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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'Amore - Presidente
2) dr. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3993 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Astianatte de Vincentis, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del suo difensore
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Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Cristina Carrea, presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere, via Pierantoni n. 24,
è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 431/2020, pubblicata in data 12.02.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 12.12.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23-27.1.2017, CP_1
evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, le germane e , onde sentir Pt_1 Controparte_2 accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore della piena proprietà dei due appartamenti siti in Caserta alla via Roma n.
65, meglio descritti nell'atto introduttivo. Vinte le spese, da distrarre in favore del difensore antistatario.
1 Radicato il contraddittorio, si costituiva la convenuta , Parte_1 concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa, per carenza dei presupposti ex art. 1158 c.c., con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di giudizio e ai danni per lite temeraria ex art. 96, comma
1, cpc.
Benché ritualmente citata, restava contumace la convenuta CP
.
[...]
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e l'escussione dei testi), la lite veniva definita con sentenza n. 431/2020, pubblicata in data 12.02.2020, con cui il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda attorea, compensando interamente le spese di lite tra le parti.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato ad in data 7.11.2020 (e a , ai fini Controparte_1 Controparte_2 della litis denuntiatio, in data 10.11.2020), proponeva appello
[...]
, lamentando: 1) Violazione o falsa applicazione del principio Pt_1 generale stabilito ex artt. 91 primo comma, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 4 del D.M. 55/2014 nonchè delle tabelle dei parametri ad esso allegate;
2) Omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in accoglimento del gravame, di voler così provvedere: “I. Riformare la Sentenza di primo grado n. 431/2020 nella parte in cui ha disposto di “compensare interamente le spese di lite tra le parti” e per l'effetto condannarsi l'appellata SI.ra al pagamento, in favore della SI.ra Controparte_1
, delle spese e competenze di primo grado, come sopra Parte_1 quantificate in Euro 10.343,00, oltre Iva, Cpa e spese generali 15% come per legge, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014; II. Riformare la
Sentenza di primo grado n. 431/2020 nella parte in cui nulla statuiva sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla SI.ra Parte_1
e per l'effetto, accertata la temerarietà della domanda azionata dalla
[...]
SI.ra nel giudizio di primo grado, condannare Controparte_1
l'odierna appellata ex art. 96 c.p.c., a titolo di responsabilità aggravata, al risarcimento del danno in favore della SI.ra nella misura Parte_1 che il Giudice riterrà più opportuna ovvero equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.; III. In ogni caso, condannarsi l'appellata SI.ra
al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1 grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Con comparsa del 14.1.2021, si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, infondato Pt_1 in fatto e in diritto, con conferma della pronuncia gravata e vittoria delle spese del grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, all'udienza cartolare del
12.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
I. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc, al fine evidenziando che il tribunale, pur rigettando nella propria interezza la domanda attorea, inspiegabilmente compensava interamente le spese di lite tra le parti.
La censura è fondata.
Invero, il tribunale, dopo aver disatteso (con statuizione non impugnata, ormai coperta da giudicato) la domanda attorea di usucapione, rilevando conclusivamente che “…alla luce del corredo probatorio esaminato non può dubitarsi della mancata sussistenza di tutte le condizioni che fanno maturare la reclamata prescrizione acquisitiva prevista dall'art. 1158 cc.”, così, nondimeno, regolava le spese: “Riguardo alle spese di lite, considerata la natura della vertenza, la qualità delle parti e stante il rigetto sia delle domande di parte ricorrente che di parte resistente, si ritiene equo compensare le stesse”.
Epperò, come correttamente rilevato nell'atto di gravame, alcuna domanda risultava formulata dalla convenuta/odierna appellante in via riconvenzionale, né tanto meno può supporsi che il tribunale, nella regolamentazione delle spese, facesse riferimento (che si sarebbe rivelato in ogni caso erroneo, per quanto si dirà a breve) ad un eventuale rigetto della domanda di danni per lite temeraria ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta , minimamente Parte_1 richiamata nella parte in fatto, né tanto meno esaminata nella pronuncia gravata.
Consegue, pertanto, in applicazione del criterio generale della soccombenza ex art. 91 cpc, e non ricorrendo nelle specie le eccezionali ipotesi di deroga all'anzidetto criterio stabilite dalla legge
(art. 92 cpc), che l'attrice/odierna appellata , Controparte_1 interamente soccombente sulla domanda di usucapione, andava e va condannata al pagamento, in favore della germana costituita
[...]
, delle spese del primo grado, liquidate nella misura indicata Pt_1 in dispositivo, corrispondente a quella richiesta nell'atto di appello (e nell'allegata notula), in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 e succ. mod., tenuto conto della natura e del valore della lite - determinato ex art. 15 cpc (pari ad € 282.760,00 = rendita catastale dei due immobili rivendicati riportati al fg. 500, p.lla 1652, sub 5 e sub 6,
x 200 = € 1.413,80 x 200; cfr. visura catastale storica in atti), delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con
3 distrazione in favore dell'avv. Astianatte de Vincentis, dichiaratosi antistatario.
In tal senso, va pertanto modificata la sentenza gravata.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, insistendo in tal sede per il suo accoglimento, sull'assunto che l'attrice avrebbe richiesto la declaratoria di usucapione, pur consapevole dell'infondatezza della pretesa azionata per insussistenza dei relativi presupposti, non avendo mai posseduto in via esclusiva i beni rivendicati, nei quali era stata immessa dalla defunta madre in virtù di comodato d'uso gratuito. Consapevolezza evincibile dagli atti di altro precedente giudizio di divisione ereditaria (RGN 701407/2013), intercorso tra le stesse parti, nel corso del quale l'attrice/odierna appellata avrebbe svolto argomentazioni Controparte_1 diametralmente opposte, in netto contrasto con la volontà, solo successivamente palesata, di usucapire gli immobili per cui è causa, ricompresi nell'asse ereditario, dei quali, nel giudizio di divisione, si dichiarava comproprietaria e non già proprietaria esclusiva.
La censura va disattesa.
Giova premettere che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non potrà farsi luogo all'applicazione dell'indicata disposizione normativa quando non sussista il requisito della soccombenza totale (Cass. 4212/2022; Cass.
24158/2017). Il che si desume dal fatto che la condanna al risarcimento ha natura meramente accessoria e si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, che è correlata all'esito finale del giudizio (cfr. Cass. 19583/2013 e Cass. 32090/2019, che chiarisce: “L'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte
e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”).
In altri termini, una volta disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 96 cpc, tant'è che, come precisato dalla Suprema Corte: “La sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l'omessa motivazione ma,
4 addirittura, l'omessa pronuncia sull'istanza di risarcimento di tali danni”
(Cass. 3876/2000).
Tanto chiarito, si osserva altresì che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1,
c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (così, tra le altre, Cass.
2805/2018: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”).
Orbene, tornando alla fattispecie in esame, l'appellante/convenuta in prime cure, dopo aver argomentato sulla temerarietà della lite per male fede e/o colpa grave ex art. 96, comma 1, cpc, quanto al danno da lite temeraria, evidenziava che: “ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, all'accoglimento della domanda da risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dei disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla normale esperienza, al fine richiamando un unico risalente precedente (Cass. 10731/2001; cfr. pagg. 15-17 della comparsa di costituzione del 5.6.2017 in prime cure).
Epperò, in contrario, si osserva che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. 15175/2023; nello stesso senso, Cass. 2805/2018, Cass. 21798/2015, Cass. 28226/2008, Cass.
3388/2007, Cass. 18169/2004, Cass., S.U., 7583/2004).
Consegue che, nella specie, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla ricorrenza dell'elemento soggettivo, in assenza di qualsivoglia specifica allegazione del pregiudizio in concreto patito
5 dall'appellante (non evincibile dagli atti e rimasto indimostrato), la domanda di danni per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, cpc, andava e va in ogni caso disattesa, senza che peraltro il relativo rigetto possa in qualche modo incidere sulla regolamentazione delle spese, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/2022, anche in motivazione, Cass.
11792/2018 e Cass. 9532/2017), dovendosi in definitiva rapportare la verifica della soccombenza all'effettivo tema di lite, nella specie coincidente con la domanda di usucapione, sulla quale l'attrice risultava integralmente soccombente.
II. Sulla scorta di quanto precede, (anche) le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 e succ. mod., riconoscendo i valori poco superiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto dell'oggetto della lite, della semplicità della questione affrontata e dell'esigua attività difensiva espletata, con distrazione in favore dell'avv. Astianatte de Vincentis, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3993
R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 431/2020, pubblicata in data 12.2.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, che si liquidano in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Astianatte de Vincentis, dichiaratosi antistatario;
2. condanna, altresì, al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 382,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Astianatte de Vincentis, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 13.3.2025
6 L'ESTENSORE
dr.ssa Ada Meterangelis
IL PRESIDENTE
dr.ssa Assunta d'Amore
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