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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) – Dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3607/2021 R.G.
TRA
– rappresentato e difeso dagli avv.ti. Eugenio Pollastro e Carola Parte_1
Pipitone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ulisse Prota
Giurleo n. 56/a -appellante-
E
Controparte_1
- in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...] CP_2
Carlo Maria Liguori, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale angolo Via S. Lazzaro -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
, dipendente della con mansioni di fabbro, in ragione Pt_1 Parte_2 dell'infortunio occorsogli in data 7.9.2018 – nel mentre tendeva una corda non agganciata agli occhielli del mezzo di trasporto, facendo un tiro a vuoto, era caduto battendo la testa, la spalla ed il polso sinistro a terra - per cui l gli aveva riconosciuto una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica del 6% (con conseguente liquidazione di relativo indennizzo in capitale), chiedeva, che gli fosse riconosciuta una invalidità permanente nella misura del
15%, con conseguente condanna al relativo pagamento.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed CP_1 in diritto.
Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio medico-legale, con sentenza n.
4303/2021 pubblicata il 29.6.2021, il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, avendo il C.T.U. riconosciuto al ricorrente l'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura dell'8%.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20.12.2021, ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza di primo grado, chiedendo dichiararsi che per il predetto infortunio, l'appellante ha riportato postumi permanenti in misura non inferiore al 15% o comunque superiore all'8% riconosciuto, con condanna dell' al pagamento di un CP_1 indennizzo in capitale corrispondente al superiore grado di menomazione riconosciuto.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
Nel presente grado, il Collegio ha disposto nuova consulenza tecnica di ufficio medico-legale, all'esito della quale, all'udienza odierna, lette le note scritte, ha riservato la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Nel presente grado il Collegio ha disposto una nuova indagine peritale, all'esito della quale il C.T.U., sulla base dell'ampia documentazione clinica esibita e presente in atti, proveniente anche da struttura pubblica (Ospedale Evangelico Betania di Napoli) e dalle indagini effettuate, ha diagnosticato che , a seguito dell'infortunio Parte_1 occorso, dal punto di vista medico-legale, risultava affetto da: “a - Esiti di trauma cranico commotivo con residua sindrome soggettiva del traumatizzato cranico;
b - Esiti di frattura pluriframmentaria al III distale della clavicola sinistra con limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolomerale ai gradi estremi”.
Ritiene il C.T.U. che l'evento del 7.9.2018 è da considerarsi causa efficiente del danno biologico subito e le lesioni residuate sono compatibili con le modalità dell'infortunio descritte dal ricorrente e dal C.T.U. di primo grado.
Sussiste, quindi, uno stretto rapporto causale tra l'evento lesivo e le lesioni riportate dall'infortunio, come risulta dalle certificazioni mediche in atti. Osserva il C.T.U., sulla base della tabella delle menomazioni (D.M. 12.7.2000), che le menomazioni dell'integrità psico-fisica (danno biologico), consistono in “a- Esiti di trauma cranico commotivo con residua sindrome soggettiva del traumatizzato cranico (cod. 182 fino al 4%); b- Esiti di frattura pluriframmentaria al III distale della clavicola sinistra (cod.
214 fino al 2%) con limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolomerale ai gradi estremi (cod. 224 – 3%).
Conclude il consulente, condividendo la valutazione del danno biologico complessivo nella misura dell'8%, così come riconosciuto dal C.T.U. di primo grado, sulla base delle relative tabelle. La durata dell'inabilità temporanea assoluta (ITT) è di 51 giorni al 100%, mentre l'inabilità parziale (ITP) è di 36 giorni di cui 20 giorni al 50% e gli altri 16 giorni al 25%.
Le conclusioni a cui il perito è pervenuto appaiono assolutamente condivisibili perché fondate su dati clinici ed obiettivi ed esaustive nel precisare le modalità ed i criteri di determinazione nonché i relativi codici, risultando, pertanto, pienamente attendibili ed in linea con quelle formulate nella perizia espletata nel primo grado di giudizio.
L'appello deve essere, quindi, respinto.
Poiché risulta in atti ritualmente resa dall'appellante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., quest'ultimo va dichiarato non tenuto al pagamento delle spese di giudizio nonché di quelle relative alla C.T.U., che sono poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
- le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' come da separato decreto;
CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 9.6.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente - Dott. Paolo Barletta- - Dott.ssa Anna Carla Catalano-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
1) - Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2) – Dott.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
3) – Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 9.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3607/2021 R.G.
TRA
– rappresentato e difeso dagli avv.ti. Eugenio Pollastro e Carola Parte_1
Pipitone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ulisse Prota
Giurleo n. 56/a -appellante-
E
Controparte_1
- in persona del Regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...] CP_2
Carlo Maria Liguori, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale angolo Via S. Lazzaro -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
, dipendente della con mansioni di fabbro, in ragione Pt_1 Parte_2 dell'infortunio occorsogli in data 7.9.2018 – nel mentre tendeva una corda non agganciata agli occhielli del mezzo di trasporto, facendo un tiro a vuoto, era caduto battendo la testa, la spalla ed il polso sinistro a terra - per cui l gli aveva riconosciuto una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica del 6% (con conseguente liquidazione di relativo indennizzo in capitale), chiedeva, che gli fosse riconosciuta una invalidità permanente nella misura del
15%, con conseguente condanna al relativo pagamento.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed CP_1 in diritto.
Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio medico-legale, con sentenza n.
4303/2021 pubblicata il 29.6.2021, il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, avendo il C.T.U. riconosciuto al ricorrente l'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura dell'8%.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 20.12.2021, ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza di primo grado, chiedendo dichiararsi che per il predetto infortunio, l'appellante ha riportato postumi permanenti in misura non inferiore al 15% o comunque superiore all'8% riconosciuto, con condanna dell' al pagamento di un CP_1 indennizzo in capitale corrispondente al superiore grado di menomazione riconosciuto.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza.
Nel presente grado, il Collegio ha disposto nuova consulenza tecnica di ufficio medico-legale, all'esito della quale, all'udienza odierna, lette le note scritte, ha riservato la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Nel presente grado il Collegio ha disposto una nuova indagine peritale, all'esito della quale il C.T.U., sulla base dell'ampia documentazione clinica esibita e presente in atti, proveniente anche da struttura pubblica (Ospedale Evangelico Betania di Napoli) e dalle indagini effettuate, ha diagnosticato che , a seguito dell'infortunio Parte_1 occorso, dal punto di vista medico-legale, risultava affetto da: “a - Esiti di trauma cranico commotivo con residua sindrome soggettiva del traumatizzato cranico;
b - Esiti di frattura pluriframmentaria al III distale della clavicola sinistra con limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolomerale ai gradi estremi”.
Ritiene il C.T.U. che l'evento del 7.9.2018 è da considerarsi causa efficiente del danno biologico subito e le lesioni residuate sono compatibili con le modalità dell'infortunio descritte dal ricorrente e dal C.T.U. di primo grado.
Sussiste, quindi, uno stretto rapporto causale tra l'evento lesivo e le lesioni riportate dall'infortunio, come risulta dalle certificazioni mediche in atti. Osserva il C.T.U., sulla base della tabella delle menomazioni (D.M. 12.7.2000), che le menomazioni dell'integrità psico-fisica (danno biologico), consistono in “a- Esiti di trauma cranico commotivo con residua sindrome soggettiva del traumatizzato cranico (cod. 182 fino al 4%); b- Esiti di frattura pluriframmentaria al III distale della clavicola sinistra (cod.
214 fino al 2%) con limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolomerale ai gradi estremi (cod. 224 – 3%).
Conclude il consulente, condividendo la valutazione del danno biologico complessivo nella misura dell'8%, così come riconosciuto dal C.T.U. di primo grado, sulla base delle relative tabelle. La durata dell'inabilità temporanea assoluta (ITT) è di 51 giorni al 100%, mentre l'inabilità parziale (ITP) è di 36 giorni di cui 20 giorni al 50% e gli altri 16 giorni al 25%.
Le conclusioni a cui il perito è pervenuto appaiono assolutamente condivisibili perché fondate su dati clinici ed obiettivi ed esaustive nel precisare le modalità ed i criteri di determinazione nonché i relativi codici, risultando, pertanto, pienamente attendibili ed in linea con quelle formulate nella perizia espletata nel primo grado di giudizio.
L'appello deve essere, quindi, respinto.
Poiché risulta in atti ritualmente resa dall'appellante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., quest'ultimo va dichiarato non tenuto al pagamento delle spese di giudizio nonché di quelle relative alla C.T.U., che sono poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
- le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' come da separato decreto;
CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 9.6.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente - Dott. Paolo Barletta- - Dott.ssa Anna Carla Catalano-