Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 561
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Riconoscimento agevolazione abitazione principale

    Il giudice ha ritenuto che la ricorrente abbia diritto all'esenzione per abitazione principale, basandosi sulla relazione tecnica prodotta, sul certificato storico di residenza e sulla sentenza passata in giudicato relativa all'anno precedente. La dimora effettiva del soggetto passivo è considerata prevalente.

  • Accolto
    Eccezione di giudicato

    Il giudice ha riconosciuto la sovrapponibilità della questione con la sentenza n. 1412/2025, passata in giudicato, che aveva già accertato il diritto della ricorrente all'agevolazione per abitazione principale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse nullo per carenza di motivazione, in quanto indicava gli elementi sottesi alla pretesa (descrizione del cespite, tipologia, collocazione, dati catastali, titolo, aliquota), consentendo al destinatario di comprendere le ragioni dell'ente e di difendersi.

  • Rigettato
    Errore di calcolo dell'imposta

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è stata accolta per altri motivi.

  • Rigettato
    Errore sul presupposto dell'imposta

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è stata accolta per altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 561
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 561
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo