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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso.
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 21.01.2025 la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento
Intimazione di pagamento n. 29620249025286259000 (not. 02/12/2024) deducendo, tra l'altro: (i) la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle sottese;
(ii) l'intervenuta prescrizione dei crediti (tassa automobilistica, TARES/TARI); (iii) la carenza di motivazione sugli interessi iscritti/indicati; chiedeva inoltre la sospensione degli effetti dell'atto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate–Riscossione eccependo l'inammissibilità delle censure non attinenti a vizi propri dell'intimazione, il difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito impositivo e, comunque, la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche con dettagli di data e modalità (Raccomandata A/R con compiuta giacenza;
art. 140 c.p.c.; consegna a familiare convivente), nonché l'insussistenza della prescrizione anche alla luce delle sospensioni/proroghe emergenziali (art. 68 D.L. 18/2020; art. 12 d.lgs.
159/2015).
Si costituiva il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo il principio di autonoma impugnabilità degli atti della riscossione per vizi propri e l'efficacia delle notifiche;
richiamava, tra l'altro,
l'orientamento di legittimità in tema di limiti all'impugnazione dell'intimazione e sull'intervenuta definitività dei crediti per omessa impugnazione delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ambito dell'impugnazione: vizi propri dell'intimazione
Il ricorso è rivolto contro l'intimazione di pagamento, atto successivo e sollecitatorio rispetto a cartelle già notificate. Ne consegue che la cognizione del giudice è limitata ai vizi propri dell'intimazione (esistenza/ validità del titolo presupposto e della sua conoscenza legale, regolarità formale dell'intimazione, ecc.), restando preclusa la rimessione in discussione di profili attinenti al merito del credito o a vizi delle cartelle quando queste risultino ritualmente notificate e non impugnate nei termini. Tale principio è stato fatto valere dai resistenti ed è coerente con i limiti oggettivi del giudizio sull'atto successivo.
2) Sulla notifica delle cartelle prodromiche
Dalla documentazione versata in atti da ER risultano le seguenti relate di notifica: Cart. n. 29620170007754579000: 06/10/2017 (Racc. A/R – compiuta giacenza) e 17/11/2022 (messo notificatore – art. 140 c.p.c.).
Cart. n. 29620180033722687000: 29/05/2018 (Racc. A/R – compiuta giacenza) e 17/11/2022 (messo – art. 140 c.p.c.).
Cart. n. 29620190021570103000: 24/06/2019 (Racc. A/R – consegna a familiare convivente).
Cart. n. 29620200035596708000: 20/06/2022 (messo – art. 140 c.p.c.).
È altresì attestato il perfezionamento delle notifiche ex art. 140 c.p.c. (deposito in casa comunale, affissione avviso e raccomandata informativa). Le relate e gli estratti di ruolo prodotti dall'Agente fanno piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale;
parte ricorrente non ha esperito specifica querela, né offerto prova contraria idonea.
Pertanto, risulta smentita la doglianza principale di inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle, che devono perciò ritenersi ritualmente comunicate alla contribuente.
3) Conseguenze sulla dedotta prescrizione/decadenza
Accertata la regolare notifica delle cartelle, le censure di prescrizione e decadenza riferite alla fase di formazione del titolo rimangono inammissibili e comunque infondate rispetto all'intimazione, atteso che l'atto successivo non può essere veicolo di rinnovata contestazione di crediti ormai irretrattabili per mancata tempestiva impugnazione. Inoltre, ER ha puntualmente illustrato la non maturazione dei termini prescrizionali/decadenziali alla data dell'intimazione, tenuto conto della disciplina emergenziale (art. 68 D.
L. 18/2020) e della proroga ex art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 per i carichi affidati entro il 07.03.2020 (con posticipo dei termini fino al 31.12.2023 e ulteriore slittamento di 478/492 giorni). Tali conteggi collocano comunque oltre il 2025 il termine finale, sicché alla data del 02/12/2024 l'azione di riscossione era pienamente esperibile. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare detta ricostruzione.
4) Difetto di motivazione su interessi/mora
La doglianza sulla mancata esplicitazione del metodo di calcolo degli interessi non coglie nel segno. Quanto agli interessi successivi alla notifica della cartella (mora ex art. 30 d.P.R. 602/1973), l'intimazione si limita ad avvertire dell'eventuale maturazione secondo tasso determinato normativamente;
non è richiesto un dettaglio analitico in assenza di una pretesa attuale e puntuale su tali accessori. Per gli interessi anteriori e le somme iscritte a ruolo, ogni censura avrebbe dovuto essere rivolta contro la cartella nei termini;
non lo è stata.
Si compensano le spese per effetto delle proroghe conseguenti alla normativa emergenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo, 9.2.26
Il giudice monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 502/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249025286259000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso e chiede l'accoglimento dello stesso.
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 21.01.2025 la contribuente impugnava l'intimazione di pagamento
Intimazione di pagamento n. 29620249025286259000 (not. 02/12/2024) deducendo, tra l'altro: (i) la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle sottese;
(ii) l'intervenuta prescrizione dei crediti (tassa automobilistica, TARES/TARI); (iii) la carenza di motivazione sugli interessi iscritti/indicati; chiedeva inoltre la sospensione degli effetti dell'atto.
Si costituiva Agenzia delle Entrate–Riscossione eccependo l'inammissibilità delle censure non attinenti a vizi propri dell'intimazione, il difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito impositivo e, comunque, la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche con dettagli di data e modalità (Raccomandata A/R con compiuta giacenza;
art. 140 c.p.c.; consegna a familiare convivente), nonché l'insussistenza della prescrizione anche alla luce delle sospensioni/proroghe emergenziali (art. 68 D.L. 18/2020; art. 12 d.lgs.
159/2015).
Si costituiva il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo il principio di autonoma impugnabilità degli atti della riscossione per vizi propri e l'efficacia delle notifiche;
richiamava, tra l'altro,
l'orientamento di legittimità in tema di limiti all'impugnazione dell'intimazione e sull'intervenuta definitività dei crediti per omessa impugnazione delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Ambito dell'impugnazione: vizi propri dell'intimazione
Il ricorso è rivolto contro l'intimazione di pagamento, atto successivo e sollecitatorio rispetto a cartelle già notificate. Ne consegue che la cognizione del giudice è limitata ai vizi propri dell'intimazione (esistenza/ validità del titolo presupposto e della sua conoscenza legale, regolarità formale dell'intimazione, ecc.), restando preclusa la rimessione in discussione di profili attinenti al merito del credito o a vizi delle cartelle quando queste risultino ritualmente notificate e non impugnate nei termini. Tale principio è stato fatto valere dai resistenti ed è coerente con i limiti oggettivi del giudizio sull'atto successivo.
2) Sulla notifica delle cartelle prodromiche
Dalla documentazione versata in atti da ER risultano le seguenti relate di notifica: Cart. n. 29620170007754579000: 06/10/2017 (Racc. A/R – compiuta giacenza) e 17/11/2022 (messo notificatore – art. 140 c.p.c.).
Cart. n. 29620180033722687000: 29/05/2018 (Racc. A/R – compiuta giacenza) e 17/11/2022 (messo – art. 140 c.p.c.).
Cart. n. 29620190021570103000: 24/06/2019 (Racc. A/R – consegna a familiare convivente).
Cart. n. 29620200035596708000: 20/06/2022 (messo – art. 140 c.p.c.).
È altresì attestato il perfezionamento delle notifiche ex art. 140 c.p.c. (deposito in casa comunale, affissione avviso e raccomandata informativa). Le relate e gli estratti di ruolo prodotti dall'Agente fanno piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale;
parte ricorrente non ha esperito specifica querela, né offerto prova contraria idonea.
Pertanto, risulta smentita la doglianza principale di inesistenza/nullità delle notifiche delle cartelle, che devono perciò ritenersi ritualmente comunicate alla contribuente.
3) Conseguenze sulla dedotta prescrizione/decadenza
Accertata la regolare notifica delle cartelle, le censure di prescrizione e decadenza riferite alla fase di formazione del titolo rimangono inammissibili e comunque infondate rispetto all'intimazione, atteso che l'atto successivo non può essere veicolo di rinnovata contestazione di crediti ormai irretrattabili per mancata tempestiva impugnazione. Inoltre, ER ha puntualmente illustrato la non maturazione dei termini prescrizionali/decadenziali alla data dell'intimazione, tenuto conto della disciplina emergenziale (art. 68 D.
L. 18/2020) e della proroga ex art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 per i carichi affidati entro il 07.03.2020 (con posticipo dei termini fino al 31.12.2023 e ulteriore slittamento di 478/492 giorni). Tali conteggi collocano comunque oltre il 2025 il termine finale, sicché alla data del 02/12/2024 l'azione di riscossione era pienamente esperibile. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare detta ricostruzione.
4) Difetto di motivazione su interessi/mora
La doglianza sulla mancata esplicitazione del metodo di calcolo degli interessi non coglie nel segno. Quanto agli interessi successivi alla notifica della cartella (mora ex art. 30 d.P.R. 602/1973), l'intimazione si limita ad avvertire dell'eventuale maturazione secondo tasso determinato normativamente;
non è richiesto un dettaglio analitico in assenza di una pretesa attuale e puntuale su tali accessori. Per gli interessi anteriori e le somme iscritte a ruolo, ogni censura avrebbe dovuto essere rivolta contro la cartella nei termini;
non lo è stata.
Si compensano le spese per effetto delle proroghe conseguenti alla normativa emergenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo, 9.2.26
Il giudice monocratico