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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Sezione Lavoro e Previdenza N. R.G. 25/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. DI LORENZO VINCENZO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ANGELETTI SEBASTIANO
APPELLATO
E
semplificata in persona del legale rappresentante , elettivamente CP_2 CP_3 domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. BARRACO CALOGERA
ROSARIA
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 21/2025 in data 21 gennaio 2025 del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Chieti ha accolto la domanda proposta da dapprima aiuto-commessa inquadrata nel VI livello e Parte_2 successivamente addetta alle vendite nel IV livello del CCNL Terziario-confcommercio, contro la propria datrice di lavoro dichiarando la nullità del licenziamento CP_1 comminato alla lavoratrice e condannando a reintegrare quest'ultima nel posto CP_1 di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015 e a risarcire il danno subìto, in misura corrispondente alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda tra la data del licenziamento e quella di effettiva riammissione al lavoro. Ha, invece, rigettato, per difetto di legittimazione passiva, la domanda nei confronti della società alla quale la datrice di lavoro aveva ceduto l'azienda con CP_4 CP_1 atto del 06.09.2024.
Avverso tale sentenza pubblicata in data 4 agosto 2024, non notificata, ha tempestivamente proposto appello la stessa , con ricorso depositato in data 29 gennaio Parte_1
2025, chiedendone la parziale riforma, onde far affermare anche la responsabilità della cessionaria in solido con la cedente, a mente dell'art. 2112 c.c. CP_4
Si sono separatamente costituite in giudizio le convenute contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in motivazione.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2112
c.c. per aver errato il giudice di prime cure nel non considerare applicata applicabile al caso di specie il principio di solidarietà tra cedente e cessionaria per i crediti vantati dalla lavoratrice, essendo esaurito e cessato il rapporto di lavoro tra il 26 e il 29 agosto 2024, periodo anteriore alla data di cessione dell'azienda, sia in ragione della “finalità di protezione” perseguita dalla disposizione in esame, che della piena ed effettiva conoscenza, da parte del cessionario, della sussistenza del rapporto di lavoro e della impugnazione del licenziamento, stante la “stretta relazione familiare” intercorrente tra cedente e cessionario (madre e figlio), circostanza questa già dedotta in primo grado e mai contestata.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che, anche dichiarando inapplicabile la disposizione di cui all'art. 2112 c.c., comunque dovevano essere riconosciute e pagate alla lavoratrice le mensilità di luglio e agosto 2024 nonché le spettanze di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2560 c.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il comma 2 dispone, inoltre, che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, salvo il caso in cui il lavoratore abbia pag. 2/5 acconsentito alla liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro mediante le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. (circostanza ipotesi non attinente al caso di specie).
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato.
Infatti, ai Ai fini della definizione dell'istituto in questione l'art. 2112 comma 4 c.c. prevede che si intende “per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Tale interpretazione risulta coerente con la direttiva 2001/23 dell'Unione Europea secondo cui
“è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1 n. 1 direttiva
2001/23).
Al fine di invocare le tutele di cui all'art. 2112 c.c., ovvero la “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e la “conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione, sono necessari due requisiti: l'identità dell'attività e la vigenza del rapporto di lavoro al momento della cessione.
Dalle visure camerali della società e di allegate al ricorso di primo CP_4 CP_1 grado, emerge che l'attività svolta dalla cessionaria, la quale ne è diventata titolare a seguito di compravendita avvenuta il 4/9/2024, risulta essere la medesima, identificata nel
“commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame” (codice ATECO
47.59.2, codice NACE 47.59).
Come affermato dalla Corte di Legittimità “la tutela prevista dall'art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimento d'azienda o di ramo, come si ricava dalla chiara lettera del primo comma, è affidata all'automatica continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e alla conservazione dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.” (v. Cass. Sez. Lavoro n. 8039 del 2022).
pag. 3/5 Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato dichiarato nullo, senza che rilevi l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda, salva la possibilità per il cessionario, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., di opporre le eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate da quest'ultimo e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore (cfr. Cass.
4130 del 21/02/2014 e 11420 del 11/05/2018).
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, per le ragioni innanzi descritte, il rapporto di lavoro della non poteva dirsi ormai cessato ed esaurito tra il 26 e il 29 Parte_2 agosto 2024 (date di irrogazione e ricevimento del licenziamento), in data anteriore alla cessione della sua azienda alla società che reca la data del 4 settembre 2024, in CP_4 quanto l'accertata nullità del licenziamento comporta la ricostituzione del rapporto, dalla data del recesso.
La continuazione del rapporto di lavoro, oggettivamente unico, nei confronti del cessionario, senza soluzione di continuità, determina la sostituzione di quest'ultimo al cedente nell'obbligo di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e la responsabilità solidale dello stesso relativamente ai crediti vantati dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro cedente, compreso il TFR, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita.
Il datore di lavoro cessionario è obbligato infatti nei confronti del lavoratore, anche della quota di T.F.R. maturata nel periodo anteriore alla cessione, in ragione del predetto vincolo di solidarietà (cfr. Cass. 11479 del 14/05/2013).
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione, per il doppio grado di giudizio, delle spese che, nella specie, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico delle resistenti in solido tra loro e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara nullo il licenziamento intimato da a in Per_1 Parte_2 data 26 agosto 2024 e per l'effetto condanna la società in qualità di CP_4 cessionaria dell'azienda di , alla reintegrazione della lavoratrice nel posto Per_1 di lavoro;
- condanna e la società in solido tra loro, a risarcire il danno Per_1 CP_4 subito dalla lavoratrice, in misura corrispondente alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata e maturanda tra la data del pag. 4/5 licenziamento e quella di effettiva riammissione al lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al saldo;
- condanna e la società in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 CP_4 della ricorrente della complessiva somma di € 4.671,97 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge,
- condanna e la società in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 CP_4 di delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di Parte_2 complessivi euro 9.257,00 per compensi professionali, per il primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario, nella misura di complessivi € 3.473 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Sezione Lavoro e Previdenza N. R.G. 25/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. DI LORENZO VINCENZO
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ANGELETTI SEBASTIANO
APPELLATO
E
semplificata in persona del legale rappresentante , elettivamente CP_2 CP_3 domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. BARRACO CALOGERA
ROSARIA
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza n. 21/2025 in data 21 gennaio 2025 del Tribunale di Chieti in funzione di giudice del lavoro Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Chieti ha accolto la domanda proposta da dapprima aiuto-commessa inquadrata nel VI livello e Parte_2 successivamente addetta alle vendite nel IV livello del CCNL Terziario-confcommercio, contro la propria datrice di lavoro dichiarando la nullità del licenziamento CP_1 comminato alla lavoratrice e condannando a reintegrare quest'ultima nel posto CP_1 di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015 e a risarcire il danno subìto, in misura corrispondente alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata e maturanda tra la data del licenziamento e quella di effettiva riammissione al lavoro. Ha, invece, rigettato, per difetto di legittimazione passiva, la domanda nei confronti della società alla quale la datrice di lavoro aveva ceduto l'azienda con CP_4 CP_1 atto del 06.09.2024.
Avverso tale sentenza pubblicata in data 4 agosto 2024, non notificata, ha tempestivamente proposto appello la stessa , con ricorso depositato in data 29 gennaio Parte_1
2025, chiedendone la parziale riforma, onde far affermare anche la responsabilità della cessionaria in solido con la cedente, a mente dell'art. 2112 c.c. CP_4
Si sono separatamente costituite in giudizio le convenute contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in motivazione.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2112
c.c. per aver errato il giudice di prime cure nel non considerare applicata applicabile al caso di specie il principio di solidarietà tra cedente e cessionaria per i crediti vantati dalla lavoratrice, essendo esaurito e cessato il rapporto di lavoro tra il 26 e il 29 agosto 2024, periodo anteriore alla data di cessione dell'azienda, sia in ragione della “finalità di protezione” perseguita dalla disposizione in esame, che della piena ed effettiva conoscenza, da parte del cessionario, della sussistenza del rapporto di lavoro e della impugnazione del licenziamento, stante la “stretta relazione familiare” intercorrente tra cedente e cessionario (madre e figlio), circostanza questa già dedotta in primo grado e mai contestata.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che, anche dichiarando inapplicabile la disposizione di cui all'art. 2112 c.c., comunque dovevano essere riconosciute e pagate alla lavoratrice le mensilità di luglio e agosto 2024 nonché le spettanze di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2560 c.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2112 c.c. prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il comma 2 dispone, inoltre, che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, salvo il caso in cui il lavoratore abbia pag. 2/5 acconsentito alla liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro mediante le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. (circostanza ipotesi non attinente al caso di specie).
Secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato.
Infatti, ai Ai fini della definizione dell'istituto in questione l'art. 2112 comma 4 c.c. prevede che si intende “per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Tale interpretazione risulta coerente con la direttiva 2001/23 dell'Unione Europea secondo cui
“è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1 n. 1 direttiva
2001/23).
Al fine di invocare le tutele di cui all'art. 2112 c.c., ovvero la “continuazione” del rapporto di lavoro con il cessionario e la “conservazione” dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione, sono necessari due requisiti: l'identità dell'attività e la vigenza del rapporto di lavoro al momento della cessione.
Dalle visure camerali della società e di allegate al ricorso di primo CP_4 CP_1 grado, emerge che l'attività svolta dalla cessionaria, la quale ne è diventata titolare a seguito di compravendita avvenuta il 4/9/2024, risulta essere la medesima, identificata nel
“commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame” (codice ATECO
47.59.2, codice NACE 47.59).
Come affermato dalla Corte di Legittimità “la tutela prevista dall'art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimento d'azienda o di ramo, come si ricava dalla chiara lettera del primo comma, è affidata all'automatica continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e alla conservazione dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.” (v. Cass. Sez. Lavoro n. 8039 del 2022).
pag. 3/5 Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato dichiarato nullo, senza che rilevi l'anteriorità del recesso rispetto al trasferimento d'azienda, salva la possibilità per il cessionario, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., di opporre le eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento, a prescindere dalle difese spiegate da quest'ultimo e dalla formazione del giudicato nei suoi confronti ed in favore del lavoratore (cfr. Cass.
4130 del 21/02/2014 e 11420 del 11/05/2018).
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, per le ragioni innanzi descritte, il rapporto di lavoro della non poteva dirsi ormai cessato ed esaurito tra il 26 e il 29 Parte_2 agosto 2024 (date di irrogazione e ricevimento del licenziamento), in data anteriore alla cessione della sua azienda alla società che reca la data del 4 settembre 2024, in CP_4 quanto l'accertata nullità del licenziamento comporta la ricostituzione del rapporto, dalla data del recesso.
La continuazione del rapporto di lavoro, oggettivamente unico, nei confronti del cessionario, senza soluzione di continuità, determina la sostituzione di quest'ultimo al cedente nell'obbligo di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e la responsabilità solidale dello stesso relativamente ai crediti vantati dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro cedente, compreso il TFR, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita.
Il datore di lavoro cessionario è obbligato infatti nei confronti del lavoratore, anche della quota di T.F.R. maturata nel periodo anteriore alla cessione, in ragione del predetto vincolo di solidarietà (cfr. Cass. 11479 del 14/05/2013).
La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione, per il doppio grado di giudizio, delle spese che, nella specie, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico delle resistenti in solido tra loro e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Dichiara nullo il licenziamento intimato da a in Per_1 Parte_2 data 26 agosto 2024 e per l'effetto condanna la società in qualità di CP_4 cessionaria dell'azienda di , alla reintegrazione della lavoratrice nel posto Per_1 di lavoro;
- condanna e la società in solido tra loro, a risarcire il danno Per_1 CP_4 subito dalla lavoratrice, in misura corrispondente alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata e maturanda tra la data del pag. 4/5 licenziamento e quella di effettiva riammissione al lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge fino al saldo;
- condanna e la società in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 CP_4 della ricorrente della complessiva somma di € 4.671,97 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge,
- condanna e la società in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 CP_4 di delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di Parte_2 complessivi euro 9.257,00 per compensi professionali, per il primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario, nella misura di complessivi € 3.473 per il secondo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5