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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. IM LI OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo giudice dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5454 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MA TO del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
ricorrente-adottante con la comparizione di:
nato a [...] il [...] Parte_2
adottando con l'intervento del P.M. in sede in punto a: "adozione di persone di maggiore età".
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 ha chiesto dichiararsi l'adozione del Parte_1 maggiorenne Parte_2
Lo stesso ricorrente, celibe e senza figli, ha dichiarato, a sostegno della domanda, di avere accolto presso la propria abitazione - a sua volta celibe, di fatto orfano di entrambi i Parte_2 genitori e provvisto di permesso di soggiorno - che aveva conosciuto in precedenza durante il periodo trascorso dallo stesso adottando nel centro di prima accoglienza.
All'udienza celebrata il 7 ottobre 2025, e comparsi Parte_1 Parte_2 personalmente, hanno manifestato la loro volontà, rispettivamente, di adottare e di essere adottato.
*****
Sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di adozione. Occorre preliminarmente considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio.
Esso consente il più adeguato raggiungimento di altri obiettivi, come quello del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di affetto e di vicinanza già sperimentato e concretamente vissuto.
Tanto premesso, è allora incontroverso che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame personale costruito nel tempo tra l'adottando e il ricorrente, riconosciuto, fin dai primi tempi di permanenza sul territorio dello Stato, quale figura di riferimento amicale e destinataria di profondo affetto.
Nel caso di specie, poi, l'adottando vive stabilmente, da oltre un anno, nella Parte_2 casa di abitazione dell'adottante , così partecipando alla medesima vita familiare. Parte_1
E' allora evidente come, nella fattispecie, l'adozione miri concretamente a consacrare quella coesione affettiva e quell'unità della famiglia meritevoli di particolare tutela.
Per altro verso, risulta che tra l'adottante e l'adottando esiste una differenza di età superiore a 18 anni, come richiesto dall'art. 291 c.c.
Dalle informazioni acquisite tramite la Questura di Parma non sono, d'altra parte, emerse ragioni ostative all'adozione.
Emerge, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1, in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto articolo 312 c.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, può farsi luogo all'adozione di
[...]
nato a [...] il [...], il quale assumerà il cognome dell'adottante Parte_2
(Principale) anteponendolo al proprio ( , ex art. 299 c.c., per accordo espresso dei medesimi Pt_2 interessati.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 313 c.c.:
1) dichiara l'adozione di nato a [...] il [...], da parte Parte_2 di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottato assuma il cognome ” anteponendolo al proprio ( ). Parte_1 Pt_2
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
IM LI OT
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. IM LI OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo giudice dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5454 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MA TO del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
ricorrente-adottante con la comparizione di:
nato a [...] il [...] Parte_2
adottando con l'intervento del P.M. in sede in punto a: "adozione di persone di maggiore età".
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 ha chiesto dichiararsi l'adozione del Parte_1 maggiorenne Parte_2
Lo stesso ricorrente, celibe e senza figli, ha dichiarato, a sostegno della domanda, di avere accolto presso la propria abitazione - a sua volta celibe, di fatto orfano di entrambi i Parte_2 genitori e provvisto di permesso di soggiorno - che aveva conosciuto in precedenza durante il periodo trascorso dallo stesso adottando nel centro di prima accoglienza.
All'udienza celebrata il 7 ottobre 2025, e comparsi Parte_1 Parte_2 personalmente, hanno manifestato la loro volontà, rispettivamente, di adottare e di essere adottato.
*****
Sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di adozione. Occorre preliminarmente considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio.
Esso consente il più adeguato raggiungimento di altri obiettivi, come quello del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di affetto e di vicinanza già sperimentato e concretamente vissuto.
Tanto premesso, è allora incontroverso che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame personale costruito nel tempo tra l'adottando e il ricorrente, riconosciuto, fin dai primi tempi di permanenza sul territorio dello Stato, quale figura di riferimento amicale e destinataria di profondo affetto.
Nel caso di specie, poi, l'adottando vive stabilmente, da oltre un anno, nella Parte_2 casa di abitazione dell'adottante , così partecipando alla medesima vita familiare. Parte_1
E' allora evidente come, nella fattispecie, l'adozione miri concretamente a consacrare quella coesione affettiva e quell'unità della famiglia meritevoli di particolare tutela.
Per altro verso, risulta che tra l'adottante e l'adottando esiste una differenza di età superiore a 18 anni, come richiesto dall'art. 291 c.c.
Dalle informazioni acquisite tramite la Questura di Parma non sono, d'altra parte, emerse ragioni ostative all'adozione.
Emerge, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1, in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg.
c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto articolo 312 c.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, può farsi luogo all'adozione di
[...]
nato a [...] il [...], il quale assumerà il cognome dell'adottante Parte_2
(Principale) anteponendolo al proprio ( , ex art. 299 c.c., per accordo espresso dei medesimi Pt_2 interessati.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 313 c.c.:
1) dichiara l'adozione di nato a [...] il [...], da parte Parte_2 di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2) dispone che l'adottato assuma il cognome ” anteponendolo al proprio ( ). Parte_1 Pt_2
Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Parma il 23 ottobre 2025
Il Presidente est.
IM LI OT