Art. 58.
Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 30 giugno 1959.
Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 30 giugno 1959.