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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2025 promossa da:
C.F. ), nato a [...] il 1° luglio 1972 e residente Parte_1 C.F._1 in Lesmo (MB) - Via Donatori di Sangue, n.3, C.F.: , rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura posta in calce al ricorso, dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti (C.F.:
), presso il cui studio in 20126 – Milano, Via Caldirola n. 6Y, è elettivamente C.F._2 domiciliato. L'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c. e dell'articolo 16 sexies D.L. 179/2012, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel proprio domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]3, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla De Bonis (cod. fisc. , PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso lo studio dello stesso in Vimercate (Mb) Via Piave 19, giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 4 All'udienza del 18.6.2025 avanti il G.D. le parti comparivano personalmente e precisavano le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25 maggio 2000, trascritto presso il Comune di Casatenovo (LC) nei registri degli Atti di Matrimonio “Anno 2000, Parte II, Serie A, Numero 11”;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocazione presso l'abitazione Per_1 della madre;
3) la casa coniugale sita in Sulbiate (MB), Via Cascina Ca', n.19/3, di proprietà del Signor Parte_1 resta assegnata con tutti i mobili e gli arredi in essa collocati, eccetto gli effetti personali e i beni
[...] di proprietà del marito, alla Signora che vi continuerà a vivere con i figli , Controparte_1 Per_2
e Per_3 Per_1
4) le spese per le utenze della casa coniugale, IMU e TARI relative sempre alla casa coniugale restano a carico del Signor così come pure le spese straordinarie, finché i figli vivranno presso Parte_1 la casa coniugale;
5) il padre potrà vedere ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio e di salute Per_1 della figlia, accordandosi direttamente con lei, data l'età;
6) Il padre continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, economicamente non autosufficienti, l'assegno mensile di Euro 1.200,00 (Euro milleduecento//00) (Euro 400,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente cointestato ai coniugi, oltre al 100% delle seguenti spese extra e straordinarie che si rendessero necessarie per i figli , e secondo il seguente schema: Per_2 Per_3 Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e non coperte da polizza assicurativa: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo e non coperte da polizza assicurativa: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Firmato Da: Carmen Cod Arcellaschi Emesso Da: CA Serial#: Controparte_2
CodiceFiscale_6 pagina2 di 2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola pagina 2 di 4 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni), telefoni cellullari e altri prodotti multimediali (a titolo esemplificativo, computer, tablet);
7) qualsiasi detrazione e/o agevolazione fiscale in relazione ai figli sarà suddivisa fra i genitori in base ai rispettivi costi sostenuti;
8) l' assegno per la famiglia spettante per legge sarà versato sul conto cointestato utilizzato per le spese della famiglia;
9) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali della figlia minore Per_1 validi per l'espatrio;
10) si impegna a cedere a il 100% della casa Parte_1 Controparte_1 coniugale sita in Sulbiate (MB), Via Cascina Ca', n.19/3, entro 30 giorni dall' annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile. Le spese notarili saranno suddivise al 50%. Le parti dichiarano che la cessione dell'immobile è funzionale alla definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio a fini fiscali;
11) verserà a la somma di euro 40.000 a titolo di Parte_1 Controparte_1
“una tantum” ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 all'atto della cessione della casa coniugale;
12) spese del presente procedimento compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 21.11.2019.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli , nato a [...] il [...], che lavora e nel contempo Per_2 frequenta un corso universitario, , nata a [...] il [...] e Per_3 pagina 3 di 4 nata a [...] il [...] e, per le restanti pattuizioni, sono tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in CASATENOVO il 25.5.2000 (trascritto al nr.
[...] Controparte_1
11 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASATENOVO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2025 promossa da:
C.F. ), nato a [...] il 1° luglio 1972 e residente Parte_1 C.F._1 in Lesmo (MB) - Via Donatori di Sangue, n.3, C.F.: , rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura posta in calce al ricorso, dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti (C.F.:
), presso il cui studio in 20126 – Milano, Via Caldirola n. 6Y, è elettivamente C.F._2 domiciliato. L'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c. e dell'articolo 16 sexies D.L. 179/2012, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel proprio domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]3, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla De Bonis (cod. fisc. , PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso lo studio dello stesso in Vimercate (Mb) Via Piave 19, giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 4 All'udienza del 18.6.2025 avanti il G.D. le parti comparivano personalmente e precisavano le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25 maggio 2000, trascritto presso il Comune di Casatenovo (LC) nei registri degli Atti di Matrimonio “Anno 2000, Parte II, Serie A, Numero 11”;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocazione presso l'abitazione Per_1 della madre;
3) la casa coniugale sita in Sulbiate (MB), Via Cascina Ca', n.19/3, di proprietà del Signor Parte_1 resta assegnata con tutti i mobili e gli arredi in essa collocati, eccetto gli effetti personali e i beni
[...] di proprietà del marito, alla Signora che vi continuerà a vivere con i figli , Controparte_1 Per_2
e Per_3 Per_1
4) le spese per le utenze della casa coniugale, IMU e TARI relative sempre alla casa coniugale restano a carico del Signor così come pure le spese straordinarie, finché i figli vivranno presso Parte_1 la casa coniugale;
5) il padre potrà vedere ogni volta che vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio e di salute Per_1 della figlia, accordandosi direttamente con lei, data l'età;
6) Il padre continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, economicamente non autosufficienti, l'assegno mensile di Euro 1.200,00 (Euro milleduecento//00) (Euro 400,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente cointestato ai coniugi, oltre al 100% delle seguenti spese extra e straordinarie che si rendessero necessarie per i figli , e secondo il seguente schema: Per_2 Per_3 Per_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e non coperte da polizza assicurativa: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo e non coperte da polizza assicurativa: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Firmato Da: Carmen Cod Arcellaschi Emesso Da: CA Serial#: Controparte_2
CodiceFiscale_6 pagina2 di 2
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola pagina 2 di 4 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni), telefoni cellullari e altri prodotti multimediali (a titolo esemplificativo, computer, tablet);
7) qualsiasi detrazione e/o agevolazione fiscale in relazione ai figli sarà suddivisa fra i genitori in base ai rispettivi costi sostenuti;
8) l' assegno per la famiglia spettante per legge sarà versato sul conto cointestato utilizzato per le spese della famiglia;
9) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti personali della figlia minore Per_1 validi per l'espatrio;
10) si impegna a cedere a il 100% della casa Parte_1 Controparte_1 coniugale sita in Sulbiate (MB), Via Cascina Ca', n.19/3, entro 30 giorni dall' annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile. Le spese notarili saranno suddivise al 50%. Le parti dichiarano che la cessione dell'immobile è funzionale alla definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio a fini fiscali;
11) verserà a la somma di euro 40.000 a titolo di Parte_1 Controparte_1
“una tantum” ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 all'atto della cessione della casa coniugale;
12) spese del presente procedimento compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 21.11.2019.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli , nato a [...] il [...], che lavora e nel contempo Per_2 frequenta un corso universitario, , nata a [...] il [...] e Per_3 pagina 3 di 4 nata a [...] il [...] e, per le restanti pattuizioni, sono tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in CASATENOVO il 25.5.2000 (trascritto al nr.
[...] Controparte_1
11 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASATENOVO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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