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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1573/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZE ND, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6252/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO RIMB IRPEF IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2401/2025 depositato il
14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale II di Napoli impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 3760/24 depositata il giorno 04/07/2024 che accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 per il rimborso della maggiore imposta IRPEF effettuata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Infatti, il fondo di
Previdenza liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari a € 54.112,00, che veniva sottoposta a tassazione con l'aliquota lrpef del 23,00%. Il ricorrente rilevava che sull'importo di € 54.112,00 andasse disposta una esenzione nella tassazione nella misura del 26,4% ammontante ad € 14.090,76 a cui andava aggiunta la riduzione prevista in relazione ai 38 anni di servizio prestato di € 309,87 per ogni anno di servizio per un totale di
€ 11.775,06 di ulteriore franchigia dall'imposizione fiscale per un totale di importo esente di € 25.865,82.
Ne consegue che l'importo corretto dovuto sarà € 6.496,42 e non già quello determinato dal fondo e rimesso all'agenzia delle entrate di € 12.445,76 con un residuo credito di € 5.949,14.
Il ricorrente richiedeva quindi il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 5.949,14 ritenendo che il
Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute e che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto andasse fiscalmente inquadrata come "indennità equipollenti", con applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR.
I primi giudici recepivano l'assunto del ricorrente e testualmente stabilivano che " ... Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come la diatriba circa la natura dell'indennità in parola, dopo qualche tentennamento della giurisprudenza di legittimità, si è risolta nel senso di ritenere tale indennità di natura previdenziale ed equipollente e pertanto soggetta a tassazione separata. Dunque ritenevano fondata la domanda di rimborso presentata dal contribuente, perché l'indennità al medesimo erogata era stata illegittimamente sottoposta a trattenute IRPEF, in eccesso rispetto al regime della tassazione separata, quale risultante dagli art. 17 e 19 comma 2 bis del T.U.I.R.
L'Agenzia delle Entrate interpone appello avverso la indicata decisione, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs n. 546/92, motivazione erronea e carente,
e la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 19 comma 2bis del Dpr n.
917/1986, nonché dell'articolo 2 del Dpr n. 1034/1984. L'Ufficio non contesta affatto l'assoggettabilità delle somme alla tassazione separata, ma contesta la determinazione delle stesse sulla base del comma
2 bis dell'art. 19 del TUIR sostenuta dal contribuente e avallata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Precisa inoltre l'Agenzia delle Entrate, alla luce della risposta del 27 giugno 2023 resa all'interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo di Previdenza, che in merito alle modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo stesso ai sensi del dpr n.
1034/1984, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la predetta indennità debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto, invece, dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. Pertanto in questa fase del contenzioso si riconosce in favore dell'ex dipendente solo la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R., vale a dire la decurtazione dell'importo di euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione (39 anni). Deve, invece, ritenersi inapplicabile l'ultimo periodo della citata disposizione, stante l'assenza di contribuzione da parte dell'iscritto, e non potrà detrarsi dalla base imponibile «una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza». Pertanto l'Agenzia chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello. Si costituisce l'appellato eccependo preliminarmente che l'ufficio appellante si è limitato a riproporre pedissequamente le medesime eccezioni riferite nell'atto di controdeduzione , non adducendo, in alcun modo, nessun'altra motivazione a proprio sostegno che abbia una qualsivoglia connotazione giuridica ovvero riferendosi a quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio notificato dal ricorrente . Il proposto appello è, quindi, inammissibile ed improcedibile ex art. 342 c.p.c.. L'appello è carente nell'esposizione delle ragioni per le quali la sentenza impugnata dovrebbe essere affetta da carenza motivazionale. Si sottolinea che l'Agenzia delle Entrate ha ritrattato la tesi sostenuta in primo grado, ovvero, ravvisa nella somma erogata all'atto della cessazione dal servizio la natura di indennità equipollente e si dichiara favorevole solo alla parziale spettanza del rimborso richiesto. Ne deriva che l'ufficio riconosce comunque il suo torto nel resistere in toto alla domanda nel primo grado del giudizio per cui a fortiori non trova più alcuna ragione giustificativa la compensazione delle spese del primo grado del giudizio oltre all'evidente torto di non aver accolto anche solo parzialmente l'istanza di rimborso. Chiede il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato nel merito con condanna al pagamento delle spese di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che i primi giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla S.C. di Cassazione, da ultimo, con Ordinanza n. 30555/2023 pubblicata il 03/11/2023, secondo cui "
... l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, T.U.
1.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così
Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio
2017, n. 2458). L'agenzia delle entrate in questo grado di giudizio rivede la propria pretesa, alla luce della risposta n. 425/2023 all'interpello interpretativo proposto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Persone Fisiche da parte del Fondo di previdenza, a seguito della quale, tenuto conto del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, è stato chiarito che: “l'indennità erogata dagli iscritti al momento della cessazione del servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) TUIR e sia imponibile ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,7 per ciascun anno di servizio” e che: “Il fondo ha natura composita, ma non rinviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del TUIR (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente), mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2 bis del TUIR”. In considerazione di ciò, l'Amministrazione Finanziaria ha, infatti, chiesto la parziale riforma della sentenza riconoscendo la riduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2 bis, TUIR, e ribadendo l'esclusione dell'ulteriore riduzione del 26,04% ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione separata. La questione verte dunque sulla qualificazione dell'indennità spettante al dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze al momento del pensionamento erogata dal Fondo di previdenza per il personale di detto Ministero, nonché sulle modalità di formazione di detto Fondo. Acclarata la natura “equipollente” dell'indennità di trattamento di fine rapporto bisogna chiarire la composizione del Fondo e conseguentemente l'applicabilità della riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, TUIR, atteso che il Fondo previdenziale, secondo l'Ufficio, non sarebbe formato esclusivamente da contributi a carico del dipendente e da questi interamente versati. In verità la questione circa la composizione del Fondo è già stata sottoposta ai giudici di legittimità, i quali hanno evidenziato che l'indennità erogata al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per il personale del ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta una forma di retribuzione differita, con applicazione della tassazione separata, e non integrale, attesa la natura composita del Fondo, che è costituito, oltre che dalle contribuzioni dei dipendenti, anche da entrate di natura diversa (cfr. Cass. 27804/2019). La Corte rileva, infatti, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità, se in passato aveva affermato che l'indennità in questione, erogata in epoca successiva al 30 settembre 1985, essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni di dipendenti, non era assoggettabile a imposta (cfr. Cass. 9430/2003), si è poi assestata sulla diversa interpretazione, che fa leva sul determinante rilievo che il Fondo in oggetto ha natura composita, non essendo formato esclusivamente da contribuzioni dei dipendenti, ma anche, alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione, da entrate che, ai sensi del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, riguardano proventi di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto nonché ad altre indennità perequative pensionabili) (cfr. Cass. 3431/2021; Cass. 122/2020). La
Cassazione è giunta, così, ad affermare che tale indennità ha funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (cfr. Cass.
19859/2016; Cass. 25396/2017; Cass. 5330/2019). Chiarita la natura del Fondo, costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto, fra i quali rientrano anche i contributi da parte dei dipendenti, va condiviso quanto affermato dall'Ufficio. Infatti la eterogenea composizione del fondo determina l'applicazione solo della prima parte della disposizione di cui all'art. 2 bis dell'art. 19
TUIR, non ricorrendo le ragioni per cui possa applicarsi anche quanto previsto dalla seconda parte della norma, essendo diversi i presupposti. Di recente la Cassazione (Sez. V, n. 27341 del 22 ottobre 2024 e
Sez. V, n. 27348 del 22 ottobre 2024) ha affermato il principio secondo cui «alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.». La complessità della disciplina ed il parziale riconoscimento dell'ufficio rende equa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in parziale riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZE ND, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6252/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO RIMB IRPEF IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2401/2025 depositato il
14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale II di Napoli impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 3760/24 depositata il giorno 04/07/2024 che accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 per il rimborso della maggiore imposta IRPEF effettuata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Infatti, il fondo di
Previdenza liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari a € 54.112,00, che veniva sottoposta a tassazione con l'aliquota lrpef del 23,00%. Il ricorrente rilevava che sull'importo di € 54.112,00 andasse disposta una esenzione nella tassazione nella misura del 26,4% ammontante ad € 14.090,76 a cui andava aggiunta la riduzione prevista in relazione ai 38 anni di servizio prestato di € 309,87 per ogni anno di servizio per un totale di
€ 11.775,06 di ulteriore franchigia dall'imposizione fiscale per un totale di importo esente di € 25.865,82.
Ne consegue che l'importo corretto dovuto sarà € 6.496,42 e non già quello determinato dal fondo e rimesso all'agenzia delle entrate di € 12.445,76 con un residuo credito di € 5.949,14.
Il ricorrente richiedeva quindi il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 5.949,14 ritenendo che il
Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute e che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto andasse fiscalmente inquadrata come "indennità equipollenti", con applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR.
I primi giudici recepivano l'assunto del ricorrente e testualmente stabilivano che " ... Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come la diatriba circa la natura dell'indennità in parola, dopo qualche tentennamento della giurisprudenza di legittimità, si è risolta nel senso di ritenere tale indennità di natura previdenziale ed equipollente e pertanto soggetta a tassazione separata. Dunque ritenevano fondata la domanda di rimborso presentata dal contribuente, perché l'indennità al medesimo erogata era stata illegittimamente sottoposta a trattenute IRPEF, in eccesso rispetto al regime della tassazione separata, quale risultante dagli art. 17 e 19 comma 2 bis del T.U.I.R.
L'Agenzia delle Entrate interpone appello avverso la indicata decisione, deducendo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs n. 546/92, motivazione erronea e carente,
e la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 19 comma 2bis del Dpr n.
917/1986, nonché dell'articolo 2 del Dpr n. 1034/1984. L'Ufficio non contesta affatto l'assoggettabilità delle somme alla tassazione separata, ma contesta la determinazione delle stesse sulla base del comma
2 bis dell'art. 19 del TUIR sostenuta dal contribuente e avallata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Precisa inoltre l'Agenzia delle Entrate, alla luce della risposta del 27 giugno 2023 resa all'interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo di Previdenza, che in merito alle modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo stesso ai sensi del dpr n.
1034/1984, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la predetta indennità debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto, invece, dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. Pertanto in questa fase del contenzioso si riconosce in favore dell'ex dipendente solo la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R., vale a dire la decurtazione dell'importo di euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione (39 anni). Deve, invece, ritenersi inapplicabile l'ultimo periodo della citata disposizione, stante l'assenza di contribuzione da parte dell'iscritto, e non potrà detrarsi dalla base imponibile «una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza». Pertanto l'Agenzia chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere l'appello. Si costituisce l'appellato eccependo preliminarmente che l'ufficio appellante si è limitato a riproporre pedissequamente le medesime eccezioni riferite nell'atto di controdeduzione , non adducendo, in alcun modo, nessun'altra motivazione a proprio sostegno che abbia una qualsivoglia connotazione giuridica ovvero riferendosi a quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio notificato dal ricorrente . Il proposto appello è, quindi, inammissibile ed improcedibile ex art. 342 c.p.c.. L'appello è carente nell'esposizione delle ragioni per le quali la sentenza impugnata dovrebbe essere affetta da carenza motivazionale. Si sottolinea che l'Agenzia delle Entrate ha ritrattato la tesi sostenuta in primo grado, ovvero, ravvisa nella somma erogata all'atto della cessazione dal servizio la natura di indennità equipollente e si dichiara favorevole solo alla parziale spettanza del rimborso richiesto. Ne deriva che l'ufficio riconosce comunque il suo torto nel resistere in toto alla domanda nel primo grado del giudizio per cui a fortiori non trova più alcuna ragione giustificativa la compensazione delle spese del primo grado del giudizio oltre all'evidente torto di non aver accolto anche solo parzialmente l'istanza di rimborso. Chiede il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato nel merito con condanna al pagamento delle spese di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che i primi giudici hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla S.C. di Cassazione, da ultimo, con Ordinanza n. 30555/2023 pubblicata il 03/11/2023, secondo cui "
... l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, T.U.
1.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così
Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio
2017, n. 2458). L'agenzia delle entrate in questo grado di giudizio rivede la propria pretesa, alla luce della risposta n. 425/2023 all'interpello interpretativo proposto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Persone Fisiche da parte del Fondo di previdenza, a seguito della quale, tenuto conto del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, è stato chiarito che: “l'indennità erogata dagli iscritti al momento della cessazione del servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) TUIR e sia imponibile ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,7 per ciascun anno di servizio” e che: “Il fondo ha natura composita, ma non rinviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, ultimo periodo, del TUIR (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente), mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2 bis del TUIR”. In considerazione di ciò, l'Amministrazione Finanziaria ha, infatti, chiesto la parziale riforma della sentenza riconoscendo la riduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2 bis, TUIR, e ribadendo l'esclusione dell'ulteriore riduzione del 26,04% ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione separata. La questione verte dunque sulla qualificazione dell'indennità spettante al dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze al momento del pensionamento erogata dal Fondo di previdenza per il personale di detto Ministero, nonché sulle modalità di formazione di detto Fondo. Acclarata la natura “equipollente” dell'indennità di trattamento di fine rapporto bisogna chiarire la composizione del Fondo e conseguentemente l'applicabilità della riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2 bis, TUIR, atteso che il Fondo previdenziale, secondo l'Ufficio, non sarebbe formato esclusivamente da contributi a carico del dipendente e da questi interamente versati. In verità la questione circa la composizione del Fondo è già stata sottoposta ai giudici di legittimità, i quali hanno evidenziato che l'indennità erogata al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per il personale del ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta una forma di retribuzione differita, con applicazione della tassazione separata, e non integrale, attesa la natura composita del Fondo, che è costituito, oltre che dalle contribuzioni dei dipendenti, anche da entrate di natura diversa (cfr. Cass. 27804/2019). La Corte rileva, infatti, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità, se in passato aveva affermato che l'indennità in questione, erogata in epoca successiva al 30 settembre 1985, essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni di dipendenti, non era assoggettabile a imposta (cfr. Cass. 9430/2003), si è poi assestata sulla diversa interpretazione, che fa leva sul determinante rilievo che il Fondo in oggetto ha natura composita, non essendo formato esclusivamente da contribuzioni dei dipendenti, ma anche, alla luce del principio di onnicomprensività della retribuzione, da entrate che, ai sensi del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, riguardano proventi di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto nonché ad altre indennità perequative pensionabili) (cfr. Cass. 3431/2021; Cass. 122/2020). La
Cassazione è giunta, così, ad affermare che tale indennità ha funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (cfr. Cass.
19859/2016; Cass. 25396/2017; Cass. 5330/2019). Chiarita la natura del Fondo, costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto, fra i quali rientrano anche i contributi da parte dei dipendenti, va condiviso quanto affermato dall'Ufficio. Infatti la eterogenea composizione del fondo determina l'applicazione solo della prima parte della disposizione di cui all'art. 2 bis dell'art. 19
TUIR, non ricorrendo le ragioni per cui possa applicarsi anche quanto previsto dalla seconda parte della norma, essendo diversi i presupposti. Di recente la Cassazione (Sez. V, n. 27341 del 22 ottobre 2024 e
Sez. V, n. 27348 del 22 ottobre 2024) ha affermato il principio secondo cui «alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.». La complessità della disciplina ed il parziale riconoscimento dell'ufficio rende equa la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in parziale riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di giudizio.