Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 874
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle prodromiche attraverso le relate di notifica prodotte dall'Agente della Riscossione, non contestate specificamente dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di prescrizione, evidenziando la regolarità delle notifiche delle cartelle e l'applicazione della disciplina emergenziale che ha sospeso e prorogato i termini di riscossione, collocando il termine finale oltre la data dell'intimazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione su interessi e mora

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa agli interessi anteriori alla notifica della cartella, in quanto dovuta all'omessa impugnazione della cartella stessa. Per gli interessi successivi, ha ritenuto sufficiente l'avviso di maturazione secondo tasso normativamente determinato, senza necessità di dettaglio analitico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 874
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 874
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo