TRIB
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/11/2024, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3654/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RINALDI ARIANNA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in CARMAGNOLA il 24/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA (atto n. 35 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nata una figlia: a Moncalieri il 18 marzo 2008. Persona_1
Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, parzialmente modificate quanto al punto 7 come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2017 parte I n. 35.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
“l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
e residenza anagrafica della stessa presso la madre, nella casa attualmente adibita a residenza familiare sita in Celle Enomondo (AT), Via San Carlo, n. 8.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente sulla minore la Persona_1 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Che il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa. In mancanza di accordo con l'altro coniuge, lo stesso potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due dall'uscita di scuola o in mancanza dalle ore 18.00 del venerdì e sino alle ore 21.00 della domenica;
tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 31 di maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
2 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 minore la somma mensile di €.300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT, somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario (c/c cointestato alla sig.ra e al Sig. Parte_1 CP_1
– XME Conto – 1000/00069016 - IBAN: [...]) oltre il 50%
[...] delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia minore, come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti in data 07.07.2017.
Il sig. si impegnerà, altresì, a versare in favore della figlia Parte_2 Per_1
e ciò sino al raggiungimento della maggiore età della stessa, a titolo di risparmio mensile
[...] in favore della figlia minore, la somma mensile di €.400,00, mediante bonifico e/o versamento sul conto corrente bancario intestato alla minore presso presso Banca Intesa Persona_1
SanPaolo n. 1000/00009148 (IBAN: [...]) aperto su richiesta congiunta di entrambi i genitori.” PRENDE ATTO CHE:
“Le parti concordano che l'assegno unico e universale per la figlia minore sia percepito interamente da parte della Sig.ra A tal fine, il Sig. si impegna Parte_1 Parte_2
a fornire alla Sig.ra i dati necessari all'espletamento della pratica. Parte_1
I genitori si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio, riconoscendosi reciprocamente la facoltà di portare con sé la figlia all'estero, previa tempestiva informativa sulla destinazione e durata del viaggio.
I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di contributi al mantenimento.
I coniugi danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro.”
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20/11/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3654/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RINALDI ARIANNA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in CARMAGNOLA il 24/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA (atto n. 35 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nata una figlia: a Moncalieri il 18 marzo 2008. Persona_1
Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, parzialmente modificate quanto al punto 7 come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2017 parte I n. 35.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARMAGNOLA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE
“l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
e residenza anagrafica della stessa presso la madre, nella casa attualmente adibita a residenza familiare sita in Celle Enomondo (AT), Via San Carlo, n. 8.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente sulla minore la Persona_1 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Che il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non di questa. In mancanza di accordo con l'altro coniuge, lo stesso potrà comunque vedere la figlia almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due dall'uscita di scuola o in mancanza dalle ore 18.00 del venerdì e sino alle ore 21.00 della domenica;
tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 31 di maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: 7 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni
2 25 e 26 dicembre e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 minore la somma mensile di €.300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1 indici ISTAT, somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario (c/c cointestato alla sig.ra e al Sig. Parte_1 CP_1
– XME Conto – 1000/00069016 - IBAN: [...]) oltre il 50%
[...] delle spese straordinarie effettuate nell'interesse della figlia minore, come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti in data 07.07.2017.
Il sig. si impegnerà, altresì, a versare in favore della figlia Parte_2 Per_1
e ciò sino al raggiungimento della maggiore età della stessa, a titolo di risparmio mensile
[...] in favore della figlia minore, la somma mensile di €.400,00, mediante bonifico e/o versamento sul conto corrente bancario intestato alla minore presso presso Banca Intesa Persona_1
SanPaolo n. 1000/00009148 (IBAN: [...]) aperto su richiesta congiunta di entrambi i genitori.” PRENDE ATTO CHE:
“Le parti concordano che l'assegno unico e universale per la figlia minore sia percepito interamente da parte della Sig.ra A tal fine, il Sig. si impegna Parte_1 Parte_2
a fornire alla Sig.ra i dati necessari all'espletamento della pratica. Parte_1
I genitori si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio, riconoscendosi reciprocamente la facoltà di portare con sé la figlia all'estero, previa tempestiva informativa sulla destinazione e durata del viaggio.
I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di contributi al mantenimento.
I coniugi danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro.”
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20/11/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3