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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _________________Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni________________Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente ___________ Consigliere
All'udienza del giorno 11 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2549/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 658/2023 emessa in data 07 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore - (C.F. Parte_2
in persona del Dirigente scolastico, rappresentati e difesi, per P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Greco PEC:
[...]
Email_1
-Appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. Gianluca Magnani PEC:
-Appellato – Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 il
[...]
ha impugnato la sentenza n. 658/2023 Parte_3 emessa in data 07 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Velletri, chiedendone l'integrale riforma.
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva il ricorso di , Controparte_1 dichiarando illegittimi i decreti di assegnazione ai plessi e alle classi dei docenti per gli anni scolastici 2016/17, 2017/2018, 2018/2019 ed affermando il demansionamento del ricorrente per gli stessi periodi. Condannava conseguentemente il Controparte_2
ad assegnare il ricorrente ad incarico coerente col suo profilo
[...] professionale ed al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, liquidato in € 4417,79, oltre interessi e rivalutazione;
rigettava le ulteriori domande.
Si è costituito in giudizio , il quale chiede l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza, del 11 novembre 2025 per essere trattata con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è definita dal
Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito alla Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, chiedeva l'accertamento Controparte_1 dell'illegittimità dei decreti di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e l'affermazione del suo demansionamento, sin dal settembre 2015 - o dalla diversa data meglio accertata - rispetto alla funzione docente acquisita con la sua nomina in ruolo del 2005, in violazione degli artt. 52 TUPI e 2103 c.c. e la condanna della parte convenuta al risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale quantificato in € 30.000,00
e del danno alla professionalità nella misura di € 10.000,00.
Deduceva di essere un docente di ruolo nella scuola statale secondaria di II° grado abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica) e di aver prestato servizio presso il di Controparte_3
Grottaferrata sin dall'a.s. 2011/2012.
Pag. 2 di 9 Dall'anno 2015 di egli aveva subìto un sistematico demansionamento ad opera del dirigente scolastico Dott. il quale, con una serie di disposizioni illegittime, CP_4 aveva dapprima ridotto per l'anno scolastico 2016/17 le ore di lezione assegnategli da 18 a 12 stabilendo che per le restanti 6 ore fosse “a disposizione” per la sola materia di Fisica, benché egli fosse abilitato anche all'insegnamento di
Matematica. Nell'anno scolastico 2017/18, le sue ore venivano ulteriormente ridotte a 4 ore su 18. Infine, nell'anno scolastico 2018/2019, le ore venivano distribuite in 5 ore di lezione frontale e 13 ore a disposizione. Egli era anche escluso dalle ore di potenziamento, da attività aggiuntive, organizzative e di progettazione nonché da incarichi per funzione strumentale.
Affermava, inoltre, di non aver ottenuto dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione allo svolgimento di un corso di aggiornamento in qualità di docente utile per la tesi finale del Master di 2° livello istituito dall'Università “Tor Vergata” di Roma, che il ricorrente frequentava, poiché non ritenuto all'altezza del compito.
Deduceva, inoltre, il comportamento illegittimo del Dirigente Scolastico il quale, durante il Collegio docenti del 4 marzo 2019 aveva mostrato una la lettera di un genitore che accusava il di aver ingiuriato la figlia, in spregio al diritto CP_1 alla privacy del ricorrente e alle modalità dell'eventuale procedimento disciplinare.
Si costituiva tardivamente il , contestando quanto dedotto Parte_1 dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito dell'istruttoria espletata mediante escussione dei testi, la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale delle domande, con declaratoria di illegittimità dei decreti di assegnazione dei docenti per gli anni scolastici 2016/17, 20147/2018,
2018/2019, e l'affermazione del demansionamento subito dal per gli CP_1 stessi periodi e la condanna del Controparte_2
ad assegnare il ricorrente ad incarico coerente col suo
[...] profilo professionale oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in € 4417,79, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la sentenza, propone appello il Controparte_2
articolando due motivi.
[...]
Pag. 3 di 9 Con il primo si lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui riconosce l'illegittimità dei decreti di assegnazione docenti alle classi e riconosce sussistente il demansionamento subito dall'appellato.
Sostiene, in primo luogo, il che i provvedimenti dichiarati illegittimi Parte_1 rientrassero fra i poteri propri del Dirigente Scolastico, che avrebbe potuto assegnare il docente alle “ore di potenziamento” o quelle organizzative indicate dal comma 7 dell'art. 1 della Legge 107/2015 come previsto dall'art.28 del CCNL comparto Scuola del 19 aprile 2018.
Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che le ore in cui l'appellato era posto “a disposizione” si traducevano nella sua sostanziale inattività poiché nessuna attività di potenziamento gli era stata assegnata sulla base delle deposizioni raccolte. La prova testimoniale non avrebbe potuto suffragare la domanda in quanto uno dei testi escussi, il prof. aveva instaurato Persona_1 una controversia con lo stesso Istituto scolastico per demansionamento risultando soccombente. La sentenza avrebbe perciò violato l'art. 2697 cc., nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto provata la responsabilità dell'amministrazione scolastica.
Gli argomenti illustrati dal sono in parte inammissibili ed in parte Parte_1 infondati.
Invero, la prospettazione dell'appellante con cui si assume la facoltà del Dirigente
Scolastico di adibire i docenti per una parte dell'orario di lavoro ad attività di potenziamento o a quelle organizzative che sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001 (delega di funzioni) nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015 (coadiutori del dirigente) previste dal contratto di comparto, risulta non coerente rispetto al contenuto della decisione. Infatti, la circostanza dedotta non è in discussione nel giudizio, essendo piuttosto imputato-e risultato acclarato in primo grado- al Dirigente Scolastico (e tramite lui all'amministrazione) il sostanziale svuotamento delle mansioni del docente, perpetrato tramite la progressiva riduzione delle ore dedicate all'insegnamento in favore di quelle in cui lo stesso era messo “a disposizione” senza nessuna mansione, neppure quelle indicate dal . Parte_1
Pag. 4 di 9 Trattasi dunque di una difesa sostanzialmente inammissibile in quando intesa a sottoporre l'esame di un fatto estraneo al contenuto della decisione.
Sotto altro profilo, gli ulteriori argomenti difensivi illustrati sono infondati.
L'assunto che la deposizione del teste non possa supportare la decisione, Per_1 motivato sulla base del fatto che egli sia stato “soccombente nei confronti del
Dirigente Scolastico presso lo stesso Tribunale di Velletri per la stessa CP_4 procedura di supposto demansionamento”, risulta infondato.
La difesa è condotta in termini generici in quanto non è chiarito se il Ministero intenda far riferimento alla incapacità a testimoniare del teste alla stregua dell'art.246 cpc ovvero all'inattendibilità della sua deposizione.
Ad ogni modo, entrambe le condizioni non sono ravvisabili.
Infatti l'incapacità dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione da valutarsi alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr.,
Cass. n. 21239/2019, n. 26547/2021).
L'avere promosso una lite avente analogo oggetto all'attuale potrebbe essere espressione di un interesse di mero fatto, ma non dell'interesse coincidente con quello di cui all'art. 100 cpc, che costituisce una delle condizioni determinanti la c.d. ipotetica accoglibilità della domanda. Poi l'interesse che determina l'incapacità deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 cpc. Presupposti che nel caso non ricorrono.
Quanto all'attendibilità del teste, la testimonianza del risulta Per_1 intrinsecamente coerente oltre che concordante con quella della teste Tes_1 avendo entrambi, sentiti all'udienza del 20 aprile 2021, confermato la diminuzione
Pag. 5 di 9 delle ore di insegnamento del nonché la circostanza che lo stesso non CP_1 svolgesse affatto attività di potenziamento ma rimanesse “a disposizione” senza svolgere alcuna attività, sostituendo i colleghi eventualmente assenti.
La ha dichiarato: “Fino all'arrivo del Dirigente Scolastico il Tes_1 CP_4 ricorrente ha sempre lavorato per 18 ore settimanali, dopo di che ha cominciato ad avere poche ore di insegnamento, adesso ne ha solo 6, e per il resto le ore sono di disposizione per coprire le assenze dei colleghi”.
Il teste “So che le ore di insegnamento del ricorrente sono diminuite nel Per_1 corso del tempo: è successo che gli sono state detratte ore di insegnamento e sostituite con ore di supplenza. La diminuzione è stata notevole, il ricorrente ha visto diminuire da 18 a 6 le ore di insegnamento: il Dirigente Scolastico stesso ha dichiarato che il ricorrente non era adeguato all'insegnamento e non rispondeva ai suoi parametri, e quindi ha provveduto a diminuire le ore di insegnamento del ricorrente”.
Con il secondo motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza nella parte Parte_1 in cui la stessa riconosce la spettanza del danno.
Ritiene l'appellante che nel caso di specie non si fossero verificate violazioni del diritto del lavoratore, poiché lo stesso sarebbe stato pur sempre impiegato in compiti rientranti nelle funzioni contrattualmente stabilite, quali il potenziamento, e che il Dirigente avrebbe avanzato al diverse proposte CP_1 di “impiego alternativo” dell'orario di lavoro, tutte respinte da questi. Inoltre, il ricorrente avrebbe comunque percepito l'intera retribuzione anche senza svolgere attività di insegnamento per la 18 ore contrattualmente previste, circostanza che varrebbe ad escludere i danni lamentati dall'appellato.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dal Tribunale, la circostanza che il fosse stato adibito dal CP_1
Dirigente Scolastico ad attività di potenziamento è rimasta sfornita di qualsiasi prova, mentre invece risulta positivamente accertato tramite le sopra riportate prove testimoniali che lo stesso sia rimasto sostanzialmente privo di attività per le ore in cui era “a disposizione”, essendo la sua attività subordinata all'eventuale assenza di altro collega da sostituire in qualità di supplente.
Pag. 6 di 9 Va anche precisato che la distribuzione dell'onere della prova è tale che, “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c.,
a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (v. Cass. n. 21363/ 2024, 48/2024,6275/2024 che fanno riferimento ai precedenti n. 4766/2006; n. 4211/2016, n. 1169/2018; n. 17365 /2018; n.
22488/2019).
Nell'appello il non ha neppure illustrato quali fossero state Parte_1 concretamente le “proposte” di attività alternative formulate dal Dirigente.
In tale ambito non può ritenersi espressione di una seria proposta la circostanza
(priva dei riferimenti storici) dedotta a pagina 14 dell'appello secondo cui
“Emblematico è l'episodio in cui a fronte di una richiesta del docente di tenere un corso di aggiornamento ai colleghi/e del dipartimento di matematica e fisica, il dirigente ha risposto puntualmente che, non essendo il medesimo Parte_4 accreditato presso il in qualità di formatore, non poteva accogliere la sua CP_5 domanda e tuttavia avrebbe potuto condividere con i colleghi/e un dibattito alla pari sui più recenti sviluppi di tipo metodologico-didattico. Indicazione non accolta dal docente”.
Invero, dalla lettura della difesa non si comprende quale possa essere il contenuto dell'attività proposta consistente nell'ipotetica facoltà (“avrebbe potuto”) di
“condividere con i colleghi/e un dibattito alla pari sui più recenti sviluppi di tipo metodologico-didattico” e come essa potesse essere equiparabile a quelle didattiche o a quelle alternative descritte dal e previste dal CCNL. Parte_1
Né soprattutto può ritenersi che l'esercizio del potere organizzativo del Dirigente possa essere asservito a finalità sostanzialmente disciplinari- così realizzando una funzione punitiva in mancanza delle garanzie di contraddittorio che contraddistinguono i procedimenti funzionali a tale obiettivo-. come adombrato
Pag. 7 di 9 dal col sostenere l'esistenza di “lamentele” di genitori e studenti nei Parte_1 confronti del che avrebbero legittimato il Dirigente Scolastico ad CP_1 esonerare pressoché completamente lo stesso dall'insegnamento.
Del tutto indimostrata è, ancora, la circostanza che “genitori e studenti hanno segnalato particolari difficoltà nel seguire le lezioni di matematica e fisica del docente ricorrente, correlando le valutazioni non positive, alla modalità del docente di interagire con gli studenti e ai metodi usati che non consentivano una sia pur sufficiente comprensione delle discipline” (pagina 15 dell'appello).
In proposito, va osservato che il Tribunale ha escluso l'ammissibilità della documentazione depositata dal ritenendo la decadenza Parte_1 connessa alla tardiva costituzione, né avverso tale determinazione è stata sollevata alcuna censura in appello, sicché tali documenti restano non esaminabili.
Priva di rilievo appare, ancora, la doglianza relativa all'insussistenza dei danni subiti dall'appellato, per avere lo stesso percepito continuativamente la retribuzione pur in presenza di decurtazione significativa delle ore di lezione.
Invero, si osserva che il danno accordato dal Tribunale non è quello patrimoniale
(al quale il Tribunale ha ricondotto anche quello professionale negandolo) ma il danno non patrimoniale connesso al diritto a rendere la prestazione ed alla lesione della dignità del lavoratore.
Circa la prova del danno deve rilevarsi esso è confortato dalle univoche dichiarazioni testimoniali sul punto. Esse non solo hanno confermato la sottrazione delle mansioni realizzata nel corso degli anni con progressiva riduzione delle ore di settimanali di insegnamento e l'incremento di quelle di inattività, ma consentono di appurare le modalità con cui la riduzione è stata perpetrata che si palesano lesive della dignità del lavoratore e della sua immagine, essendo ben nota ai colleghi non solo la riduzione dell'orario, ma anche le ragioni sottese a tale determinazione (riferisce il teste che il Dirigente, nel corso dei Consigli di Per_1
Classe, dinnanzi ai colleghi avesse, senza mezzi termini, affermato che il CP_1 non sapeva insegnare) ed altresì essendo la sottrazione dei compiti anche chiaramente percepibile all'esterno dell'ambiente lavorativo e perciò dai discenti e
Pag. 8 di 9 dai genitori degli stessi, per essere la riduzione dell'orario sensibile e via via maggiore.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le stesse vanno distratte in favore dell'Avv. Gianluca Magnani che ne ha fatto rituale richiesta.
Non vi è luogo alla dichiarazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.
28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 658/2023 Controparte_1 emessa il giorno 7 giugno 2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 4.500,00 oltre iva, cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Gianluca Magnani.
Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Eliana Romeo)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AT Squillace, Magistrato ordinario in Tirocinio.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _________________Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni________________Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente ___________ Consigliere
All'udienza del giorno 11 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2549/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 658/2023 emessa in data 07 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente
TRA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore - (C.F. Parte_2
in persona del Dirigente scolastico, rappresentati e difesi, per P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Giovanni Greco PEC:
[...]
Email_1
-Appellante -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 per procura in atti, dall'Avv. Gianluca Magnani PEC:
-Appellato – Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2023 il
[...]
ha impugnato la sentenza n. 658/2023 Parte_3 emessa in data 07 giugno 2023 dal Tribunale- GL di Velletri, chiedendone l'integrale riforma.
Con la sentenza gravata il Tribunale accoglieva il ricorso di , Controparte_1 dichiarando illegittimi i decreti di assegnazione ai plessi e alle classi dei docenti per gli anni scolastici 2016/17, 2017/2018, 2018/2019 ed affermando il demansionamento del ricorrente per gli stessi periodi. Condannava conseguentemente il Controparte_2
ad assegnare il ricorrente ad incarico coerente col suo profilo
[...] professionale ed al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, liquidato in € 4417,79, oltre interessi e rivalutazione;
rigettava le ulteriori domande.
Si è costituito in giudizio , il quale chiede l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello.
La causa, fissata per la decisione per l'udienza, del 11 novembre 2025 per essere trattata con le forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, è definita dal
Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito alla Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, chiedeva l'accertamento Controparte_1 dell'illegittimità dei decreti di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e l'affermazione del suo demansionamento, sin dal settembre 2015 - o dalla diversa data meglio accertata - rispetto alla funzione docente acquisita con la sua nomina in ruolo del 2005, in violazione degli artt. 52 TUPI e 2103 c.c. e la condanna della parte convenuta al risarcimento in suo favore del danno non patrimoniale quantificato in € 30.000,00
e del danno alla professionalità nella misura di € 10.000,00.
Deduceva di essere un docente di ruolo nella scuola statale secondaria di II° grado abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica) e di aver prestato servizio presso il di Controparte_3
Grottaferrata sin dall'a.s. 2011/2012.
Pag. 2 di 9 Dall'anno 2015 di egli aveva subìto un sistematico demansionamento ad opera del dirigente scolastico Dott. il quale, con una serie di disposizioni illegittime, CP_4 aveva dapprima ridotto per l'anno scolastico 2016/17 le ore di lezione assegnategli da 18 a 12 stabilendo che per le restanti 6 ore fosse “a disposizione” per la sola materia di Fisica, benché egli fosse abilitato anche all'insegnamento di
Matematica. Nell'anno scolastico 2017/18, le sue ore venivano ulteriormente ridotte a 4 ore su 18. Infine, nell'anno scolastico 2018/2019, le ore venivano distribuite in 5 ore di lezione frontale e 13 ore a disposizione. Egli era anche escluso dalle ore di potenziamento, da attività aggiuntive, organizzative e di progettazione nonché da incarichi per funzione strumentale.
Affermava, inoltre, di non aver ottenuto dal Dirigente Scolastico l'autorizzazione allo svolgimento di un corso di aggiornamento in qualità di docente utile per la tesi finale del Master di 2° livello istituito dall'Università “Tor Vergata” di Roma, che il ricorrente frequentava, poiché non ritenuto all'altezza del compito.
Deduceva, inoltre, il comportamento illegittimo del Dirigente Scolastico il quale, durante il Collegio docenti del 4 marzo 2019 aveva mostrato una la lettera di un genitore che accusava il di aver ingiuriato la figlia, in spregio al diritto CP_1 alla privacy del ricorrente e alle modalità dell'eventuale procedimento disciplinare.
Si costituiva tardivamente il , contestando quanto dedotto Parte_1 dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito dell'istruttoria espletata mediante escussione dei testi, la causa veniva decisa con l'accoglimento parziale delle domande, con declaratoria di illegittimità dei decreti di assegnazione dei docenti per gli anni scolastici 2016/17, 20147/2018,
2018/2019, e l'affermazione del demansionamento subito dal per gli CP_1 stessi periodi e la condanna del Controparte_2
ad assegnare il ricorrente ad incarico coerente col suo
[...] profilo professionale oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in € 4417,79, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la sentenza, propone appello il Controparte_2
articolando due motivi.
[...]
Pag. 3 di 9 Con il primo si lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui riconosce l'illegittimità dei decreti di assegnazione docenti alle classi e riconosce sussistente il demansionamento subito dall'appellato.
Sostiene, in primo luogo, il che i provvedimenti dichiarati illegittimi Parte_1 rientrassero fra i poteri propri del Dirigente Scolastico, che avrebbe potuto assegnare il docente alle “ore di potenziamento” o quelle organizzative indicate dal comma 7 dell'art. 1 della Legge 107/2015 come previsto dall'art.28 del CCNL comparto Scuola del 19 aprile 2018.
Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che le ore in cui l'appellato era posto “a disposizione” si traducevano nella sua sostanziale inattività poiché nessuna attività di potenziamento gli era stata assegnata sulla base delle deposizioni raccolte. La prova testimoniale non avrebbe potuto suffragare la domanda in quanto uno dei testi escussi, il prof. aveva instaurato Persona_1 una controversia con lo stesso Istituto scolastico per demansionamento risultando soccombente. La sentenza avrebbe perciò violato l'art. 2697 cc., nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto provata la responsabilità dell'amministrazione scolastica.
Gli argomenti illustrati dal sono in parte inammissibili ed in parte Parte_1 infondati.
Invero, la prospettazione dell'appellante con cui si assume la facoltà del Dirigente
Scolastico di adibire i docenti per una parte dell'orario di lavoro ad attività di potenziamento o a quelle organizzative che sono quelle di cui all'articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001 (delega di funzioni) nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015 (coadiutori del dirigente) previste dal contratto di comparto, risulta non coerente rispetto al contenuto della decisione. Infatti, la circostanza dedotta non è in discussione nel giudizio, essendo piuttosto imputato-e risultato acclarato in primo grado- al Dirigente Scolastico (e tramite lui all'amministrazione) il sostanziale svuotamento delle mansioni del docente, perpetrato tramite la progressiva riduzione delle ore dedicate all'insegnamento in favore di quelle in cui lo stesso era messo “a disposizione” senza nessuna mansione, neppure quelle indicate dal . Parte_1
Pag. 4 di 9 Trattasi dunque di una difesa sostanzialmente inammissibile in quando intesa a sottoporre l'esame di un fatto estraneo al contenuto della decisione.
Sotto altro profilo, gli ulteriori argomenti difensivi illustrati sono infondati.
L'assunto che la deposizione del teste non possa supportare la decisione, Per_1 motivato sulla base del fatto che egli sia stato “soccombente nei confronti del
Dirigente Scolastico presso lo stesso Tribunale di Velletri per la stessa CP_4 procedura di supposto demansionamento”, risulta infondato.
La difesa è condotta in termini generici in quanto non è chiarito se il Ministero intenda far riferimento alla incapacità a testimoniare del teste alla stregua dell'art.246 cpc ovvero all'inattendibilità della sua deposizione.
Ad ogni modo, entrambe le condizioni non sono ravvisabili.
Infatti l'incapacità dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione da valutarsi alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr.,
Cass. n. 21239/2019, n. 26547/2021).
L'avere promosso una lite avente analogo oggetto all'attuale potrebbe essere espressione di un interesse di mero fatto, ma non dell'interesse coincidente con quello di cui all'art. 100 cpc, che costituisce una delle condizioni determinanti la c.d. ipotetica accoglibilità della domanda. Poi l'interesse che determina l'incapacità deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 cpc. Presupposti che nel caso non ricorrono.
Quanto all'attendibilità del teste, la testimonianza del risulta Per_1 intrinsecamente coerente oltre che concordante con quella della teste Tes_1 avendo entrambi, sentiti all'udienza del 20 aprile 2021, confermato la diminuzione
Pag. 5 di 9 delle ore di insegnamento del nonché la circostanza che lo stesso non CP_1 svolgesse affatto attività di potenziamento ma rimanesse “a disposizione” senza svolgere alcuna attività, sostituendo i colleghi eventualmente assenti.
La ha dichiarato: “Fino all'arrivo del Dirigente Scolastico il Tes_1 CP_4 ricorrente ha sempre lavorato per 18 ore settimanali, dopo di che ha cominciato ad avere poche ore di insegnamento, adesso ne ha solo 6, e per il resto le ore sono di disposizione per coprire le assenze dei colleghi”.
Il teste “So che le ore di insegnamento del ricorrente sono diminuite nel Per_1 corso del tempo: è successo che gli sono state detratte ore di insegnamento e sostituite con ore di supplenza. La diminuzione è stata notevole, il ricorrente ha visto diminuire da 18 a 6 le ore di insegnamento: il Dirigente Scolastico stesso ha dichiarato che il ricorrente non era adeguato all'insegnamento e non rispondeva ai suoi parametri, e quindi ha provveduto a diminuire le ore di insegnamento del ricorrente”.
Con il secondo motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza nella parte Parte_1 in cui la stessa riconosce la spettanza del danno.
Ritiene l'appellante che nel caso di specie non si fossero verificate violazioni del diritto del lavoratore, poiché lo stesso sarebbe stato pur sempre impiegato in compiti rientranti nelle funzioni contrattualmente stabilite, quali il potenziamento, e che il Dirigente avrebbe avanzato al diverse proposte CP_1 di “impiego alternativo” dell'orario di lavoro, tutte respinte da questi. Inoltre, il ricorrente avrebbe comunque percepito l'intera retribuzione anche senza svolgere attività di insegnamento per la 18 ore contrattualmente previste, circostanza che varrebbe ad escludere i danni lamentati dall'appellato.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dal Tribunale, la circostanza che il fosse stato adibito dal CP_1
Dirigente Scolastico ad attività di potenziamento è rimasta sfornita di qualsiasi prova, mentre invece risulta positivamente accertato tramite le sopra riportate prove testimoniali che lo stesso sia rimasto sostanzialmente privo di attività per le ore in cui era “a disposizione”, essendo la sua attività subordinata all'eventuale assenza di altro collega da sostituire in qualità di supplente.
Pag. 6 di 9 Va anche precisato che la distribuzione dell'onere della prova è tale che, “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c.,
a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (v. Cass. n. 21363/ 2024, 48/2024,6275/2024 che fanno riferimento ai precedenti n. 4766/2006; n. 4211/2016, n. 1169/2018; n. 17365 /2018; n.
22488/2019).
Nell'appello il non ha neppure illustrato quali fossero state Parte_1 concretamente le “proposte” di attività alternative formulate dal Dirigente.
In tale ambito non può ritenersi espressione di una seria proposta la circostanza
(priva dei riferimenti storici) dedotta a pagina 14 dell'appello secondo cui
“Emblematico è l'episodio in cui a fronte di una richiesta del docente di tenere un corso di aggiornamento ai colleghi/e del dipartimento di matematica e fisica, il dirigente ha risposto puntualmente che, non essendo il medesimo Parte_4 accreditato presso il in qualità di formatore, non poteva accogliere la sua CP_5 domanda e tuttavia avrebbe potuto condividere con i colleghi/e un dibattito alla pari sui più recenti sviluppi di tipo metodologico-didattico. Indicazione non accolta dal docente”.
Invero, dalla lettura della difesa non si comprende quale possa essere il contenuto dell'attività proposta consistente nell'ipotetica facoltà (“avrebbe potuto”) di
“condividere con i colleghi/e un dibattito alla pari sui più recenti sviluppi di tipo metodologico-didattico” e come essa potesse essere equiparabile a quelle didattiche o a quelle alternative descritte dal e previste dal CCNL. Parte_1
Né soprattutto può ritenersi che l'esercizio del potere organizzativo del Dirigente possa essere asservito a finalità sostanzialmente disciplinari- così realizzando una funzione punitiva in mancanza delle garanzie di contraddittorio che contraddistinguono i procedimenti funzionali a tale obiettivo-. come adombrato
Pag. 7 di 9 dal col sostenere l'esistenza di “lamentele” di genitori e studenti nei Parte_1 confronti del che avrebbero legittimato il Dirigente Scolastico ad CP_1 esonerare pressoché completamente lo stesso dall'insegnamento.
Del tutto indimostrata è, ancora, la circostanza che “genitori e studenti hanno segnalato particolari difficoltà nel seguire le lezioni di matematica e fisica del docente ricorrente, correlando le valutazioni non positive, alla modalità del docente di interagire con gli studenti e ai metodi usati che non consentivano una sia pur sufficiente comprensione delle discipline” (pagina 15 dell'appello).
In proposito, va osservato che il Tribunale ha escluso l'ammissibilità della documentazione depositata dal ritenendo la decadenza Parte_1 connessa alla tardiva costituzione, né avverso tale determinazione è stata sollevata alcuna censura in appello, sicché tali documenti restano non esaminabili.
Priva di rilievo appare, ancora, la doglianza relativa all'insussistenza dei danni subiti dall'appellato, per avere lo stesso percepito continuativamente la retribuzione pur in presenza di decurtazione significativa delle ore di lezione.
Invero, si osserva che il danno accordato dal Tribunale non è quello patrimoniale
(al quale il Tribunale ha ricondotto anche quello professionale negandolo) ma il danno non patrimoniale connesso al diritto a rendere la prestazione ed alla lesione della dignità del lavoratore.
Circa la prova del danno deve rilevarsi esso è confortato dalle univoche dichiarazioni testimoniali sul punto. Esse non solo hanno confermato la sottrazione delle mansioni realizzata nel corso degli anni con progressiva riduzione delle ore di settimanali di insegnamento e l'incremento di quelle di inattività, ma consentono di appurare le modalità con cui la riduzione è stata perpetrata che si palesano lesive della dignità del lavoratore e della sua immagine, essendo ben nota ai colleghi non solo la riduzione dell'orario, ma anche le ragioni sottese a tale determinazione (riferisce il teste che il Dirigente, nel corso dei Consigli di Per_1
Classe, dinnanzi ai colleghi avesse, senza mezzi termini, affermato che il CP_1 non sapeva insegnare) ed altresì essendo la sottrazione dei compiti anche chiaramente percepibile all'esterno dell'ambiente lavorativo e perciò dai discenti e
Pag. 8 di 9 dai genitori degli stessi, per essere la riduzione dell'orario sensibile e via via maggiore.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le stesse vanno distratte in favore dell'Avv. Gianluca Magnani che ne ha fatto rituale richiesta.
Non vi è luogo alla dichiarazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.
28250/2017).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 658/2023 Controparte_1 emessa il giorno 7 giugno 2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 4.500,00 oltre iva, cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Gianluca Magnani.
Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Eliana Romeo)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AT Squillace, Magistrato ordinario in Tirocinio.
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