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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2412/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2412/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2979/2019 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 6/11/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimo Sorrentino (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
legali rapp.ti p.t., nella qualità di impresa designata, ex art. 286 D.lgs. n.
209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada – F.G.V.S., per la Regione Campania, difesa dall'avv.
Fortuna Sessa (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. ), residente in [...]CP_2 C.F._4
Giovanni Serpiceto Cesa (BO)
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI R.G. n. 2412/2020 2
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 1/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2979/2019 pubblicata in data 6/11/2019, il Tribunale di
Napoli Nord, decidendo sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti della società in qualità di impresa designata Controparte_1
per la Campania per la liquidazione dei sinistri per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nonché di volta ad ottenere il CP_2
risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in Gricignano d'Aversa (CE) in data 5/5/2013, alle ore 17,00 circa, allorché, mentre viaggiava quale trasportato sul motociclo Yamaha tg.
DX 46281, di proprietà della e sprovvisto di copertura assicurativa CP_2
per la R.C.A., il predetto veicolo saliva sul marciapiede posto sul margine destro della carreggiata ed impattava violentemente contro il muro di recinzione dell'edificio posto al civico n. 107 di Corso Umberto I, dopo l'espletamento di prova per testi e di CTU, così provvedeva:
“A) Condanna , nella qualità di Impresa designata dal Controparte_1
FGVS, e , in solido, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di euro 40.807,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), dalla data dell'evento (5.5.2013) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 40.807,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna , nella qualità di Impresa designata dal FGVS, Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore dell'avv. Sorrentino Massimo, CP_2 difensore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese processuali che liquida in euro 1241,00 per spese vive ed euro 7.254,00 per compenso, oltre iva
e cpa e rimb. Forf. nella misura del 15%;
C) Pone a carico di , nella qualità di Impresa designata dal Controparte_1
FGVS, e , in solido, le spese di ctu già liquidate con separato CP_2 decreto”.
L'adito Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, quanto alla valutazione del danno si riportava alla CTU, espungendo, però, i danni che R.G. n. 2412/2020 3
l'istante avrebbe potuto evitare o limitare indossando il casco, il tutto sulla scorta delle seguenti motivazioni:
“Il Tribunale ritiene che il caso di specie rientri nell'ipotesi del primo comma del 1227 c.c., quello della causalità in fatto, e che la circostanza del mancato uso del casco da parte dell'attore abbia influito sulla tipologia delle lesioni patite dall'attore.
Si intende fare riferimento alle seguenti lesioni: <
fratture multiple, focolai lacero-contusivi a sede frontale e emorragia
subaracnoidea a sede temporale sinistra>>, le quali non si sarebbero verificate, in considerazione della localizzazione delle medesime, se l'attore avesse fatto regolare uso del casco protettivo.
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum, occorre tener presente …
tale concorrente responsabilità del danneggiato, nel senso che dalla percentuale di danno biologico, accertata dal ctu nella misura del 22%, va
detratto il 10% (corrispondente alle lesioni al cranio dell'attore), in
considerazione della formula di calcolo riduzionistico già applicata dal ctu.
Le lesioni riportate dall'attore, fatta eccezione per quelle alla testa, nonché il
nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalla documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore (vedi referto) e dalle risultanze dell'espletata CTU medico – legale.
Per quanto attiene alla quantificazione di detto danno alla persona riportato dall'attore ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal
CTU, per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza
logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con la documentazione medica ed ospedaliera prodotta dall'attore.
Il danno biologico da invalidità permanente va dunque determinato in 12 punti
percentuali (22%-10% per concorso colposo= 12%), cui deve aggiungersi la
ITT valutata in gg. 40 e la ITP, valutabile al 75 % in gg. 20, al 50% in gg. 20
ed al 25% in gg. 40.
Ai fini della quantificazione di tale danno ritiene questo giudicante che esso
possa essere determinato, trattandosi di lesioni macropermanenti, sulla base delle Tabelle del danno biologico redatte dal Tribunale di LA e secondo il loro ultimo aggiornamento”. R.G. n. 2412/2020 4
Il proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo un unico motivo di impugnazione, articolato nei termini di seguito descritti.
- Il CTU valutava il danno permanente in complessivi 23 punti percentuali, ossia molto meno di quanto richiesto da esso attore sulla base della relazione del proprio consulente, secondo il quale i postumi residuati rilevavano in ragione di 35 punti percentuali.
- Quindi, il Giudice riduceva di 10 punti il danno complessivo permanente, giungendo al 22%.
- Con ciò lo stesso, per un verso, si discostava in modo notevole dalla quantificazione cui era pervenuto il proprio tecnico di parte, e, per altro verso, senza alcuna motivazione, non si atteneva a quanto indicato dal CTU, vale a dire alla quantificazione in ragione di 23 punti percentuali.
- Inoltre, il primo Giudice errava nell'escludere del tutto, dalla liquidazione complessiva dei danni alla persona, quello relativo alle fratture nasali, nonché quello da trauma cranio-facciale con fratture multiple, focolai lacero-contusivi a sede frontale ed emorragia subaracnoidea in sede temporale sinistra.
- Infatti, le lesioni intracraniche, causate dalle forze inerziali cui venne sottoposto il parenchima cerebrale, non sarebbero state evitate con l'uso del casco protettivo.
- Che, in ogni caso, il Tribunale di Napoli Nord, nell'operare l'eventuale riduzione del risarcimento, nella prospettiva dell'art. 1227, comma 1, c.c., avrebbe dovuto procedere non già attraverso la sottrazione numerica dei punti di danno, bensì mediante diminuzione percentuale dell'importo monetario complessivo ragguagliato ai punti riconosciuti dal CTU.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'appello, tenuto conto della dedotta infondatezza dello stesso, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Non si costituiva, invece, la . CP_2
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente evocata con il rispetto CP_2
dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio. R.G. n. 2412/2020 5
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito precisati.
Deve in primo luogo evidenziarsi che non può convenirsi con l'assunto del
, il quale rimprovera al primo Giudice di essersi discostato in misura Pt_1
considerevole, basandosi sull'indagine svolta dal CTU, dalla valutazione dei postumi come operata dal proprio consulente di parte.
In proposito, va considerato che la doglianza in esame risulta veicolata attraverso un motivo di appello del tutto generico, essendosi l'istante sostanzialmente lamentato, ma in modo apodittico, dell'eccessiva divaricazione tra i punti percentuali d'invalidità permanente indicati dal
CTU (22%) e quelli indicati dal CT di parte (35%). In mancanza di ogni adeguato e specifico rilievo critico, la recriminazione prospettata sul punto dall'appellante si risolve, a ben vedere, in un rilievo critico mosso al primo
Giudice per essersi adeguato alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Ebbene, è noto che l'orientamento della Corte regolatrice è nel senso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. 16/11/2022, n. 33742).
Ugualmente priva di pregio è la critica che il rivolge al Giudice di Pt_1
prime cure per aver liquidato i danni da postumi permanenti in ragione di 22 punti percentuali, mentre invece il CTU aveva fatto riferimento a 23 punti percentuali.
In proposito, è sufficiente rilevare che nessuna decurtazione risulta attuata dal Tribunale di Napoli Nord, giacché nella relazione tecnica in atti il nominato ausiliare quantificava i danni in questione proprio in 22 punti percentuali. R.G. n. 2412/2020 6
E' invece fondato il motivo di gravame relativo alla modalità utilizzata dal primo Giudice onde graduare l'incidenza causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del comportamento colposo tenuto dal danneggiato al momento del sinistro, consistente nell'essere salito a bordo della motocicletta di proprietà della senza indossare il casco (circostanza CP_2
questa pacifica tra le parti).
In particolare, il Tribunale di Napoli Nord, partendo, quale base di calcolo, dal 22% individuato dal CTU, ha detratto 10 punti “per concorso colposo”, in tal modo giungendo a quantificare l'invalidità permanente in ragione del
12%, per poi aggiungere, ovviamente, quanto dovuto a titolo di invalidità temporanea totale e parziale.
Ebbene, ritiene la Corte che non sia condivisibile il descritto criterio adottato nella pronuncia impugnata, in quanto:
- in primo luogo, va premesso che comunque anche il primo Giudice risulta aver considerato, nel computo effettuato, l'incidenza dei danni complessivamente subiti dal al capo;
Pt_1
- infatti, ove lo stesso avesse espunto del tutto dal calcolo i suindicati danni, sarebbero residuati soltanto il 3% per il pregiudizio estetico, il 2% per il trauma toracico con fratture delle coste VII e IX, il 2% per la rottura sottocutanea dell'estensore del quinto dito della mano destra ed il 2% per l'ematoma alla coscia destra, con conseguente incompatibilità di una liquidazione complessiva pari al 12%, come operata in sentenza, che è superiore alla somma algebrica dei residui postumi, pari al 9%;
- in secondo luogo, la riduzione del risarcimento conseguente al grado di responsabilità concorrente del danneggiato nella causazione delle lesioni sofferte, ai sensi del richiamato art. 1227, comma 1, c.c. – la quale non può che essere confermata nella presente sede, essendo evidente la grave negligenza del predetto nel viaggiare a bordo di una motocicletta, quale trasportato, senza indossare l'importate dispositivo di protezione costituito dal casco – deve essere operata sulla monetizzazione del danno complessivo da postumi permanenti come accertati dal consulente d'ufficio;
- infatti, insegna la Corte del diritto che, quando vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è R.G. n. 2412/2020 7
legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima (cfr., tra le altre, Cass. 30/1/2019, n. 2531; Cass. 2/3/2012, n.
3242), la quale non può che incidere sull'equivalente monetario ragguagliato al danno complessivamente accertato in giudizio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di quantificare il concorso di colpa del danneggiato, avuto riguardo alla descritta grave negligenza, nonché alla rilevanza delle lesioni alla regione frontale e cranio-facciale, nella misura del 40%.
Pertanto, avendo il CTU, come sopra detto, valutato i postumi invalidanti nella misura di 22 punti percentuali, ne deriva che occorre dapprima procedere alla quantificazione monetaria degli stessi, per poi procedere alla riduzione per il concorso di responsabilità.
Ebbene, con specifico riguardo alla monetizzazione del danno alla persona, vanno senz'altro applicate le tabelle di LA (in particolare quelle utilizzate all'epoca della pronuncia di primo grado: “edizione 2018”), costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v., sul punto, fra le altre, Cass.
5/5/2020, 8468; Cass. 20/4/2017, n. 2017; Cass. 31/8/2011, n. 17879; Cass.
7/6/2011, n. 12408). Va rilevato, in particolare, che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto, con la conseguenza che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dall'interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle tabelle di LA, laddove il giudice si sia attenuto alla misura tabellare (cfr. Cass. 13/5/2020, n. 8884; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Tutto ciò precisato, il danno biologico/relazionale pari al 22%, tenuto conto che il aveva, al momento del sinistro, l'età di 21 anni, va Pt_1 quantificato nell'importo di € 93.895,00, comprensivo del pregiudizio da sofferenza soggettiva interiore, specificamente richiesto ed allegato dall'istante e che può certamente presumersi sussistente avuto riguardo R.G. n. 2412/2020 8
all'entità delle menomazioni sofferte. Con riguardo a tale ultimo profilo va richiamato l'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in relazione al danno cd. morale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato sulla massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (così Cass. 10/11/2020, n.
25164).
Va poi riconosciuto il danno da invalidità temporanea totale e parziale, così come liquidato dal primo Giudice con statuizione passata in giudicato perché non impugnata, in ragione dell'importo di € 7.350,00.
In definitiva, il danno non patrimoniale complessivamente rapportato ai postumi permanenti del 22% ed all'invalidità temporanea risulta pari a complessivi € 101.245,00.
Applicando al suindicato importo la prevista riduzione del 40%, si ottiene il minore importo di € 60.747,00, che costituisce la liquidazione del danno cui avrebbe avuto diritto il al momento della pronuncia di primo grado Pt_1
(6/11/2019), sulla base delle tabelle considerate dal Tribunale di Napoli
Nord.
Trattandosi di credito risarcitorio, lo stesso deve essere rivalutato d'ufficio all'attualità (cfr. Cass. 9/6/2004, n. 10967), sulla base delle variazioni fatte registrare medio tempore dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI generale), pervenendosi in tal modo al maggior importo di € 71.802,95 (indice novembre 2019: 102,3; indice gennaio 2025: 120,0; raccordo indici: 1) R.G. n. 2412/2020 9
Avuto riguardo alla menzionata natura risarcitoria del credito, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass.
24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n. 7466). Nella specie, l'importo di €
71.802,95, devalutato alla data del sinistro (5/5/2013), risulta pari ad €
59.292,28 (indice attuale: 120,1; indice maggio 2013: 106,9; raccordo indici
1,071), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 27/6/2017, n. 15944; Cass.
15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 71.802,95), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, al pagamento dei suindicati importi (sorta capitale ed interessi), in favore del , vanno condannati in solido la ed Pt_1 Controparte_1
(decurtando da tale somma l'eventuale pagamento del minore CP_2
importo riconosciuto nella sentenza di primo grado, eseguito prima della presente pronuncia dalle predette parti in favore dell'odierno appellante).
La riforma parziale della sentenza impugnata impone la riliquidazione delle spese, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le tante, Cass. 11/5/2022, n. 15056; Cass.
23/2/2022, n. 5890; Cass. 24/11/2021, n. 36396).
Ebbene, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2004 e successive integrazioni, con attribuzione all'avv.
Massimo Sorrentino, stante la dichiarazione dallo stesso resa nell'atto di R.G. n. 2412/2020 10
appello ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Deve precisarsi che il maggior importo riconosciuto al per l'invocato risarcimento del danno, comporta, Pt_1
quanto al giudizio di primo grado, l'applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, superiore rispetto a quello considerato dal primo Giudice, in relazione al minor importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo risarcitorio. Quanto al presente grado, invece, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, deve tener conto del decisum e, quindi, della differenza fra l'importo di € 71.802,95, oltre accessori, riconosciuto con la presente decisione e l'importo di €
40.807,00, oltre accessori, riconosciuto nella sentenza di primo grado. Le parti appellate, infine, vanno condannate al pagamento, con vincolo di solidarietà, delle spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado, come liquidate con decreto emesso in data 31/10/2019, così come già disposto con la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
7/7/2020, nei confronti di quale impresa designata, ex Controparte_1
art. 286 D.lgs. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, nonché di avverso la sentenza n. 2979/2019 del Tribunale di Napoli Nord CP_2
pubblicata in data 6/11/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condanna le parti appellate, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma di € 71.802,95, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché interessi al medesimo tasso calcolati sulla predetta somma devalutata al momento del sinistro (€
59.292,28) e via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, senza ulteriori interessi
(detratto l'eventuale pagamento del minore importo riconosciuto R.G. n. 2412/2020 11
nella sentenza di primo grado, eseguito nelle more dalle predette parti in favore dell'odierno appellante);
c) condanna le parti appellate, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Massimo Sorrentino:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 1.241,00 per esborsi, € 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.138,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- condanna, infine, le parti appellate, sempre con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , delle spese relative alla Parte_1
CTU espletata nel giudizio di primo grado, come liquidate con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 31/10/2019.
Così deciso in Napoli il giorno 18/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2412/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2979/2019 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 6/11/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Massimo Sorrentino (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
legali rapp.ti p.t., nella qualità di impresa designata, ex art. 286 D.lgs. n.
209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada – F.G.V.S., per la Regione Campania, difesa dall'avv.
Fortuna Sessa (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
E
(C.F. ), residente in [...]CP_2 C.F._4
Giovanni Serpiceto Cesa (BO)
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI R.G. n. 2412/2020 2
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 1/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2979/2019 pubblicata in data 6/11/2019, il Tribunale di
Napoli Nord, decidendo sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti della società in qualità di impresa designata Controparte_1
per la Campania per la liquidazione dei sinistri per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nonché di volta ad ottenere il CP_2
risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in Gricignano d'Aversa (CE) in data 5/5/2013, alle ore 17,00 circa, allorché, mentre viaggiava quale trasportato sul motociclo Yamaha tg.
DX 46281, di proprietà della e sprovvisto di copertura assicurativa CP_2
per la R.C.A., il predetto veicolo saliva sul marciapiede posto sul margine destro della carreggiata ed impattava violentemente contro il muro di recinzione dell'edificio posto al civico n. 107 di Corso Umberto I, dopo l'espletamento di prova per testi e di CTU, così provvedeva:
“A) Condanna , nella qualità di Impresa designata dal Controparte_1
FGVS, e , in solido, al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di euro 40.807,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), dalla data dell'evento (5.5.2013) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 40.807,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna , nella qualità di Impresa designata dal FGVS, Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore dell'avv. Sorrentino Massimo, CP_2 difensore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese processuali che liquida in euro 1241,00 per spese vive ed euro 7.254,00 per compenso, oltre iva
e cpa e rimb. Forf. nella misura del 15%;
C) Pone a carico di , nella qualità di Impresa designata dal Controparte_1
FGVS, e , in solido, le spese di ctu già liquidate con separato CP_2 decreto”.
L'adito Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e, quanto alla valutazione del danno si riportava alla CTU, espungendo, però, i danni che R.G. n. 2412/2020 3
l'istante avrebbe potuto evitare o limitare indossando il casco, il tutto sulla scorta delle seguenti motivazioni:
“Il Tribunale ritiene che il caso di specie rientri nell'ipotesi del primo comma del 1227 c.c., quello della causalità in fatto, e che la circostanza del mancato uso del casco da parte dell'attore abbia influito sulla tipologia delle lesioni patite dall'attore.
Si intende fare riferimento alle seguenti lesioni: <
fratture multiple, focolai lacero-contusivi a sede frontale e emorragia
subaracnoidea a sede temporale sinistra>>, le quali non si sarebbero verificate, in considerazione della localizzazione delle medesime, se l'attore avesse fatto regolare uso del casco protettivo.
Pertanto, ai fini della determinazione del quantum, occorre tener presente …
tale concorrente responsabilità del danneggiato, nel senso che dalla percentuale di danno biologico, accertata dal ctu nella misura del 22%, va
detratto il 10% (corrispondente alle lesioni al cranio dell'attore), in
considerazione della formula di calcolo riduzionistico già applicata dal ctu.
Le lesioni riportate dall'attore, fatta eccezione per quelle alla testa, nonché il
nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati dalla documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore (vedi referto) e dalle risultanze dell'espletata CTU medico – legale.
Per quanto attiene alla quantificazione di detto danno alla persona riportato dall'attore ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal
CTU, per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza
logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con la documentazione medica ed ospedaliera prodotta dall'attore.
Il danno biologico da invalidità permanente va dunque determinato in 12 punti
percentuali (22%-10% per concorso colposo= 12%), cui deve aggiungersi la
ITT valutata in gg. 40 e la ITP, valutabile al 75 % in gg. 20, al 50% in gg. 20
ed al 25% in gg. 40.
Ai fini della quantificazione di tale danno ritiene questo giudicante che esso
possa essere determinato, trattandosi di lesioni macropermanenti, sulla base delle Tabelle del danno biologico redatte dal Tribunale di LA e secondo il loro ultimo aggiornamento”. R.G. n. 2412/2020 4
Il proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo un unico motivo di impugnazione, articolato nei termini di seguito descritti.
- Il CTU valutava il danno permanente in complessivi 23 punti percentuali, ossia molto meno di quanto richiesto da esso attore sulla base della relazione del proprio consulente, secondo il quale i postumi residuati rilevavano in ragione di 35 punti percentuali.
- Quindi, il Giudice riduceva di 10 punti il danno complessivo permanente, giungendo al 22%.
- Con ciò lo stesso, per un verso, si discostava in modo notevole dalla quantificazione cui era pervenuto il proprio tecnico di parte, e, per altro verso, senza alcuna motivazione, non si atteneva a quanto indicato dal CTU, vale a dire alla quantificazione in ragione di 23 punti percentuali.
- Inoltre, il primo Giudice errava nell'escludere del tutto, dalla liquidazione complessiva dei danni alla persona, quello relativo alle fratture nasali, nonché quello da trauma cranio-facciale con fratture multiple, focolai lacero-contusivi a sede frontale ed emorragia subaracnoidea in sede temporale sinistra.
- Infatti, le lesioni intracraniche, causate dalle forze inerziali cui venne sottoposto il parenchima cerebrale, non sarebbero state evitate con l'uso del casco protettivo.
- Che, in ogni caso, il Tribunale di Napoli Nord, nell'operare l'eventuale riduzione del risarcimento, nella prospettiva dell'art. 1227, comma 1, c.c., avrebbe dovuto procedere non già attraverso la sottrazione numerica dei punti di danno, bensì mediante diminuzione percentuale dell'importo monetario complessivo ragguagliato ai punti riconosciuti dal CTU.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'appello, tenuto conto della dedotta infondatezza dello stesso, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Non si costituiva, invece, la . CP_2
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente evocata con il rispetto CP_2
dei termini a comparire, non si è costituita in giudizio. R.G. n. 2412/2020 5
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello è fondato per quanto di ragione e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito precisati.
Deve in primo luogo evidenziarsi che non può convenirsi con l'assunto del
, il quale rimprovera al primo Giudice di essersi discostato in misura Pt_1
considerevole, basandosi sull'indagine svolta dal CTU, dalla valutazione dei postumi come operata dal proprio consulente di parte.
In proposito, va considerato che la doglianza in esame risulta veicolata attraverso un motivo di appello del tutto generico, essendosi l'istante sostanzialmente lamentato, ma in modo apodittico, dell'eccessiva divaricazione tra i punti percentuali d'invalidità permanente indicati dal
CTU (22%) e quelli indicati dal CT di parte (35%). In mancanza di ogni adeguato e specifico rilievo critico, la recriminazione prospettata sul punto dall'appellante si risolve, a ben vedere, in un rilievo critico mosso al primo
Giudice per essersi adeguato alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Ebbene, è noto che l'orientamento della Corte regolatrice è nel senso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., tra le altre, Cass. 16/11/2022, n. 33742).
Ugualmente priva di pregio è la critica che il rivolge al Giudice di Pt_1
prime cure per aver liquidato i danni da postumi permanenti in ragione di 22 punti percentuali, mentre invece il CTU aveva fatto riferimento a 23 punti percentuali.
In proposito, è sufficiente rilevare che nessuna decurtazione risulta attuata dal Tribunale di Napoli Nord, giacché nella relazione tecnica in atti il nominato ausiliare quantificava i danni in questione proprio in 22 punti percentuali. R.G. n. 2412/2020 6
E' invece fondato il motivo di gravame relativo alla modalità utilizzata dal primo Giudice onde graduare l'incidenza causale, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del comportamento colposo tenuto dal danneggiato al momento del sinistro, consistente nell'essere salito a bordo della motocicletta di proprietà della senza indossare il casco (circostanza CP_2
questa pacifica tra le parti).
In particolare, il Tribunale di Napoli Nord, partendo, quale base di calcolo, dal 22% individuato dal CTU, ha detratto 10 punti “per concorso colposo”, in tal modo giungendo a quantificare l'invalidità permanente in ragione del
12%, per poi aggiungere, ovviamente, quanto dovuto a titolo di invalidità temporanea totale e parziale.
Ebbene, ritiene la Corte che non sia condivisibile il descritto criterio adottato nella pronuncia impugnata, in quanto:
- in primo luogo, va premesso che comunque anche il primo Giudice risulta aver considerato, nel computo effettuato, l'incidenza dei danni complessivamente subiti dal al capo;
Pt_1
- infatti, ove lo stesso avesse espunto del tutto dal calcolo i suindicati danni, sarebbero residuati soltanto il 3% per il pregiudizio estetico, il 2% per il trauma toracico con fratture delle coste VII e IX, il 2% per la rottura sottocutanea dell'estensore del quinto dito della mano destra ed il 2% per l'ematoma alla coscia destra, con conseguente incompatibilità di una liquidazione complessiva pari al 12%, come operata in sentenza, che è superiore alla somma algebrica dei residui postumi, pari al 9%;
- in secondo luogo, la riduzione del risarcimento conseguente al grado di responsabilità concorrente del danneggiato nella causazione delle lesioni sofferte, ai sensi del richiamato art. 1227, comma 1, c.c. – la quale non può che essere confermata nella presente sede, essendo evidente la grave negligenza del predetto nel viaggiare a bordo di una motocicletta, quale trasportato, senza indossare l'importate dispositivo di protezione costituito dal casco – deve essere operata sulla monetizzazione del danno complessivo da postumi permanenti come accertati dal consulente d'ufficio;
- infatti, insegna la Corte del diritto che, quando vi sia una concausa nella produzione dell'evento di danno, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è R.G. n. 2412/2020 7
legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima (cfr., tra le altre, Cass. 30/1/2019, n. 2531; Cass. 2/3/2012, n.
3242), la quale non può che incidere sull'equivalente monetario ragguagliato al danno complessivamente accertato in giudizio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di quantificare il concorso di colpa del danneggiato, avuto riguardo alla descritta grave negligenza, nonché alla rilevanza delle lesioni alla regione frontale e cranio-facciale, nella misura del 40%.
Pertanto, avendo il CTU, come sopra detto, valutato i postumi invalidanti nella misura di 22 punti percentuali, ne deriva che occorre dapprima procedere alla quantificazione monetaria degli stessi, per poi procedere alla riduzione per il concorso di responsabilità.
Ebbene, con specifico riguardo alla monetizzazione del danno alla persona, vanno senz'altro applicate le tabelle di LA (in particolare quelle utilizzate all'epoca della pronuncia di primo grado: “edizione 2018”), costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v., sul punto, fra le altre, Cass.
5/5/2020, 8468; Cass. 20/4/2017, n. 2017; Cass. 31/8/2011, n. 17879; Cass.
7/6/2011, n. 12408). Va rilevato, in particolare, che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto, con la conseguenza che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dall'interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle tabelle di LA, laddove il giudice si sia attenuto alla misura tabellare (cfr. Cass. 13/5/2020, n. 8884; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Tutto ciò precisato, il danno biologico/relazionale pari al 22%, tenuto conto che il aveva, al momento del sinistro, l'età di 21 anni, va Pt_1 quantificato nell'importo di € 93.895,00, comprensivo del pregiudizio da sofferenza soggettiva interiore, specificamente richiesto ed allegato dall'istante e che può certamente presumersi sussistente avuto riguardo R.G. n. 2412/2020 8
all'entità delle menomazioni sofferte. Con riguardo a tale ultimo profilo va richiamato l'insegnamento della Corte regolatrice secondo cui, in relazione al danno cd. morale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato sulla massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (così Cass. 10/11/2020, n.
25164).
Va poi riconosciuto il danno da invalidità temporanea totale e parziale, così come liquidato dal primo Giudice con statuizione passata in giudicato perché non impugnata, in ragione dell'importo di € 7.350,00.
In definitiva, il danno non patrimoniale complessivamente rapportato ai postumi permanenti del 22% ed all'invalidità temporanea risulta pari a complessivi € 101.245,00.
Applicando al suindicato importo la prevista riduzione del 40%, si ottiene il minore importo di € 60.747,00, che costituisce la liquidazione del danno cui avrebbe avuto diritto il al momento della pronuncia di primo grado Pt_1
(6/11/2019), sulla base delle tabelle considerate dal Tribunale di Napoli
Nord.
Trattandosi di credito risarcitorio, lo stesso deve essere rivalutato d'ufficio all'attualità (cfr. Cass. 9/6/2004, n. 10967), sulla base delle variazioni fatte registrare medio tempore dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI generale), pervenendosi in tal modo al maggior importo di € 71.802,95 (indice novembre 2019: 102,3; indice gennaio 2025: 120,0; raccordo indici: 1) R.G. n. 2412/2020 9
Avuto riguardo alla menzionata natura risarcitoria del credito, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass.
24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n. 7466). Nella specie, l'importo di €
71.802,95, devalutato alla data del sinistro (5/5/2013), risulta pari ad €
59.292,28 (indice attuale: 120,1; indice maggio 2013: 106,9; raccordo indici
1,071), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 27/6/2017, n. 15944; Cass.
15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 71.802,95), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, al pagamento dei suindicati importi (sorta capitale ed interessi), in favore del , vanno condannati in solido la ed Pt_1 Controparte_1
(decurtando da tale somma l'eventuale pagamento del minore CP_2
importo riconosciuto nella sentenza di primo grado, eseguito prima della presente pronuncia dalle predette parti in favore dell'odierno appellante).
La riforma parziale della sentenza impugnata impone la riliquidazione delle spese, secondo il noto principio giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., fra le tante, Cass. 11/5/2022, n. 15056; Cass.
23/2/2022, n. 5890; Cass. 24/11/2021, n. 36396).
Ebbene, le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2004 e successive integrazioni, con attribuzione all'avv.
Massimo Sorrentino, stante la dichiarazione dallo stesso resa nell'atto di R.G. n. 2412/2020 10
appello ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Deve precisarsi che il maggior importo riconosciuto al per l'invocato risarcimento del danno, comporta, Pt_1
quanto al giudizio di primo grado, l'applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, superiore rispetto a quello considerato dal primo Giudice, in relazione al minor importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo risarcitorio. Quanto al presente grado, invece, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, deve tener conto del decisum e, quindi, della differenza fra l'importo di € 71.802,95, oltre accessori, riconosciuto con la presente decisione e l'importo di €
40.807,00, oltre accessori, riconosciuto nella sentenza di primo grado. Le parti appellate, infine, vanno condannate al pagamento, con vincolo di solidarietà, delle spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado, come liquidate con decreto emesso in data 31/10/2019, così come già disposto con la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
7/7/2020, nei confronti di quale impresa designata, ex Controparte_1
art. 286 D.lgs. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, nonché di avverso la sentenza n. 2979/2019 del Tribunale di Napoli Nord CP_2
pubblicata in data 6/11/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condanna le parti appellate, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma di € 71.802,95, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, nonché interessi al medesimo tasso calcolati sulla predetta somma devalutata al momento del sinistro (€
59.292,28) e via via rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, senza ulteriori interessi
(detratto l'eventuale pagamento del minore importo riconosciuto R.G. n. 2412/2020 11
nella sentenza di primo grado, eseguito nelle more dalle predette parti in favore dell'odierno appellante);
c) condanna le parti appellate, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Massimo Sorrentino:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 1.241,00 per esborsi, € 8.500,00 per compensi professionali ed € 1.275,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.138,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- condanna, infine, le parti appellate, sempre con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di , delle spese relative alla Parte_1
CTU espletata nel giudizio di primo grado, come liquidate con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 31/10/2019.
Così deciso in Napoli il giorno 18/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.