Articolo 4 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 novembre 1989
Art. 4. (Accesso alla qualifica di vice dirigente). 1. La lettera b) del numero 8 ) del primo comma dell' articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale puo' partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria , nonche' quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire."
2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8 ) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.
3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 4:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989