Articolo 6 della Legge 24 gennaio 1978, n. 14
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 febbraio 1978
Art. 6.
Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica altresi' per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia gia' stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu' di due volte.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1978
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