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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 995/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata in [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Corso Mentana 47/6, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio Montecuocco e Emanuela Siffredi, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
- Parte Attrice -
nei confronti di
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(U.S.A.) il 05/05/1972 e residente in [...](U.S.A.), Candlelight Drive n. 5392, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea De Romano che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di risposta
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 17/06/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 e ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. per ottenere la regolamentazione Controparte_2
del regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] in data [...], avuta nel corso della relazione Persona_1
sentimentale e convivenza more uxorio intrattenuta con il medesimo e riconosciuta da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/5/2025, si è costituito in giudizio il Sig.
e le parti, all'udienza del 17/6/2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo CP_1
alle condizioni di cui al dispositivo, che possono essere integralmente recepite non essendo contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative, oltre che aderenti al superiore interesse della minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite fra le stesse.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, visti gli artt. 337 ter e ss. c.c. e 473 bis.22 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti:
I. Affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il Persona_1
20/01/2018) ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre nell'immobile sito in Genova, Corso Mentana 47/6 che viene assegnato alla madre per le esigenze della minore. I genitori concordano, fin d'ora, di prevedere che l'assegnazione abbia una durata preordinata di 7 anni ovvero dal 16/06/2025 – 16/06/2032.
II. Quanto alla frequentazione si dà atto che il padre è residente presso gli Stati Unti
d'America, pertanto non essendo possibile prevedere una frequentazione ordinaria, i Sig.
e concordano che il padre, previo accordo tra i genitori, possa tenere con sé Pt_1 CP_1 la bambina, quando si trova in Italia, per un periodo complessivo non inferiore a 6 giorni al mese ovvero 72 giorni all'anno incluso le vacanze. Inoltre, la parti concordano che i viaggi all'estero della minore siano autorizzati dalla madre.
III. Le scuole e le attività extra scolastiche saranno scelte di comune accordo dai genitori nel rispetto dall'affidamento condiviso. Parimenti, verranno assunte di comune accordo le scelte che riguardano l'educazione e la crescita della bambina.
IV. Per quanto riguarda il contributo economico i genitori concordano che il Sig. CP_1
corrisponda - per il mantenimento di fino a quando sarà finanziariamente Persona_1
autonoma - la somma di euro 1.500,00 mensili, salvo adeguamenti che si rendessero necessari;
inoltre il Sig. corrisponderà il 50% delle spese mediche, scolastiche, e CP_1
50% delle attività extrascolastiche ludico sportive facendo espresso riferimento al documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie di cui al verbale della riunione del 15.09.2016. Le parti concordano fin d'ora che verranno suddivise al 50% le spese di baby sitter che la sig.ra dovesse sostenere per le proprie esigenze Pt_1 lavorative fino a un limite di 12 ore settimanali.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata in [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Corso Mentana 47/6, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio Montecuocco e Emanuela Siffredi, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
- Parte Attrice -
nei confronti di
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(U.S.A.) il 05/05/1972 e residente in [...](U.S.A.), Candlelight Drive n. 5392, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Andrea De Romano che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di risposta
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 17/06/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/02/2025 e ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio il Sig. per ottenere la regolamentazione Controparte_2
del regime di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] in data [...], avuta nel corso della relazione Persona_1
sentimentale e convivenza more uxorio intrattenuta con il medesimo e riconosciuta da entrambi i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/5/2025, si è costituito in giudizio il Sig.
e le parti, all'udienza del 17/6/2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo CP_1
alle condizioni di cui al dispositivo, che possono essere integralmente recepite non essendo contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative, oltre che aderenti al superiore interesse della minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite fra le stesse.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, visti gli artt. 337 ter e ss. c.c. e 473 bis.22 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti:
I. Affidamento condiviso della figlia minore (nata a [...] il Persona_1
20/01/2018) ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre nell'immobile sito in Genova, Corso Mentana 47/6 che viene assegnato alla madre per le esigenze della minore. I genitori concordano, fin d'ora, di prevedere che l'assegnazione abbia una durata preordinata di 7 anni ovvero dal 16/06/2025 – 16/06/2032.
II. Quanto alla frequentazione si dà atto che il padre è residente presso gli Stati Unti
d'America, pertanto non essendo possibile prevedere una frequentazione ordinaria, i Sig.
e concordano che il padre, previo accordo tra i genitori, possa tenere con sé Pt_1 CP_1 la bambina, quando si trova in Italia, per un periodo complessivo non inferiore a 6 giorni al mese ovvero 72 giorni all'anno incluso le vacanze. Inoltre, la parti concordano che i viaggi all'estero della minore siano autorizzati dalla madre.
III. Le scuole e le attività extra scolastiche saranno scelte di comune accordo dai genitori nel rispetto dall'affidamento condiviso. Parimenti, verranno assunte di comune accordo le scelte che riguardano l'educazione e la crescita della bambina.
IV. Per quanto riguarda il contributo economico i genitori concordano che il Sig. CP_1
corrisponda - per il mantenimento di fino a quando sarà finanziariamente Persona_1
autonoma - la somma di euro 1.500,00 mensili, salvo adeguamenti che si rendessero necessari;
inoltre il Sig. corrisponderà il 50% delle spese mediche, scolastiche, e CP_1
50% delle attività extrascolastiche ludico sportive facendo espresso riferimento al documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie di cui al verbale della riunione del 15.09.2016. Le parti concordano fin d'ora che verranno suddivise al 50% le spese di baby sitter che la sig.ra dovesse sostenere per le proprie esigenze Pt_1 lavorative fino a un limite di 12 ore settimanali.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante