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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 1428/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
Parte attrice
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AGUIARO ARIANNA
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“rigettate le eccezioni e deduzioni tutte di Parte resistente, sia in
rito che nel merito, dichiarate inammissibili ed improponibili le
avverse domande tutte,
nel merito: accertare la sussistenza del credito professionale
dell'Avv. Carlin come risultante dalla documentazione agli atti e
derivante dall'attività nell'interesse della Sig.ra nei CP_1
termini in narrativa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...]
(c.f. , residente in [...], CP_1 C.F._2
Albignasego (Pd) al pagamento in favore del ricorrente della somma
capitale di € 13.993,01 comprensiva di I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori
sull'imponibile dalla domanda al saldo ex art. 1284 Cod. Civ.. Con
vittoria di spese e compensi, come da nota che si deposita.
In via istruttoria: la causa risulta adeguatamente istruita in base
alla documentazione prodotta;
tuttavia se Il.mo Giudice lo ritenesse
necessario, pur a fronte di quanto innanzi, si chiede l'ammissione
della prova per testimoni sui fatti descritti in narrativa ai punti 1.
e 2. e subordinati, preceduti da “Vero che”, emendati da eventuali
circostanze valutative e negative, delle Sig.re e Testimone_1
impiegate di Studio;
nonché della Dott.ssa Testimone_2 Tes_3
, dirigente del Comune di Chioggia. Si rileva, peraltro, che
[...]
Controparte non ha contestato l'an dell'attività professionale
dedotta, né ha formulati propri capitoli di prova orale, né chiesta la
prova contraria su quelli del Ricorrente”
per parte convenuta:
“rigettata ogni istanza avversaria, sia in rito che in merito,
dichiarando di non accettare il contradittorio su
domande/eccezioni/istanze nuove,
● In via preliminare di rito:
- Dichiararsi l'improcedibilità dell'azione qui esperita per mancata
effettiva attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5 II co. D. Lgvo 28/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Dichiararsi l'improcedibilità dell'azione qui esperita per mancata
effettiva simmetria e/o corrispondenza di causa petendi o petitum
anche nel quantum tra la mediazione attivata in data 09.01.2024 e la
presente domanda giudiziaria;
● Nel merito, in via principale:
pag. 2/13 - Rigettarsi siccome infondate in fatto e diritto le domande tutte di
parte ricorrente come svolte nell'atto introduttivo alla luce dei
capitoli 2), 3) e 4) sopra svolti e per l'effetto dichiararsi nulla
doversi corrispondere da parte resistente a parte ricorrente;
● In via riconvenzionale, disporsi e condannarsi alla restituzione in
favore di parte resistente di € 400,00 versati a parte ricorrente per
l'attività di presentazione delle osservazioni al Comune di Chioggia.
● Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e mai creduta ipotesi di rigetto delle domande
sopraesposte, si chiede all'Ill.mo Giudicante di determinare anche in
via equitativa il compenso effettivamente spettante a parte ricorrente
e la quota a cui risulterà tenuta parte resistente : anche alla luce
delle argomentazioni e deduzioni svolte al capitolo 4) sub. III), con
richiesta al giudice di fare applicazione dell'art 1314 C.c. ovvero in
denegata e mai creduta ipotesi 1299 C.c. e 107 C.p.c.
● In via Istruttoria: ritenendo la causa prettamente/esclusivamente
documentale, rigettarsi tutte le richieste istruttorie ex adverso
siccome inammissibili/irrilevanti, inconferenti/sovrabbondanti.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, secondo la nota spese che
si produce a supporto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.3.2024
l'avv. in proprio adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
sentir condannare la convenuta al pagamento del Controparte_1
compenso lui spettante per lo svolgimento delle seguenti attività
professionali svolte in favore della convenuta:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la delibera n. 41 del 2023 del Comune di Chioggia, per cui l'av.
chiedeva compenso di € 8.329,16; Pt_1 pag. 3/13 - redazione di quattro osservazioni e controdeduzioni avverso quattro richieste di altrettante Ditte concessionarie di ampliamento della loro concessione marittima, per cui chiedeva un compenso di € 5.663,04.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta contestando la quantificazione economica dei compensi Controparte_1
dell'avv. e proponendo ulteriori eccezioni. Pt_1
La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. L'eccezione preliminare della convenuta
L'eccezione preliminare svolta dalla convenuta alle pagine da 5 a 10
della comparsa di costituzione predica la assoggettabilità del presente giudizio al tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di contratto d'opera intellettuale (in virtù della nuova formulazione del d.lgs. 28/2010 a seguito della Riforma c.d. Cartabia), con eccepita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale ritiene che la dizione “opera” contenuta nel riformato art. 5 d.lgs. 28/2010 non sia idonea a sottoporre a condizione di procedibilità anche il contratto d'opera intellettuale stipulato con un avvocato, di cui qui è giudizio, in quanto:
− il contratto d'opera intellettuale artt. 2229 e seguenti c.c. è
inserito in un capo autonomo rispetto al contratto d'opera;
− l'art. 2230 c.c. reca indice normativo della non totale sovrapponibilità delle due ipotesi (opera e opera intellettuale)
e quindi della loro diversità, seppure sia sostenibile un rapporto di genus a species tra i due contratti;
pag. 4/13 − è principio stabilito da tempo dalla giurisprudenza che l'improcedibilità non può essere dichiarata se non prevista dalla legge e, a monte, le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non suscettibili di estensione analogica;
− i casi aggiunti all'art. 5 d. lgs 28/2010, come quelli già
precedentemente indicati dalla stessa norma, formano un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 12 preleggi c.c.;
− a favore dell'interpretazione restrittiva qui sposata dal tribunale si citano i seguenti principi: “le disposizioni che
prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla
disciplina generale, devono essere interpretate in senso non
estensivo” (Corte Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, “devono
essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. 26560/14),
“dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il
rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. 6130/11).
Il giudizio quindi era ed è procedibile.
*
2. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
2.1. Al quarto paragrafo della comparsa di costituzione, pagine 16 e seguenti, la convenuta conferma di aver conferito incarico CP_1
all'avv. per proporre il ricorso in esame, ma contesta Pt_1
l'importo dei compensi chiesti dall'attore in quanto difforme rispetto agli accordi presi in precedenza.
Produce in proposito copia delle comunicazioni intercorse con il professionista via e-mail ai docc. 5, 6 e 7 comparsa convenuta.
Va ora stabilito, sulla base di tali comunicazioni scritte, se si sia formato o meno l'accordo in merito alla quantificazione economica pag. 5/13 delle prestazioni professionali rese dall'avvocato e se sì a Pt_1
che condizioni.
E' pacifico che alla prima proposta economica formulata dall'avv.
al doc. 5 (mail del 17.7.2023) abbia fatto seguito una
contro
- Pt_1
proposta economica al ribasso formulata dalla cliente con CP_1
la mail doc. 6 (del 18.7.2023).
Quindi non si può dire raggiunto l'accordo sulla prima proposta economica dell'avv. . Pt_1
Il dubbio sorge sulla valenza dell'ulteriore risposta inviata dall'avv. sempre in data 18.7.2023, doc. 7 convenuta, ossia se Pt_1
si sia o meno formato l'accordo sulla somma ribassata di € 6.800,00
proposta dalla cliente convenuta con la mail doc. 6.
Il contenuto della mail doc. 7 qui in esame, spedita dall'avv. , Pt_1
è il seguente:
Due giorni dopo, senza altre comunicazioni intermedie, ossia in data
20.7.2023 l'avv. inviava ai clienti bozza del ricorso per Pt_1
eventuali osservazioni (doc. 7 attore).
Il giorno dopo 21.7.2023 il ricorso veniva notificato.
*
2.2. Il Tribunale ritiene che anche alla luce dell'esecuzione dell'incarico professionale, realizzata dall'avv. pochi giorni Pt_1 pag. 6/13 dopo la mail doc. 7, si sia concluso tra le parti l'accordo sull'importo di € 6.800,00 proposto dalla . CP_1
Depongono in tal senso:
- la netta affermazione di esordio della mail doc. 7 con cui il professionista conferma che eseguirà l'incarico professionale affidato dalla;
CP_1
- la “lamentela” che la proposta della cliente prevede onorari inferiori al minimo, senza però respingere l'importo né
formulando una
contro
-proposta o richiamando la volontà di confermare il preventivo del 17 luglio 2023 di cui al doc. 5;
- l'invito finale alla parte a reperire somme per le spese vive;
- il successivo, quasi immediato, inizio di esecuzione che, pur non essendo un atto indirizzato, esprime consenso alla proposta contrattuale della ex art. 1327 c.c.; CP_1
- l'avvenuta accettazione del pagamento dell'acconto per €
2.900,00 all'inizio della pratica, come prospettato dalla
, nella mail doc. 6 (cfr. doc. 8 fattura di acconto n. CP_1
133 del 18.07.2023).
Per questi motivi
il compenso totale onnicomprensivo di accessori di legge era stato pattuito in € 6.800,00.
*
3. La questione del Contributo Unificato
3.1. Sempre con riferimento al ricorso straordinario al Capo dello
Stato, al punto 3 della narrativa della comparsa di costituzione,
parte convenuta eccepisce ex art. 1460 c.c. che l'avvocato non Pt_1
avrebbe mai pagato alla Direzione Generale del Ministero il contributo unificato dovuto per il procedimento patrocinato in favore della
. CP_1
pag. 7/13 Secondo la convenuta il mancato pagamento avrebbe rallentato la conclusione del procedimento.
Si precisa che nel corso del presente giudizio l'avv. ha poi Pt_1
provveduto al pagamento del C.U. per il Ricorso Straordinario, come affermato dallo stesso nella comunicazione del 13.6.2024 e pure dichiarato in udienza e confermato dalla . CP_1
*
3.2. L'eccezione ex art. 1460 c.c. in esame è infondata ed ininfluente ai fini del decidere in quanto inidonea ad eliminare o diminuire gli obblighi di pagamento gravanti sulla . CP_1
Si richiamano i passaggi motivazionali esposti da Cass. 8760/2019 ove si è affermato che l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo
1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto si profilano tre possibili sviluppi della vicenda contrattuale:
1. se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà
alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
2. se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò
obbligato all'adempimento;
3. se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata,
ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento.
Nel caso in esame si rileva che il mancato iniziale versamento del
C.U. è stato eseguito in corso di causa, cosa possibile non vertendosi in Controversia avente ad oggetto la risoluzione contrattuale unico pag. 8/13 caso in cui una volta proposta la domanda non è più possibile procedere con l'adempimento; quindi opera il principio esposto sub 2).
D'altra parte, il mancato immediato versamento del contributo unificato costituisce un inadempimento di natura e matrice tale da non giustificare il mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell'avvocato , quindi l'eccezione pare anche malamente Pt_1
sollevata per difetto di proporzionalità con le conseguenze di cui a punto 3 sopra ricordato.
*
In conclusione, per la pratica in esame l'importo onnicomprensivo che deve pagare la è il seguente: CP_1
- € 6.800,00 di compenso già comprensivo ogni accessorio;
- € 850,00 per contributo unificato.
Va ora decurtato l'acconto fatturato dall'avv. con la fattura Pt_1
n. 133/2023, sì che il C.U. è già integralmente pagato;
mentre, per i compensi, dal totale di € 6.800,00 pattuito si sottrae € 2.047,97
lordi già corrisposti (ossia € 1.614,00 oltre iva e cassa calcolati come da fattura 133/2023 in atti).
Il residuo da pagare ammonta ad € 4.752,03 onnicomprensivo di accessori.
*
4. Le osservazioni redatte dall'avv. in data 30.8.2023 Pt_1
4.1. La seconda voce di credito professionale chiesta in pagamento dall'avvocato riguarda la redazione delle quattro osservazioni Pt_1
depositate dall'attore ai documenti da 20 a 24 della citazione.
Le osservazioni in esame si compongono di 11 facciate identiche e sono state inviate all'attenzione del Comune dall'avv. dopo la Pt_1
redazione e notifica del ricorso al Capo dello Stato.
pag. 9/13 Nella notula di cui al doc. 31 attore, l'avv. chiede € 4.000,00 Pt_1
di onorario netto, oltre accessori e spese per un totale di €
5.663,04, già detratto un acconto versato dalla . CP_1
Secondo le difese della convenuta l'attività professionale in esame,
in parte, è sovrapponibile a quanto già studiato e redatto dall'avvocato per il ricorso al capo dello Stato;
d'altra parte reputa l'attività inutile e non doverosa alla luce del proposto ricorso,
inidonea ad alcun risultato e superflua;
conseguentemente il professionista non avrebbe diritto ad alcun compenso e viene, in via riconvenzionale, richiesta anche la restituzione dell'acconto di 400 €
già pagato dalla signora . CP_1
*
4.2. L'obiezione della sul punto non è fondata: non è CP_1
possibile affermare, con un giudizio ex ante, che le 4 osservazioni redatte dall'avv. , al momento della loro stesura, fossero Pt_1
inutili e superflue o già assorbite dai contenuti del ricorso.
Ciò in quanto, ipotizzando il rigetto del Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato, e quindi un consolidamento dei nuovi perimetri delle aree concessionabili, poteva ancora aver rilievo l'opposizione dei cittadini alla estensione delle concessioni delle 4 ditte a quelle stesse aree.
In questo contesto non può certo essere valorizzato il successivo provvedimento del comune (che preso atto del ripascimento delle aree naturali ha deciso di bloccare tutta l'operazione relativa alla limitazione delle aree di spiaggia libera) in quanto evento sopravvenuto rispetto al conferimento dell'incarico e dallo svolgimento dello stesso da parte del difensore.
Vi è ora da determinare l'importo dei compensi in mancanza di alcun preventivo.
pag. 10/13 Il Tribunale prende a riferimento l'art. 20 co. 1 del d.m. 55/2014 ed i valori tabellari esposti dalla tabella n. 25 per le prestazioni stragiudiziali.
Il valore individuato è quello indeterminato basso (tra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00) e viene ridotto ai minimi di tariffa fino a concorrenza di € 1.205,00.
La riduzione al minimo si giustifica tenendo conto di tutte le contestazioni svolte dalla difesa della con la sua comparsa CP_1
di costituzione, della redazione di quattro identiche osservazioni che in parte ricalcavano contenuti e studi effettuati per il ricorso al capo dello Stato.
Dall'importo netto di € 1.205,00 va detratto l'acconto pagato dalla cliente per € 351,26 (cfr. fattura 151/2023 avv. ), per un Pt_1
residuo oggi dovuto di € 853,74 oltre iva e cassa come per legge.
Sulle somme qui liquidate vanno aggiunti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso sino al saldo.
*
5. Le ulteriori doglianze della . CP_1
5.1. Da ultima parte convenuta lamenta una mancanza di informativa da parte del difensore.
Secondo le tesi della convenuta se l'avv. avesse correttamente Pt_1
esposto alla stessa che le osservazioni contro l'avviso pubblicato sull'albo pretorio non erano necessarie perché pienamente assorbite nel ricorso, allora costei non avrebbe conferito incarico.
L'argomento non è fondato.
La rilevanza causale della mancata informativa sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta (proporre pag. 11/13 osservazioni) che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità,
rifiutata dal cliente.
Il che comporta da un lato, la necessità, per la parte convenuta, di allegare un inadempimento informativo, per così dire qualificato;
poi la dimostrazione della totale ed astratta inutilità dell'attività di proposta di osservazioni, nonché, a valle, la dimostrazione che -
adeguatamente informata dall'avvocato che tali osservazioni Pt_1
potevano non essere dirimenti – la parte non avrebbe conferito incarico.
Ebbene queste considerazioni non sono state sviluppate dalla convenuta nella propria memoria difensiva.
Non solo;
accanto alla non predicabile inutilità delle osservazioni,
come sopra indicata, si rileva che la si afferma “Referente CP_1
del Triveneto dell'associazione Mare Libero”, cfr. mail del 6.5.2024
dimessa al doc. 12 convenuta.
Tale interesse della convenuta, per le vicende relative alla tutela del mare e degli arenili aperti e liberi (testimoniato da tutta la vicenda qui descritta e anche dal ruolo di referente appena ricordato), induce il Tribunale a ritenere che la cliente, anche qualora fosse stata a conoscenza della natura non determinante delle osservazioni qui in esame, probabilmente si sarebbe comunque determinata per la loro proposizione.
*
5.2. Alcun rilievo può essere dato alla eccepita natura divisibile dell'obbligazione assunta dalla . CP_1
L'incarico di redigere le osservazioni è stato conferito dalla
[...]
all'avv. ; il dato è certo e non contestato. CP_1 Pt_1
Gli altri proprietari firmatari (con gli elenchi allegati in atti) non sono clienti dell'avv. , quindi non possono essere destinatari Pt_1 pag. 12/13 della pretesa di pagamento, né si può pretendere che siano considerati in qualche debitori del professionista.
I singoli proprietari firmatari, infatti, semplicemente aderiscono e sostengono le critiche all'amministrazione comunale e fanno proprie le ragioni esposte nelle osservazioni redatte dall'avv. , ma non Pt_1
partecipano alla fase costitutiva del rapporto professionale.
*
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo, scaglione di valore individuato in base al decisum, ossia tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 con liquidazione ai minimi di tabella per le fasi studio, introduttiva e decisoria alla luce della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. Condanna a pagare in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
i seguenti importi a titolo di compenso:
[...]
- € 4.752,03 onnicomprensivo di accessori di legge;
- € 853,74 oltre iva e cassa come per legge;
il tutto oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 19.3.2024 al saldo;
2. condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 264,00 per
[...]
spese vive, € 1.698,50, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così in data 08/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 1428/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
Parte attrice
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AGUIARO ARIANNA
Parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“rigettate le eccezioni e deduzioni tutte di Parte resistente, sia in
rito che nel merito, dichiarate inammissibili ed improponibili le
avverse domande tutte,
nel merito: accertare la sussistenza del credito professionale
dell'Avv. Carlin come risultante dalla documentazione agli atti e
derivante dall'attività nell'interesse della Sig.ra nei CP_1
termini in narrativa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...]
(c.f. , residente in [...], CP_1 C.F._2
Albignasego (Pd) al pagamento in favore del ricorrente della somma
capitale di € 13.993,01 comprensiva di I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori
sull'imponibile dalla domanda al saldo ex art. 1284 Cod. Civ.. Con
vittoria di spese e compensi, come da nota che si deposita.
In via istruttoria: la causa risulta adeguatamente istruita in base
alla documentazione prodotta;
tuttavia se Il.mo Giudice lo ritenesse
necessario, pur a fronte di quanto innanzi, si chiede l'ammissione
della prova per testimoni sui fatti descritti in narrativa ai punti 1.
e 2. e subordinati, preceduti da “Vero che”, emendati da eventuali
circostanze valutative e negative, delle Sig.re e Testimone_1
impiegate di Studio;
nonché della Dott.ssa Testimone_2 Tes_3
, dirigente del Comune di Chioggia. Si rileva, peraltro, che
[...]
Controparte non ha contestato l'an dell'attività professionale
dedotta, né ha formulati propri capitoli di prova orale, né chiesta la
prova contraria su quelli del Ricorrente”
per parte convenuta:
“rigettata ogni istanza avversaria, sia in rito che in merito,
dichiarando di non accettare il contradittorio su
domande/eccezioni/istanze nuove,
● In via preliminare di rito:
- Dichiararsi l'improcedibilità dell'azione qui esperita per mancata
effettiva attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5 II co. D. Lgvo 28/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
- Dichiararsi l'improcedibilità dell'azione qui esperita per mancata
effettiva simmetria e/o corrispondenza di causa petendi o petitum
anche nel quantum tra la mediazione attivata in data 09.01.2024 e la
presente domanda giudiziaria;
● Nel merito, in via principale:
pag. 2/13 - Rigettarsi siccome infondate in fatto e diritto le domande tutte di
parte ricorrente come svolte nell'atto introduttivo alla luce dei
capitoli 2), 3) e 4) sopra svolti e per l'effetto dichiararsi nulla
doversi corrispondere da parte resistente a parte ricorrente;
● In via riconvenzionale, disporsi e condannarsi alla restituzione in
favore di parte resistente di € 400,00 versati a parte ricorrente per
l'attività di presentazione delle osservazioni al Comune di Chioggia.
● Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e mai creduta ipotesi di rigetto delle domande
sopraesposte, si chiede all'Ill.mo Giudicante di determinare anche in
via equitativa il compenso effettivamente spettante a parte ricorrente
e la quota a cui risulterà tenuta parte resistente : anche alla luce
delle argomentazioni e deduzioni svolte al capitolo 4) sub. III), con
richiesta al giudice di fare applicazione dell'art 1314 C.c. ovvero in
denegata e mai creduta ipotesi 1299 C.c. e 107 C.p.c.
● In via Istruttoria: ritenendo la causa prettamente/esclusivamente
documentale, rigettarsi tutte le richieste istruttorie ex adverso
siccome inammissibili/irrilevanti, inconferenti/sovrabbondanti.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, secondo la nota spese che
si produce a supporto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.3.2024
l'avv. in proprio adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
sentir condannare la convenuta al pagamento del Controparte_1
compenso lui spettante per lo svolgimento delle seguenti attività
professionali svolte in favore della convenuta:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la delibera n. 41 del 2023 del Comune di Chioggia, per cui l'av.
chiedeva compenso di € 8.329,16; Pt_1 pag. 3/13 - redazione di quattro osservazioni e controdeduzioni avverso quattro richieste di altrettante Ditte concessionarie di ampliamento della loro concessione marittima, per cui chiedeva un compenso di € 5.663,04.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta contestando la quantificazione economica dei compensi Controparte_1
dell'avv. e proponendo ulteriori eccezioni. Pt_1
La causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. L'eccezione preliminare della convenuta
L'eccezione preliminare svolta dalla convenuta alle pagine da 5 a 10
della comparsa di costituzione predica la assoggettabilità del presente giudizio al tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di contratto d'opera intellettuale (in virtù della nuova formulazione del d.lgs. 28/2010 a seguito della Riforma c.d. Cartabia), con eccepita improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale ritiene che la dizione “opera” contenuta nel riformato art. 5 d.lgs. 28/2010 non sia idonea a sottoporre a condizione di procedibilità anche il contratto d'opera intellettuale stipulato con un avvocato, di cui qui è giudizio, in quanto:
− il contratto d'opera intellettuale artt. 2229 e seguenti c.c. è
inserito in un capo autonomo rispetto al contratto d'opera;
− l'art. 2230 c.c. reca indice normativo della non totale sovrapponibilità delle due ipotesi (opera e opera intellettuale)
e quindi della loro diversità, seppure sia sostenibile un rapporto di genus a species tra i due contratti;
pag. 4/13 − è principio stabilito da tempo dalla giurisprudenza che l'improcedibilità non può essere dichiarata se non prevista dalla legge e, a monte, le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non suscettibili di estensione analogica;
− i casi aggiunti all'art. 5 d. lgs 28/2010, come quelli già
precedentemente indicati dalla stessa norma, formano un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione estensiva ai sensi dell'art. 12 preleggi c.c.;
− a favore dell'interpretazione restrittiva qui sposata dal tribunale si citano i seguenti principi: “le disposizioni che
prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla
disciplina generale, devono essere interpretate in senso non
estensivo” (Corte Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, “devono
essere interpretate in senso restrittivo” (Cass. 26560/14),
“dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il
rigore estremo è davvero giustificato” (Cass. 6130/11).
Il giudizio quindi era ed è procedibile.
*
2. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
2.1. Al quarto paragrafo della comparsa di costituzione, pagine 16 e seguenti, la convenuta conferma di aver conferito incarico CP_1
all'avv. per proporre il ricorso in esame, ma contesta Pt_1
l'importo dei compensi chiesti dall'attore in quanto difforme rispetto agli accordi presi in precedenza.
Produce in proposito copia delle comunicazioni intercorse con il professionista via e-mail ai docc. 5, 6 e 7 comparsa convenuta.
Va ora stabilito, sulla base di tali comunicazioni scritte, se si sia formato o meno l'accordo in merito alla quantificazione economica pag. 5/13 delle prestazioni professionali rese dall'avvocato e se sì a Pt_1
che condizioni.
E' pacifico che alla prima proposta economica formulata dall'avv.
al doc. 5 (mail del 17.7.2023) abbia fatto seguito una
contro
- Pt_1
proposta economica al ribasso formulata dalla cliente con CP_1
la mail doc. 6 (del 18.7.2023).
Quindi non si può dire raggiunto l'accordo sulla prima proposta economica dell'avv. . Pt_1
Il dubbio sorge sulla valenza dell'ulteriore risposta inviata dall'avv. sempre in data 18.7.2023, doc. 7 convenuta, ossia se Pt_1
si sia o meno formato l'accordo sulla somma ribassata di € 6.800,00
proposta dalla cliente convenuta con la mail doc. 6.
Il contenuto della mail doc. 7 qui in esame, spedita dall'avv. , Pt_1
è il seguente:
Due giorni dopo, senza altre comunicazioni intermedie, ossia in data
20.7.2023 l'avv. inviava ai clienti bozza del ricorso per Pt_1
eventuali osservazioni (doc. 7 attore).
Il giorno dopo 21.7.2023 il ricorso veniva notificato.
*
2.2. Il Tribunale ritiene che anche alla luce dell'esecuzione dell'incarico professionale, realizzata dall'avv. pochi giorni Pt_1 pag. 6/13 dopo la mail doc. 7, si sia concluso tra le parti l'accordo sull'importo di € 6.800,00 proposto dalla . CP_1
Depongono in tal senso:
- la netta affermazione di esordio della mail doc. 7 con cui il professionista conferma che eseguirà l'incarico professionale affidato dalla;
CP_1
- la “lamentela” che la proposta della cliente prevede onorari inferiori al minimo, senza però respingere l'importo né
formulando una
contro
-proposta o richiamando la volontà di confermare il preventivo del 17 luglio 2023 di cui al doc. 5;
- l'invito finale alla parte a reperire somme per le spese vive;
- il successivo, quasi immediato, inizio di esecuzione che, pur non essendo un atto indirizzato, esprime consenso alla proposta contrattuale della ex art. 1327 c.c.; CP_1
- l'avvenuta accettazione del pagamento dell'acconto per €
2.900,00 all'inizio della pratica, come prospettato dalla
, nella mail doc. 6 (cfr. doc. 8 fattura di acconto n. CP_1
133 del 18.07.2023).
Per questi motivi
il compenso totale onnicomprensivo di accessori di legge era stato pattuito in € 6.800,00.
*
3. La questione del Contributo Unificato
3.1. Sempre con riferimento al ricorso straordinario al Capo dello
Stato, al punto 3 della narrativa della comparsa di costituzione,
parte convenuta eccepisce ex art. 1460 c.c. che l'avvocato non Pt_1
avrebbe mai pagato alla Direzione Generale del Ministero il contributo unificato dovuto per il procedimento patrocinato in favore della
. CP_1
pag. 7/13 Secondo la convenuta il mancato pagamento avrebbe rallentato la conclusione del procedimento.
Si precisa che nel corso del presente giudizio l'avv. ha poi Pt_1
provveduto al pagamento del C.U. per il Ricorso Straordinario, come affermato dallo stesso nella comunicazione del 13.6.2024 e pure dichiarato in udienza e confermato dalla . CP_1
*
3.2. L'eccezione ex art. 1460 c.c. in esame è infondata ed ininfluente ai fini del decidere in quanto inidonea ad eliminare o diminuire gli obblighi di pagamento gravanti sulla . CP_1
Si richiamano i passaggi motivazionali esposti da Cass. 8760/2019 ove si è affermato che l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo
1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto si profilano tre possibili sviluppi della vicenda contrattuale:
1. se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà
alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
2. se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò
obbligato all'adempimento;
3. se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata,
ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento.
Nel caso in esame si rileva che il mancato iniziale versamento del
C.U. è stato eseguito in corso di causa, cosa possibile non vertendosi in Controversia avente ad oggetto la risoluzione contrattuale unico pag. 8/13 caso in cui una volta proposta la domanda non è più possibile procedere con l'adempimento; quindi opera il principio esposto sub 2).
D'altra parte, il mancato immediato versamento del contributo unificato costituisce un inadempimento di natura e matrice tale da non giustificare il mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell'avvocato , quindi l'eccezione pare anche malamente Pt_1
sollevata per difetto di proporzionalità con le conseguenze di cui a punto 3 sopra ricordato.
*
In conclusione, per la pratica in esame l'importo onnicomprensivo che deve pagare la è il seguente: CP_1
- € 6.800,00 di compenso già comprensivo ogni accessorio;
- € 850,00 per contributo unificato.
Va ora decurtato l'acconto fatturato dall'avv. con la fattura Pt_1
n. 133/2023, sì che il C.U. è già integralmente pagato;
mentre, per i compensi, dal totale di € 6.800,00 pattuito si sottrae € 2.047,97
lordi già corrisposti (ossia € 1.614,00 oltre iva e cassa calcolati come da fattura 133/2023 in atti).
Il residuo da pagare ammonta ad € 4.752,03 onnicomprensivo di accessori.
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4. Le osservazioni redatte dall'avv. in data 30.8.2023 Pt_1
4.1. La seconda voce di credito professionale chiesta in pagamento dall'avvocato riguarda la redazione delle quattro osservazioni Pt_1
depositate dall'attore ai documenti da 20 a 24 della citazione.
Le osservazioni in esame si compongono di 11 facciate identiche e sono state inviate all'attenzione del Comune dall'avv. dopo la Pt_1
redazione e notifica del ricorso al Capo dello Stato.
pag. 9/13 Nella notula di cui al doc. 31 attore, l'avv. chiede € 4.000,00 Pt_1
di onorario netto, oltre accessori e spese per un totale di €
5.663,04, già detratto un acconto versato dalla . CP_1
Secondo le difese della convenuta l'attività professionale in esame,
in parte, è sovrapponibile a quanto già studiato e redatto dall'avvocato per il ricorso al capo dello Stato;
d'altra parte reputa l'attività inutile e non doverosa alla luce del proposto ricorso,
inidonea ad alcun risultato e superflua;
conseguentemente il professionista non avrebbe diritto ad alcun compenso e viene, in via riconvenzionale, richiesta anche la restituzione dell'acconto di 400 €
già pagato dalla signora . CP_1
*
4.2. L'obiezione della sul punto non è fondata: non è CP_1
possibile affermare, con un giudizio ex ante, che le 4 osservazioni redatte dall'avv. , al momento della loro stesura, fossero Pt_1
inutili e superflue o già assorbite dai contenuti del ricorso.
Ciò in quanto, ipotizzando il rigetto del Ricorso Straordinario al
Capo dello Stato, e quindi un consolidamento dei nuovi perimetri delle aree concessionabili, poteva ancora aver rilievo l'opposizione dei cittadini alla estensione delle concessioni delle 4 ditte a quelle stesse aree.
In questo contesto non può certo essere valorizzato il successivo provvedimento del comune (che preso atto del ripascimento delle aree naturali ha deciso di bloccare tutta l'operazione relativa alla limitazione delle aree di spiaggia libera) in quanto evento sopravvenuto rispetto al conferimento dell'incarico e dallo svolgimento dello stesso da parte del difensore.
Vi è ora da determinare l'importo dei compensi in mancanza di alcun preventivo.
pag. 10/13 Il Tribunale prende a riferimento l'art. 20 co. 1 del d.m. 55/2014 ed i valori tabellari esposti dalla tabella n. 25 per le prestazioni stragiudiziali.
Il valore individuato è quello indeterminato basso (tra € 26.000,00 ed
€ 52.000,00) e viene ridotto ai minimi di tariffa fino a concorrenza di € 1.205,00.
La riduzione al minimo si giustifica tenendo conto di tutte le contestazioni svolte dalla difesa della con la sua comparsa CP_1
di costituzione, della redazione di quattro identiche osservazioni che in parte ricalcavano contenuti e studi effettuati per il ricorso al capo dello Stato.
Dall'importo netto di € 1.205,00 va detratto l'acconto pagato dalla cliente per € 351,26 (cfr. fattura 151/2023 avv. ), per un Pt_1
residuo oggi dovuto di € 853,74 oltre iva e cassa come per legge.
Sulle somme qui liquidate vanno aggiunti gli interessi al saggio legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso sino al saldo.
*
5. Le ulteriori doglianze della . CP_1
5.1. Da ultima parte convenuta lamenta una mancanza di informativa da parte del difensore.
Secondo le tesi della convenuta se l'avv. avesse correttamente Pt_1
esposto alla stessa che le osservazioni contro l'avviso pubblicato sull'albo pretorio non erano necessarie perché pienamente assorbite nel ricorso, allora costei non avrebbe conferito incarico.
L'argomento non è fondato.
La rilevanza causale della mancata informativa sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta (proporre pag. 11/13 osservazioni) che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità,
rifiutata dal cliente.
Il che comporta da un lato, la necessità, per la parte convenuta, di allegare un inadempimento informativo, per così dire qualificato;
poi la dimostrazione della totale ed astratta inutilità dell'attività di proposta di osservazioni, nonché, a valle, la dimostrazione che -
adeguatamente informata dall'avvocato che tali osservazioni Pt_1
potevano non essere dirimenti – la parte non avrebbe conferito incarico.
Ebbene queste considerazioni non sono state sviluppate dalla convenuta nella propria memoria difensiva.
Non solo;
accanto alla non predicabile inutilità delle osservazioni,
come sopra indicata, si rileva che la si afferma “Referente CP_1
del Triveneto dell'associazione Mare Libero”, cfr. mail del 6.5.2024
dimessa al doc. 12 convenuta.
Tale interesse della convenuta, per le vicende relative alla tutela del mare e degli arenili aperti e liberi (testimoniato da tutta la vicenda qui descritta e anche dal ruolo di referente appena ricordato), induce il Tribunale a ritenere che la cliente, anche qualora fosse stata a conoscenza della natura non determinante delle osservazioni qui in esame, probabilmente si sarebbe comunque determinata per la loro proposizione.
*
5.2. Alcun rilievo può essere dato alla eccepita natura divisibile dell'obbligazione assunta dalla . CP_1
L'incarico di redigere le osservazioni è stato conferito dalla
[...]
all'avv. ; il dato è certo e non contestato. CP_1 Pt_1
Gli altri proprietari firmatari (con gli elenchi allegati in atti) non sono clienti dell'avv. , quindi non possono essere destinatari Pt_1 pag. 12/13 della pretesa di pagamento, né si può pretendere che siano considerati in qualche debitori del professionista.
I singoli proprietari firmatari, infatti, semplicemente aderiscono e sostengono le critiche all'amministrazione comunale e fanno proprie le ragioni esposte nelle osservazioni redatte dall'avv. , ma non Pt_1
partecipano alla fase costitutiva del rapporto professionale.
*
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo, scaglione di valore individuato in base al decisum, ossia tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 con liquidazione ai minimi di tabella per le fasi studio, introduttiva e decisoria alla luce della semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. Condanna a pagare in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
i seguenti importi a titolo di compenso:
[...]
- € 4.752,03 onnicomprensivo di accessori di legge;
- € 853,74 oltre iva e cassa come per legge;
il tutto oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 19.3.2024 al saldo;
2. condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente giudizio che liquida in € 264,00 per
[...]
spese vive, € 1.698,50, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così in data 08/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 13/13