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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI NO. R.G.N. 1528 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/06/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Sara Chincherè
e
2) Parte_2
Nato a Lecco (CO) il 27/01/1976
1 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Sara Chincherè
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Inverigo (CO) , in data 15/07/2010 ,
(anno 2010 , atto n. 29, parte 2, serie A);
con i seguenti figli NO:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/06/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco massimo rispetto e liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Per_
2. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, impregiudicato il diritto di visita del padre;
Per_
3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé :
- a weekend alternati dal venerdì sera, dal termine del turno lavorativo del SI. alla Pt_2
domenica sera dopo cena;
- un giorno infrasettimanale (che verrà concordato di volta in volta dai genitori in base ai loro
Per_ turni/impegni lavorativi e privati e/o alle esigenze di ), dal termine del turno lavorativo del
SI. fino alla sera dopo cena quando riaccompagnerà il figlio a casa della madre;
Pt_2
- ad anni alterni durante le vacanze di Natale (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31.12 mattina,
o dal pomeriggio del 31.12 alla fine delle vacanze scolastiche) e quelle di Pasqua (per tutto il periodo delle vacanze);
- le festività infrasettimanali e dei così detti “ponti festivi” secondo il principio dell'alternanza;
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
2 Il tutto fatti salvi eventuali impegni lavorativi e/o privati della madre e/o del padre nel qual caso i genitori concorderanno la soluzione migliore, tenuto conto degli interessi e delle esigenze del minore.
E' comunque fatta salva la possibilità dei genitori di incrementare o di pattuire diverse facoltà di visita. Per_
4. Le decisioni più importanti nell'interesse di , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Dovrà essere onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ad Per_
. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per_
5. Il SI. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma Pt_2
mensile di euro 300,00, da versare alla sig.ra entro il 15 di ogni mese e per dodici Pt_1
mensilità, tramite disposizione di bonifico sul conto corrente della SI.ra . Tale somma Pt_1
sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese sostenute in favore del figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa rischio della scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di
3 residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti del territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e pertinenti attrezzature;
e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Le parti concordano che in caso di spese in favore del figlio superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
8. L'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1
9. Le parti danno atto di aver già provveduto alla vendita della casa coniugale sita in Lurago d'Erba
(CO), Via Martiri della Libertà n. 5/B, estinguendo il relativo mutuo e ripartendo tra di loro, secondo liberi accordi, il ricavato della vendita;
4 10. Con specifico riguardo agli assetti proprietari le parti danno atto che con decreto di trasferimento del 10/07/2019 del Tribunale di Como R.G.E. 73/18, la SI.ra in qualità di Parte_1
aggiudicataria, in comunione legale dei beni con il SI. otteneva la piena proprietà Parte_2 dell'immobile sito nel Comune di Cernobbio (CO), sezione censuria di Piazza Santo Stefano nel fabbricato condominiale sito in Via Gianorini n. 12 (doc. 4 decreto di trasferimento). Tale immobile veniva acquistato all'asta per essere destinato all'attività di locazione turistica svolta in forma imprenditoriale da parte della SI.ra . Nonostante la formale comproprietà Pt_1 dell'immobile le parti danno atto che il prezzo di acquisto deriva esclusivamente da risorse economiche della SI.ra , di fatto le rate del relativo mutuo cointestato tra i coniugi e Pt_1
stipulato in data 10/07/2019 con CheBanca! SP (doc. 5 atto di mutuo), sono state sempre pagate nella misura del 100% dalla SI.ra con i proventi della propria attività. Le parti pertanto Pt_1 concordemente, nell'ambito della reciproca regolamentazione patrimoniale decidono quanto segue.
Il SI. si impegna ed obbliga a cedere a titolo gratuito, nello stato di fatto all'oggi Parte_2
sussistente, alla SI.ra (che diverrà unica proprietaria), la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in Comune di Cernobbio (CO), sezione censuria di
Piazza Santo Stefano, nell'edificio condominiale sito in Via Gianorini n. 12, costituito da un appartamento monolocale composto da camera/cucina, disimpegno, bagno e balcone al piano terzo con annesso ripostiglio al piano quarto sottotetto, il tutto così censito:
- Catasto Fabbricati – foglio 4;
- Mappale n. 1314 - sub. 11 – via Gianorini n. 12 – piani 3, 4 – cat. A/3 – cl. 1 – vani 2,5 – sup. cat. mq. 35 (totale escluse aree scoperte mq. 33) – R.C. Euro 180,76;
Il tutto come figura meglio indicato e riportato nel Decreto di Trasferimento del 10/07/2019,
Tribunale di Como, n. 73/18 R.G.E., n. 1868/19 cron., n. 7751/19 Rep. (doc. 4);
A fronte della cessione da parte del marito del proprio 50% del sopracitato immobile, la sig.a si impegna ad accollarsi la residua quota di mutuo, impegnandosi a manlevare Parte_1
integralmente il sig. da ogni genere di obbligazione in merito ed impegnandosi a Parte_2
richiedere all'Istituto bancario la liberatoria del sig da ogni genere di obbligazione Parte_2
in proposito.
Le parti si impegnano a stipulare gli atti notarili di trasferimento della quota immobiliare e di accollo del mutuo entro un anno dall'omologa di separazione, con spese notarili a carico della
SI.ra . Parte_1
5 11. Il SI. e la SI.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Pt_2 Pt_1 rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
12. Le parti prestano il reciproco consenso all'emissione di documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sugli stessi;
13. Le parti si impegnano ad onorare solidalmente le spese del presente giudizio che si intendono compensate;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 15/07/2010, in Inverigo (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Inverigo
(anno 2010, atto n. 29, parte 2, Serie A),
6 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 22.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/06/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Sara Chincherè
e
2) Parte_2
Nato a Lecco (CO) il 27/01/1976
1 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Sara Chincherè
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Inverigo (CO) , in data 15/07/2010 ,
(anno 2010 , atto n. 29, parte 2, serie A);
con i seguenti figli NO:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/06/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco massimo rispetto e liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Per_
2. Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, impregiudicato il diritto di visita del padre;
Per_
3. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé :
- a weekend alternati dal venerdì sera, dal termine del turno lavorativo del SI. alla Pt_2
domenica sera dopo cena;
- un giorno infrasettimanale (che verrà concordato di volta in volta dai genitori in base ai loro
Per_ turni/impegni lavorativi e privati e/o alle esigenze di ), dal termine del turno lavorativo del
SI. fino alla sera dopo cena quando riaccompagnerà il figlio a casa della madre;
Pt_2
- ad anni alterni durante le vacanze di Natale (dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31.12 mattina,
o dal pomeriggio del 31.12 alla fine delle vacanze scolastiche) e quelle di Pasqua (per tutto il periodo delle vacanze);
- le festività infrasettimanali e dei così detti “ponti festivi” secondo il principio dell'alternanza;
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
2 Il tutto fatti salvi eventuali impegni lavorativi e/o privati della madre e/o del padre nel qual caso i genitori concorderanno la soluzione migliore, tenuto conto degli interessi e delle esigenze del minore.
E' comunque fatta salva la possibilità dei genitori di incrementare o di pattuire diverse facoltà di visita. Per_
4. Le decisioni più importanti nell'interesse di , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Dovrà essere onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ad Per_
. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Per_
5. Il SI. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma Pt_2
mensile di euro 300,00, da versare alla sig.ra entro il 15 di ogni mese e per dodici Pt_1
mensilità, tramite disposizione di bonifico sul conto corrente della SI.ra . Tale somma Pt_1
sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. Entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese sostenute in favore del figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Como:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa rischio della scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di
3 residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti del territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e pertinenti attrezzature;
e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Le parti concordano che in caso di spese in favore del figlio superiori a € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
8. L'Assegno Unico erogato dall'INPS verrà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1
9. Le parti danno atto di aver già provveduto alla vendita della casa coniugale sita in Lurago d'Erba
(CO), Via Martiri della Libertà n. 5/B, estinguendo il relativo mutuo e ripartendo tra di loro, secondo liberi accordi, il ricavato della vendita;
4 10. Con specifico riguardo agli assetti proprietari le parti danno atto che con decreto di trasferimento del 10/07/2019 del Tribunale di Como R.G.E. 73/18, la SI.ra in qualità di Parte_1
aggiudicataria, in comunione legale dei beni con il SI. otteneva la piena proprietà Parte_2 dell'immobile sito nel Comune di Cernobbio (CO), sezione censuria di Piazza Santo Stefano nel fabbricato condominiale sito in Via Gianorini n. 12 (doc. 4 decreto di trasferimento). Tale immobile veniva acquistato all'asta per essere destinato all'attività di locazione turistica svolta in forma imprenditoriale da parte della SI.ra . Nonostante la formale comproprietà Pt_1 dell'immobile le parti danno atto che il prezzo di acquisto deriva esclusivamente da risorse economiche della SI.ra , di fatto le rate del relativo mutuo cointestato tra i coniugi e Pt_1
stipulato in data 10/07/2019 con CheBanca! SP (doc. 5 atto di mutuo), sono state sempre pagate nella misura del 100% dalla SI.ra con i proventi della propria attività. Le parti pertanto Pt_1 concordemente, nell'ambito della reciproca regolamentazione patrimoniale decidono quanto segue.
Il SI. si impegna ed obbliga a cedere a titolo gratuito, nello stato di fatto all'oggi Parte_2
sussistente, alla SI.ra (che diverrà unica proprietaria), la propria quota di Parte_1 proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in Comune di Cernobbio (CO), sezione censuria di
Piazza Santo Stefano, nell'edificio condominiale sito in Via Gianorini n. 12, costituito da un appartamento monolocale composto da camera/cucina, disimpegno, bagno e balcone al piano terzo con annesso ripostiglio al piano quarto sottotetto, il tutto così censito:
- Catasto Fabbricati – foglio 4;
- Mappale n. 1314 - sub. 11 – via Gianorini n. 12 – piani 3, 4 – cat. A/3 – cl. 1 – vani 2,5 – sup. cat. mq. 35 (totale escluse aree scoperte mq. 33) – R.C. Euro 180,76;
Il tutto come figura meglio indicato e riportato nel Decreto di Trasferimento del 10/07/2019,
Tribunale di Como, n. 73/18 R.G.E., n. 1868/19 cron., n. 7751/19 Rep. (doc. 4);
A fronte della cessione da parte del marito del proprio 50% del sopracitato immobile, la sig.a si impegna ad accollarsi la residua quota di mutuo, impegnandosi a manlevare Parte_1
integralmente il sig. da ogni genere di obbligazione in merito ed impegnandosi a Parte_2
richiedere all'Istituto bancario la liberatoria del sig da ogni genere di obbligazione Parte_2
in proposito.
Le parti si impegnano a stipulare gli atti notarili di trasferimento della quota immobiliare e di accollo del mutuo entro un anno dall'omologa di separazione, con spese notarili a carico della
SI.ra . Parte_1
5 11. Il SI. e la SI.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di Pt_2 Pt_1 rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
12. Le parti prestano il reciproco consenso all'emissione di documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sugli stessi;
13. Le parti si impegnano ad onorare solidalmente le spese del presente giudizio che si intendono compensate;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 15/07/2010, in Inverigo (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Inverigo
(anno 2010, atto n. 29, parte 2, Serie A),
6 2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 22.10.2025 Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
7