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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4764 V.G. dell'anno 2024 promossa da
ALBANIA 06/07/1970, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(ROMA 08/09/1967, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VINCENZO DI LEO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale Parte_1 Parte_2 secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio maggiorenne che coabita con i coniugi, , nato a [...] il [...] è, Persona_1
e rimane, in coabitazione con la sig.ra Il padre si impegna, a tale proposito, a CP_1 concorrere in prima persona al mantenimento del figlio sino alal indipendenza economica di quest'ultimo e comunque sino al 28mo anno di eta' dello stesso
3) Cio' detto, Il sig. impegna a a versare un mantenimento di euro 250,00 a titolo di Pt_2 concorso al mantenimento del figlio, nonche' di euro 450,00 a titolo di mantenimento per la moglie, per un totale di euro 700, oltre rivalutazioni. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Le cifre succitate, comunque, si intenderanno versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Allo stesso modo il padre
- 1 - intende farsi carico, a margine, delle spese afferenti le attivita' del figlio maggiorenne, quali scuola di canto ed avviamento alal professione artistica, che saranno da considerare interamente a carico di quest'ultimo.
4) La casa familiare di di Via Poma, come sopra meglio identificata, viene assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Si sottintende che qualunque tipo di obbligazione inerente l'abitazione di cui sopra cessera' di essere competenza, della sig. Pt_2
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/eo rinnovo dei passaporti e delle rispettive carte di identita' valide per l'espatrio.
8) Le spese del giudizio di separazione restano interamente compensate fra le parti».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ardea il 31/01/1999; dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 07/02/2002. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 07/07/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ardea per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1999, parte 2, serie C, atto n. 7).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/07/2025
Il Presidente est.
DO RA
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4764 V.G. dell'anno 2024 promossa da
ALBANIA 06/07/1970, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(ROMA 08/09/1967, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VINCENZO DI LEO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale Parte_1 Parte_2 secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio maggiorenne che coabita con i coniugi, , nato a [...] il [...] è, Persona_1
e rimane, in coabitazione con la sig.ra Il padre si impegna, a tale proposito, a CP_1 concorrere in prima persona al mantenimento del figlio sino alal indipendenza economica di quest'ultimo e comunque sino al 28mo anno di eta' dello stesso
3) Cio' detto, Il sig. impegna a a versare un mantenimento di euro 250,00 a titolo di Pt_2 concorso al mantenimento del figlio, nonche' di euro 450,00 a titolo di mantenimento per la moglie, per un totale di euro 700, oltre rivalutazioni. Entrambi gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT. Le cifre succitate, comunque, si intenderanno versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Allo stesso modo il padre
- 1 - intende farsi carico, a margine, delle spese afferenti le attivita' del figlio maggiorenne, quali scuola di canto ed avviamento alal professione artistica, che saranno da considerare interamente a carico di quest'ultimo.
4) La casa familiare di di Via Poma, come sopra meglio identificata, viene assegnata alla moglie, con quanto in essa contenuto.
5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Si sottintende che qualunque tipo di obbligazione inerente l'abitazione di cui sopra cessera' di essere competenza, della sig. Pt_2
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/eo rinnovo dei passaporti e delle rispettive carte di identita' valide per l'espatrio.
8) Le spese del giudizio di separazione restano interamente compensate fra le parti».
I coniugi hanno contratto matrimonio in Ardea il 31/01/1999; dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 07/02/2002. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 07/07/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 stabilite nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ardea per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1999, parte 2, serie C, atto n. 7).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/07/2025
Il Presidente est.
DO RA
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