Articolo 58 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 maggio 1969
Art. 58.
Le decisioni adottate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pensioni, possono essere impugnate in sede giudiziaria entro il termine di dieci anni.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 30 giugno 1959.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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