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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1273/2022, promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenza Rosso Parte_1 giusta procura in atti PARTE ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Petito e Ricardo Scalisi, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'av.to Vittorio Gatti Controparte_2 giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: risarcimento danni,
trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
A) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in relazione ai fatti e per i Controparte_1 motivi esposti nel presente giudizio;
B) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del Dott. in Controparte_2 relazione ai fatti e per i motivi esposti nel presente giudizio;
C) per l'effetto, in accoglimento delle domande sub A) e/o B), condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o il Dott. , in solido
[...] Controparte_2 e/o in via alternativa e/o come meglio tra loro, a corrispondere alla Sig.na l'importo di Parte_1
Euro 36.531,19, oltre agli ulteriori importi indicandi, a titolo di danno emergente, Euro 43.136,00 - o il diverso importo, anche maggiore, che dovesse emergere in corso di causa - a titolo di danno non patrimoniale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nell'ammontare da pagina 1 di 12 determinarsi in corso di causa nelle distinte componenti, ivi compreso il c.d. lucro cessante, salvo ogni diversa, anche maggiore, quantificazione meglio vista e/o ritenuta, anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo e rivalutazione monetaria per gli importi non liquidati ai valori attuali della moneta.
D) con vittoria di spese e compensi di lite ex DM 55/2014 e del procedimento di mediazione nonché condanna della in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
e del Dott. a corrispondere alla Sig.na una somma equitativamente Controparte_2 Parte_1 determinata ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto. Clausola concessa come per legge
PER PARTE CONVENUTA : Controparte_1
In via principale Respingere le domande attrici.
In via riconvenzionale trasversale Dichiarare tenuto e condannare il dott. a tenere Controparte_2 indenne e manlevare da ogni pretesa fatta valere nei suoi Controparte_1 confronti ovvero nella diversa percentuale accertanda.
Con vittoria di onorari e spese del giudizio.
PER PARTE CONVENUTA : Controparte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e premesse le declaratorie del caso, Respingere la domanda svolta dall'attrice nei confronti del conchiudente, assolvendolo da ogni doglianza esperita nei suoi riguardi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di aver sempre svolto attività di sciatrice a livello agonistico, di essere rimasta coinvolta, a 17 anni, e precisamente in data 9.2.2017, in un incidente sportivo che le provocava un trauma distorsivo al ginocchio dx, onde le era diagnosticata una grave lesione del legamento crociato anteriore e del legamento laterale anteriore con riduzione della mobilità rotatoria del ginocchio, di essersi conseguentemente sottoposta, in data 17.3.2017, a intervento chirurgico di ricostruzione LCA ginocchio dx con ST e GR e sutura LLA, intervento realizzato dal dott. presso la struttura CP_2 [...]
di avere in seguito, nonostante adeguato percorso fisioterapico, ed in Controparte_1 esito al predetto intervento, sviluppato una artrofibrosi del ginocchio dx ossia un accumulo di tessuto cicatriziale dentro ed attorno alla articolazione, di essersi quindi sottoposta, in data 7.6.2017, presso la di Roma, ed al fine di rimediare all'intervento chirurgico mal eseguito dal Controparte_3 dott. , ad intervento di artrolisi artroscopica del ginocchio dx, nonché, in data 18.9.2017, CP_2 ancora presso la di Roma, ad intervento di revisione e ricostruzione del Controparte_3 legamento crociato anteriore con tendine rotuleo in tempo chirurgico, di aver dunque seguito lunghi percorsi di riabilitazione di tal che, in conseguenza dell'erroneo intervento del dott. , non CP_2 poteva partecipare a due intere stagioni sportive a fronte del normale tempo di ripresa di mezza stagione, di aver altresì riportato, quale conseguenza dell'intervento del dott. , un danno CP_2 biologico quantificato nel 6% del totale, agisce in giudizio nei confronti della struttura Parte_1 sanitaria convenuta, e del dott. , esecutore dell'intervento chirurgico del 17.3.2017, al fine di CP_2 ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, da lucro cessante e danno emergente, e non patrimoniali patiti.
pagina 2 di 12 La si è costituta in giudizio contestando nell'an e nel quantum la Controparte_1 domanda di parte attrice, nonché chiedendo, in via riconvenzionale trasversale, condannarsi il CP_2 a manlevarla e tenerla indenne da quanto eventualmente dovesse essere tenuta a pagare all'attrice.
si è costituito in giudizio contestando la commissione di errore alcuno nonché il Controparte_2 quantum delle pretese.
Concessi i termini di trattazione, licenziata CTU medico legale ed esperita istruttoria orale, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
* * *
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie emesse nel corso del giudizio.
Sull'inquadramento della domanda e sulla disciplina applicabile esercita dunque azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e del medico Parte_1 effettivamente operante in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico del 17.3.2017 ovvero, pacificamente, prima della entrata in vigore della cd. Legge Gelli/Banco n. 24/2017 (entrata in vigore in data 1.4.2017; ex multis Cass 28994/2019 a mente della quale in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del
2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore). Trova dunque applicazione il d.l. 158/2012.
In tale ambito la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che, alla luce della suddetta normativa, non sembra ricorrere […] alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass ord. 8940/2014), ovvero, in estrema sintesi, si
è pacificamete ritenuto che continuassero a trovare applicazione i principi già precedentemente elaborati in ordine alla natura contrattuale, da contatto sociale, della responsabilità tanto della struttura sanitaria in cui ha avuto luogo l'intervento asseritamente fonte di danni quanto del medico effettivamente operante. In particolare, secondo l'orientamento ampiamente consolidato, [la ricorrente individua correttamente] la regola dell'onere probatorio applicabile - sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata - in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico;
regola secondo la quale l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo
a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare, o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. ( Cass. Sez. Un. n. 577 del 2008.; Cass. Ord. 4792/2013).
Più specificamente si è ritenuto, quanto alla struttura sanitaria, che è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pagina 3 di 12 pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058). Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto - Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004,
n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass.21 luglio 2003, n. 11316 –
Cass SSUU 577/2008) e, quanto al medico in concreto operante, che anche in questo caso si verte in una ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale. Si è infatti autorevolmente osservato che le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benché questo "contatto" non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. La situazione descritta si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost.. Rispetto all'operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. La responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha dunque natura contrattuale (Cass SSUU 577/2008). Si aggiunga, pur in difetto di eccezione di difetto di legittimazione passiva, che è ben vero che la paziente, come riferisce in difetto di contestazioni, si rivolse al dott. privatamente e che lo CP_2 stesso non era legato alla Casa di Cura convenuta che da un rapporto di libera professione (doc. 3
[...]
) ma la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come debba trovare applicazione anche in CP_1 siffatte situazioni - vale a dire di rapporto tra paziente e personale sanitario messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende - il principio generale emergente dall'art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell'adempimento dell'obbligazione che può comportare la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale (cfr Cass. Sez. 3, n. 13953 del 14/06/2007). Sul punto pare dunque sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, anche non dipendente, quale suo ausiliario necessario (Cass. sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. Sez. 3, n. 18610 del
22/09/2015). Fatte queste premesse, e come già anticipato, in conformità ai principi fissati in ambito di responsabilità contrattuale in generale, vige dunque anche per la responsabilità medica il criterio secondo cui il paziente che intenda far valere la responsabilità dell'ente ospedaliero e/o del medico per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa ed allegare l'inadempimento - consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie, nonché nella connessione causale di tali danni con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato) - mentre rimane a carico della struttura sanitaria e/o del medico convenuto l'onere di dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, e per pagina 4 di 12 l'ipotesi di peggioramento delle condizioni soggettive, del fatto che esso sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili che è onere dei convenuti indicare, per modo che non possa ravvisarsi alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore. (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cass 28992/2019).
Con la ulteriore precisazione che per ritenere sussistente il nesso causale tra prestazione e danno ai fini della valutazione della responsabilità per inadempimento nel giudizio civile (diversamente che in ambito penalistico) vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Sulla responsabilità delle parti convenute
Nel caso di specie assume di essere affetta da danni alla salute, ovvero da lesioni alla Parte_1 integrità psicofisica, nella misura del 5-6%, causalmente correlati all'intervento chirurgico effettuato dal dott. presso la struttura sanitaria convenuta il 17.3.2017. CP_2
In particolare si assume, nella perizia di parte doc. 16, che residuerebbe ipotrofia al quadricipite femorale per circa 2 cm, vasti e deturpanti esiti cicatriziali, ROM – range of motion - nella norma salvo limitazione negli ultimi gradi.
Premesso che nessun dubbio si pone quanto alle circostanze per cui detto intervento venne eseguito presso la convenuta e materialmente realizzato dal dott. , si osserva che la attrice CP_1 CP_2 allega poi specificamente che durante l'intervento di ricostruzione LCA ginocchio dx con St e GR e sutura di LLA il effettuò un errato tensionamento del neolegamento crociato anteriore, CP_2 condotta da intendersi come inadempimento qualificato eziologicamente connesso con il danno patito
(sia in termini di necessità di ulteriori interventi chirurgici e di impossibilità di esercitare la attività di sciatrice agonistica per circa due anni anziché sei mesi come prevedibile– su cui infra –, sia in termini, appunto, di danno biologico permanente in senso stretto).
Tale ricostruzione, contestata dalle controparti, pare pienamente confermata all'esito della licenziata
CTU. Ed infatti il Collegio peritale, ricostruita la storia clinica della paziente, all'esito di visita della stessa e di attenta analisi della documentazione in atti, nonché con elaborazione scevra da vizi logici, ha ritenuto anzitutto di ravvisare, in capo alla paziente danni di lieve entità consistenti in plurimi esiti cicatriziali oltre che di un minus perimetrico di 4,5 cm alla coscia, con articolarità di ginocchio pressoché conservata in evidenza di una minima instabilità rotatoria , indi ha rilevato che l'intervento chirurgico condotto dal dott. il 17 marzo 2017 non condusse ai risultati prefissati a causa di CP_2 un errato tensionamento del neolegamento, condizionante rigidità dolorosa a carico del ginocchio destro. Pertanto, al fine di correggere la limitazione articolare residuata, si rese necessaria l'esecuzione di ulteriori interventi chirurgici, eseguiti presso la di Roma: il Controparte_3 primo, avvenuto il 7 giugno 2017, per lisi aderenziale e contestuale rimozione di neolegamento;
il secondo di reimpianto di neoLCA datato 17 settembre 2017, ed ancora che l'esecuzione materiale dell'intervento si rivelò inappropriata sotto il profilo tecnico-operativo, concludendo nel senso che pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e degli esiti attesi a seguito di una eventuale corretta esecuzione dell'intervento del 17 marzo 2023 [evidentemente da leggersi 2017], il danno biologico ad oggi apprezzabile, riconducibile ai profili censurabili sopra evidenziati, può essere adeguatamente quantificato in un danno differenziale collocabile nel delta tra il 5% e l'8%. E' ben vero che i CCTTPP delle parti convenute hanno osservato che In assenza di comprovati dati oggettivi che indichino un malposizionamento del neoligamento la citata “rigidità / tensione” dello stesso [ravvisata dai Collegio peritale] risultano ragionevolmente riconducibili ad un suo inglobamento nell'abnorme tessuto cicatriziale. Complicanza dunque e non malpratica, ma è altresì vero che il pagina 5 di 12 Collegio peritale ha, al proposito, effettuato un ulteriore approfondimento della vicenda chirurgica rilevando che: il 17 marzo 2017 il dott. eseguì l'intervento chirurgico di Controparte_2
“Ricostruzione con gracile e semitendinoso + sutura LLA” presso la . Nel Controparte_1 corso della medesima giornata, a distanza di poche ore dalla procedura operativa, venne trascritto nel diario medico: “La paziente lamenta VAS 9 nonostante i farmaci analgesici. Si esegue blocco n. femorale con ENS e 0,375% 20 mL”. Tale evento, del tutto anomalo rispetto all'usuale Parte_2 decorso post-operatorio della procedura chirurgica praticata, può essere ritenuto identificativo di una sofferenza distrettuale palesatasi ab initio. L'interpretazione medico-biologica di tale fenomenologia clinica, consente di considerare, del tutto verosimilmente, che l'etiopatogenesi dell'esacerbazione algica a cui andò incontro la può essere ricondotta ad un processo infiammatorio acuto PT verificatosi a carico del distretto articolare sede di intervento. Tale anomala manifestazione può essere ritenuta una precoce evidenza dell'inadeguata esecuzione tecnico-operativa della plastica legamentosa. È fortemente verosimile che una pratica chirurgica incongrua fu condizione determinante nello sviluppo di un conflitto anatomico-strutturale nella sede operata con successivo innesco del processo infiammatorio responsabile della fenomenologia algica. Come ampiamente dibattuto nelle considerazioni di pertinenza specialistica, i più comuni errori di esecuzione tecnica durante tale tipologia di trattamento chirurgico si verificano durante il posizionamento del tunnel, nel corso della plastica della gola o per un eccessivo tensionamento del legamento. Le evidenze intraoperatorie, rilevabili nel verbale del 7 giugno 2017, consentono di propendere verso l'ipotesi di un eccessivo tensionamento del neolegamento. La presenza di fibrosi non costituisce un criterio di esclusione della teoria probatoria presentata, difatti, come ampiamente noto, qualsiasi processo infiammatorio cronico presuppone l'attivazione dei fibroblasti con la successiva deposizione di tessuto fibrotico. Orbene, la presenza di fibrosi legamentosa e articolare, considerata dai Consulenti di Parte Convenuta manifestazione di un processo di “artrofibrosi” (complicanza possibile a seguito di tale tipologia di intervento ma con incidenza dell'1%), trova invece esemplificazione nella più comune conseguenza del processo infiammatorio che fece seguito all'inadeguata plastica legamentosa.
Richiamato il già detto criterio di giudizio del nesso eziologico tra condotta e danno in ambito civile, da ricondursi al principio del “più probabile che non”, deve dunque concludersi nel senso dell'acquisizione sia del dato relativo all'errore medico commesso dal dott. nella esecuzione CP_2 della operazione, sia di quello relativo al nesso eziologico tra detta condotta ed il danno conseguito Si aggiunga che il collegio peritale ha qualificato l'intervento come routinario (né sul punto risultano sollevate contestazioni), e che la Suprema Corte ha avuto occasione di rilevare che in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l'intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione,
l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 cod. civ., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (Cass 3492/2002). In difetto di tale prova, non emersa nel caso di specie, deve dunque affermarsi la responsabilità solidale delle convenute per i danni conseguenti ai fatti de quibus (quanto alla responsabilità diretta dell'ente si veda anche infra in punto valutazione dell'azione di rivalsa). pagina 6 di 12 Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Si è già detto circa le, condivise, conclusioni del Collegio peritale in punto danno dinamico-relazionale eziologicamente connesso all'intervento chirurgico de quo. In particolare il Collegio, come in parte già detto, ha così ritenuto: il danno biologico ad oggi apprezzabile, riconducibile ai profili censurabili sopra evidenziati, può essere adeguatamente quantificato in un danno differenziale collocabile nel delta tra il 5% e l'8%. Per quanto attiene l'invalidità temporanea, la medesima può essere così di seguito valutata: 8 giorni al 100% (invalidità temporanea assoluta) in relazione ai giorni di ricovero presso la 60 giorni Controparte_3 al 75% per il periodo postoperatorio strettamente successivo ai due interventi di giugno e settembre 2017, 100 giorni al 50% e 150 giorni al 25% in considerazione del riposo forzato e dell'iter riabilitativo affrontato (invalidità temporanea parziale). In merito a tali valutazioni, per quanto già detto operate all'esito dell'attenta analisi della e PT della documentazione in atti, si richiamano, e si fanno proprie, altresì le valutazioni espresse in considerazione dei rilievi dei CCTTPP (del resto osservandosi che, quantomeno in riferimento all'entità del danno differenziale, da intendersi come stima del danno effettivamente conseguito all'intervento, fermo restando il danno comunque atteso, in caso di outcome favorevole, calcolato nel 5%, le parti non hanno sollevato contestazioni).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale deve farsi ricorso anche nella presente vicenda ai parametri per la liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti previsto all'art. 139 del D.Lvo 206 del 2005, applicabile alle vicende di responsabilità medica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi - che ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del Codice Assicurazioni;
parametri di liquidazione del danno non patrimoniale peraltro confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli –Bianco). Precisato altresì che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recante i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 25.7.2024) e non già a quella dell'evento dannoso o a quella della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), tenendo altresì conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto e dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla già richiamata CTU medico-legale espletata in corso di causa in misura rappresentata dal delta tra il 5 e l'8%, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 8 risarcibile in 55,24 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 441,92,
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 60, risarcibile in 41,43 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 2485,80
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 100, risarcibile in 27,62 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 2762,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 150, risarcibile in 13,81 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 2071,50;
pagina 7 di 12 - postumi di natura permanente, stimabili nel delta tra il 5 e l'8% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto ed in base ai ridetti parametri tabellari , si stimano nell'ammontare di euro 8501,55 (pari ad euro 15.357,62 – 6.856,00).
Il comma 3 del citato articolo 139 prevede poi che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Nel caso di specie deve ritenersi la sussistenza di una sofferenza di particolare intensità ed anche la incidenza dell'occorso su aspetti dinamico relazionali personali di particolare rilevanza. Si è già detto che la era dedita allo sci agonismo e che, a causa dell'errore tecnico commesso dal dott. PT
, dovette sottoporsi ad ulteriori interventi e nuove pratiche riabilitative e dunque astenersi dal CP_2 praticare tale attività per un periodo significativamente più lungo di quello altrimenti prevedibile, oltre che sostanzialmente ricorrere frequentemente all'uso di medicinali antinfiammatori ed evitare definitivamente la specialità dello slalom gigante: la circostanza, riferita sia alla necessità di ulteriori interventi che ai connessi tempi di recupero come anche alle ricorrenti algie, risulta confermata dai già detti esiti della consulenza d'ufficio (ove si è altresì opportunamente rilevato che tenuto conto delle comuni tempistiche di recupero funzionale conseguenti ad interventi artroscopici di ricostruzione del
LCA in soggetti sportivi di giovane età, nonché del periodo di effettiva convalescenza occorso a seguito del trattamento chirurgico di settembre 2017, è ragionevole ritenere che la Sig.na qualora PT avesse conseguito un outcome favorevole nel corso dell'intervento del 17 marzo 2017, avrebbe potuto ottenere il riconoscimento dell'idoneità all'attività agonistica a partire dal mese di ottobre 2017 - circa sei mesi dopo-, ed ancora che la necessità di assumere medicinali antidolorifici e osservare periodi di riposo durante gli allenamenti, da ritenersi eziologicamente collegati al quadro menomativo in essere, rilevano sul piano della personalizzazione del danno, cfr, relazione di CTU pag 34), oltre che dalle dichiarazioni dei testi preparatore atletico laureato in scienze motorie con Testimone_1 specializzazione in medicina preventiva e adattativa, che ha riferito come avesse seguito la preparazione atletica di per la stagione agonistica 2018/2019 e come i tempi di recupero Parte_1 della muscolatura masso-mediale dell'atleta fossero stati molto più lunghi di quelli normalmente connessi agli interventi chirurgici ricostruttivi del LCA, e allenatore della Testimone_2
Federazione Italiana sport invernali e della in particolare dal 2018 al 2020, che ha riferito del PT frequente ricorso dell'atleta a medicinali antiinfiammatori che le consentissero di sopportare il dolore durante gli allenamenti e della rinuncia alla specialità dello slalom gigante. Deve quindi convenirsi nel ravvisare, in capo all'atleta incorsa nella malpractise medica, la compromissione non solo della integrità psicofisica in quanto tale, ma anche di altri aspetti della sua personalità, evidentemente connessi alle particolari abitudini di vita, ovvero al dedicarsi alla attività di atleta agonistica, manifestamente tale attività – che continua tutt'ora nel senso che è ripresa appena possibile per non essere più abbandonata diventando anzi la principale attività della sul punto PT richiamandosi anche i rilievi su cui infra - costituendo una delle principali – se non la principale – forme di realizzazione della personalità dell'attrice. Il fermo forzato, traducendosi in un evidente assoluto impedimento a tale realizzazione, con conseguente inevitabile particolare sofferenza interiore, dovrà dunque essere compensato con l'aumento del risarcimento nella misura prevista del 20%.
pagina 8 di 12 Deriva da quanto precede che le parti convenute vanno dichiarate tenute a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale dalla medesima subìto, e condannate a corrispondere alla medesima un risarcimento, calcolato in base ai valori tabellari richiamati all'art. 139 D.Lvo 209/05, che si liquida in complessivi euro euro 19.515,30 (comprensivo dell'aumento calcolato in ragione del 20%).
Sulla liquidazione del danno patrimoniale Sotto il profilo patrimoniale lamenta danni emergenti e da lucro cessante. Parte_1
Quanto al danno emergente produce, sub docc. 13 e 19, numerose fatture per prestazioni mediche sostenute in conseguenza dei risultati dell'intervento de quo per complessivi euro 36531,19. Tali esborsi sono stati ritenuti dai consulenti d'ufficio congrui e pertinenti nella misura di euro 24.354,40. Per allegazione della parte attrice il collegio peritale avrebbe omesso di considerare la fattura per euro 9800,00 relativa al ricovero presso del settembre 2017: posto che è pacifico, Controparte_3 per essere stato chiaramente rilevato nella stessa consulenza d'ufficio, da ritenersi percipiente, che anche tale intervento sia da intendersi eziologicamente connesso all'errore commesso nel primo, ed attesa la quietanza contenuta sul documento stesso, si conclude nel senso del computo anche di detto esborso. Si esclude invece il rimborso delle spese di cui alle fatture versate in atti con la sola seconda memoria istruttoria, in quanto da ritenersi poste a fondamento di allegazioni tardive e dunque inammissibili (quanto alla fattura relativa alla perizia prodotta con l'atto introduttivo ancora rilevandosi la mancanza di prova dell'esborso, come da doc. 21, e richiamandosi Cass. 21402/2022) Complessivamente il danno emergente deve dunque computarsi in euro 34.154,00.
Quanto al danno da lucro cessante sostiene la la perdita del 25% della capacità lavorativa PT specifica in particolare consistente nella capacità appunto di svolgere attività sciistica a livello agonistico. Rileva, ancora, l'attrice, che ove non si fosse verificato l'episodio di malpractise medica, sarebbe entrata nel mondo degli atleti professionisti retribuiti molto prima del 21.9.2021 - allorchè effettivamente era assunta dal Ministero della Difesa nell'Arma dei Carabinieri – ovvero non avrebbe perso, per 48 mesi ed a causa dell'episodio de quo, la retribuzione poi effettivamente goduta. L'assunto, recisamente contestato dalle controparti, non pare condivisibile alla luce delle acquisizioni in atti. Ed infatti, se è vero che l'episodio per cui è causa ha comportato un allungamento dei tempi di recupero dell'atleta, è altresì vero che si trattava di atleta giovanissima la cui attività non era, all'epoca, in alcun modo retribuita, che inoltre la consulenza d'ufficio ha escluso la sussistenza di una perdita della capacità lavorativa specifica – sottolineando come, appunto, la sia tutt'ora atleta PT professionista proprio nel campo dell'attività sciistica, ed in particolare ritenendo che a seguito del lungo iter clinico affrontato non sia derivata una riduzione della capacità lavorativa specifica quantificabile percentualmente -, che non risulta di per sé apprezzabile, sotto il profilo strettamente patrimoniale, che la stessa risulti impossibilitata a gareggiare nel solo slalom gigante come sottolineato dall'attrice e confermato dal teste allenatore della Federazione italiana sport Testimone_2 invernali e della stessa dal 2018 al 2020, ed infine che non risulta in alcun modo provato che, PT ove non fosse incorsa nel descritto episodio di malpractise medica, la già vincitrice dei PT
Campionati italiani aspiranti sci alpino in slalom gigante a marzo 2016, sarebbe verosimilmente poco dopo entrata far parte della squadra nazionale di sci e dunque di un gruppo sportivo militare con conseguente percezione di reddito, avendo anzi il teste , già allenatore della dal Testimone_3 PT
2010 al 2017/2018, affermato che è vero che gli atleti che vincono titoli italiani hanno la possibilità di entrare nella squadra nazionale ma vista l'età di era forse troppo giovane per entrare in PT nazionale o nel gruppo militare e non posso sapere quale fosse la probabilità che ci riuscisse. pagina 9 di 12 Di tal che non può ritenersi la sussistenza di elementi sufficienti a consentire, in via deduttiva, di ritenere più probabile che non che la ove non fosse incorsa nel descritto episodio di PT malpractise medica, avrebbe conseguito i risultati, anche economici, prospettati.
Conclusivamente le parti convenute dovranno essere condannate a versare all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 53.669,70 (19.515,30 + 34.154,40). Trattandosi di obbligazione risarcitoria la somma, previa devalutazione alla data del fatto – 17.3.2017 -, deve maggiorarsi degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati ed ulteriormente maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Sull'azione di manleva esercitata dalla nei confronti del dott. Controparte_1 CP_2
Come si è detto la convenuta ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne o comunque CP_1 risarcita in via di regresso ex art 2055 comma 2 c.c. da parte dell'esercente la professione sanitaria, ritenuto unico responsabile dell'errore medico occorso.
Tale domanda di regresso è fondata, peraltro soltanto parzialmente, e può essere accolta per i motivi e nei limiti quantitativi sotto evidenziati. La difesa della ha anzitutto allegato e documentato di aver stipulato con il dottor CP_1 CP_2 in data 1.1.2004 un contratto definito di collaborazione professionale (doc. 3 ), a tenore CP_1 del quale si conviene, all'art. 9, che il sanitario è obbligato a manlevare la dalle pretese CP_1 di terzi che dimostrino di aver subito pregiudizi derivanti da fatto imputabile a colpa del professionista
e direttamente connessi alle attività su indiate svolte dal professionista tenendola indenne da ogni danno, costo, onere e spese della per ciò subito o sostenuto. CP_1
La previsione contrattuale sopra indicata - ancorchè sintomatica ed espressiva dell'assunzione di una piena ed esclusiva responsabilità da parte del sanitario per l'operato professionale, che trova fonte nella conclusione del rapporto convenzionato - deve peraltro essere collocata e interpretata alla luce di quanto in giurisprudenza si è avuto modo di affermare circa presupposti ed estensione dell'azione di regresso del preponente nei confronti dell'ausiliario di cui si sia avvalso per l'adempimento della prestazione sanitaria, ai sensi ed in applicazione dell'art. 1228 c.c. (avuto riguardo al periodo antecedente alla disciplina specifica introdotta in materia dalla cd. legge Gelli n. 24 del 2017).
Muovendo a tal fine da una constatazione, ribadita in una delle sentenze emesse a San Martino 2019 dalla Suprema Corte che ha fatto il punto anche su tale aspetto, secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento è sempre una responsabilità anche per fatto proprio e non (solo) per fatto altrui, come è invece per l'ipotesi di responsabilità indiretta da illecito disciplinata ad esempio all'art. 2049 c.c. Osserva la Corte di Cassazione a proposito di responsabilità da malpractice sanitaria come “il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile
o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio contesto delle scelte organizzative operate dalla struttura di cui il medico stesso è parte integrante, e come la struttura risponda dunque dell'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione in forza dell'assunzione del rischio intrinseco nell'esercizio dell'attività assunta (così Cass. 11 novembre 2019 n. 28987, nonché, da ultimo Cass. 17405/2023).
Da siffatto percorso argomentativo i Giudici di legittimità pervengono ad evidenziare
“l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto diversamente opinando l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe in definitiva nel solo rischio d'insolvibilità del medico”. A meno che – si osserva nella medesima pronuncia (che richiama peraltro quanto già affermato in altra precedente (Cass. 16488/2017) - la pagina 10 di 12 medesima struttura sanitaria dimostri non soltanto la colpa esclusiva del medico ma anche che l'evento dannoso sia derivato “da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione di spedalità”, la quale - risolvendosi in una interruzione tra nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato - consenta di superare la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale, quale si evince dagli artt. 1298 e 2055 c.c. Nella vicenda in esame non è dato rinvenirsi dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla CTU - e non è peraltro neppure stato prospettato dalla convenuta - un siffatto evidente grave iato tra malpractice ed attività di cura ordinariamente condotta dalla società, e tanto è sufficiente per contenere la domanda di regresso nella misura del 50% dell'importo liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni - come detto per complessivi euro 53.669,70 con condanna pertanto del convenuto a corrispondere alla , a tale titolo, l'importo di euro 26.834,85 (oltre rivalutazione CP_2 CP_1 monetaria e interessi nel senso già detto).
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza.
Avuto riguardo ai distinti rapporti processuali intercorsi tra le parti: le parti convenute in solido vanno pertanto condannate a versare all'attrice l'importo delle spese di lite che - facendo riferimento all'entità del credito risarcitorio complessivamente riconosciuto in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), considerata la fase di mediazione cui le convenute non hanno partecipato (come da docc. 17 e 18 di parte att.), in applicazione delle tariffe vigenti e con attestazione su valori prossimi ai minimi tenuto conto della non particolare difficoltà della lite e delle attività svolte per come emerge documentalmente, né ravvisandosi i presupposti di applicabilità dell'art 96 c.p.c. - viene liquidato come in dispositivo;
la parte convenuta dott. a sua volta è tenuta a rimborsare CP_2 alla parte convenuta le spese (limitatamente alla domanda di Controparte_1 manleva/regresso) nell'ammontare liquidato in dispositivo, secondo i criteri di cui sopra;
le parti convenute in solido dovranno inoltre farsi carico in via definitiva delle spese di CTU nella misura liquidata con separato provvedimento.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda o eccezione, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a pagare all'attrice a titolo di Parte_1 risarcimento danni la somma di Euro 53.669,70, somma da devalutarsi alla data del fatto (17 marzo
2017), maggiorarsi degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata e dagli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo;
in parziale accoglimento della domanda trasversale di parte convenuta Controparte_1 dichiara tenuto e condanna a pagare alla a titolo di Controparte_2 Controparte_1 regresso, la somma di Euro 26.834,85, somma da devalutarsi alla data del fatto (17 marzo 2017), maggiorarsi degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata e dagli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo;
in punto regolazione spese di lite, dichiara tenute e condanne le parti convenute in solido a versare a parte attrice, a titolo di spese di lite,
pagina 11 di 12 euro 9.000,00 per compensi oltre euro 759,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali
Iva e CPA, dichiara tenuto e condanna a versare a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 spese di lite relative alla domanda di regresso, euro 4.500,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali Iva e CPA, pone definitivamente a carico delle parti convenute, in misura pari al 50% ciascuna, le spese di CTU nell'ammontare liquidato con provvedimento del 28.9.2023.
Asti, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1273/2022, promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Lorenza Rosso Parte_1 giusta procura in atti PARTE ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Petito e Ricardo Scalisi, giusta procura in atti PARTE CONVENUTA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'av.to Vittorio Gatti Controparte_2 giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: risarcimento danni,
trattenuta in decisione all'udienza del 20 maggio 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta,
A) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. della
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore in relazione ai fatti e per i Controparte_1 motivi esposti nel presente giudizio;
B) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. del Dott. in Controparte_2 relazione ai fatti e per i motivi esposti nel presente giudizio;
C) per l'effetto, in accoglimento delle domande sub A) e/o B), condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o il Dott. , in solido
[...] Controparte_2 e/o in via alternativa e/o come meglio tra loro, a corrispondere alla Sig.na l'importo di Parte_1
Euro 36.531,19, oltre agli ulteriori importi indicandi, a titolo di danno emergente, Euro 43.136,00 - o il diverso importo, anche maggiore, che dovesse emergere in corso di causa - a titolo di danno non patrimoniale, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nell'ammontare da pagina 1 di 12 determinarsi in corso di causa nelle distinte componenti, ivi compreso il c.d. lucro cessante, salvo ogni diversa, anche maggiore, quantificazione meglio vista e/o ritenuta, anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo e rivalutazione monetaria per gli importi non liquidati ai valori attuali della moneta.
D) con vittoria di spese e compensi di lite ex DM 55/2014 e del procedimento di mediazione nonché condanna della in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
e del Dott. a corrispondere alla Sig.na una somma equitativamente Controparte_2 Parte_1 determinata ex art. 96 c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto. Clausola concessa come per legge
PER PARTE CONVENUTA : Controparte_1
In via principale Respingere le domande attrici.
In via riconvenzionale trasversale Dichiarare tenuto e condannare il dott. a tenere Controparte_2 indenne e manlevare da ogni pretesa fatta valere nei suoi Controparte_1 confronti ovvero nella diversa percentuale accertanda.
Con vittoria di onorari e spese del giudizio.
PER PARTE CONVENUTA : Controparte_2 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e premesse le declaratorie del caso, Respingere la domanda svolta dall'attrice nei confronti del conchiudente, assolvendolo da ogni doglianza esperita nei suoi riguardi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di aver sempre svolto attività di sciatrice a livello agonistico, di essere rimasta coinvolta, a 17 anni, e precisamente in data 9.2.2017, in un incidente sportivo che le provocava un trauma distorsivo al ginocchio dx, onde le era diagnosticata una grave lesione del legamento crociato anteriore e del legamento laterale anteriore con riduzione della mobilità rotatoria del ginocchio, di essersi conseguentemente sottoposta, in data 17.3.2017, a intervento chirurgico di ricostruzione LCA ginocchio dx con ST e GR e sutura LLA, intervento realizzato dal dott. presso la struttura CP_2 [...]
di avere in seguito, nonostante adeguato percorso fisioterapico, ed in Controparte_1 esito al predetto intervento, sviluppato una artrofibrosi del ginocchio dx ossia un accumulo di tessuto cicatriziale dentro ed attorno alla articolazione, di essersi quindi sottoposta, in data 7.6.2017, presso la di Roma, ed al fine di rimediare all'intervento chirurgico mal eseguito dal Controparte_3 dott. , ad intervento di artrolisi artroscopica del ginocchio dx, nonché, in data 18.9.2017, CP_2 ancora presso la di Roma, ad intervento di revisione e ricostruzione del Controparte_3 legamento crociato anteriore con tendine rotuleo in tempo chirurgico, di aver dunque seguito lunghi percorsi di riabilitazione di tal che, in conseguenza dell'erroneo intervento del dott. , non CP_2 poteva partecipare a due intere stagioni sportive a fronte del normale tempo di ripresa di mezza stagione, di aver altresì riportato, quale conseguenza dell'intervento del dott. , un danno CP_2 biologico quantificato nel 6% del totale, agisce in giudizio nei confronti della struttura Parte_1 sanitaria convenuta, e del dott. , esecutore dell'intervento chirurgico del 17.3.2017, al fine di CP_2 ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, da lucro cessante e danno emergente, e non patrimoniali patiti.
pagina 2 di 12 La si è costituta in giudizio contestando nell'an e nel quantum la Controparte_1 domanda di parte attrice, nonché chiedendo, in via riconvenzionale trasversale, condannarsi il CP_2 a manlevarla e tenerla indenne da quanto eventualmente dovesse essere tenuta a pagare all'attrice.
si è costituito in giudizio contestando la commissione di errore alcuno nonché il Controparte_2 quantum delle pretese.
Concessi i termini di trattazione, licenziata CTU medico legale ed esperita istruttoria orale, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
* * *
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie emesse nel corso del giudizio.
Sull'inquadramento della domanda e sulla disciplina applicabile esercita dunque azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e del medico Parte_1 effettivamente operante in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico del 17.3.2017 ovvero, pacificamente, prima della entrata in vigore della cd. Legge Gelli/Banco n. 24/2017 (entrata in vigore in data 1.4.2017; ex multis Cass 28994/2019 a mente della quale in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del
2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore). Trova dunque applicazione il d.l. 158/2012.
In tale ambito la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che, alla luce della suddetta normativa, non sembra ricorrere […] alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (Cass ord. 8940/2014), ovvero, in estrema sintesi, si
è pacificamete ritenuto che continuassero a trovare applicazione i principi già precedentemente elaborati in ordine alla natura contrattuale, da contatto sociale, della responsabilità tanto della struttura sanitaria in cui ha avuto luogo l'intervento asseritamente fonte di danni quanto del medico effettivamente operante. In particolare, secondo l'orientamento ampiamente consolidato, [la ricorrente individua correttamente] la regola dell'onere probatorio applicabile - sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata - in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico;
regola secondo la quale l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo
a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare, o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. ( Cass. Sez. Un. n. 577 del 2008.; Cass. Ord. 4792/2013).
Più specificamente si è ritenuto, quanto alla struttura sanitaria, che è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pagina 3 di 12 pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058). Questa Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto - Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004,
n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass.21 luglio 2003, n. 11316 –
Cass SSUU 577/2008) e, quanto al medico in concreto operante, che anche in questo caso si verte in una ipotesi di responsabilità contrattuale da contatto sociale. Si è infatti autorevolmente osservato che le obbligazioni possono sorgere da rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti entrano tra loro in contatto. Benché questo "contatto" non riproduca le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. La situazione descritta si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica, che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost.. Rispetto all'operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. La responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha dunque natura contrattuale (Cass SSUU 577/2008). Si aggiunga, pur in difetto di eccezione di difetto di legittimazione passiva, che è ben vero che la paziente, come riferisce in difetto di contestazioni, si rivolse al dott. privatamente e che lo CP_2 stesso non era legato alla Casa di Cura convenuta che da un rapporto di libera professione (doc. 3
[...]
) ma la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare come debba trovare applicazione anche in CP_1 siffatte situazioni - vale a dire di rapporto tra paziente e personale sanitario messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende - il principio generale emergente dall'art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell'adempimento dell'obbligazione che può comportare la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale (cfr Cass. Sez. 3, n. 13953 del 14/06/2007). Sul punto pare dunque sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, anche non dipendente, quale suo ausiliario necessario (Cass. sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; Cass sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. Sez. 3, n. 18610 del
22/09/2015). Fatte queste premesse, e come già anticipato, in conformità ai principi fissati in ambito di responsabilità contrattuale in generale, vige dunque anche per la responsabilità medica il criterio secondo cui il paziente che intenda far valere la responsabilità dell'ente ospedaliero e/o del medico per danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa ed allegare l'inadempimento - consistente nell'aggravamento della propria situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie, nonché nella connessione causale di tali danni con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato) - mentre rimane a carico della struttura sanitaria e/o del medico convenuto l'onere di dare prova dell'esatto adempimento della prestazione medica, e per pagina 4 di 12 l'ipotesi di peggioramento delle condizioni soggettive, del fatto che esso sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili che è onere dei convenuti indicare, per modo che non possa ravvisarsi alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore. (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cass 28992/2019).
Con la ulteriore precisazione che per ritenere sussistente il nesso causale tra prestazione e danno ai fini della valutazione della responsabilità per inadempimento nel giudizio civile (diversamente che in ambito penalistico) vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Sulla responsabilità delle parti convenute
Nel caso di specie assume di essere affetta da danni alla salute, ovvero da lesioni alla Parte_1 integrità psicofisica, nella misura del 5-6%, causalmente correlati all'intervento chirurgico effettuato dal dott. presso la struttura sanitaria convenuta il 17.3.2017. CP_2
In particolare si assume, nella perizia di parte doc. 16, che residuerebbe ipotrofia al quadricipite femorale per circa 2 cm, vasti e deturpanti esiti cicatriziali, ROM – range of motion - nella norma salvo limitazione negli ultimi gradi.
Premesso che nessun dubbio si pone quanto alle circostanze per cui detto intervento venne eseguito presso la convenuta e materialmente realizzato dal dott. , si osserva che la attrice CP_1 CP_2 allega poi specificamente che durante l'intervento di ricostruzione LCA ginocchio dx con St e GR e sutura di LLA il effettuò un errato tensionamento del neolegamento crociato anteriore, CP_2 condotta da intendersi come inadempimento qualificato eziologicamente connesso con il danno patito
(sia in termini di necessità di ulteriori interventi chirurgici e di impossibilità di esercitare la attività di sciatrice agonistica per circa due anni anziché sei mesi come prevedibile– su cui infra –, sia in termini, appunto, di danno biologico permanente in senso stretto).
Tale ricostruzione, contestata dalle controparti, pare pienamente confermata all'esito della licenziata
CTU. Ed infatti il Collegio peritale, ricostruita la storia clinica della paziente, all'esito di visita della stessa e di attenta analisi della documentazione in atti, nonché con elaborazione scevra da vizi logici, ha ritenuto anzitutto di ravvisare, in capo alla paziente danni di lieve entità consistenti in plurimi esiti cicatriziali oltre che di un minus perimetrico di 4,5 cm alla coscia, con articolarità di ginocchio pressoché conservata in evidenza di una minima instabilità rotatoria , indi ha rilevato che l'intervento chirurgico condotto dal dott. il 17 marzo 2017 non condusse ai risultati prefissati a causa di CP_2 un errato tensionamento del neolegamento, condizionante rigidità dolorosa a carico del ginocchio destro. Pertanto, al fine di correggere la limitazione articolare residuata, si rese necessaria l'esecuzione di ulteriori interventi chirurgici, eseguiti presso la di Roma: il Controparte_3 primo, avvenuto il 7 giugno 2017, per lisi aderenziale e contestuale rimozione di neolegamento;
il secondo di reimpianto di neoLCA datato 17 settembre 2017, ed ancora che l'esecuzione materiale dell'intervento si rivelò inappropriata sotto il profilo tecnico-operativo, concludendo nel senso che pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e degli esiti attesi a seguito di una eventuale corretta esecuzione dell'intervento del 17 marzo 2023 [evidentemente da leggersi 2017], il danno biologico ad oggi apprezzabile, riconducibile ai profili censurabili sopra evidenziati, può essere adeguatamente quantificato in un danno differenziale collocabile nel delta tra il 5% e l'8%. E' ben vero che i CCTTPP delle parti convenute hanno osservato che In assenza di comprovati dati oggettivi che indichino un malposizionamento del neoligamento la citata “rigidità / tensione” dello stesso [ravvisata dai Collegio peritale] risultano ragionevolmente riconducibili ad un suo inglobamento nell'abnorme tessuto cicatriziale. Complicanza dunque e non malpratica, ma è altresì vero che il pagina 5 di 12 Collegio peritale ha, al proposito, effettuato un ulteriore approfondimento della vicenda chirurgica rilevando che: il 17 marzo 2017 il dott. eseguì l'intervento chirurgico di Controparte_2
“Ricostruzione con gracile e semitendinoso + sutura LLA” presso la . Nel Controparte_1 corso della medesima giornata, a distanza di poche ore dalla procedura operativa, venne trascritto nel diario medico: “La paziente lamenta VAS 9 nonostante i farmaci analgesici. Si esegue blocco n. femorale con ENS e 0,375% 20 mL”. Tale evento, del tutto anomalo rispetto all'usuale Parte_2 decorso post-operatorio della procedura chirurgica praticata, può essere ritenuto identificativo di una sofferenza distrettuale palesatasi ab initio. L'interpretazione medico-biologica di tale fenomenologia clinica, consente di considerare, del tutto verosimilmente, che l'etiopatogenesi dell'esacerbazione algica a cui andò incontro la può essere ricondotta ad un processo infiammatorio acuto PT verificatosi a carico del distretto articolare sede di intervento. Tale anomala manifestazione può essere ritenuta una precoce evidenza dell'inadeguata esecuzione tecnico-operativa della plastica legamentosa. È fortemente verosimile che una pratica chirurgica incongrua fu condizione determinante nello sviluppo di un conflitto anatomico-strutturale nella sede operata con successivo innesco del processo infiammatorio responsabile della fenomenologia algica. Come ampiamente dibattuto nelle considerazioni di pertinenza specialistica, i più comuni errori di esecuzione tecnica durante tale tipologia di trattamento chirurgico si verificano durante il posizionamento del tunnel, nel corso della plastica della gola o per un eccessivo tensionamento del legamento. Le evidenze intraoperatorie, rilevabili nel verbale del 7 giugno 2017, consentono di propendere verso l'ipotesi di un eccessivo tensionamento del neolegamento. La presenza di fibrosi non costituisce un criterio di esclusione della teoria probatoria presentata, difatti, come ampiamente noto, qualsiasi processo infiammatorio cronico presuppone l'attivazione dei fibroblasti con la successiva deposizione di tessuto fibrotico. Orbene, la presenza di fibrosi legamentosa e articolare, considerata dai Consulenti di Parte Convenuta manifestazione di un processo di “artrofibrosi” (complicanza possibile a seguito di tale tipologia di intervento ma con incidenza dell'1%), trova invece esemplificazione nella più comune conseguenza del processo infiammatorio che fece seguito all'inadeguata plastica legamentosa.
Richiamato il già detto criterio di giudizio del nesso eziologico tra condotta e danno in ambito civile, da ricondursi al principio del “più probabile che non”, deve dunque concludersi nel senso dell'acquisizione sia del dato relativo all'errore medico commesso dal dott. nella esecuzione CP_2 della operazione, sia di quello relativo al nesso eziologico tra detta condotta ed il danno conseguito Si aggiunga che il collegio peritale ha qualificato l'intervento come routinario (né sul punto risultano sollevate contestazioni), e che la Suprema Corte ha avuto occasione di rilevare che in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l'intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione,
l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 cod. civ., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (Cass 3492/2002). In difetto di tale prova, non emersa nel caso di specie, deve dunque affermarsi la responsabilità solidale delle convenute per i danni conseguenti ai fatti de quibus (quanto alla responsabilità diretta dell'ente si veda anche infra in punto valutazione dell'azione di rivalsa). pagina 6 di 12 Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Si è già detto circa le, condivise, conclusioni del Collegio peritale in punto danno dinamico-relazionale eziologicamente connesso all'intervento chirurgico de quo. In particolare il Collegio, come in parte già detto, ha così ritenuto: il danno biologico ad oggi apprezzabile, riconducibile ai profili censurabili sopra evidenziati, può essere adeguatamente quantificato in un danno differenziale collocabile nel delta tra il 5% e l'8%. Per quanto attiene l'invalidità temporanea, la medesima può essere così di seguito valutata: 8 giorni al 100% (invalidità temporanea assoluta) in relazione ai giorni di ricovero presso la 60 giorni Controparte_3 al 75% per il periodo postoperatorio strettamente successivo ai due interventi di giugno e settembre 2017, 100 giorni al 50% e 150 giorni al 25% in considerazione del riposo forzato e dell'iter riabilitativo affrontato (invalidità temporanea parziale). In merito a tali valutazioni, per quanto già detto operate all'esito dell'attenta analisi della e PT della documentazione in atti, si richiamano, e si fanno proprie, altresì le valutazioni espresse in considerazione dei rilievi dei CCTTPP (del resto osservandosi che, quantomeno in riferimento all'entità del danno differenziale, da intendersi come stima del danno effettivamente conseguito all'intervento, fermo restando il danno comunque atteso, in caso di outcome favorevole, calcolato nel 5%, le parti non hanno sollevato contestazioni).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale deve farsi ricorso anche nella presente vicenda ai parametri per la liquidazione delle cd. lesioni micropermanenti previsto all'art. 139 del D.Lvo 206 del 2005, applicabile alle vicende di responsabilità medica in seguito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi - che ha disposto l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del Codice Assicurazioni;
parametri di liquidazione del danno non patrimoniale peraltro confermati anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli –Bianco). Precisato altresì che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recante i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 25.7.2024) e non già a quella dell'evento dannoso o a quella della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), tenendo altresì conto dell'età della danneggiata all'epoca del fatto e dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla già richiamata CTU medico-legale espletata in corso di causa in misura rappresentata dal delta tra il 5 e l'8%, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 8 risarcibile in 55,24 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 441,92,
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 60, risarcibile in 41,43 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 2485,80
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 100, risarcibile in 27,62 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 2762,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 150, risarcibile in 13,81 per ciascun giorno e dunque in complessivi euro 2071,50;
pagina 7 di 12 - postumi di natura permanente, stimabili nel delta tra il 5 e l'8% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto ed in base ai ridetti parametri tabellari , si stimano nell'ammontare di euro 8501,55 (pari ad euro 15.357,62 – 6.856,00).
Il comma 3 del citato articolo 139 prevede poi che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Nel caso di specie deve ritenersi la sussistenza di una sofferenza di particolare intensità ed anche la incidenza dell'occorso su aspetti dinamico relazionali personali di particolare rilevanza. Si è già detto che la era dedita allo sci agonismo e che, a causa dell'errore tecnico commesso dal dott. PT
, dovette sottoporsi ad ulteriori interventi e nuove pratiche riabilitative e dunque astenersi dal CP_2 praticare tale attività per un periodo significativamente più lungo di quello altrimenti prevedibile, oltre che sostanzialmente ricorrere frequentemente all'uso di medicinali antinfiammatori ed evitare definitivamente la specialità dello slalom gigante: la circostanza, riferita sia alla necessità di ulteriori interventi che ai connessi tempi di recupero come anche alle ricorrenti algie, risulta confermata dai già detti esiti della consulenza d'ufficio (ove si è altresì opportunamente rilevato che tenuto conto delle comuni tempistiche di recupero funzionale conseguenti ad interventi artroscopici di ricostruzione del
LCA in soggetti sportivi di giovane età, nonché del periodo di effettiva convalescenza occorso a seguito del trattamento chirurgico di settembre 2017, è ragionevole ritenere che la Sig.na qualora PT avesse conseguito un outcome favorevole nel corso dell'intervento del 17 marzo 2017, avrebbe potuto ottenere il riconoscimento dell'idoneità all'attività agonistica a partire dal mese di ottobre 2017 - circa sei mesi dopo-, ed ancora che la necessità di assumere medicinali antidolorifici e osservare periodi di riposo durante gli allenamenti, da ritenersi eziologicamente collegati al quadro menomativo in essere, rilevano sul piano della personalizzazione del danno, cfr, relazione di CTU pag 34), oltre che dalle dichiarazioni dei testi preparatore atletico laureato in scienze motorie con Testimone_1 specializzazione in medicina preventiva e adattativa, che ha riferito come avesse seguito la preparazione atletica di per la stagione agonistica 2018/2019 e come i tempi di recupero Parte_1 della muscolatura masso-mediale dell'atleta fossero stati molto più lunghi di quelli normalmente connessi agli interventi chirurgici ricostruttivi del LCA, e allenatore della Testimone_2
Federazione Italiana sport invernali e della in particolare dal 2018 al 2020, che ha riferito del PT frequente ricorso dell'atleta a medicinali antiinfiammatori che le consentissero di sopportare il dolore durante gli allenamenti e della rinuncia alla specialità dello slalom gigante. Deve quindi convenirsi nel ravvisare, in capo all'atleta incorsa nella malpractise medica, la compromissione non solo della integrità psicofisica in quanto tale, ma anche di altri aspetti della sua personalità, evidentemente connessi alle particolari abitudini di vita, ovvero al dedicarsi alla attività di atleta agonistica, manifestamente tale attività – che continua tutt'ora nel senso che è ripresa appena possibile per non essere più abbandonata diventando anzi la principale attività della sul punto PT richiamandosi anche i rilievi su cui infra - costituendo una delle principali – se non la principale – forme di realizzazione della personalità dell'attrice. Il fermo forzato, traducendosi in un evidente assoluto impedimento a tale realizzazione, con conseguente inevitabile particolare sofferenza interiore, dovrà dunque essere compensato con l'aumento del risarcimento nella misura prevista del 20%.
pagina 8 di 12 Deriva da quanto precede che le parti convenute vanno dichiarate tenute a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale dalla medesima subìto, e condannate a corrispondere alla medesima un risarcimento, calcolato in base ai valori tabellari richiamati all'art. 139 D.Lvo 209/05, che si liquida in complessivi euro euro 19.515,30 (comprensivo dell'aumento calcolato in ragione del 20%).
Sulla liquidazione del danno patrimoniale Sotto il profilo patrimoniale lamenta danni emergenti e da lucro cessante. Parte_1
Quanto al danno emergente produce, sub docc. 13 e 19, numerose fatture per prestazioni mediche sostenute in conseguenza dei risultati dell'intervento de quo per complessivi euro 36531,19. Tali esborsi sono stati ritenuti dai consulenti d'ufficio congrui e pertinenti nella misura di euro 24.354,40. Per allegazione della parte attrice il collegio peritale avrebbe omesso di considerare la fattura per euro 9800,00 relativa al ricovero presso del settembre 2017: posto che è pacifico, Controparte_3 per essere stato chiaramente rilevato nella stessa consulenza d'ufficio, da ritenersi percipiente, che anche tale intervento sia da intendersi eziologicamente connesso all'errore commesso nel primo, ed attesa la quietanza contenuta sul documento stesso, si conclude nel senso del computo anche di detto esborso. Si esclude invece il rimborso delle spese di cui alle fatture versate in atti con la sola seconda memoria istruttoria, in quanto da ritenersi poste a fondamento di allegazioni tardive e dunque inammissibili (quanto alla fattura relativa alla perizia prodotta con l'atto introduttivo ancora rilevandosi la mancanza di prova dell'esborso, come da doc. 21, e richiamandosi Cass. 21402/2022) Complessivamente il danno emergente deve dunque computarsi in euro 34.154,00.
Quanto al danno da lucro cessante sostiene la la perdita del 25% della capacità lavorativa PT specifica in particolare consistente nella capacità appunto di svolgere attività sciistica a livello agonistico. Rileva, ancora, l'attrice, che ove non si fosse verificato l'episodio di malpractise medica, sarebbe entrata nel mondo degli atleti professionisti retribuiti molto prima del 21.9.2021 - allorchè effettivamente era assunta dal Ministero della Difesa nell'Arma dei Carabinieri – ovvero non avrebbe perso, per 48 mesi ed a causa dell'episodio de quo, la retribuzione poi effettivamente goduta. L'assunto, recisamente contestato dalle controparti, non pare condivisibile alla luce delle acquisizioni in atti. Ed infatti, se è vero che l'episodio per cui è causa ha comportato un allungamento dei tempi di recupero dell'atleta, è altresì vero che si trattava di atleta giovanissima la cui attività non era, all'epoca, in alcun modo retribuita, che inoltre la consulenza d'ufficio ha escluso la sussistenza di una perdita della capacità lavorativa specifica – sottolineando come, appunto, la sia tutt'ora atleta PT professionista proprio nel campo dell'attività sciistica, ed in particolare ritenendo che a seguito del lungo iter clinico affrontato non sia derivata una riduzione della capacità lavorativa specifica quantificabile percentualmente -, che non risulta di per sé apprezzabile, sotto il profilo strettamente patrimoniale, che la stessa risulti impossibilitata a gareggiare nel solo slalom gigante come sottolineato dall'attrice e confermato dal teste allenatore della Federazione italiana sport Testimone_2 invernali e della stessa dal 2018 al 2020, ed infine che non risulta in alcun modo provato che, PT ove non fosse incorsa nel descritto episodio di malpractise medica, la già vincitrice dei PT
Campionati italiani aspiranti sci alpino in slalom gigante a marzo 2016, sarebbe verosimilmente poco dopo entrata far parte della squadra nazionale di sci e dunque di un gruppo sportivo militare con conseguente percezione di reddito, avendo anzi il teste , già allenatore della dal Testimone_3 PT
2010 al 2017/2018, affermato che è vero che gli atleti che vincono titoli italiani hanno la possibilità di entrare nella squadra nazionale ma vista l'età di era forse troppo giovane per entrare in PT nazionale o nel gruppo militare e non posso sapere quale fosse la probabilità che ci riuscisse. pagina 9 di 12 Di tal che non può ritenersi la sussistenza di elementi sufficienti a consentire, in via deduttiva, di ritenere più probabile che non che la ove non fosse incorsa nel descritto episodio di PT malpractise medica, avrebbe conseguito i risultati, anche economici, prospettati.
Conclusivamente le parti convenute dovranno essere condannate a versare all'attrice, a titolo risarcitorio, la somma di euro 53.669,70 (19.515,30 + 34.154,40). Trattandosi di obbligazione risarcitoria la somma, previa devalutazione alla data del fatto – 17.3.2017 -, deve maggiorarsi degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati ed ulteriormente maggiorarsi degli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.
Sull'azione di manleva esercitata dalla nei confronti del dott. Controparte_1 CP_2
Come si è detto la convenuta ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne o comunque CP_1 risarcita in via di regresso ex art 2055 comma 2 c.c. da parte dell'esercente la professione sanitaria, ritenuto unico responsabile dell'errore medico occorso.
Tale domanda di regresso è fondata, peraltro soltanto parzialmente, e può essere accolta per i motivi e nei limiti quantitativi sotto evidenziati. La difesa della ha anzitutto allegato e documentato di aver stipulato con il dottor CP_1 CP_2 in data 1.1.2004 un contratto definito di collaborazione professionale (doc. 3 ), a tenore CP_1 del quale si conviene, all'art. 9, che il sanitario è obbligato a manlevare la dalle pretese CP_1 di terzi che dimostrino di aver subito pregiudizi derivanti da fatto imputabile a colpa del professionista
e direttamente connessi alle attività su indiate svolte dal professionista tenendola indenne da ogni danno, costo, onere e spese della per ciò subito o sostenuto. CP_1
La previsione contrattuale sopra indicata - ancorchè sintomatica ed espressiva dell'assunzione di una piena ed esclusiva responsabilità da parte del sanitario per l'operato professionale, che trova fonte nella conclusione del rapporto convenzionato - deve peraltro essere collocata e interpretata alla luce di quanto in giurisprudenza si è avuto modo di affermare circa presupposti ed estensione dell'azione di regresso del preponente nei confronti dell'ausiliario di cui si sia avvalso per l'adempimento della prestazione sanitaria, ai sensi ed in applicazione dell'art. 1228 c.c. (avuto riguardo al periodo antecedente alla disciplina specifica introdotta in materia dalla cd. legge Gelli n. 24 del 2017).
Muovendo a tal fine da una constatazione, ribadita in una delle sentenze emesse a San Martino 2019 dalla Suprema Corte che ha fatto il punto anche su tale aspetto, secondo cui la responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento è sempre una responsabilità anche per fatto proprio e non (solo) per fatto altrui, come è invece per l'ipotesi di responsabilità indiretta da illecito disciplinata ad esempio all'art. 2049 c.c. Osserva la Corte di Cassazione a proposito di responsabilità da malpractice sanitaria come “il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile
o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente isolata dal più ampio contesto delle scelte organizzative operate dalla struttura di cui il medico stesso è parte integrante, e come la struttura risponda dunque dell'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione in forza dell'assunzione del rischio intrinseco nell'esercizio dell'attività assunta (così Cass. 11 novembre 2019 n. 28987, nonché, da ultimo Cass. 17405/2023).
Da siffatto percorso argomentativo i Giudici di legittimità pervengono ad evidenziare
“l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto diversamente opinando l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe in definitiva nel solo rischio d'insolvibilità del medico”. A meno che – si osserva nella medesima pronuncia (che richiama peraltro quanto già affermato in altra precedente (Cass. 16488/2017) - la pagina 10 di 12 medesima struttura sanitaria dimostri non soltanto la colpa esclusiva del medico ma anche che l'evento dannoso sia derivato “da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione di spedalità”, la quale - risolvendosi in una interruzione tra nesso causale tra condotta del debitore e danno lamentato - consenta di superare la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale, quale si evince dagli artt. 1298 e 2055 c.c. Nella vicenda in esame non è dato rinvenirsi dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla CTU - e non è peraltro neppure stato prospettato dalla convenuta - un siffatto evidente grave iato tra malpractice ed attività di cura ordinariamente condotta dalla società, e tanto è sufficiente per contenere la domanda di regresso nella misura del 50% dell'importo liquidato in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni - come detto per complessivi euro 53.669,70 con condanna pertanto del convenuto a corrispondere alla , a tale titolo, l'importo di euro 26.834,85 (oltre rivalutazione CP_2 CP_1 monetaria e interessi nel senso già detto).
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza.
Avuto riguardo ai distinti rapporti processuali intercorsi tra le parti: le parti convenute in solido vanno pertanto condannate a versare all'attrice l'importo delle spese di lite che - facendo riferimento all'entità del credito risarcitorio complessivamente riconosciuto in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), considerata la fase di mediazione cui le convenute non hanno partecipato (come da docc. 17 e 18 di parte att.), in applicazione delle tariffe vigenti e con attestazione su valori prossimi ai minimi tenuto conto della non particolare difficoltà della lite e delle attività svolte per come emerge documentalmente, né ravvisandosi i presupposti di applicabilità dell'art 96 c.p.c. - viene liquidato come in dispositivo;
la parte convenuta dott. a sua volta è tenuta a rimborsare CP_2 alla parte convenuta le spese (limitatamente alla domanda di Controparte_1 manleva/regresso) nell'ammontare liquidato in dispositivo, secondo i criteri di cui sopra;
le parti convenute in solido dovranno inoltre farsi carico in via definitiva delle spese di CTU nella misura liquidata con separato provvedimento.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda o eccezione, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a pagare all'attrice a titolo di Parte_1 risarcimento danni la somma di Euro 53.669,70, somma da devalutarsi alla data del fatto (17 marzo
2017), maggiorarsi degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata e dagli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo;
in parziale accoglimento della domanda trasversale di parte convenuta Controparte_1 dichiara tenuto e condanna a pagare alla a titolo di Controparte_2 Controparte_1 regresso, la somma di Euro 26.834,85, somma da devalutarsi alla data del fatto (17 marzo 2017), maggiorarsi degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata e dagli ulteriori interessi dalla sentenza al saldo;
in punto regolazione spese di lite, dichiara tenute e condanne le parti convenute in solido a versare a parte attrice, a titolo di spese di lite,
pagina 11 di 12 euro 9.000,00 per compensi oltre euro 759,00 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali
Iva e CPA, dichiara tenuto e condanna a versare a a titolo di Controparte_2 Controparte_1 spese di lite relative alla domanda di regresso, euro 4.500,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali Iva e CPA, pone definitivamente a carico delle parti convenute, in misura pari al 50% ciascuna, le spese di CTU nell'ammontare liquidato con provvedimento del 28.9.2023.
Asti, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
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