Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2019, proposto da
SA AF, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
Comune San Cesario di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto di interesse, della deliberazione del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Puglia, n.5 del 14.6.2019 pubblicata su BURP N.74 del 4.7.2019 di approvazione del PUG del Comune di San Cesario di Lecce e di ogni altro atto connesso consequenziale e presupposto ed in particolare della deliberazione del medesimo commissario n.3 del 30/9/2016 con cui si è determinato sulle osservazioni al PUG, nonché la deliberazione n.4 del 13/2/2017 di presa d’atto dei nuovi elaborati del PUG, e ancora e ove occorra nei limiti dell’interesse degli atti della Conferenza dei servizi, della delibere della Regione Puglia e delle Delibere commissariali numeri 1 e 2 del 2015 di adozione del Piano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Cesario di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AN OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AF SA ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento della deliberazione del Commissario ad acta n. 5 del 14 giugno 2019, pubblicata sul BURP n. 74 del 4 luglio 2019, avente ad oggetto “ LL.RR. n. 56/80. Approvazione del Piano Urbanistico Generale (PRG) - Comune di San Cesareo di Lecce ” e di tutte le deliberazioni presupposte, connesse e/o consequenziali in epigrafe indicate.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001. Difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere. Violazione del diritto partecipativo.
2)Illegittimità delle modifiche apportate al PUG. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere.
3)Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Il Comune di San Cesareo di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 12.11.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti principali della vicenda.
La ricorrente è comproprietaria delle aree site in San Cesareo di Lecce, censite in Catasto Terreni al fg. 5 p.lle n. 45 e 48 e così classificate dal previgente PRG:
-fg 5 p.lla 45: quota parte zona B.12. “Residenziali da ristrutturare”; quota parte, zona F.14 “Verde attrezzato”, e quota parte zona “Sede stradale”.
-fg. 5 p.lla 48: quota parte zona B.12 “Residenziali da ristrutturare” e quota parte zona “Sede stradale”.
Con deliberazione n. 1 del 06.03.2015 del Commissario ad acta è stato adottato il nuovo PUG del Comune di San Cesareo di Lecce con cui, per quanto d’interesse, si è ritenuto di classificare le aree di proprietà della ricorrente come “Contesto urbano consolidato poroso (CU2)” e di qualificare una porzione della p.lla 45 come zona CAI (contesto di archeologia industriale).
A seguito dell’adozione del PUG di cui sopra, sono state presentate osservazioni; in particolare:
-l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico ha presentato l’osservazione n. 22, prot. n. 7553 del 02.10.2015, mediante la quale ha richiesto di sottoporre a tutela:
“ Omissis 2) il Giardino di pertinenza della Distilleria De GI da destinare a verde pubblico”.
L’Amministrazione ha ritenuto accoglibile l’osservazione alla luce delle seguenti considerazioni:
“Omissis 2) con riferimento al giardino di pertinenza del complesso monumentale della distilleria De GI se ne precisa, nelle tavole del PUG e nell’art. 82, la destinazione a “verde pubblico”. (cfr. deliberazione n. 3 del 30.09.2016, all. 2 al ricorso).
-Il Gruppo Consiliare Spazio Comune ha presentato l’osservazione n. 58, prot.n. 2363 del 18.03.2016, mediante la quale, nel rilevare che “ l’area contestualizzata ricade in corrispondenza dell’ingresso secondario dell’ex Distilleria De GI, indicata nel PUG adottato come CAI “Contesto archeologico industriale” in corso di recupero ad uso pubblico da parte dell’Amm.ne comunale, priva di edificazione ma sempre integrato con il contesto archeologico industriale ” ha chiesto di “ modificare la destinazione da CU2 “Contesto Urbano consolidato poroso” in contesto CAI “Contesto archeologico industriale ”.
L’osservazione è stata accolta per le seguenti motivazioni:
“L’osservazione è accolta, anche in coerenza con l’obiettivo di tutelare e valorizzare in termini di qualificazione in chiave pubblica, le aree di pertinenza del complesso della Distilleria De GI” (cfr. deliberazione n. 3 del 30.09.2016, all. 2 al ricorso).
Successivamente, con deliberazione n. 4 del 13.02.2017 il Commissario ad acta si è determinato in ordine “alla presa d’atto degli elaborati finali del PUG adottato a seguito delle osservazioni accolte” e con deliberazione n. 5 del 14.06.2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 04.07.2019, è stato approvato in via definitiva il PUG del Comune di San Cesareo di Lecce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 12, della L.R. Puglia, 27.07.2001, n. 20 “ Norme generali di Governo e Uso del Territorio”.
Alla luce dei fatti sopra richiamati, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando la condotta dell’Amministrazione resistente: 1) per violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia n. 20/2001 sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione; 2) per violazione delle garanzie partecipative; 3) per sviamento di potere.
Chiarito quanto sopra in punto di fatto, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali consolidati in materia di pianificazione urbanistica:
- Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l’espressione del potere pianificatorio, caratterizzato da ampia discrezionalità sindacabili nei soli ristretti limiti costituiti da manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti tali da palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito sotto il profilo della metodologia o dei criteri e parametri utilizzati (cfr., tra le tante, Cons. di Stato, Sez. VII; 21.7.2025, n. 6424);
- Le scelte di pianificazione urbanistica non sono condizionate dalla indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso diverse e più favorevoli al privato rispetto a quelle introdotte con il nuovo piano, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse dal previgente strumento urbanistico (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 11.11.2016, n. 4666, id Sez. II, 18.5.2020, n. 3163, id Sez. IV, 25.6.2025, n. 5542).
-la tutela dell’affidamento - che si concretizza nel dovere di puntuale motivazione delle scelte pianificatorie, con la quale si dia conto del contemperamento dell’interesse pubblico con la particolare condizione del privato - è riservata ai seguenti casi eccezionali: a)superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; b)pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti riconoscimento del diritto di edificare, d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo abusivo (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plenaria, 22.12.1999, n. 24, id Sez. IV, 8.4.2019, n. 2265, id. Sez. IV, 2.1.2023, n. 21, id. Sez. IV, 11.9.2024, n. 7527);
- le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio, non integrano forme di partecipazione procedimentale, parimente esclusa per atti a contenuto generale ex art. 13 L. n. 241/1990, ma costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con la conseguenza che il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (cfr. Cons Stato, Sez. II, 5.4.2024, n. 3153, Cons. di Stato, Sez. VI, 8.6.2020, n. 3632).
Chiarito quanto sopra è possibile procedere all’esame delle censure sollevate dalla ricorrente.
Innanzitutto, quanto all’asserita violazione del preteso interesse partecipativo è sufficiente richiamare l’art. 13, 1 comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che esclude dall’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale i procedimenti diretti all’emanazione, tra gli altri, di quelli di pianificazione urbanistica.
A ciò si aggiunga come non possa riconoscersi in capo alla ricorrente, alcuna posizione di legittimo affidamento da tutelare; e ciò per l’evidente considerazione che l’adozione di uno strumento urbanistico non reca in capo al privato alcuna aspettativa tutelabile a vedersi confermare, in sede di approvazione finale, le previsioni assunte in sede di adozione delle scelte pianificatorie.
Quanto poi al difetto di istruttoria e di motivazione in senso contrario all’assunto attoreo depongono le controdeduzioni dell’Amministrazione, la quale ha inteso condividere le osservazioni proposte attraverso una motivazione puntuale e dettagliata.
Le ulteriori contestazioni sul punto (ivi incluso il lamentato difetto di comunicazione delle modifiche apportate all’esito delle osservazioni proposte) sono generiche e indimostrate oltre che contraddette dall’iter procedimentale di che trattasi rispettosi, per quanto in atti, delle previsioni normative di cui all’art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001.
Tanto basta a respingere anche le censure formulate con il secondo motivo di ricorso.
Prive di pregio sono anche le doglianze prospettate con il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
Sul punto, è sufficiente rilevare come le scelte pianificatorie - quali quelle di cui si discute - sono espressione di massima discrezionalità amministrativa riservata all’Amministrazione e, in quanto tali, sanzionabili - ferma l’insindacabilità nel merito delle stesse - solo in presenza del vizio dell’eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche; vizio questo non rilevabile nella specie.
Infatti, la riclassificazione delle aree, all’esito dell’accoglimento delle osservazioni proposte, appare logica e coerente alla luce delle caratteristiche fattuali della zona per come evincibili dalla deliberazione gravata.
Né parte ricorrente ha offerto, nel corso del processo, un elemento di prova o, quanto meno, un principio di prova idoneo a supportare le prospettate doglianze.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese del giudizio, stante la particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OS | NI SC |
IL SEGRETARIO