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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 ed iscritta al n.
1473 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Parte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. Pamela Pagani dell'Avvocatura del Comune e con elezione di domicilio in Piazza Diaz
n. 1 - , presso e nella sede comunale Pt_1
APPELLANTE
contro
- nella qualità di legale rappresentate della ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Pieranna Filippi del foro di Trapani e con elezione di domicilio in Corso Gen. Medici n. 61 – Alcamo (TP), presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 158/2024 del 27.5/19.7.2024 del Giudice di Pace di . Pt_1
All'udienza del giorno 13 febbraio 2024, visti gli artt. 204 bis C.d.S, art. 7 D.Lgs. 1° settembre 2011 n.
150 e art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In totale riforma della sentenza n.158/2024 pubblicata in data 19.07.2024 dal Giudice di Pace di
Lecco, confermare il verbale di accertamento n.853672023 del 11.07.2023 emesso dal comando di polizia Locale del
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Parte_1
pagina 1 di 7 Per l'appellata: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l'appello ex adverso proposto per genericità dei motivi
di impugnazione e in quanto palesemente infondato, disponendo, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. procedersi alla discussione
orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
2) Nel merito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza funzionale, rigettare il ricorso in appello proposto ex adverso,
in quanto infondato, confermando per l'effetto la sentenza del Giudice di Pace di n. 158/2024, ex adverso impugnata. Pt_1
3) Condannare l'amministrazione appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del
sottoscritto difensore, quale procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con tempestivo ricorso in appello, il ha impugnato la sentenza n. Parte_1
158/2024 depositata dal Giudice di Pace di Lecco in data 19.7.2024, chiedendone l'integrale riforma,
con conseguente conferma del verbale di accertamento n. 8536/V dell'11.7.2023 emesso dalla Polizia
Locale del sull'assunto che le proroghe legislative sull'occupazione di suolo Parte_1
pubblico dovute alla situazione pandemica non potessero legittimare l'occupazione di suolo pubblico da parte di con riferimento ad uno stallo diverso (oggetto di precedente concessione CP_2
OSP n. 375/2022) rispetto a quello di successiva assegnazione (con concessione OSP 9/2023) e che il
Giudice di Pace non potesse valutare la legittimità del provvedimento amministrativo.
2. - Si è costituita che, nel ripercorre le vicende amministrative e processuali, ha CP_2
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per difetto di specificità
delle censure e per manifesta infondatezza dei motivi;
ha ritenuto la giurisdizione e la competenza del
Giudice di Pace;
ha ribadito la correttezza del provvedimento appellato, di cui ha chiesto la conferma,
previo rigetto dell'appello.
3. - Come si ricava dagli atti e dai documenti di causa (anche di quella di primo grado),
svolge attività di ristorante/bistrot con somministrazione di alimenti, pasti caldi e CP_2
bevande in un locale sito in , Vicolo del Torchio n. 1, in forza del subentro alla società Pt_1 [...]
di . CP_3 Controparte_4
Per quanto qui rileva, quest'ultima società ha ottenuto dal Comune di in data 29.5.2020 Pt_1
la concessione n. 129 per l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Cermenati con fioriere, ombrelloni pagina 2 di 7 e tavolini per 53,60 mq individuati come “Posizione C”. Con concessione n. 153/2021 l'occupazione di suolo pubblico è stata prorogata sino al 30.4.2022 (doc. 2 fascicolo di I grado dell'appellata).
Nelle more, il Comune di , con Delibera Consiliare n. 18 del 29.3.2022, ha approvato il Pt_1
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto, introducendo quale criterio per la concessione in via prioritaria di uno spazio pubblico in Piazza Cermenati l'affaccio sulla piazza (doc. 3
fascicolo di I grado dell'appellata). All'art. 12 prevede poi la proroga sino al 30.9.2022 delle concessioni in scadenza.
ha impugnato il Regolamento innanzi al T.A.R. Lombardia (doc. 4 fascicolo di I CP_2
grado dell'appellata) e nel contempo, per effetto della proroga al 31.12.2022 delle occupazioni “in deroga” previste per il periodo pandemico inizialmente dall'art. 9 ter comma 5 D.L. 28.10.2020 n. 137
(convertito con modificazioni dalla Legge 18.12.2020 n. 176), ha chiesto la proroga dell'occupazione della Posizione C.
Fa notare questo Giudicante come il Comune di , nell'accordare la proroga (doc. 5 Pt_1
fascicolo di I grado dell'appellata), non si sia limitato a recepire la previsione normativa, ma abbia rilevato un “dubbio interpretativo” e, sull'assunto che “si va incontro alla stagione invernale, il cui
impatto sul territorio delle occupazioni è meno incisivo in relazione alla fruizione degli spazi pubblici”, ha accordato una “proroga d'ufficio”, “dando inizio all'occupazione ex novo con le nuove
norme dal 01.01.2023”. In sostanza, il non ha ritenuto prorogabili, per effetto delle proroghe Pt_1
legislative contenute nelle norme d'urgenza emesse nella persistenza della pandemia da Covid, le concessioni di occupazione di suolo pubblico accordate prima dell'adozione del nuovo Regolamento,
ma, nella contingenza del periodo invernale, ha concesso una proroga d'ufficio, rinviando alla data dell'1.1.2023 il termine previsto invece al 30.9.2022 nel citato art. 12 del Regolamento.
Dando poi evasione alla richiesta di concessione di suolo pubblico su Piazza Cermenati,
presentata da il 24.9.2022, in applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo CP_2
Regolamento, il Comune di ha rilasciato la concessione n. 9/2023 avente ad oggetto la Posizione Pt_1
A fino al 31.12.2023 (doc. 6 fascicolo di I grado dell'appellata).
pagina 3 di 7 La società, con comunicazione del 26.1.2023 (doc. 7 fascicolo di I grado dell'appellata), nel contestare la scelta del e nell'evidenziare di mantenere interesse al ricorso Parte_1
amministrativo pendente, ha richiamato l'ulteriore proroga legislativa al 30.6.2023 introdotta dall'art. 1
comma 815 Legge 197/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) ed ha quindi manifestato la sua determinazione di continuare occupare sino a quella data la Posizione C.
L'11.2.2023 la Polizia Locale del ha effettuato sopralluogo, verificando Parte_1
l'effettiva occupazione da parte di del vecchio stallo, assegnato nel frattempo ad altro CP_2
soggetto: per l'effetto, ha consegnato il verbale di contestazione n. 8535/V per la violazione dell'art. 20
del C.d.S. per occupazione di area diversa rispetto a quella oggetto della concessione 9/2023, con irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 173,00 e con sanzione accessoria della rimozione (doc. 1
fascicolo di I grado dell'appellata e doc. 2 dell'appellante); il , con provvedimento Parte_1
22.2.2023, ha diffidato la società a rimuovere entro 48 ore quanto insistente nell'area abusivamente occupata (doc. 7 fascicolo di I grado dell'appellata).
Contro il verbale ha presentato tempestivo ricorso al Giudice di Pace, originando il CP_2
procedimento iscritto al ruolo n. 260/2023. Il si è costituito con memoria del Parte_1
Comandante.
In data 3.3.2023 ha depositato il decreto in pari data del Presidente della Sezione I CP_2
T.A.R. Milano, che ha sospeso cautelarmente i provvedimenti impugnati innanzi al Giudice
Amministrativo. Ha pure insistito per la sospensiva del verbale, che il Giudice di Pace ha accolto,
sempre in data 3.3.2023.
Dopo due rinvii, all'udienza del 27.5.2024 il Giudice di Pace ha deciso la causa con lettura del dispositivo, alla quale ha fatto seguito il deposito delle motivazioni in data 19.7.2024 (doc. 1
dell'appellante e doc. 1 dell'appellata). In sintesi, il primo Giudice ha ritenuto l'illegittimità del verbale
15.2.2023 perché adottato senza tener conto della proroga della concessione n. 153/2021 sino alla data del 30 giugno 2023 per effetto delle norme legislative che hanno di volta in volta prorogato la disposizione dell'art. 9 ter comma 5 D.L. 28.10.2020 n. 137. Ha poi ulteriormente aggiunto: “La
distinta e successiva concessione n. 9 del 20 gennaio 2023 del non sposta i termini Parte_1
della questione perché illegittima in primo luogo in quanto emessa in violazione dei soprarichiamati
pagina 4 di 7 provvedimenti normativi di proroga ed in secondo luogo perché basata sulla delibera consiliare n.
18/2022 del 29 marzo 2022 (nel corso del quale è stata approvato il nuovo Regolamento per
l'occupazione del suolo pubblico) già dichiarata illegittima seppure in via provvisoria tanto dal TAR
della Lombardi quanto dal Consiglio di Stato (come da provvedimenti depositati dalla difesa della
società ricorrente)”.
4. - Con l'appello de quo agitur il ha contestato il potere del Giudice di Pace Parte_1
di sindacare la validità della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 9/2023 ed ha ritenuto erronea la decisione.
Osserva questo Giudice d'appello come la motivazione portante della sentenza impugnata non sia costituita principalmente dalla censura della nuova concessione, quanto dall'assunto che il verbale impugnato non abbia tenuto conto degli effetti delle proroghe legislative rispetto alla prima concessione di OSP. Per tale ragione non viene in evidenza un difetto di giurisdizione e la causa può
essere decisa facendo corretta applicazione delle norme.
Segnatamente, il citato art. 9 ter comma 5 D.L. 28.10.2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla Legge 18.12.2020 n. 176) ha previsto che “Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni … non è
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice di cui al D.Lgs 22. gennaio
2004 n. 42 [Codice dei Beni Culturali e Paesaggio]. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui
al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1 lettera e-bis) [180
giorni] del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”. In definitiva, la norma (eccezionale) ha inteso agevolare le attività di ristorazione – colpite dalle chiusure, prima, e dalle restrizioni dovute all'obbligo di distanziamento, poi, connesse alla pandemia – consentendo l'allestimento di tavoli in aree pubbliche senza i divieti imposti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e senza la limitazione massima dei 180 giorni previsti dal Testo Unico Edilizia. La proroga è stata estesa, senza soluzione di continuità, sino al 31.12.2024 (da ultimo dall'art. 1 comma 8 Legge 30.12.2023 n. 2104).
pagina 5 di 7 Orbene, le disposizioni in esame non devono essere intese come una sorta di generale autorizzazione all'utilizzo di suolo pubblico fuori da ogni regola, bensì come espressa deroga solamente ai divieti ed alle limitazioni indicate dalle disposizioni che esplicitamente richiamano. Senza
dubbio in forza di queste deroghe la dante causa dell'odierna appellata ha ottenuto dal Comune di la concessione n. 129 del 29.5.2020 ma, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Pt_1
per l'occupazione degli spazi pubblici in data 29.3.2022, la concessione era ormai scaduta, tanto che,
come previsto dall'art. 12 del Regolamento, doveva essere nuovamente richiesta entro il 30.9.2022.
Come già detto sopra, sin dal momento in cui ha chiesto al di CP_2 Parte_1
considerare prorogata ex lege al 31.12.2022 la concessione quale conseguenza della proroga a tale data delle disposizioni dell'art. 9 ter comma 5 D.L. 137/2020, il ha correttamente negato siffatta Pt_1
automaticità ed ha concesso la proroga per altre ragioni. Preso poi atto della cessazione degli effetti della presente concessione OSP, il Comune ha evaso la domanda di ed ha accordato la nuova CP_2
concessione n. 9/2023, coerente con il Regolamento (nel frattempo considerato valido dal che CP_5
ha rigettato il ricorso di con sentenza n. 1578/2024 prodotta al doc. 3 dell'appellante). CP_2
Erra, quindi, il primo Giudice quando afferma che le proroghe legislative alle deroghe previste al più volte citato art. 9 ter abbiano determinato il mantenimento dell'efficacia della prima concessione
OSP: al contrario, il nuovo assetto regolamentare introdotto dal ha portato alla Parte_1
perdita di efficacia di tale concessione, non più conforme alla nuova disciplina, e ben CP_2
consapevole di ciò, ha presentato apposita istanza per una nuova concessione, che ha regolarmente ottenuto ma che poi non ha rispettato. Al momento del sopralluogo della Polizia Locale e della comminazione della sanzione qui opposta era dunque vigente solo la concessione OSP n. 9/2023 e non già la precedente, che aveva perso ogni efficacia per l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e che tale efficacia non poteva ricevere dalle proroghe legislative. La determinazione di di CP_2
continuare ad occupare la Posizione C sull'asserita convinzione di essere ancora titolare della concessione iniziale era (ed è) priva di giuridico fondamento, sicché il verbale è stato regolarmente elevato.
L'appello va pertanto accolto, con totale riforma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 7 5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, , nella qualità di Controparte_1
legale rappresentate della va condannato a rifonderle al per il doppio CP_2 Parte_1
grado di giudizio, spese che si liquidano – tenuto conto del valore della causa e dell'attività
effettivamente espletata – in euro 346,00 (per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il primo grado ed in euro 553,50 (di cui euro 91,50 per anticipazioni ed euro 462,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il presente grado d'appello.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando in grado d'appello, così provvede:
ACCOGLIE
l'appello e, per l'effetto,
RIFORMA
in toto la sentenza n. 158/2024 del 27.5/19.7.2024 del Giudice di Pace di Lecco e
CONFERMA
il verbale di accertamento n. 853672023 dell'11.7.2023 emesso dal Comando di Polizia Locale del
Pa Comune . Pt_1
CONDANNA
, nella qualità di legale rappresentate della ( ), a Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rifondere al le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 346,00 (per Parte_1
compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il primo grado ed in euro 553,50 (di cui euro 91,50 per anticipazioni ed euro 462,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA,
se dovute, per il presente grado d'appello.
Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecco il 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 ed iscritta al n.
1473 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Parte_1 P.IVA_1
proc. dom. avv. Pamela Pagani dell'Avvocatura del Comune e con elezione di domicilio in Piazza Diaz
n. 1 - , presso e nella sede comunale Pt_1
APPELLANTE
contro
- nella qualità di legale rappresentate della ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Pieranna Filippi del foro di Trapani e con elezione di domicilio in Corso Gen. Medici n. 61 – Alcamo (TP), presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 158/2024 del 27.5/19.7.2024 del Giudice di Pace di . Pt_1
All'udienza del giorno 13 febbraio 2024, visti gli artt. 204 bis C.d.S, art. 7 D.Lgs. 1° settembre 2011 n.
150 e art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In totale riforma della sentenza n.158/2024 pubblicata in data 19.07.2024 dal Giudice di Pace di
Lecco, confermare il verbale di accertamento n.853672023 del 11.07.2023 emesso dal comando di polizia Locale del
. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Parte_1
pagina 1 di 7 Per l'appellata: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l'appello ex adverso proposto per genericità dei motivi
di impugnazione e in quanto palesemente infondato, disponendo, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. procedersi alla discussione
orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
2) Nel merito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza funzionale, rigettare il ricorso in appello proposto ex adverso,
in quanto infondato, confermando per l'effetto la sentenza del Giudice di Pace di n. 158/2024, ex adverso impugnata. Pt_1
3) Condannare l'amministrazione appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del
sottoscritto difensore, quale procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con tempestivo ricorso in appello, il ha impugnato la sentenza n. Parte_1
158/2024 depositata dal Giudice di Pace di Lecco in data 19.7.2024, chiedendone l'integrale riforma,
con conseguente conferma del verbale di accertamento n. 8536/V dell'11.7.2023 emesso dalla Polizia
Locale del sull'assunto che le proroghe legislative sull'occupazione di suolo Parte_1
pubblico dovute alla situazione pandemica non potessero legittimare l'occupazione di suolo pubblico da parte di con riferimento ad uno stallo diverso (oggetto di precedente concessione CP_2
OSP n. 375/2022) rispetto a quello di successiva assegnazione (con concessione OSP 9/2023) e che il
Giudice di Pace non potesse valutare la legittimità del provvedimento amministrativo.
2. - Si è costituita che, nel ripercorre le vicende amministrative e processuali, ha CP_2
eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per difetto di specificità
delle censure e per manifesta infondatezza dei motivi;
ha ritenuto la giurisdizione e la competenza del
Giudice di Pace;
ha ribadito la correttezza del provvedimento appellato, di cui ha chiesto la conferma,
previo rigetto dell'appello.
3. - Come si ricava dagli atti e dai documenti di causa (anche di quella di primo grado),
svolge attività di ristorante/bistrot con somministrazione di alimenti, pasti caldi e CP_2
bevande in un locale sito in , Vicolo del Torchio n. 1, in forza del subentro alla società Pt_1 [...]
di . CP_3 Controparte_4
Per quanto qui rileva, quest'ultima società ha ottenuto dal Comune di in data 29.5.2020 Pt_1
la concessione n. 129 per l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Cermenati con fioriere, ombrelloni pagina 2 di 7 e tavolini per 53,60 mq individuati come “Posizione C”. Con concessione n. 153/2021 l'occupazione di suolo pubblico è stata prorogata sino al 30.4.2022 (doc. 2 fascicolo di I grado dell'appellata).
Nelle more, il Comune di , con Delibera Consiliare n. 18 del 29.3.2022, ha approvato il Pt_1
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto, introducendo quale criterio per la concessione in via prioritaria di uno spazio pubblico in Piazza Cermenati l'affaccio sulla piazza (doc. 3
fascicolo di I grado dell'appellata). All'art. 12 prevede poi la proroga sino al 30.9.2022 delle concessioni in scadenza.
ha impugnato il Regolamento innanzi al T.A.R. Lombardia (doc. 4 fascicolo di I CP_2
grado dell'appellata) e nel contempo, per effetto della proroga al 31.12.2022 delle occupazioni “in deroga” previste per il periodo pandemico inizialmente dall'art. 9 ter comma 5 D.L. 28.10.2020 n. 137
(convertito con modificazioni dalla Legge 18.12.2020 n. 176), ha chiesto la proroga dell'occupazione della Posizione C.
Fa notare questo Giudicante come il Comune di , nell'accordare la proroga (doc. 5 Pt_1
fascicolo di I grado dell'appellata), non si sia limitato a recepire la previsione normativa, ma abbia rilevato un “dubbio interpretativo” e, sull'assunto che “si va incontro alla stagione invernale, il cui
impatto sul territorio delle occupazioni è meno incisivo in relazione alla fruizione degli spazi pubblici”, ha accordato una “proroga d'ufficio”, “dando inizio all'occupazione ex novo con le nuove
norme dal 01.01.2023”. In sostanza, il non ha ritenuto prorogabili, per effetto delle proroghe Pt_1
legislative contenute nelle norme d'urgenza emesse nella persistenza della pandemia da Covid, le concessioni di occupazione di suolo pubblico accordate prima dell'adozione del nuovo Regolamento,
ma, nella contingenza del periodo invernale, ha concesso una proroga d'ufficio, rinviando alla data dell'1.1.2023 il termine previsto invece al 30.9.2022 nel citato art. 12 del Regolamento.
Dando poi evasione alla richiesta di concessione di suolo pubblico su Piazza Cermenati,
presentata da il 24.9.2022, in applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo CP_2
Regolamento, il Comune di ha rilasciato la concessione n. 9/2023 avente ad oggetto la Posizione Pt_1
A fino al 31.12.2023 (doc. 6 fascicolo di I grado dell'appellata).
pagina 3 di 7 La società, con comunicazione del 26.1.2023 (doc. 7 fascicolo di I grado dell'appellata), nel contestare la scelta del e nell'evidenziare di mantenere interesse al ricorso Parte_1
amministrativo pendente, ha richiamato l'ulteriore proroga legislativa al 30.6.2023 introdotta dall'art. 1
comma 815 Legge 197/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe) ed ha quindi manifestato la sua determinazione di continuare occupare sino a quella data la Posizione C.
L'11.2.2023 la Polizia Locale del ha effettuato sopralluogo, verificando Parte_1
l'effettiva occupazione da parte di del vecchio stallo, assegnato nel frattempo ad altro CP_2
soggetto: per l'effetto, ha consegnato il verbale di contestazione n. 8535/V per la violazione dell'art. 20
del C.d.S. per occupazione di area diversa rispetto a quella oggetto della concessione 9/2023, con irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 173,00 e con sanzione accessoria della rimozione (doc. 1
fascicolo di I grado dell'appellata e doc. 2 dell'appellante); il , con provvedimento Parte_1
22.2.2023, ha diffidato la società a rimuovere entro 48 ore quanto insistente nell'area abusivamente occupata (doc. 7 fascicolo di I grado dell'appellata).
Contro il verbale ha presentato tempestivo ricorso al Giudice di Pace, originando il CP_2
procedimento iscritto al ruolo n. 260/2023. Il si è costituito con memoria del Parte_1
Comandante.
In data 3.3.2023 ha depositato il decreto in pari data del Presidente della Sezione I CP_2
T.A.R. Milano, che ha sospeso cautelarmente i provvedimenti impugnati innanzi al Giudice
Amministrativo. Ha pure insistito per la sospensiva del verbale, che il Giudice di Pace ha accolto,
sempre in data 3.3.2023.
Dopo due rinvii, all'udienza del 27.5.2024 il Giudice di Pace ha deciso la causa con lettura del dispositivo, alla quale ha fatto seguito il deposito delle motivazioni in data 19.7.2024 (doc. 1
dell'appellante e doc. 1 dell'appellata). In sintesi, il primo Giudice ha ritenuto l'illegittimità del verbale
15.2.2023 perché adottato senza tener conto della proroga della concessione n. 153/2021 sino alla data del 30 giugno 2023 per effetto delle norme legislative che hanno di volta in volta prorogato la disposizione dell'art. 9 ter comma 5 D.L. 28.10.2020 n. 137. Ha poi ulteriormente aggiunto: “La
distinta e successiva concessione n. 9 del 20 gennaio 2023 del non sposta i termini Parte_1
della questione perché illegittima in primo luogo in quanto emessa in violazione dei soprarichiamati
pagina 4 di 7 provvedimenti normativi di proroga ed in secondo luogo perché basata sulla delibera consiliare n.
18/2022 del 29 marzo 2022 (nel corso del quale è stata approvato il nuovo Regolamento per
l'occupazione del suolo pubblico) già dichiarata illegittima seppure in via provvisoria tanto dal TAR
della Lombardi quanto dal Consiglio di Stato (come da provvedimenti depositati dalla difesa della
società ricorrente)”.
4. - Con l'appello de quo agitur il ha contestato il potere del Giudice di Pace Parte_1
di sindacare la validità della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 9/2023 ed ha ritenuto erronea la decisione.
Osserva questo Giudice d'appello come la motivazione portante della sentenza impugnata non sia costituita principalmente dalla censura della nuova concessione, quanto dall'assunto che il verbale impugnato non abbia tenuto conto degli effetti delle proroghe legislative rispetto alla prima concessione di OSP. Per tale ragione non viene in evidenza un difetto di giurisdizione e la causa può
essere decisa facendo corretta applicazione delle norme.
Segnatamente, il citato art. 9 ter comma 5 D.L. 28.10.2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla Legge 18.12.2020 n. 176) ha previsto che “Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni … non è
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice di cui al D.Lgs 22. gennaio
2004 n. 42 [Codice dei Beni Culturali e Paesaggio]. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui
al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1 lettera e-bis) [180
giorni] del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”. In definitiva, la norma (eccezionale) ha inteso agevolare le attività di ristorazione – colpite dalle chiusure, prima, e dalle restrizioni dovute all'obbligo di distanziamento, poi, connesse alla pandemia – consentendo l'allestimento di tavoli in aree pubbliche senza i divieti imposti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e senza la limitazione massima dei 180 giorni previsti dal Testo Unico Edilizia. La proroga è stata estesa, senza soluzione di continuità, sino al 31.12.2024 (da ultimo dall'art. 1 comma 8 Legge 30.12.2023 n. 2104).
pagina 5 di 7 Orbene, le disposizioni in esame non devono essere intese come una sorta di generale autorizzazione all'utilizzo di suolo pubblico fuori da ogni regola, bensì come espressa deroga solamente ai divieti ed alle limitazioni indicate dalle disposizioni che esplicitamente richiamano. Senza
dubbio in forza di queste deroghe la dante causa dell'odierna appellata ha ottenuto dal Comune di la concessione n. 129 del 29.5.2020 ma, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Pt_1
per l'occupazione degli spazi pubblici in data 29.3.2022, la concessione era ormai scaduta, tanto che,
come previsto dall'art. 12 del Regolamento, doveva essere nuovamente richiesta entro il 30.9.2022.
Come già detto sopra, sin dal momento in cui ha chiesto al di CP_2 Parte_1
considerare prorogata ex lege al 31.12.2022 la concessione quale conseguenza della proroga a tale data delle disposizioni dell'art. 9 ter comma 5 D.L. 137/2020, il ha correttamente negato siffatta Pt_1
automaticità ed ha concesso la proroga per altre ragioni. Preso poi atto della cessazione degli effetti della presente concessione OSP, il Comune ha evaso la domanda di ed ha accordato la nuova CP_2
concessione n. 9/2023, coerente con il Regolamento (nel frattempo considerato valido dal che CP_5
ha rigettato il ricorso di con sentenza n. 1578/2024 prodotta al doc. 3 dell'appellante). CP_2
Erra, quindi, il primo Giudice quando afferma che le proroghe legislative alle deroghe previste al più volte citato art. 9 ter abbiano determinato il mantenimento dell'efficacia della prima concessione
OSP: al contrario, il nuovo assetto regolamentare introdotto dal ha portato alla Parte_1
perdita di efficacia di tale concessione, non più conforme alla nuova disciplina, e ben CP_2
consapevole di ciò, ha presentato apposita istanza per una nuova concessione, che ha regolarmente ottenuto ma che poi non ha rispettato. Al momento del sopralluogo della Polizia Locale e della comminazione della sanzione qui opposta era dunque vigente solo la concessione OSP n. 9/2023 e non già la precedente, che aveva perso ogni efficacia per l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e che tale efficacia non poteva ricevere dalle proroghe legislative. La determinazione di di CP_2
continuare ad occupare la Posizione C sull'asserita convinzione di essere ancora titolare della concessione iniziale era (ed è) priva di giuridico fondamento, sicché il verbale è stato regolarmente elevato.
L'appello va pertanto accolto, con totale riforma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 7 5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, , nella qualità di Controparte_1
legale rappresentate della va condannato a rifonderle al per il doppio CP_2 Parte_1
grado di giudizio, spese che si liquidano – tenuto conto del valore della causa e dell'attività
effettivamente espletata – in euro 346,00 (per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il primo grado ed in euro 553,50 (di cui euro 91,50 per anticipazioni ed euro 462,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il presente grado d'appello.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando in grado d'appello, così provvede:
ACCOGLIE
l'appello e, per l'effetto,
RIFORMA
in toto la sentenza n. 158/2024 del 27.5/19.7.2024 del Giudice di Pace di Lecco e
CONFERMA
il verbale di accertamento n. 853672023 dell'11.7.2023 emesso dal Comando di Polizia Locale del
Pa Comune . Pt_1
CONDANNA
, nella qualità di legale rappresentate della ( ), a Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
rifondere al le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 346,00 (per Parte_1
compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovute, per il primo grado ed in euro 553,50 (di cui euro 91,50 per anticipazioni ed euro 462,00 per compensi) oltre 15% spese generali, CPA ed IVA,
se dovute, per il presente grado d'appello.
Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecco il 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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