Provvedimento: Gli artt. 11 e 24 della legge 4 agosto 1965 n. 1103 - concernenti le mansioni dei tecnici di radiologia - vanno intesi nel senso che l'attività di tali lavoratori deve svolgersi sempre sotto la responsabilità ed il diretto controllo del medico radiologo anche se attiene esclusivamente all'uso di impianti di schermografia e non di radiologia (non distinti in alcun modo dall'art. 97 terzo comma del d.P.R. 12 febbraio 1964 n. 185, ai fini della conseguente protezione sanitaria); il che, comportando la necessità di frequenza, da parte del medico stesso, dei luoghi in cui sono ubicati tali impianti, è condizione sufficiente a concretare - con riguardo a quest'ultimo - l'ipotesi di esposizione …
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