitazione principale” o “prima casa”.
Difatti, l'insufficienza del pagamento è dipesa unicamente dal fatto che, a giudizio della ricorrente, non le sia stata riconosciuta dal comune resistente l'esenzione relativa alla abitazione principale e dimora abituale.
La lettura degli atti, che fa emergere un contenzioso sotto taluni profili ancora in essere per l'Imu relativa ad altre annualità (anno 2018 laddove per l'anno 2019 la sentenza 1412/2025, favorevole alla ricorrente è divenuta giudicato: cfr. attestato in atti), rende indubbio che il Comune sia incorso in errore, nel senso che si riferisca ad un presunto unico immobile, sito in Santa RI C.V., alla Indirizzo_3, nel quale insiste il nucleo familiare originario dell'attuale ricorrente e per il quale altri godrebbe dell'esenzione di cui si discute. Ma la reale situazione, ad avviso di questo Giudicante, si deve ricavare, innanzitutto, dalla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente a firma dell'ing. Nominativo_2, assolutamente non oggetto di censure da parte resistente.. Da essa si ricava che “l'unità immobiliare della sig.ra Ricorrente_1 è situata nel comune di S. RI C.V. al secondo piano dell'edificio condominiale di Indirizzo_1. Essa è censita in catasto al foglio 14, p.lla 5639 sub. 22, categ. A2, classe 6, R.C. €. 1.191,72.
La suddetta unità immobiliare è occupata e abitata, come abitazione principale, dalla proprietaria
Ricorrente_1, costituendone la sua dimora stabile e abituale.
La suddetta unità immobiliare è situata sulla verticale interna dell'edificio condominiale al secondo piano posta di fronte rispetto a quella di proprietà del padre sig. Nominativo_1, occupata dal medesimo.
All'unità immobiliare di Ricorrente_1 si accede attraverso la scala condominiale. Essa è distinta dalle altre unità immobiliari;
è dotata di autonomi impianti idrico, elettrico, riscaldamento e condizionamento.
E' completamente arredata e dotata di ogni servizio: cucina, bagno ed accessori.
Tali specifiche caratteristiche fanno ritenere che è occupata, vissuta e abitata dalla proprietaria ed è quindi destinata a sua abitazione principale o dimora abituale.
Ai fini dell'esenzione per l'abitazione principale, ciò che rileva è la dimora effettiva del soggetto passivo, non quella dell'intero nucleo familiare.
Peraltro, la Polizia Municipale, a seguito di un precedente avviso di accertamento, già nel dicembre 2023, aveva accertato il possesso ed occupazione dell'appartamento in oggetto sin dal 29 novembre 2017, da parte della proprietaria Ricorrente_1.
Si aggiunga che l'occupazione dell'unita immobiliare in cui vive e risiede Ricorrente_1 è comprovata dal certificato storico di residenza sin dal 9/8/2017 che si riferisce ai dati catastali del cespite oggetto di contestazione (foglio 14, p.lla 5639, sub 22) laddove il cespite della madre Nominativo_3, evocata dal Comune, pur facente parte del medesimo di Indirizzo_3, è contraddistinto da diverso subalterno.
Altro elemento di prova favorevole alla ricorrente è costituito dalla sentenza di questa Corte n. 1412/2025, passata in giudicato (vi è attestato della segreteria), per il cui dictum si rinvia alla parte narrativa, il cui contenuto è sovrapponibile al testo della prodotta decisione.
In ordine, poi, al difetto di motivazione, si fa rilevare che la legge 296/2006 al comma 162 dispone che
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinate….”. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha costantemente affermato che non vi è carenza di motivazione allorchè, come nel caso di specie, siano indicati gli elementi sottesi alla pretesa (descrizione del cespite;
sua tipologia e collocazione;
dati catastali;
titolo in capo al soggetto tassato;
aliquota etc. etc,) sicchè il destinatario dell'atto abbia potuto comprendere le ragioni dell'Ente Impositore ed essere stato in grado di difendersi, come è avvenuto nella specie con la proposizione del ricorso.
A questo punto si può concludere accogliendo il ricorso nel senso di ritenere non soggetti ad Imu gli immobili di proprietà della ricorrente siti alla Indirizzo_3, p.lla 5639 sub 22.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. pone a carico del convenuto le spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, in euro 800,00, oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa RI Capua Vetere - Via Albana Pal. Lucarelli 81055 Santa RI Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 645 - 2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste nel rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al Comune di Santa RI C.V. il 19/9/2025 e pervenuto in Corte il 10/10/25,
Ricorrente_1 esponeva che:
- in data 27/06/2025 le era stato notificato l'avviso di accertamento, relativo all'anno 2020, emesso dal
Comune di S. RI C.V., avente ad oggetto l'imposta municipale propria (IMU), relativamente a tre immobili, siti nel tenimento di esso Comune, di cui ella era proprietaria ovverossia:
a) unità immobiliare, censita in catasto al f.io 14, p.lla 5368, sub 88, categ. A10, per la quale era stata pagata l'imposta come “altro fabbricato”;
b) unità immobiliare, censita in catasto al f.io 14, p.lla 5639, sub. 22, categ. A2, classe 6, rendita catastale
€. 1.191,72, che costituiva “abitazione principale”;
c) unità immobiliare, censita in catasto al f.io 14, p.lla 5639, sub 22, categ. A4, classe 1, rendita catastale
€. 69,72, che costituiva pertinenza dell'abitazione principale;
- detto avviso era scaturito da un grossolano errore, atteso che esso Comune non le aveva riconosciuto per gli immobili sub b) e c) siti alla Indirizzo_1, le agevolazioni previste per l'abitazione principale, nonostante ivi avesse la residenza anagrafica e la dimora abituale;
- essa ricorrente aveva provveduto a pagare l'imposta dovuta e di sua spettanza, per l'“altro fabbricato” di
Traversa di Indirizzo_2 snc (sub a dell'elenco) come risultava dalle allegate ricevute;
- l'avviso di accertamento era, pertanto, nullo, illegittimo
- esso avviso di accertamento era, altresì, illegittimo in virtù dell'eccezione di giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 1412/2025, resa da questa Corte in data 24/03/2025, per l'anno d'imposta 2019, notificata in data 26/03/2025 al convenuto comune di S. RI C.V. e depositata nel fascicolo telematico del giudizio RG n. 5321/2024.
Con tale decisione era stato accertato e dichiarato: “Invero, la destinazione ad abitazione principale del ricorrente risulta confermata dal certificato storico di residenza che corrisponde per i dati catastali agli immobili oggetto di contestazione (foglio 14, p.lla 5639, sub. 22), come confermato dalla perizia tecnica in atti (……) spettando alla ricorrente il beneficio dell'esenzione per la prima casa per l'appartamento corrispondente alla residenza e dimora della stessa che risulta distinto da quello in cui abitano i genitori, sia pure nel medesimo stabile, in quanto contraddistinto da diverso subalterno, come confermato altresì dalla perizia tecnica allegata;
non è pertanto dovuta la richiesta differenza di imposta sicché, in accoglimento del ricorso, va annullato l'accertamento impugnato”.
In particolare, nella perizia tecnica prodotta dalla ricorrente e giammai contestata specificamente dal
Comune, era confermato che le unità oggetto di contestazione sono distinte da quelle in cui abitano i genitori, sia pure nel medesimo stabile;
in tal senso anche il certificato storico di residenza di essa ricorrente.
In considerazione di tutto quanto esposto, essa ricorrente aveva diritto all'agevolazione prevista dalla legge per la “prima casa” o “abitazione principale”, circostanza di fatto accertata anche dalla polizia municipale. Sia la Suprema Corte di Cassazione e, di recente, anche la Corte Costituzionale hanno riconosciuto l'esenzione dell'IMU e, quindi, le agevolazioni previste per la prima casa e per l'abitazione principale, intesa come luogo ove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. - l'avviso di accertamento era, altresì, nullo per i seguenti motivi:
a) errore di calcolo dell'imposta;
b) errore sul presupposto dell'imposta;
c) per carenza di motivazione;
in particolare, dovevano sempre essere specificati i criteri adottati per il calcolo dell'imposta, evidenziando la base imponibile - con il valore attribuito al bene - e le aliquote applicate su di essa.
Concludeva chiedendo di:
- dichiarare non dovute le somme richieste per l'anno 2020 e, precisamente, di €. 2.965,29 a titolo di imposta IMU, eventualmente per la sollevata eccezione di giudicato;
trattavasi di “abitazione principale” o
“prima casa” ove la ricorrente risiedeva anagraficamente e dimora stabilmente e abitualmente subito dopo l'acquisto 29/11/2017; spese con distrazione.
In data 6/11/2025 si costituiva il Comune, instando per il rigetto del ricorso.
Premesso il richiamo alla sentenza della C. Cost. n. 209/2022, osservava che la ricorrente conviveva con i genitori e due fratelli nell'immobile, rispetto al quale il germano Nominativo_1 aveva avuto riconosciuta l'esenzione prima casa (f.io 14, part 5639 sub 12 e 30); - inoltre, nell'immobile la ricorrente aveva trasferito la residenza solo nel 2023.
All'odierna pubblica udienza, presente solo la parte ricorrente, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Premesso che in parte narrativa sono stati compiutamente esposti i termini della vicenda, da intendersi quivi integralmente trascritti per evitare superflue ripetizioni, si osserva che il punto controverso relativo all'avviso accertamento Imu 2020 è se alla ricorrente spetti il riconoscimento del beneficio dell'esenzione previsto per la “abitazione principale” o “prima casa”.
Difatti, l'insufficienza del pagamento è dipesa unicamente dal fatto che, a giudizio della ricorrente, non le sia stata riconosciuta dal comune resistente l'esenzione relativa alla abitazione principale e dimora abituale.
La lettura degli atti, che fa emergere un contenzioso sotto taluni profili ancora in essere per l'Imu relativa ad altre annualità (anno 2018 laddove per l'anno 2019 la sentenza 1412/2025, favorevole alla ricorrente è divenuta giudicato: cfr. attestato in atti), rende indubbio che il Comune sia incorso in errore, nel senso che si riferisca ad un presunto unico immobile, sito in Santa RI C.V., alla Indirizzo_3, nel quale insiste il nucleo familiare originario dell'attuale ricorrente e per il quale altri godrebbe dell'esenzione di cui si discute. Ma la reale situazione, ad avviso di questo Giudicante, si deve ricavare, innanzitutto, dalla relazione tecnica prodotta dalla ricorrente a firma dell'ing. Nominativo_2, assolutamente non oggetto di censure da parte resistente.. Da essa si ricava che “l'unità immobiliare della sig.ra Ricorrente_1 è situata nel comune di S. RI C.V. al secondo piano dell'edificio condominiale di Indirizzo_1. Essa è censita in catasto al foglio 14, p.lla 5639 sub. 22, categ. A2, classe 6, R.C. €. 1.191,72.
La suddetta unità immobiliare è occupata e abitata, come abitazione principale, dalla proprietaria
Ricorrente_1, costituendone la sua dimora stabile e abituale.
La suddetta unità immobiliare è situata sulla verticale interna dell'edificio condominiale al secondo piano posta di fronte rispetto a quella di proprietà del padre sig. Nominativo_1, occupata dal medesimo.
All'unità immobiliare di Ricorrente_1 si accede attraverso la scala condominiale. Essa è distinta dalle altre unità immobiliari;
è dotata di autonomi impianti idrico, elettrico, riscaldamento e condizionamento.
E' completamente arredata e dotata di ogni servizio: cucina, bagno ed accessori.
Tali specifiche caratteristiche fanno ritenere che è occupata, vissuta e abitata dalla proprietaria ed è quindi destinata a sua abitazione principale o dimora abituale.
Ai fini dell'esenzione per l'abitazione principale, ciò che rileva è la dimora effettiva del soggetto passivo, non quella dell'intero nucleo familiare.
Peraltro, la Polizia Municipale, a seguito di un precedente avviso di accertamento, già nel dicembre 2023, aveva accertato il possesso ed occupazione dell'appartamento in oggetto sin dal 29 novembre 2017, da parte della proprietaria Ricorrente_1.
Si aggiunga che l'occupazione dell'unita immobiliare in cui vive e risiede Ricorrente_1 è comprovata dal certificato storico di residenza sin dal 9/8/2017 che si riferisce ai dati catastali del cespite oggetto di contestazione (foglio 14, p.lla 5639, sub 22) laddove il cespite della madre Nominativo_3, evocata dal Comune, pur facente parte del medesimo di Indirizzo_3, è contraddistinto da diverso subalterno.
Altro elemento di prova favorevole alla ricorrente è costituito dalla sentenza di questa Corte n. 1412/2025, passata in giudicato (vi è attestato della segreteria), per il cui dictum si rinvia alla parte narrativa, il cui contenuto è sovrapponibile al testo della prodotta decisione.
In ordine, poi, al difetto di motivazione, si fa rilevare che la legge 296/2006 al comma 162 dispone che
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinate….”. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha costantemente affermato che non vi è carenza di motivazione allorchè, come nel caso di specie, siano indicati gli elementi sottesi alla pretesa (descrizione del cespite;
sua tipologia e collocazione;
dati catastali;
titolo in capo al soggetto tassato;
aliquota etc. etc,) sicchè il destinatario dell'atto abbia potuto comprendere le ragioni dell'Ente Impositore ed essere stato in grado di difendersi, come è avvenuto nella specie con la proposizione del ricorso.
A questo punto si può concludere accogliendo il ricorso nel senso di ritenere non soggetti ad Imu gli immobili di proprietà della ricorrente siti alla Indirizzo_3, p.lla 5639 sub 22.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. pone a carico del convenuto le spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, in euro 800,00, oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.