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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15535/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Bruno Perla Presidente dr.ssa Silvia Migliori Giudice rel. dr.ssa Carmen Giraldi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Antonella GRECO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Massarenti, 410/17A, RICORRENTE
nata a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra GAMBERINI in qualità di curatrice speciale Pt_2
INTERVENUTI
***** OGGETTO: adozione della maggiorenne nata a [...] il 13 ER marzo 1999
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. L'avv. GAMBERINI, curatrice di , ha concluso come da atto di Controparte_1 costituzione. Il PM ha concluso “esprime parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 3 novembre 2022 ha domandato di Parte_1 adottare . ER
L'istante ha esposto che:
- aveva contratto matrimonio con la signora e che l'8 giugno Controparte_2
2011 è nata la loro figlia;
Controparte_1
pagina 1 di 4 - è figlia naturale di sua moglie e di , il quale l'ha ER Persona_2 abbandonata all'età di soli cinque anni;
- l'adottanda all'inizio della relazione tra lui e la madre aveva nove anni;
- si è preso cura della allora minore come un buon padre e ciò anche dopo la nascita di , con le stesse attenzioni e amore che ha per la propria figlia naturale, _1 assumendosi tutti i doveri e gli oneri che competono a un genitore;
- desidera adottare . PE
Si è costituita l'avv. , quale curatrice speciale della minore, la quale ha _3 rappresentato un rapporto solido e amorevole tra e e ha riferito che la _1 PE minore ha raccontato che:
- ha sempre vissuto assieme a , la quale spesso le ha fatto da “baby sitter”, ha PE giocato con lei e l'ha protetta;
- attualmente l'adottanda vive fuori casa ma spesso si fanno delle video chiamate per salutarsi, anche in assenza dei genitori e quando rientra a Bologna le porta sempre dei regali, escono insieme a fare shopping e vanno a mangiare al Mc Donald o altrove;
- per lei è una “sorellona” e non le sembra giusto che abbia un cognome PE diverso.
Nell'udienza del 23 marzo 2023 il ricorrente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo, specificando che:
- ha sposato la signora il 9 ottobre 2011; CP_2
- è vissuta insieme a loro dal 2009 fino al mese di settembre 2019, quando è PE entrata nell'esercito;
- con si è creato immediatamente un rapporto affettivo molto intenso, fin da PE prima che arrivasse in Italia e si ricongiungesse a loro: la bambina stava con i nonni materni e con la moglie andavano a trovarla in Moldavia;
- ha visto il padre naturale di una sola volta dal notaio affinché firmasse il PE consenso al trasferimento della figlia in Italia;
- dato che soffriva dell'assenza di un padre, egli ha cercato di colmare quel PE vuoto il più velocemente possibile;
- tra loro è nato un rapporto filiale, che non è cambiato, ma anzi si è ulteriormente consolidato quando è nata , tanto che per lui la loro “è una famiglia di 4 _1 persone, con un padre, una madre e due figlie”;
- anche ora che vive in Provincia di Sassari il loro rapporto è molto intenso e PE si sentono tutti i giorni;
- desidera dare una veste giuridica al legame affettivo che ha con . PE
, dal canto suo, ha dichiarato che: ER
- il signor per lei è a tutti gli effetti un “papà”; _1
- con lui ha un rapporto molto intenso: si confida più con lui che non la mamma, gli comunica i suoi progetti e chiede aiuto quando ne ho bisogno;
lo sente come il suo punto di appoggio e con il signor si è sempre sentita molto affine, fin da _1 quando abitava con i nonni;
- non ricorda il padre biologico, che non vede da quando era bambina;
pagina 2 di 4 - desidera dare una veste giuridica al suo rapporto con l'adottante;
- auspicherebbe di assumere il cognome , possibilmente eliminando _1
, ma, qualora ciò non fosse possibile, vorrebbe che questo secondo cognome PE fosse posposto a quello dell'adottante, che sente suo. La signora moglie dell'adottante e madre dall'adottanda, ha Controparte_2 espresso il proprio consenso all'adozione della figlia da parte del marito. L'Avv. , prima curatrice della minore, ha dichiarato di avere incontrato _3
che, pur non avendo ancora dodici anni, è molto matura, e di averle riferito il _1 suo ruolo processuale e che voleva raccogliere il suo parere sull'adozione, sottolineando che dato il suo compito istituzionale poteva e doveva essere del tutto sincera con lei. Come si è detto, l'Avv. ha dichiarato che è molto affezionata a _3 _1
, che ritiene a tutti gli effetti sua sorella. PE
Ha concluso che non vi è alcun pregiudizio per la minore a consentire l'adozione, ma al contrario, vi sarebbero solo benefici;
pertanto ha espresso il suo consenso in nome e per conto di . _1
L'11 giugno 2025 il legale del ricorrente ha depositato telematicamente l'email inviata dal Ministero della Giustizia Italiana con allegata comunicazione inviata dal Ministero della Giustizia Moldava e tradotta in italiano con la quale quest'ultimo Ufficio ha dato atto del fatto che , convocato dinnanzi al Tribunale di Orhei Persona_2 per ritirare l'atto da notificare, non si era presentato. Il P.M. è intervenuto.
***** Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante , nato a [...] il [...], ha compiuto i Parte_1 trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda (nata il [...]), la quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- e hanno espresso il loro consenso;
Parte_1 ER
- , cittadina italiana, non è stata in precedenza adottata da altri;
ER
- l'adozione non risulta essere in contrasto con la figlia minore dell'adottante;
- la signora moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, ha Controparte_2 prestato il proprio consenso all'adozione della figlia e il padre ( è Persona_2 rimasto contumace;
- non è stato possibile, notificare il ricorso e i verbali di udienza al padre naturale dell'adottanda, , il quale non si è recato a ritirare gli atti al Tribunale di Persona_2
Orhej, dove era stato a tale fine convocato e a cui va dunque attribuita la responsabilità per la mancata esecuzione della notifica;
deve comunque ritenersi che la mancata prestazione del suo consenso sarebbe in ogni caso ingiustificata, atteso che -non vedendo né avendo da molti anni alcun rapporto con non ha motivo di non PE assentire alla sua adozione da parte della persona che l'ha educata e mantenuta in sua vece;
del resto, opinando diversamente, si creerebbe un ingiusto e grave pregiudizio sia al ricorrente che alla giovane, ai quali verrebbe senza alcuna ragione negata la possibilità di ottenere il riconoscimento giuridico del loro rapporto;
pagina 3 di 4 - l'adozione conviene a , in quanto in tale modo può ulteriormente ER consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega all'adottante e che nel tempo si è sempre più consolidato;
- non è emerso che il signor intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in _1 modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione di PE
da parte di .
[...] Parte_1
Ai sensi dell'art. 299 c.c., secondo quanto richiesto dalle parti, va disposto che l'adottando anteponga il cognome a quello . _1 PE
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di nata a [...] il [...], da parte di ER
, nato a [...] il [...]; Parte_1 dispone che assuma il cognome in aggiunta al proprio e che pertanto ER _1 il suo cognome divenga “ ”; Parte_3 ordina che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. . Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 25 giugno 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Bruno Perla Presidente dr.ssa Silvia Migliori Giudice rel. dr.ssa Carmen Giraldi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Antonella GRECO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Massarenti, 410/17A, RICORRENTE
nata a [...] l'[...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra GAMBERINI in qualità di curatrice speciale Pt_2
INTERVENUTI
***** OGGETTO: adozione della maggiorenne nata a [...] il 13 ER marzo 1999
***** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. L'avv. GAMBERINI, curatrice di , ha concluso come da atto di Controparte_1 costituzione. Il PM ha concluso “esprime parere favorevole”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 3 novembre 2022 ha domandato di Parte_1 adottare . ER
L'istante ha esposto che:
- aveva contratto matrimonio con la signora e che l'8 giugno Controparte_2
2011 è nata la loro figlia;
Controparte_1
pagina 1 di 4 - è figlia naturale di sua moglie e di , il quale l'ha ER Persona_2 abbandonata all'età di soli cinque anni;
- l'adottanda all'inizio della relazione tra lui e la madre aveva nove anni;
- si è preso cura della allora minore come un buon padre e ciò anche dopo la nascita di , con le stesse attenzioni e amore che ha per la propria figlia naturale, _1 assumendosi tutti i doveri e gli oneri che competono a un genitore;
- desidera adottare . PE
Si è costituita l'avv. , quale curatrice speciale della minore, la quale ha _3 rappresentato un rapporto solido e amorevole tra e e ha riferito che la _1 PE minore ha raccontato che:
- ha sempre vissuto assieme a , la quale spesso le ha fatto da “baby sitter”, ha PE giocato con lei e l'ha protetta;
- attualmente l'adottanda vive fuori casa ma spesso si fanno delle video chiamate per salutarsi, anche in assenza dei genitori e quando rientra a Bologna le porta sempre dei regali, escono insieme a fare shopping e vanno a mangiare al Mc Donald o altrove;
- per lei è una “sorellona” e non le sembra giusto che abbia un cognome PE diverso.
Nell'udienza del 23 marzo 2023 il ricorrente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo, specificando che:
- ha sposato la signora il 9 ottobre 2011; CP_2
- è vissuta insieme a loro dal 2009 fino al mese di settembre 2019, quando è PE entrata nell'esercito;
- con si è creato immediatamente un rapporto affettivo molto intenso, fin da PE prima che arrivasse in Italia e si ricongiungesse a loro: la bambina stava con i nonni materni e con la moglie andavano a trovarla in Moldavia;
- ha visto il padre naturale di una sola volta dal notaio affinché firmasse il PE consenso al trasferimento della figlia in Italia;
- dato che soffriva dell'assenza di un padre, egli ha cercato di colmare quel PE vuoto il più velocemente possibile;
- tra loro è nato un rapporto filiale, che non è cambiato, ma anzi si è ulteriormente consolidato quando è nata , tanto che per lui la loro “è una famiglia di 4 _1 persone, con un padre, una madre e due figlie”;
- anche ora che vive in Provincia di Sassari il loro rapporto è molto intenso e PE si sentono tutti i giorni;
- desidera dare una veste giuridica al legame affettivo che ha con . PE
, dal canto suo, ha dichiarato che: ER
- il signor per lei è a tutti gli effetti un “papà”; _1
- con lui ha un rapporto molto intenso: si confida più con lui che non la mamma, gli comunica i suoi progetti e chiede aiuto quando ne ho bisogno;
lo sente come il suo punto di appoggio e con il signor si è sempre sentita molto affine, fin da _1 quando abitava con i nonni;
- non ricorda il padre biologico, che non vede da quando era bambina;
pagina 2 di 4 - desidera dare una veste giuridica al suo rapporto con l'adottante;
- auspicherebbe di assumere il cognome , possibilmente eliminando _1
, ma, qualora ciò non fosse possibile, vorrebbe che questo secondo cognome PE fosse posposto a quello dell'adottante, che sente suo. La signora moglie dell'adottante e madre dall'adottanda, ha Controparte_2 espresso il proprio consenso all'adozione della figlia da parte del marito. L'Avv. , prima curatrice della minore, ha dichiarato di avere incontrato _3
che, pur non avendo ancora dodici anni, è molto matura, e di averle riferito il _1 suo ruolo processuale e che voleva raccogliere il suo parere sull'adozione, sottolineando che dato il suo compito istituzionale poteva e doveva essere del tutto sincera con lei. Come si è detto, l'Avv. ha dichiarato che è molto affezionata a _3 _1
, che ritiene a tutti gli effetti sua sorella. PE
Ha concluso che non vi è alcun pregiudizio per la minore a consentire l'adozione, ma al contrario, vi sarebbero solo benefici;
pertanto ha espresso il suo consenso in nome e per conto di . _1
L'11 giugno 2025 il legale del ricorrente ha depositato telematicamente l'email inviata dal Ministero della Giustizia Italiana con allegata comunicazione inviata dal Ministero della Giustizia Moldava e tradotta in italiano con la quale quest'ultimo Ufficio ha dato atto del fatto che , convocato dinnanzi al Tribunale di Orhei Persona_2 per ritirare l'atto da notificare, non si era presentato. Il P.M. è intervenuto.
***** Sussistono i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:
- l'adottante , nato a [...] il [...], ha compiuto i Parte_1 trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottanda (nata il [...]), la quale a sua volta è maggiorenne, come imposto dall'art. 291 c.c.;
- e hanno espresso il loro consenso;
Parte_1 ER
- , cittadina italiana, non è stata in precedenza adottata da altri;
ER
- l'adozione non risulta essere in contrasto con la figlia minore dell'adottante;
- la signora moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, ha Controparte_2 prestato il proprio consenso all'adozione della figlia e il padre ( è Persona_2 rimasto contumace;
- non è stato possibile, notificare il ricorso e i verbali di udienza al padre naturale dell'adottanda, , il quale non si è recato a ritirare gli atti al Tribunale di Persona_2
Orhej, dove era stato a tale fine convocato e a cui va dunque attribuita la responsabilità per la mancata esecuzione della notifica;
deve comunque ritenersi che la mancata prestazione del suo consenso sarebbe in ogni caso ingiustificata, atteso che -non vedendo né avendo da molti anni alcun rapporto con non ha motivo di non PE assentire alla sua adozione da parte della persona che l'ha educata e mantenuta in sua vece;
del resto, opinando diversamente, si creerebbe un ingiusto e grave pregiudizio sia al ricorrente che alla giovane, ai quali verrebbe senza alcuna ragione negata la possibilità di ottenere il riconoscimento giuridico del loro rapporto;
pagina 3 di 4 - l'adozione conviene a , in quanto in tale modo può ulteriormente ER consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega all'adottante e che nel tempo si è sempre più consolidato;
- non è emerso che il signor intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in _1 modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti. In forza delle sopra esposte considerazioni va dichiarata l'adozione di PE
da parte di .
[...] Parte_1
Ai sensi dell'art. 299 c.c., secondo quanto richiesto dalle parti, va disposto che l'adottando anteponga il cognome a quello . _1 PE
Data la peculiare natura della causa nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, dichiara l'adozione di nata a [...] il [...], da parte di ER
, nato a [...] il [...]; Parte_1 dispone che assuma il cognome in aggiunta al proprio e che pertanto ER _1 il suo cognome divenga “ ”; Parte_3 ordina che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. . Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 25 giugno 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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