Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 58.
Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 30 giugno 1959.
Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 30 giugno 1959.
Giurisprudenza • 54
- 1. Trib. Foggia, sentenza 12/07/2022, n. 2673Provvedimento: […] “trattamenti pensionistici”; e, prima di detta disposizione, l'art. 58 della legge n. 153/1969 operava in riferimento alla “materia di pensioni” mentre l'art. 97 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 prendeva in considerazione i provvedimenti dell CP_1Leggi di più...
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