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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1901/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1901/2018 R.G. vertente tra
(in breve (C.F.: Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Angela Maria De Renzo;
appellante
e
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Parte_3
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_5
), in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra CodiceFiscale_4 CP_2
; (C.F.: ) e
[...] Parte_6 C.F._5
(C.F.: ), in qualità di eredi della Parte_7 C.F._6 sig.ra , rappresentati e difeso dall'Avv. Pier Paolo Acri;
Persona_1 appellati
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francescantonio Zimatore;
appellata
1 e nella forma abbreviata Controparte_4 CP_5
) (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Maria Fattorusso;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 437/2018 del Tribunale di Crotone pubblicata il 04.04.2018, avente ad oggetto responsabilità da indebito pagamento assegni
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato le sigg.re , Controparte_2
e convenivano in giudizio innanzi al CP_1 Persona_1
Tribunale di Crotone e Controparte_6 Controparte_4
esponendo: che con sentenza n. 980/2005, Controparte_7 depositata il 3.11.2005, il Tribunale di Crotone aveva condannato il CP_8
a pagare in favore di la somma di €16.308,41 ed in
[...] Controparte_2 favore di e la somma di €6.523,36 ciascuna, oltre CP_1 Persona_1 interessi e spese;
che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva al CP_8 in data 20.6.2007; che il con deliberazione di C.C. n. 46
[...] CP_8 dell'8.10.2007, aveva riconosciuto il debito nei confronti delle attrici come debito fuori bilancio;
che con determinazione dirigenziale n. 1324 del 25.10.2007 era stato predisposto il quadro delle somme da corrispondere alle attrici, oltre che agli altri attori del procedimento definito con la sentenza indicata, sigg.ri , Parte_3
e , stabilendosi che la avrebbe ricevuto la Parte_4 Parte_5 CP_2 somma di € 18.404,38 e le le somme di € 8.379,35 ciascuna;
che, ricevuto Per_1
l'ordine dal la quale tesoriere, spediva a mezzo posta in data CP_8 CP_6
14.11.2007 gli assegni circolari non trasferibili del 13.11.2007 e che tuttavia solo i sigg.ri , e ricevevano i titoli il Parte_3 Parte_4 Parte_5
15.11.2007; che in data 16.11.2007, a fronte della richiesta del legale delle attrici, la non forniva alcuna informativa, invitando le richiedenti ad attendere ancora Pt_2
10 gg.; che con fax del 28.11.2007 si richiedeva alla di effettuare ulteriori Pt_2
2 verifiche e di fornire i numeri identificativi degli assegni;
che solo in data 30.11.2007 la forniva gli estremi identificativi dei titoli e in data 4.12.2007 le attrici Pt_2 depositavano esposto-denuncia presso i Carabinieri di che a fronte di nuova CP_8 richiesta delle attrici, la rispondeva con nota del 27.12.2007 con la CP_6 quale dichiarava che i titoli alla data di presentazione delle denunce risultavano già estinti, a mezzo della procedura Check Truncation, estinzione verificatasi in data
23.11.2007 presso le filiali di Pescara della e del CP_7 Controparte_4
; che le attrici appuravano che gli assegni erano stati incassati da soggetti i
[...] quali, dopo averli trafugati, li avevano incassati con documenti identificativi falsi;
che sussisteva la responsabilità della per omessa diligenza. CP_6
Chiedevano, pertanto, che la l' e la CP_6 Controparte_7 [...] fossero condannate a corrispondere in loro favore le Controparte_4 somme dovute sulla scorta dei citati atti del oltre al risarcimento del danno CP_8 quantificato equitativamente in €5.000,00 ciascuna.
Si costituiva con propria comparsa la deducendo: di aver Controparte_6 dato corso alle istruzioni ricevute dal emettendo centralmente Controparte_8
(BPU di Bergamo) in data 13.11.2007, gli assegni circolari richiesti, spediti il
14.11.2007; che pertanto in data 16.11.2007, alla prima richiesta delle attrici, il personale della filiale di non era in grado di fornire il numero degli assegni;
CP_8 che al momento dell'estinzione degli assegni, la non avrebbe potuto non Pt_2 pagarli, in assenza di denuncia di smarrimento o di furto;
che al momento della richiesta del 28.11.2007 da parte delle attrici, la in data 30.11.2007 aveva Pt_2 fornito il numero degli assegni;
che non poteva pretendersi che la spedisse gli Pt_2 assegni con servizio di raccomandata a/r, atteso che trattavasi di assegni non trasferibili;
che la responsabilità per il mancato incasso degli assegni era da attribuirsi agli istituti bancari negoziatori degli assegni. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
Si costituiva anche la eccependo Controparte_4 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per le pretese differenti da quelle di atteso che presso i suoi sportelli erano stati Persona_1 negoziati unicamente due assegni circolari intestati alla stessa;
nel merito, Contr deducendo: che in data 21.11.2007 si era presentata presso gli sportelli della della una persona qualificatasi come , la Controparte_9 Persona_1 quale aveva chiesto l'accensione di un conto corrente, l'adesione al servizio Paschi
3 Home ed era stata identificata a mezzo patente di guida e codice fiscale;
che in data
22.11.2007 aveva ver-sato per l'incasso gli assegni circolari Persona_1 alla stessa intestati;
che in data 23.11.2007 la aveva estinto gli assegni;
CP_6 che in data 13.12.2007 il conto corrente aveva esaurito la disponibilità per movimenti Contr di addebito;
che pertanto la aveva adottato tutte le procedure di sicurezza, andando esente da qualsiasi responsabilità; che a fronte della richiesta del 28.11.2007 del legale delle attrici, la era già a conoscenza di eventuali problemi CP_6
Contr e avrebbe potuto avvisare la considerato che solo dal 5.12.2007 le somme sul conto corrente aperto dalla sedicente furono rese disponibili. Persona_1
Si costituiva, infine, la deducendo: che in data Controparte_7
20.11.2007 si era presentata presso gli sportelli della Filiale di CP_7
Pescara, una persona qualificatasi per , che aveva aperto un c/c Controparte_2 ed era stata identificata con patente di guida e tesserino di codice fiscale;
che dopo il versamento della somma ricevuta con assegni circolari, il conto era stato bloccato;
che dopo l'interlocuzione con la il conto era stato definitivamente CP_6 bloccato ed in data 4.12.2007 sporta denuncia dalla reale avente diritto ai Carabinieri di Assumendo di aver assunto comportamenti corretti anche per la CP_8 speculare posizione di , chiedeva il rigetto della domanda formulata CP_1 nei suoi confronti.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 437/2018 il Tribunale accoglieva la domanda nei soli confronti di e per l'effetto Controparte_6 condannava quest'ultima al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di €18.404,38 ed in favore di e la Persona_1 CP_1 somma di €8.379,35 per ciascuna, oltre interessi dal 13.11.2007 alla data di effettivo pagamento;
rigettava la domanda di risarcimento danni;
condannava CP_6 al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici, mentre compensava le
[...] spese riguardo alle altre parti.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che la Controparte_4 aveva assunto un comportamento corretto nella negoziazione degli assegni
[...] circolari nn. 1801548115 di € 5.000,00 e n. 1801548116 di € 3.376,55 intestati a
. Tale banca, infatti, quando si era presentata per l'incasso Persona_1 degli assegni la sedicente intestataria (in data 21.11.2007), aveva identificato la cliente trattenendo copia della patente di guida e del tesserino di codice fiscale, aveva eseguito visura sui protesti eventualmente levati a carico del nominativo ed aveva
4 proceduto all'apertura in suo favore un rapporto di conto corrente;
in data 22.11.2007 la cliente aveva versato sul conto gli indicati assegni. A quel punto, la aveva Pt_2 trasmesso gli estremi identificativi degli assegni alla emittente in CP_6 procedura Check Truncation e gli assegni erano stati estinti dalla in CP_6 data 23.11.2007, senza alcuna comunicazione di mancato pagamento degli assegni o di anomala circolazione degli stessi. La , peraltro, solo in data 5.12.2007 CP_10 aveva reso disponibili i primi € 2.500,00 e solo dopo 5 gg. successivi gli altri importi.
Parimenti diligente veniva ritenuta la condotta di la Controparte_11 quale adottava le medesime cautele nell'identificazione delle sedicenti sigg.re e e procedeva al blocco dei conti correnti non CP_1 Controparte_2 appena verificata la sussistenza di comportamenti scorretti.
Il Tribunale evidenziava poi che le attrici, dal canto loro, avevano adottato comportamenti diligenti, atteso che già in data 16.11.2007 interpellavano la CP_6 per avere notizie in merito al mancato recapito dei titoli, in data 28.11.2007
[...] formulavano ulteriore istanza, in data 4.12.2007 sporgevano denuncia presso i
Carabinieri di in data 21.12.2007 richiedevano nuovamente il pagamento CP_8 dei titoli.
Riteneva, quindi, che la responsabilità per il mancato corretto pagamento degli assegni incombesse sulla emittente. Pt_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.10.2018, quale società incorporante Parte_2 Controparte_6 denunciandone la illegittimità nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di un comportamento non diligente nella condotta di CP_6 escludendo qualsiasi condotta colposa in capo alle banche negoziatrici degli assegni, omettendo di tenere nella giusta considerazione quanto disposto dall'art. 43 legge assegni. Deduceva l'appellante che solo in data 28.11.2007 (e quindi dopo il pagamento con la procedura check truncation, avvenuta il 23 novembre) le sig.re
, per il tramite del loro legale, formalizzavano (a mezzo fax) la Parte_8 richiesta di notizie in merito alla spedizione degli assegni e solo in data 4.12.2007 veniva sporta denuncia;
mentre non si poteva attribuire alcuna valenza alle richieste di notizie, in merito alla spedizione degli assegni, asseritamente pervenute prima del sollecito scritto;
che con lettera del 21.12.2007 veniva poi sollecitato il pagamento;
a tale missiva replicava il servizio consulenza della banca, evidenziando che la tardività della denuncia non aveva consentito il tempestivo blocco dei titoli;
che non
5 era stata tenuta nella giusta considerazione la circostanza che in data 23.11.2007, al momento dell'estinzione degli assegni, nessuna denuncia di smarrimento o furto era stata sporta e che, pertanto, la banca non poteva sottrarsi al pagamento, poiché solo in data 28.11.2007 perveniva a mezzo fax il primo sollecito scritto;
che ai sensi dell'art. 43 legge assegni, dopo aver stabilito al primo comma che l'assegno circolare emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato solo al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, al secondo comma, prevede espressamente che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento” e l'espressione "colui che paga", adoperata dalla norma, va intesa in senso ampio, riferendosi anche alla banca cui l'assegno sia stato negoziato e che lo ha poi inviato alla stanza di compensazione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19512/05). Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così statuire in riforma dell'appellata sentenza: 1) Riconoscere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ricondotta a (oggi incorporata in , in Controparte_6 Parte_2 conseguenza dei fatti lamentati;
2) Per l'effetto, rigettare la domanda nei suoi confronti, per come infondata in fatto e in diritto, con ogni statuizione consequenziale;
3) In conseguenza, disporre la reintegrazione della complessiva somma di euro 44.353,24 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparse depositate rispettivamente in data 4 e 5 aprile 2019 si costituivano e chiedendo la conferma Controparte_3 Controparte_4 della sentenza di primo grado ed eccependo la seconda anche la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
In data 09.04.2019 si costituivano anche , CP_1 Parte_3
, , , in proprio e in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 eredi della sig.ra nonché e Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, in qualità di eredi della sig.ra , i quali chiedevano il
[...] Persona_1 rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione del 09.04.2019 la causa veniva rinviata al
26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
6 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 27.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ritiene, innanzitutto, corretta la motivazione adottata dal Giudice di primo grado laddove ha escluso la responsabilità delle banche negoziatrici degli assegni.
Preme innanzitutto evidenziare che le Sezioni Unite, con la sentenza 21/05/2018,
n. 12477, dopo aver ricondotto la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., hanno precisato che, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati
7 dagli artt. 1175 e 1375 c.c., non sia più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato che una responsabilità oggettiva può concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo,non per essere con questo entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno e che, non a caso, dottrina e giurisprudenza hanno individuato ipotesi di responsabilità oggettiva nelle fattispecie tipiche delineate dagli artt. 2048/2053 c.c., tutte annoverabili nel più ampio genus dell'illecito extracontrattuale. Hanno, altresì, ricordato che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.; con la conseguenza che, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Le Sezioni Unite, con la sentenza in parola hanno, quindi, affermato che: "Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le
è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2".
Orbene, dalla pacifica ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata si ricava che la “quando si è presentata per l'incasso Controparte_4 degli assegni la sedicente intestataria (in data 21.11.2007), ha identificato la cliente trattenendo copia della patente di guida e del tesserino di co-dice fiscale, ha eseguito visura sui protesti eventualmente levati a carico nominativo ed ha proceduto all'apertura in suo favore un rap-porto di conto corrente;
in data 22.11.2007 la
8 cliente ha versato sul conto gli indicati assegni. A quel punto, la ha trasmesso Pt_2 gli estremi identificativi degli assegni alla emittente in procedura CP_6
Check Truncation e gli assegni sono stati estinti dalla in data CP_6
23.11.2007, senza alcuna comunicazione di mancato pagamento degli assegni o di anomala circolazione degli stessi. La peraltro, solo in data 5.12.2007 CP_10 ha reso disponibili i primi € 2.500,00 e solo dopo 5 gg. successivi gli altri importi, che la sedicente titolare ha esaurito la disponibilità sul conto. In sintesi, la condotta della è stata assolutamente diligente, avendo compiuto tutte le CP_10 operazioni per consentire alla Banca emittente di bloccare il pagamento degli assegni;
che anche l' adottava le medesime cautele Controparte_11 nell'identificazione delle sedicenti sigg.re e e CP_1 Controparte_2 procedeva al blocco dei conti correnti non appena verificata la sussistenza di comportamenti scorretti” (pag.
6-7 della sentenza di primo grado).
Né d'altra parte, nella specie, erano ravvisabili condotte “anomale” rispetto alle quali le banche negoziatrici erano tenute ad adottare particolari cautele ex art. 1176 comma 2 c.c..
Di contro, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato la responsabilità della banca emittente.
In primo luogo va evidenziato che già in data 16.11.2007 la di CP_6 veniva espressamente interpellata in ordine al mancato sospetto recapito dei CP_8 titoli (che erano stati spediti il 14.11.2007 unitamente ad altri assegni destinati ai sigg.ri , e , anch'essi creditori per effetto Parte_3 Parte_4 Parte_5 della sentenza n. 980/05, e regolarmente recapitati in data 15.11.2007) ed in quella circostanza, ammessa e non contestata dalla stessa parte appellante, i responsabili addetti suggerivano di attendere dieci giorni. Orbene, già tale circostanza avrebbe consigliato, se non addirittura imposto, la segnalazione da parte della predetta filiale alla BPU di Bergamo, quale emittente, ai fini della eventuale sospensione in via cautelativa della esigibilità dei titoli.
Non solo, ma risulta ex actis che in data 28.11.07 le attrici avevano comunque inviato alla apposito fax, con il quale, comunicando la mancata CP_6 ricezione degli assegni, avevano sollecitavano la banca ad effettuare le dovute e necessarie verifiche circa la sorte dei titoli. Ora, poichè detta comunicazione è stata effettuata in data antecedente al prelievo da parte dei trafugatori dei titoli delle Contr somme portate dagli assegni (ed infatti aveva reso le somme disponibili in parte
9 per €2.500,00 in data 05.12.2007 ed il resto nei cinque giorni successivi, mentre dopo il versamento degli assegni, aveva bloccato il conto il 30.11.2007 CP_11
(con saldo a quella data di €8.543,08) essendo state effettuate in quella giornata ricariche sospette di carte click per €10.000,00) e soprattutto in un momento in cui la stessa era a conoscenza della avvenuta negoziazione degli assegni CP_6 in quanto già da essa estinti il 23.11.2007, è evidente che un tempestivo e doveroso
(a fronte delle manifeste anomalie) intervento da parte della predetta avrebbe Pt_2 senza dubbio evitato le conseguenze dannose subite dalle sigg.re e Per_1
CP_2
Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata il 16.10.2018, nei confronti di Parte_1
e , Controparte_3 Controparte_4 CP_1 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , avverso la sentenza n. 437/2018 del Tribunale di
[...] Parte_7
Crotone pubblicata il 04.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati Contr che liquida: per e in €4.996,00 ciascuna per compensi, oltre rimborso CP_11 forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
per , , , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in €3.587,1 per compensi, oltre
[...] Parte_6 Parte_7 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
10 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1901/2018 R.G. vertente tra
(in breve (C.F.: Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Angela Maria De Renzo;
appellante
e
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 Parte_3
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_5
), in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra CodiceFiscale_4 CP_2
; (C.F.: ) e
[...] Parte_6 C.F._5
(C.F.: ), in qualità di eredi della Parte_7 C.F._6 sig.ra , rappresentati e difeso dall'Avv. Pier Paolo Acri;
Persona_1 appellati
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francescantonio Zimatore;
appellata
1 e nella forma abbreviata Controparte_4 CP_5
) (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Maria Fattorusso;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 437/2018 del Tribunale di Crotone pubblicata il 04.04.2018, avente ad oggetto responsabilità da indebito pagamento assegni
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato le sigg.re , Controparte_2
e convenivano in giudizio innanzi al CP_1 Persona_1
Tribunale di Crotone e Controparte_6 Controparte_4
esponendo: che con sentenza n. 980/2005, Controparte_7 depositata il 3.11.2005, il Tribunale di Crotone aveva condannato il CP_8
a pagare in favore di la somma di €16.308,41 ed in
[...] Controparte_2 favore di e la somma di €6.523,36 ciascuna, oltre CP_1 Persona_1 interessi e spese;
che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva al CP_8 in data 20.6.2007; che il con deliberazione di C.C. n. 46
[...] CP_8 dell'8.10.2007, aveva riconosciuto il debito nei confronti delle attrici come debito fuori bilancio;
che con determinazione dirigenziale n. 1324 del 25.10.2007 era stato predisposto il quadro delle somme da corrispondere alle attrici, oltre che agli altri attori del procedimento definito con la sentenza indicata, sigg.ri , Parte_3
e , stabilendosi che la avrebbe ricevuto la Parte_4 Parte_5 CP_2 somma di € 18.404,38 e le le somme di € 8.379,35 ciascuna;
che, ricevuto Per_1
l'ordine dal la quale tesoriere, spediva a mezzo posta in data CP_8 CP_6
14.11.2007 gli assegni circolari non trasferibili del 13.11.2007 e che tuttavia solo i sigg.ri , e ricevevano i titoli il Parte_3 Parte_4 Parte_5
15.11.2007; che in data 16.11.2007, a fronte della richiesta del legale delle attrici, la non forniva alcuna informativa, invitando le richiedenti ad attendere ancora Pt_2
10 gg.; che con fax del 28.11.2007 si richiedeva alla di effettuare ulteriori Pt_2
2 verifiche e di fornire i numeri identificativi degli assegni;
che solo in data 30.11.2007 la forniva gli estremi identificativi dei titoli e in data 4.12.2007 le attrici Pt_2 depositavano esposto-denuncia presso i Carabinieri di che a fronte di nuova CP_8 richiesta delle attrici, la rispondeva con nota del 27.12.2007 con la CP_6 quale dichiarava che i titoli alla data di presentazione delle denunce risultavano già estinti, a mezzo della procedura Check Truncation, estinzione verificatasi in data
23.11.2007 presso le filiali di Pescara della e del CP_7 Controparte_4
; che le attrici appuravano che gli assegni erano stati incassati da soggetti i
[...] quali, dopo averli trafugati, li avevano incassati con documenti identificativi falsi;
che sussisteva la responsabilità della per omessa diligenza. CP_6
Chiedevano, pertanto, che la l' e la CP_6 Controparte_7 [...] fossero condannate a corrispondere in loro favore le Controparte_4 somme dovute sulla scorta dei citati atti del oltre al risarcimento del danno CP_8 quantificato equitativamente in €5.000,00 ciascuna.
Si costituiva con propria comparsa la deducendo: di aver Controparte_6 dato corso alle istruzioni ricevute dal emettendo centralmente Controparte_8
(BPU di Bergamo) in data 13.11.2007, gli assegni circolari richiesti, spediti il
14.11.2007; che pertanto in data 16.11.2007, alla prima richiesta delle attrici, il personale della filiale di non era in grado di fornire il numero degli assegni;
CP_8 che al momento dell'estinzione degli assegni, la non avrebbe potuto non Pt_2 pagarli, in assenza di denuncia di smarrimento o di furto;
che al momento della richiesta del 28.11.2007 da parte delle attrici, la in data 30.11.2007 aveva Pt_2 fornito il numero degli assegni;
che non poteva pretendersi che la spedisse gli Pt_2 assegni con servizio di raccomandata a/r, atteso che trattavasi di assegni non trasferibili;
che la responsabilità per il mancato incasso degli assegni era da attribuirsi agli istituti bancari negoziatori degli assegni. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
Si costituiva anche la eccependo Controparte_4 preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per le pretese differenti da quelle di atteso che presso i suoi sportelli erano stati Persona_1 negoziati unicamente due assegni circolari intestati alla stessa;
nel merito, Contr deducendo: che in data 21.11.2007 si era presentata presso gli sportelli della della una persona qualificatasi come , la Controparte_9 Persona_1 quale aveva chiesto l'accensione di un conto corrente, l'adesione al servizio Paschi
3 Home ed era stata identificata a mezzo patente di guida e codice fiscale;
che in data
22.11.2007 aveva ver-sato per l'incasso gli assegni circolari Persona_1 alla stessa intestati;
che in data 23.11.2007 la aveva estinto gli assegni;
CP_6 che in data 13.12.2007 il conto corrente aveva esaurito la disponibilità per movimenti Contr di addebito;
che pertanto la aveva adottato tutte le procedure di sicurezza, andando esente da qualsiasi responsabilità; che a fronte della richiesta del 28.11.2007 del legale delle attrici, la era già a conoscenza di eventuali problemi CP_6
Contr e avrebbe potuto avvisare la considerato che solo dal 5.12.2007 le somme sul conto corrente aperto dalla sedicente furono rese disponibili. Persona_1
Si costituiva, infine, la deducendo: che in data Controparte_7
20.11.2007 si era presentata presso gli sportelli della Filiale di CP_7
Pescara, una persona qualificatasi per , che aveva aperto un c/c Controparte_2 ed era stata identificata con patente di guida e tesserino di codice fiscale;
che dopo il versamento della somma ricevuta con assegni circolari, il conto era stato bloccato;
che dopo l'interlocuzione con la il conto era stato definitivamente CP_6 bloccato ed in data 4.12.2007 sporta denuncia dalla reale avente diritto ai Carabinieri di Assumendo di aver assunto comportamenti corretti anche per la CP_8 speculare posizione di , chiedeva il rigetto della domanda formulata CP_1 nei suoi confronti.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 437/2018 il Tribunale accoglieva la domanda nei soli confronti di e per l'effetto Controparte_6 condannava quest'ultima al pagamento in favore di della Controparte_2 somma di €18.404,38 ed in favore di e la Persona_1 CP_1 somma di €8.379,35 per ciascuna, oltre interessi dal 13.11.2007 alla data di effettivo pagamento;
rigettava la domanda di risarcimento danni;
condannava CP_6 al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici, mentre compensava le
[...] spese riguardo alle altre parti.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che la Controparte_4 aveva assunto un comportamento corretto nella negoziazione degli assegni
[...] circolari nn. 1801548115 di € 5.000,00 e n. 1801548116 di € 3.376,55 intestati a
. Tale banca, infatti, quando si era presentata per l'incasso Persona_1 degli assegni la sedicente intestataria (in data 21.11.2007), aveva identificato la cliente trattenendo copia della patente di guida e del tesserino di codice fiscale, aveva eseguito visura sui protesti eventualmente levati a carico del nominativo ed aveva
4 proceduto all'apertura in suo favore un rapporto di conto corrente;
in data 22.11.2007 la cliente aveva versato sul conto gli indicati assegni. A quel punto, la aveva Pt_2 trasmesso gli estremi identificativi degli assegni alla emittente in CP_6 procedura Check Truncation e gli assegni erano stati estinti dalla in CP_6 data 23.11.2007, senza alcuna comunicazione di mancato pagamento degli assegni o di anomala circolazione degli stessi. La , peraltro, solo in data 5.12.2007 CP_10 aveva reso disponibili i primi € 2.500,00 e solo dopo 5 gg. successivi gli altri importi.
Parimenti diligente veniva ritenuta la condotta di la Controparte_11 quale adottava le medesime cautele nell'identificazione delle sedicenti sigg.re e e procedeva al blocco dei conti correnti non CP_1 Controparte_2 appena verificata la sussistenza di comportamenti scorretti.
Il Tribunale evidenziava poi che le attrici, dal canto loro, avevano adottato comportamenti diligenti, atteso che già in data 16.11.2007 interpellavano la CP_6 per avere notizie in merito al mancato recapito dei titoli, in data 28.11.2007
[...] formulavano ulteriore istanza, in data 4.12.2007 sporgevano denuncia presso i
Carabinieri di in data 21.12.2007 richiedevano nuovamente il pagamento CP_8 dei titoli.
Riteneva, quindi, che la responsabilità per il mancato corretto pagamento degli assegni incombesse sulla emittente. Pt_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
16.10.2018, quale società incorporante Parte_2 Controparte_6 denunciandone la illegittimità nella parte in cui il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di un comportamento non diligente nella condotta di CP_6 escludendo qualsiasi condotta colposa in capo alle banche negoziatrici degli assegni, omettendo di tenere nella giusta considerazione quanto disposto dall'art. 43 legge assegni. Deduceva l'appellante che solo in data 28.11.2007 (e quindi dopo il pagamento con la procedura check truncation, avvenuta il 23 novembre) le sig.re
, per il tramite del loro legale, formalizzavano (a mezzo fax) la Parte_8 richiesta di notizie in merito alla spedizione degli assegni e solo in data 4.12.2007 veniva sporta denuncia;
mentre non si poteva attribuire alcuna valenza alle richieste di notizie, in merito alla spedizione degli assegni, asseritamente pervenute prima del sollecito scritto;
che con lettera del 21.12.2007 veniva poi sollecitato il pagamento;
a tale missiva replicava il servizio consulenza della banca, evidenziando che la tardività della denuncia non aveva consentito il tempestivo blocco dei titoli;
che non
5 era stata tenuta nella giusta considerazione la circostanza che in data 23.11.2007, al momento dell'estinzione degli assegni, nessuna denuncia di smarrimento o furto era stata sporta e che, pertanto, la banca non poteva sottrarsi al pagamento, poiché solo in data 28.11.2007 perveniva a mezzo fax il primo sollecito scritto;
che ai sensi dell'art. 43 legge assegni, dopo aver stabilito al primo comma che l'assegno circolare emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato solo al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, al secondo comma, prevede espressamente che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento” e l'espressione "colui che paga", adoperata dalla norma, va intesa in senso ampio, riferendosi anche alla banca cui l'assegno sia stato negoziato e che lo ha poi inviato alla stanza di compensazione (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19512/05). Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così statuire in riforma dell'appellata sentenza: 1) Riconoscere e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ricondotta a (oggi incorporata in , in Controparte_6 Parte_2 conseguenza dei fatti lamentati;
2) Per l'effetto, rigettare la domanda nei suoi confronti, per come infondata in fatto e in diritto, con ogni statuizione consequenziale;
3) In conseguenza, disporre la reintegrazione della complessiva somma di euro 44.353,24 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparse depositate rispettivamente in data 4 e 5 aprile 2019 si costituivano e chiedendo la conferma Controparte_3 Controparte_4 della sentenza di primo grado ed eccependo la seconda anche la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
In data 09.04.2019 si costituivano anche , CP_1 Parte_3
, , , in proprio e in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 eredi della sig.ra nonché e Controparte_2 Parte_6 Parte_7
, in qualità di eredi della sig.ra , i quali chiedevano il
[...] Persona_1 rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione del 09.04.2019 la causa veniva rinviata al
26.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
6 Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 21.02.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 27.05.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. L'appello supera il vaglio di ammissibilità in rito di cui all'art. 342 c.p.c. fondandosi su critiche sufficientemente argomentate, in termini tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali è fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata. Al riguardo, val la pena rilevare che la Suprema
Corte, con rilevante ed autorevole intervento nomofilattico, ha "mitigato" le rigide preclusioni formali introdotte dalla novellata disposizione processuale (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
§3. Le valutazioni della Corte
3.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ritiene, innanzitutto, corretta la motivazione adottata dal Giudice di primo grado laddove ha escluso la responsabilità delle banche negoziatrici degli assegni.
Preme innanzitutto evidenziare che le Sezioni Unite, con la sentenza 21/05/2018,
n. 12477, dopo aver ricondotto la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., hanno precisato che, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati
7 dagli artt. 1175 e 1375 c.c., non sia più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato che una responsabilità oggettiva può concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo,non per essere con questo entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno e che, non a caso, dottrina e giurisprudenza hanno individuato ipotesi di responsabilità oggettiva nelle fattispecie tipiche delineate dagli artt. 2048/2053 c.c., tutte annoverabili nel più ampio genus dell'illecito extracontrattuale. Hanno, altresì, ricordato che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il criterio che presiede alla valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli artt. 1176, 2118 c.c.; con la conseguenza che, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Le Sezioni Unite, con la sentenza in parola hanno, quindi, affermato che: "Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le
è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2".
Orbene, dalla pacifica ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata si ricava che la “quando si è presentata per l'incasso Controparte_4 degli assegni la sedicente intestataria (in data 21.11.2007), ha identificato la cliente trattenendo copia della patente di guida e del tesserino di co-dice fiscale, ha eseguito visura sui protesti eventualmente levati a carico nominativo ed ha proceduto all'apertura in suo favore un rap-porto di conto corrente;
in data 22.11.2007 la
8 cliente ha versato sul conto gli indicati assegni. A quel punto, la ha trasmesso Pt_2 gli estremi identificativi degli assegni alla emittente in procedura CP_6
Check Truncation e gli assegni sono stati estinti dalla in data CP_6
23.11.2007, senza alcuna comunicazione di mancato pagamento degli assegni o di anomala circolazione degli stessi. La peraltro, solo in data 5.12.2007 CP_10 ha reso disponibili i primi € 2.500,00 e solo dopo 5 gg. successivi gli altri importi, che la sedicente titolare ha esaurito la disponibilità sul conto. In sintesi, la condotta della è stata assolutamente diligente, avendo compiuto tutte le CP_10 operazioni per consentire alla Banca emittente di bloccare il pagamento degli assegni;
che anche l' adottava le medesime cautele Controparte_11 nell'identificazione delle sedicenti sigg.re e e CP_1 Controparte_2 procedeva al blocco dei conti correnti non appena verificata la sussistenza di comportamenti scorretti” (pag.
6-7 della sentenza di primo grado).
Né d'altra parte, nella specie, erano ravvisabili condotte “anomale” rispetto alle quali le banche negoziatrici erano tenute ad adottare particolari cautele ex art. 1176 comma 2 c.c..
Di contro, correttamente il giudice di prime cure ha ravvisato la responsabilità della banca emittente.
In primo luogo va evidenziato che già in data 16.11.2007 la di CP_6 veniva espressamente interpellata in ordine al mancato sospetto recapito dei CP_8 titoli (che erano stati spediti il 14.11.2007 unitamente ad altri assegni destinati ai sigg.ri , e , anch'essi creditori per effetto Parte_3 Parte_4 Parte_5 della sentenza n. 980/05, e regolarmente recapitati in data 15.11.2007) ed in quella circostanza, ammessa e non contestata dalla stessa parte appellante, i responsabili addetti suggerivano di attendere dieci giorni. Orbene, già tale circostanza avrebbe consigliato, se non addirittura imposto, la segnalazione da parte della predetta filiale alla BPU di Bergamo, quale emittente, ai fini della eventuale sospensione in via cautelativa della esigibilità dei titoli.
Non solo, ma risulta ex actis che in data 28.11.07 le attrici avevano comunque inviato alla apposito fax, con il quale, comunicando la mancata CP_6 ricezione degli assegni, avevano sollecitavano la banca ad effettuare le dovute e necessarie verifiche circa la sorte dei titoli. Ora, poichè detta comunicazione è stata effettuata in data antecedente al prelievo da parte dei trafugatori dei titoli delle Contr somme portate dagli assegni (ed infatti aveva reso le somme disponibili in parte
9 per €2.500,00 in data 05.12.2007 ed il resto nei cinque giorni successivi, mentre dopo il versamento degli assegni, aveva bloccato il conto il 30.11.2007 CP_11
(con saldo a quella data di €8.543,08) essendo state effettuate in quella giornata ricariche sospette di carte click per €10.000,00) e soprattutto in un momento in cui la stessa era a conoscenza della avvenuta negoziazione degli assegni CP_6 in quanto già da essa estinti il 23.11.2007, è evidente che un tempestivo e doveroso
(a fronte delle manifeste anomalie) intervento da parte della predetta avrebbe Pt_2 senza dubbio evitato le conseguenze dannose subite dalle sigg.re e Per_1
CP_2
Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite, liquidate con applicazione dei minimi tariffari avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, seguono la regola della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata il 16.10.2018, nei confronti di Parte_1
e , Controparte_3 Controparte_4 CP_1 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , avverso la sentenza n. 437/2018 del Tribunale di
[...] Parte_7
Crotone pubblicata il 04.04.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati Contr che liquida: per e in €4.996,00 ciascuna per compensi, oltre rimborso CP_11 forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
per , , , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in €3.587,1 per compensi, oltre
[...] Parte_6 Parte_7 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di
10 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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