Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi La Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Vibo Valentia, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
1) dell’avviso ex art. 3 del D. Lgs n. 159/2011 (Protocollo n. -OMISSIS- del 03/09/2025), notificato in data 08/09/2025;
2) del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia (VV), Divisione Anticrimine, (Prot. n. -OMISSIS- del 07/10/2025) di divieto di far ritorno nel Comune di -OMISSIS-, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di P.S., per la durata di anni 3 (TRE), notificato in data 11/10/2025;
3) del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia (VV), Divisione Anticrimine, (Prot. n. -OMISSIS- del 07/10/2025) di divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della
U.E.F.A., dalla F.I.F.A., dalla Lega Professionisti Nazionale Serie B, dalla Lega PRO e dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché l’accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per la durata di anni 1 (UNO),
notificato in data 11/10/2025;
nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LE IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha premesso di essere stato coinvolto, a suo tempo, in una rissa avvenuta nel corso di una partita del campionato -OMISSIS- -OMISSIS-, tenutasi il 25 ottobre 2023, quando era ancora minorenne, e che, in relazione a tale fatto, era stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS- e ammesso al percorso di “ messa alla prova ” ai sensi dell’art. 27-bis D.P.R. 448/1988, conclusosi positivamente dopo circa sei mesi mediante attività di volontariato e supporto educativo in ambito sportivo. All’esito, il Giudice per le Indagini Preliminari ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato, senza alcuna condanna né ulteriori segnalazioni a suo carico.
Ha poi altresì rappresentato che, più di recente, nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2025, all’interno dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-, mentre si trovava in compagnia di amici, è rimasto coinvolto in un grave episodio di aggressione, a seguito del quale ha riportato lesioni unitamente ad altri presenti.
1.1. A seguito di ciò l’istante ha ricevuto la notifica (contestuale quanto all’avviso orale e alla comunicazione di avvio degli altri due procedimenti) dei seguenti provvedimenti, tutti contestualmente e cumulativamente gravati nella presente sede: avviso orale ex art. 3 D.lgs. 159/2011; divieto di far ritorno nel Comune di -OMISSIS-, senza preventiva autorizzazione dell’Autorità di P.S., per la durata di anni 3; divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio organizzate dalla F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della U.E.F.A., dalla F.I.F.A., dalla Lega Professionisti Nazionale Serie B, dalla Lega PRO e dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché l’accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, per la durata di anni 1.
A fondamento dei suddetti provvedimenti, l’amministrazione ha formulato un giudizio di pericolosità a carico del ricorrente tenuto conto dell’asserito ruolo di promotore che avrebbe avuto nella rissa dell’agosto 2025, del precedente episodio di rissa del 2023 – definito con non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova – nonché delle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.
1.2. L’istante ha quindi avversato i suddetti provvedimenti adducendo, quale unico motivo di ricorso, comune a tutti i provvedimenti cumulativamente gravati: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, 2, 3 D. LGS.VO N. 159/2011 IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI È APPLICABILE L'AVVISO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 Co. 1 LETT. c) l. N. 401/1989 E S.M.I. - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DALLA INCONFERENZA DELLA SOLA INFORMATIVA DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TROPEA (N. 4/260/2025 del 27/08/2025) PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’AVVISO E DEI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - SPROPORZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA ED INSANABILE CONTRADDITTORIETÀ NELLA VALUTAZIONE DEI FATTI STESSI - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 - VIOLAZIONE ART. 3 CO. 1 LEGGE 15/05 –MANCATA ISTRUTTORIA E CARENZA MOTIVAZIONALE” , non essendo il ricorrente riconducibile alla categoria dei soggetti “ dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” ai sensi dell’art. 1 del Codice antimafia, atteso che nell’ambito dell’episodio più recente sarebbe stato vittima e non promotore della rissa, nonché tenuto conto che il procedimento a suo carico per il reato di rissa instaurato dinanzi al Tribunale dei Minorenni per i fatti risalenti al 2023 si è concluso con una sentenza di estinzione del reato e che le frequentazioni con controindicati risultano generiche.
Ha quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti avversati e la condanna al risarcimento dei danni morali da dequalificazione personale e quelli da perdita di opportunità, anche lavorativa e professionale, chiedendo una CTU estimativa degli stessi.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso poiché infondato.
3. All’udienza dell’11 marzo 2026, all’esito della discussione dei procuratori delle parti, il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
TT
1. L’istante affida il ricorso ad un unico complesso motivo, volto a contestare, anzitutto, la sussumibilità del ricorrente medesimo all’interno della categoria soggettiva cui ha riguardo l’art. 1 lett. c) codice prevenzione antimafia, non trattandosi di soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
1.1. Il motivo di ricorso è infondato e va conseguentemente disatteso.
2. Muovendo dal secondo provvedimento contestato, va premesso che “ per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ” (in tema T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
Le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ” (lett. a), a “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” (lett. b) e di “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale ”.
Quanto all’estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza del Giudice di appello ha affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Ciò in quanto la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
Nell’ambito penalistico il concetto di “dedizione” sottende, infatti, che il reo dimostri una particolare inclinazione alla commissione di reati; inclinazione configurabile tutte le volte in cui si sia in presenza di una semplice omogeneità fra le varie condotte criminose, in quanto sintomatiche di dedizione al reato (conf. Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984, n. 2975).
Secondo i giudici di appello “...il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico. … ” e che “…l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica. …” “In particolare…assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica. … ” (Consiglio di Stato, III, 03/04/23 n. 3407).
3. Tanto chiarito occorre dare atto che la valutazione operata dal Questore della Provincia di Vibo Valentia risulta in linea con le coordinate testé indicate.
Quanto all’elemento soggettivo, la reiterazione è consistita nell’essere stato il ricorrente partecipe di una rissa avvenuta nella notte tra il 24 e 25 agosto 2025 presso il Comune di -OMISSIS-, nonché di aver comunque partecipato ad una ulteriore rissa avvenuta in occasione di una manifestazione sportiva, il 6 novembre 2023, sebbene rispetto a tale avvenimento il reato sia stato dichiarato estinto.
Peraltro rispetto al primo episodio, il ricorrente è stato individuato, a seguito delle emergenze dei filmati di videosorveglianza, come promotore della rissa avendo lo stesso colpito un altro soggetto dalla cui reazione è poi scaturita la mass confrontation . In proposito risulta del tutto irrilevante la presenza di una denuncia sporta da parte del ricorrente l’8 settembre 2025, tenuto conto che si tratta di un atto proveniente dalla stessa parte, peraltro successivo alla notifica dell’avviso ex art. 3 del Dlgs 159/2011, e che, ad ogni buon conto, pur ipotizzando che l’istante sia stato vittima e non promotore della rissa, tanto non esclude che trattasi pur sempre di una forma di esercizio di autotutela privata non ammessa dall’ordinamento, non avendo il ricorrente neppure allegato di aver invocato l’intervento della forza pubblica per difendersi. Peraltro su tale punto la locale Questura ha riferito che l’istante “ viene indicato dai Carabinieri che hanno svolto accertamenti come partecipe di ben due separati scontri, tra due opposte fazioni, quella dei giovani provenienti rispettivamente da -OMISSIS- -OMISSIS-: il primo scontro avvenuto alle ore 23.48 circa ed il secondo alle ore 23.53 all’esterno del locale discoteca “-OMISSIS--OMISSIS-” sempre tra le due fazioni ”.
Né il giudizio circa la reiterazione, e non da ultimo della pericolosità sociale, della condotta può essere messo in dubbio dall’esito del procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di -OMISSIS-, come detto estinto per positivo esito della messa alla prova, atteso che siffatta pronuncia non esclude affatto la materialità del reato e, quindi, del fatto storico contestato.
Sussiste anche l’elemento oggettivo, considerato che la Questura, alla luce dei fatti avvenuti, idonei a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha espresso un ragionevole giudizio in ordine alla pericolosità sociale ed alla concreta probabilità di reiterazione.
4. La sussistenza di tali elementi è sufficiente, inoltre, a supportare gli ulteriori provvedimenti impugnati atteso che l’avviso orale, intervenuto da subito dopo gli ultimi fatti, esprime, più ancora delle altre misure previste dal codice antimafia, il carattere preventivo e cautelare, giacché è adottato per avvisare il soggetto interessato “ che esistono indizi a suo carico ”, e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza “ invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge ” (art.3, commi 1 e 3 d.lgs. n.159/2011).
In materia, peraltro, l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, a fronte della quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata.
Il giudice, in particolare, è chiamato a verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell’amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria (si vedano, in questi termini, Tar Calabria, sez. I, 17 aprile 2025, n.704; id. 18 gennaio 2024, n. 71).
Anche rispetto a tale provvedimento, quindi, alla cui base possono esservi solo “indizi” a carico del soggetto, la decisione amministrativa risulta motivata, logica e sorretta da adeguata istruttoria alla stregua dei fatti riportati.
5. A non difformi conclusioni deve pervenirsi infine, sebbene il ricorrente non muova specifiche censure sul punto, anche rispetto al provvedimento di Daspo ex art. 6 co.1 lett. c) L. 401/89. Tale disposizione infatti prescrive che “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di” omissis “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice , ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Nel caso di specie il Questore ha valorizzato, quanto al fuori contesto, la presenza della denuncia relativamente all’episodio del 24 agosto 2025, oltre al precedente specifico dato dal procedimento a suo carico per la precedente rissa avvenuta in ambito sportivo nel 2023, in conformità, quindi, con la disposizione citata.
6. Tanto è sufficiente a respingere il ricorso, tenuto conto peraltro dell’assenza di ulteriori profili di contestazione, e con l’esso l’istanza risarcitoria, risultata priva di fondamento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che quantifica, complessivamente, in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo EA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
LE IS, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LE IS | Gerardo EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.