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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1642/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1642/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PORZIO GIOVANNI MARIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROGORA Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, attesi i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione NEL MERITO IN PRINCIPALITA' Accogliere il ricorso che precede, e revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato in fatto e in diritto e non provato e comunque annullare l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni (acquedotto) n. 1 del 23 novembre 2018 - anno di imposta
2011 emesso dal notificato in data 11/12/2018, contenente Controparte_2 pretesa di riscossione di importi conseguenti all'atto di emissione del ruolo del 04/02/2013 ed alle deduzioni e constatazioni ad esso sottese e preordinate nonché ogni altro atto ai medesimi connessi, dipendenti, precedenti, presupposti o collegati;
conseguentemente dichiarare infondata
pagina 1 di 13 la pretesa per canoni di acquedotto anno 2011 nei confronti di Parte_1
[...]
In ogni caso altresì accertare, dichiarare e pronunciare, per le causali e il titolo di cui in narrativa, che il Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi nulla deve al CP_1 per canoni e/o servizi e/o oneri e/o costi e/o spese e/o forniture di acquedotto o idriche
[...] di acqua potabile e non, e ciò anche per l'anno dal 2011 in poi, dichiarando illegittima ed infondata in fatto ed in diritto ogni pretesa del a tal titolo. Controparte_1
Respingersi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto ed altresì inammissibili ed oggetto di decadenza.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa ed illegittimo l'atto impugnato del
per assente allegazione e prova quali/quantitativa, e in ogni caso dichiarare Controparte_1 non dovuto qualsivoglia importo, stante anche l'utilizzo idrico svolto anche dal CP_1 rispetto all'acquedotto per cui è causa.
[...]
IN VIA DI ULTERIORE E DENEGATO SUBORDINE E salvo gravame, dichiarare illegittime e/o in ogni caso disapplicare le sanzioni irrogate con l'atto impugnato, ricorrendone i presupposti di Legge. IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera istanza di produzione e/o esibizione di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 28/4/2022”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettate le domande del accertare che quest'ultimo è comunque Parte_2 tenuto al pagamento dei canoni idrici e/o del servizio idrico e per l'effetto condannarlo al pagamento a favore del del canone idrico relativo all'anno 2011 di €. Controparte_1
3.001,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ed accertare e dichiarare altresì che il medesimo è comunque tenuto a corrispondere anche i canoni successivi al 2011, da quantificarsi in separato giudizio. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Parte_2 riassunto innanzi all'intestato Tribunale il giudizio pendente avanti al Giudice di Pace di
Verbania che era stato inizialmente instaurato con ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Verbania, chiedendo di revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato in fatto e in diritto e non provato l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni (acquedotto) n. 1 del 23 novembre 2018 - anno di imposta 2011 emesso dal
Comune di In particolare ha dedotto: CP_1
pagina 2 di 13 - che in data 11/12/2018 è stato notificato al esponente l'atto di contestazione ed Parte_2
irrogazione sanzioni n. 1 del 23/11/2018 contenente la richiesta di recupero del canone
Acquedotto con riferimento all'anno 2011;
- che la pretesa era infondata a fronte dell'inesistenza del diritto a pretendere canoni o diritti di acquedotto in capo al di verso il per il 2011, nonché per le CP_1 CP_1 Parte_2
successive annualità;
- che il Comune di con delibera podestarile del 26.10.1939, n. 90, - dopo aver ivi CP_1
premesso che per il proprio approvvigionamento idrico la Parte_3
(l'attuale sito del ) attingeva dalla sorgente del Rio Ragno in Località “Fontanelle” – Parte_2 aveva donato al (capofila delegato dei Comuni dell'allora intera Provincia) il Controparte_3
terreno ove ancor oggi sorge la Colonia gestita ed in titolarità del , ricomprendendo Parte_2
nella donazione anche la predetta fonte;
- che, difatti, nella delibera si specificava che: “il Comune di fa donazione alla CP_1 Pt_3
della sorgente situata in regione Fontanelle e concede le aree ed i transiti per le sua opere e per
l'acquedotto nei terreni e nei boschi comunali”;
- che il con delibera podestarile 6.10.1939 n. 713 (approvata dal Prefetto con Controparte_3
decreto 13.6.1940) aveva accettato la donazione, sia del terreno sul quale sorgeva la sia Pt_3
della sorgente;
- che le predette delibere podestarili erano state approvate, in data 16.11.1939, anche dalla Giunta
Provinciale Amministrativa (G.P.A.);
- che a tali atti fece seguito l'atto notarile del 21.10.1940 a rogito Notaio il quale alla Per_1 lettera B) così descriveva la sorgente: “sorgente in regione Fontanelle di Druogno nei pressi della confluenza col Rio Ragno del canalone che scende dal cosiddetto Rovinone sito in terreno comunale a bosco, come meglio indicato nell'allegata relazione peritale [dell'Ing. Per_2
N.d.R.] ove è stimato di lire 1.000 ogni litro, ivi comprese le aree ed i transiti per le due opere e per l'acquedotto nei terreni e nei boschi comunali”;
- che, pertanto, il terreno sul quale sorge a tutt'oggi la Colonia del Corsorzio, nonché la medesima sorgente Rio Ragno erano, per donazione dal di di proprietà e CP_1 CP_3
titolarità del;
Parte_2
pagina 3 di 13 - che, conseguentemente, la sorgente idrica non era di proprietà e i relativi diritti non erano in titolarità del;
Controparte_1
- che il Rio Ragno, all'epoca della intervenuta donazione, era già “acqua pubblica” e come tale censito al n. 635 dell'elenco alfabetico dei “Corsi d'acqua pubblica” (redatto ai sensi degli artt. 3
e 4 D.L. 9.10.1924, n. 2161, relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), portato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Novara del 29.9.1925, quale tributario del TE
LE;
- che la natura pubblicistica di tale fonte, donata dal , si ricavava anche Controparte_1 dall'art. 1 R.D. 11.12.1933 n. 1775, con cui furono dichiarate pubbliche tutte le acque sorgenti dal sottosuolo e destinate a usi di pubblico e generale interesse, iscritte negli elenchi provinciali;
- che, inoltre, la possibilità di derivare e utilizzare acqua pubblica era anche possibile e ben consentita, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1775/1933, in quanto il vantava diritti Controparte_1
d'uso, per le disposizioni di legge citate;
- che, pertanto, la donazione al fu, a ogni effetto, dotata di ogni requisito di Controparte_3 legittimità e fu idonea a trasferire in capo al donatario i diritti esclusivi d'uso donati;
- che la donazione venne considerata legittima e conseguentemente approvata dagli organi soprassessori, quali la G.P.A. di in data 16.11.1939 e, poi, il Prefetto con decreto CP_3
13.6.1940;
- che, inoltre, nella perizia di stima redatta e asseverata il 06/06/1939 dall'Ing. Persona_3
era stata accertata la destinazione idropotabile della fonte;
[...]
- che nell'agosto del 1978 la Valle Vigezzo venne colpita da una copiosa alluvione che provocò danni alla Pt_3
- che in conseguenza di tale calamità naturale, la Regione Piemonte con L.R. 4.4.1979, n. 17, recante “Bilancio di previsione per l'anno 1979”, stanziò lire 220.000.000 per il ripristino delle strutture del , tra cui l'acquedotto; Parte_2
- che, a fronte di tale stanziamento regionale a favore della il Comune di , con Pt_3 CP_1
delibera Giuntale 28.9.1979, n. 114, aveva rilevato l'insufficienza dell'originario stanziamento a suo favore di Lire 20.000.000 per la sistemazione del “canale di guardia” alla Pt_3
(quantificato in Lire 80.135.000 da una perizia dell'Ing. ivi richiamata) e aveva Per_4
pagina 4 di 13 deliberato di “prelevare l'importo di L. 60.135.000 dallo stanziamento di L. 220.000.000 previsto per i lavori di sistemazione dell'acquedotto della di portando lo Parte_3 CP_1 stesso (…) per i lavori di costruzione del canale di guardia (…)”;
- che, pertanto, con delibera Giuntale il attinse risorse economiche destinate Controparte_1
dalla Regione ad altro soggetto di natura pubblicistica (il ), al fine di realizzare Parte_2 un'opera diversa (il canale di guardia) rispetto a quella per cui i finanziamenti erano stati stanziati
(l'acquedotto e, più in generale, le strutture consortili danneggiate dall'alluvione);
- che, come si evinceva dalla nota prot. 194 a firma del Presidente del (che, per statuto, Parte_2
era il Sindaco di pro tempore), Ing. il canale non era stato, in realttà CP_3 Persona_5
realizzato;
- che il ripristino dell'acquedotto consortile fu in parte compromesso dalla riduzione, ad opera del con delibera di Giunta n. 114/1979, delle risorse economiche a tal fine Controparte_1
stanziate dalla Regione Piemonte e che, conseguentemente, fu ampio il periodo in cui la Pt_3
rimase chiusa ed inoperante;
- che, tuttavia, già con nota 14.3.1994, prot. n. 752, il Comune di chiese al il CP_1 Parte_2
pagamento di tre fatture per la fornitura di acqua potabile per gli anni 1987/1988; 1989/1990 e
1991, per un importo di Lire 4.468,69, interessi compresi;
- che a tale richiesta seguì la nota 19.5.1994, prot. n. 84, con cui il aveva evidenziato Parte_2
che il periodo indicato si riferiva ad anni in cui la era chiusa per ristrutturazione, sicché Pt_3
non potevano esservi stati consumi d'acqua e aveva, pertanto, chiesto che fosse esaminata la possibilità d'esonerare il dal pagamento della fornitura di acqua potabile, tenuto conto Parte_2
che i fondi stanziati a seguito dell'alluvione del 1978 per il ripristino dell'acquedotto in proprietà all'ente erano stati utilizzati per il ripristino ed il potenziamento dei pozzi a servizio dell'intera comunità di CP_1
- che tale nota ebbe effetti risolutivi e nulla fu versato al;
Controparte_1
- che il , con nota del 27.2.2013, prot. n. 959, aveva avanzato nuove pretese Controparte_1 economiche per il pagamento dei canoni d'acquedotto;
- che, pertanto, il aveva domandato al Comune di il pagamento dell'importo Parte_2 CP_1 di euro 15.780,00 per l'utilizzo degli impianti sportivi per gli anni 2010-2011 e 2012, non pagina 5 di 13 essendosi mai concordato l'utilizzo gratuito delle suddette strutture;
- che a ciò seguì la sottoscrizione del “verbale di intesa transattiva” datato 16/07/2014 nel quale si conveniva, in merito al consumo d'acqua potabile, che “ove non dovessero risultare atti precisi da cui si evinca l'utilizzo da parte del Comune di del contributo di L. 200.000.000 (…) CP_1 il si impegna a corrispondere i canoni arretrati a decorrere dal 2011”; Parte_2
- che, pertanto, nulla era dovuto dal con riferimento a canoni di Controparte_4
acquedotto, non solo in quanto la fonte era di proprietà del medesimo ma, altresì, in Parte_2
forza del verbale di intesa transattiva sottoscritto dalle parti in data 16/07/2011;
- che, inoltre, l'aver sottaciuto la questione “acquedotto” per molti anni da parte del CP_1 aveva generato in capo al il legittimo affidamento, meritevole di tutela, circa l'assenza Parte_2
di obbligo contributivo per canoni idrici;
- che, in ogni caso, non vi era alcuna prova circa l'entità e la quantificazione dei consumi;
- che non vi erano dettati normativi o regolamentari specifici in forza dei quali il Comune potesse applicare la sanzione di euro 900,00 sul dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande del e per l'effetto la sua condanna Parte_2 al pagamento del canone idrico relativo all'anno 2011 di € 3.001,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., accertando e dichiarando, inoltre, che il medesimo era tenuto a corrispondere anche i canoni successivi al 2011. In particolare ha esposto:
- che il non poteva vantare alcuna titolarità sulle acque della sorgente;
Parte_2
- che, difatti, ai sensi dell'art. 427 del codice civile del 1865 (all'epoca in vigore) le acque sorgenti e fluenti dovevano considerarsi beni pubblici di proprietà dello Stato;
- che nessuna evidenza di una derivazione ed utilizzo della acqua, né di una concessione di acqua all'epoca rilasciate al Comune di era stata provata dalla controparte;
CP_1
- che, pertanto, non aveva alcun diritto sulla fonte da poter trasferire con la invocata CP_1
donazione del 1939, né comunque aveva alcuna legittimazione di disporre di un tale diritto;
- che, inoltre, l'attuale art. 822 c.c. ribadisce la natura pubblica dei fiumi, dei torrenti dei laghi e delle altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
pagina 6 di 13 - che la materia è stata, poi, disciplinata successivamente dalla L. 5.1.1994, n. 36, la quale ha previsto che sono pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, poiché costituiscono una «risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà» (art. 1). Alla predetta normativa ha fatto seguito il D.P.R. 18.2.1999, n. 238
(Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n.
36, in materia di risorse idriche), il quale all'art. 1 precisa che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”;
- che da decenni tutta la struttura immobiliare utilizzata dal era allacciata Parte_2 all'acquedotto e alla fognatura del tant'è che controparte già con missiva 14.03.1994 CP_1 aveva chiesto di non effettuare “il pagamento della fornitura dell'acqua potabile” poiché “il soggiorno di era chiuso per i lavori di ristrutturazione e, di conseguenza, in tali CP_1 periodo non ci sono stati consumi di acqua”;
- che, quindi, da decenni, e in ogni caso, dal 2011 in poi, il utilizzava il servizio idrico Parte_2
integrato del Comune di CP_1
- che l'acqua potabile dell'acquedotto comunale non veniva prelevata dalla sorgente in questione, la quale era unicamente utilizzata per altri scopi, ovvero “ad uso di produzione di beni e servizi
(innevamento artificiale) e civile (irrigazione aree verdi)”;
-che dagli stessi documenti prodotti dalla controparte emergeva che tra il ed il CP_1 Parte_2
vi era un contratto avente ad oggetto la fornitura del Servizio Idrico Integrato comprendente la fornitura di acqua e la prestazione dei servizi di fognatura e depurazione;
- che i criteri per la determinazione del corrispettivo di tale servizio erano stati di fatto accettati da controparte che non aveva mai sollevato contestazioni sulla quantificazione dei costi e sui tariffari applicati;
- che, inoltre, i fondi erano stati stanziati dalla Regione Piemonte nell'interesse della Colonia
Alpina e non esclusivamente per eseguire degli interventi sui beni della medesima;
- che, pertanto, non vi era stata alcuna distrazione dei suddetti fondi in merito alla circostanza che con parte degli stessi era stato realizzato il canale di guardia, poiché trattasi di opera eseguita a protezione dell'immobile e delle strutture utilizzate dal;
Parte_2
pagina 7 di 13 - che, difatti, il aveva inviato al una missiva in cui aveva rappresentato Parte_2 CP_1
“l'assoluta necessità che i lavori per la costruzione del canale di guardia a protezione della
Casa stessa siano eseguiti, ed ultimati, prima dell'inizio della stagione estiva”;
- che, inotre, i fondi stanziati dalla Regione Piemonte a seguito dell'alluvione del 1978 erano stati gestiti dalla e non dal di Parte_4 CP_1 CP_1
- che, pertanto, il doveva essere condannato al pagamento del corrispettivo di € Parte_2
3.001,00 relativo alla fornitura del servizio idrico integrato per l'anno 2011, come da estratto ruolo e da sollecito di pagamento del 21.12.2016.
Alla prima udienza di comparizione delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183, c.
6. c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 6.07.2022 per provvedere sulle istanze istruttorie, rinviata all'udienza del 12.10.2022. In seguito ad alcuni rinvii, chiesti dalle parti e motivati dalla necessità di verificare la possibile definizione stragiudiziale della lite, sono state ammesse le prove orali articolate dalla parte convenuta e all'udienza del 19.6.2023 sono stati escussi due testi. Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, poi differita, all'udienza 16.9.2024 e celebratasi mediante trattazione scritte. Con ordinanza del 15.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
La presente vertenza trae origine dall'impugnazione da parte del Parte_2 dell'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni n. 1 del 23/11/2018 relativo
[...]
alla richiesta di recupero del canone per la fornitura del servizio idrico integrato con riferimento all'anno 2011.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Verbania, la causa è stata riassunta dapprima innanzi al Giudice di pace, dichiaratosi incompetente per valore, e successivamente innanzi all'intestato Tribunale.
In primo luogo, va osservato che, all'esito dell'istruttoria, risulta dimostrato che la struttura immobiliare utilizzata dal è da tempo allacciata all'acquedotto e alla fognatura del Parte_2
Comune di Al riguardo il teste ha, infatti, dichiarato che “l'immobile CP_1 Testimone_1
pagina 8 di 13 del è servito dall'acquedotto e dalla fognatura;
i tubi degli acquedotti sono di fronte Parte_2 alla Stazione e di fronte alla;
tra i binari e i parcheggi”, specificando che Pt_3
“l'allacciamento della sia stato fatto nel 1978 o 1979 quando sono stati fatti i lavori Pt_3 dopo l'alluvione”. Anche il teste , dipendente del dal marzo Tes_2 Controparte_1
1981 ha confermato che “l'immobile del è servito sia dall'acquedotto che dalla Parte_2
fognatura comunale e lo so perché mi è capitato di fare manutenzioni e di avvisare il
che non avrebbero avuto l'acqua. L'ultima volta che abbiamo fatto un intervento Parte_2
sulla rete che serve anche la casa vacanza, si tratta di Viale Stazione, è stato circa sei-sette anni fa;
si era trattato di un nuovo allacciamento e allora io personalmente ho avvisato che per mezz'ora non avrebbero avuto l'acqua”.
L'utilizzo da parte della struttura del del servizio idrico comunale risulta, inoltre, Parte_2
dimostrata dalla missiva del 14.03.1994 inviata da parte attrice al contenente Controparte_1 la richiesta di non pagare la fornitura dell'acqua potabile, in quanto “il soggiorno di era CP_1
chiuso per i lavori di ristrutturazione e, di conseguenza, in tali periodo non ci sono stati consumi di acqua” (doc. 15 parte attrice).
La dimostrazione dell'allacciamento all'acquedotto e alla fognatura del e la Controparte_1 fruizione del servizio comunale di fornitura d'acqua potabile rendono, di per sé, infondate le contestazioni di parte attrice in merito alla debenza del canone d'acquedotto per l'anno 2011.
L'obbligo in capo al di pagare i canoni idrici non Parte_2 può essere escluso neanche sulla base dell'intesa transattiva conclusa tra le parti in data
16.07.2014 (doc. 17 parte attrice). In tale accordo, si legge che “ove non dovessero risultare atti precisi da cui si evinca l'utilizzo da parte del Comune di del contributo di L. CP_1
200.000.000, che il dice essere stato concesso a suo favore dalla Regione Piemonte Parte_2 per i danni subiti dall'acquedotto a servizio della struttura per l'alluvione del 1978, il Parte_2 si impegna a corrispondere i canoni arretrati a decorrere dal 2011”.
Nella prospettiva di parte attrice, il ha distratto fondi stanziati dalla Regione Piemonte al CP_1
al fine di realizzare un'opera differente da quella a cui erano destinati, in quanto aveva Parte_2 deliberato di “prelevare l'importo di L. 60.135.000 dallo stanziamento di L. 220.000.000 previsto
pagina 9 di 13 per i lavori di sistemazione dell'acquedotto della di portando lo Parte_3 CP_1 stesso (…) per i lavori di costruzione del canale di guardia” (doc. 11 parte attrice).
Tuttavia, nel testo della delibera si legge che i fondi erano stati assegnati dalla Regione Piemonte per il ripristino di opere pubbliche danneggiate o distrutte dall'alluvione del 7 agosto 1978 ed era specificato che il trasferimento di fondi sarebbe avvenuto da quelli stanziati per la sistemazione dell'acquedotto della Colonia montana di a favore di quelli necessari per la CP_1
sistemazione del canale di guardia della medesima Colonia Pt_3
Non sussiste, pertanto, il presupposto indicato nell'accordo transattivo del 16.07.2014 della distrazione di fondi e dell'utilizzo a vantaggio del di risorse destinate al Controparte_1
, in quanto i fondi sono stati impiegati nell'interesse della per la Parte_2 Parte_3 realizzazione di un canale di guardia a protezione dell'immobile e delle strutture utilizzate dal
. L'utilità per parte attrice di tale lavoro è, peraltro, resa evidente dalla lettera inviata al Parte_2
in cui era stata rappresentata l'assoluta necessità che i lavori per la costruzione del CP_1 canale di guardia fossero eseguiti, ed ultimati, prima dell'inizio della stagione estiva (doc. 13 parte attrice).
I fondi stanziati dalla Regione Piemonte non erano, inoltre, stati specificamente vincolati alla sistemazione dell'acquedotto della Colonia alpina, bensì al più ampio scopo di ripristinare le opere pubbliche danneggiate dall'alluvione del 1978.
Non può, pertanto, ritenersi che l'accordo del 16.7.2014 – dal contenuto peraltro alquanto generico e indeterminato – abbia determinato il venir meno dell'obbligo in capo al di Parte_2
corrispondere il canone del servizio idrico, così come risultante dall'estratto ruolo (doc. 7) e dal sollecito di pagamento del 21.12.2016 (doc. 8).
Non risulta, inoltre, dimostrato che il servizio comunale d'acqua potabile sia fornito dal
[...]
attingendo alla sorgente situata in regione Fontanelle, oggetto della vertenza, sicché CP_1
assume scarsa rilevanza la questione relativa alla titolarità della stessa.
Al riguardo, può comunque osservarsi che, come risulta dalle determinazioni della Provincia del
Verbano Cusio Ossola, l'acqua della predetta fonte è prelevata dal Comune di non per CP_1
l'uso potabile, bensì per il diverso scopo “di produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) e civile (irrigazione aree verdi)” (doc.
2-3 parte convenuta).
pagina 10 di 13 In ogni caso non può ritenersi che parte attrice sia titolare della fonte in questione, in forza della donazione approvata con delibera podestarile del 26.10.1939, n. 90 e conclusa con l'atto notarile del 21/10/1940 a rogito Notaio (doc. 2 e 5). Per_1
L'art. 822 c.c. prevede, infatti, che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”. Sulla materia è, inoltre, intervenuta la L. 36/94, che stabilisce che “tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà”. Inoltre, la previgente normativa, vigente al momento della donazione, all'art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, stabiliva che “sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse”.
L'iscrizione di un'acqua nell'elenco delle acque pubbliche aveva carattere dichiarativo della sussistenza dei requisiti legali per il riconoscimento della natura demaniale.
Come documentato da parte attrice, il , all'epoca della intervenuta donazione, era stato Parte_5 qualificato “acqua pubblica” e come tale censito al n. 635 dell'elenco alfabetico dei “Corsi
d'acqua pubblica” (redatto ai sensi degli artt. 3 e 4 D.L. 9.10.1924, n. 2161, relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), portato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Novara del 29.9.1925, quale tributario del TE LE (doc 7). L'inclusione della fonte tra i beni demaniali comporta, quindi, l'assoggettabilità al relativo peculiare regime giuridico e la natura di res extra commercium. L'art. 823 c.c. recita, infatti, che tali beni “sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi”, come sancito, altresì, dall'art. 430 del
1865, il quale prevedeva che i beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili. Dal carattere indisponibile dei beni demaniali discende l'invalidità per impossibilità giuridica dell'oggetto della donazione relativa alla fonte in questione, come si ricava dall'esame coordinato dell'art. 823 e 1418 c.c. Non risulta, inoltre, dimostrata l'esistenza di alcuna concessione idrica rilasciata all'epoca a favore del . Controparte_1
Per di più, come documentato da parte convenuta, dall'iter d'accertamento avviato dal CP_1
è emerso che l'area è gravata da usi civici nell'interesse del Comune, il quale ha,
[...]
pagina 11 di 13 pertanto, avviato il relativo procedimento di reintegrazione nel possesso per indebita occupazione. Il regime giuridico dei beni di uso civico ha i caratteri propri della demanialità, trattandosi di beni inalienabili e che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, sicché anche sotto tale profilo deve essere esclusa la sussistenza dei diritti d'uso reclamati da parte attrice.
Sono, infine, prive di pregio le contestazioni di parte attrice in ordine alla mancata dimostrazione dell'entità dei consumi. Il ha, infatti, documentato la sussistenza di criteri per la CP_1 determinazione del corrispettivo in materia di servizio idrico d'acqua potabile e l'approvazione dei relativi tariffari, i quali non sono mai stati contestati da controparte (doc.
5-6 parte convenuta). Quest'ultima, infatti, in via stragiudiziale si era limitata ad affermare di non dover corrispondere i canoni poiché i fondi stanziati a favore del dalla Regione Piemonte, a Parte_2 seguito dell'alluvione del 1978, erano stati in parte utilizzati dal per il ripristino di pozzi CP_1
a servizio dell'intera comunità (doc. 16 parte attrice). Nel presenta giudizio, invece, il Parte_2 ha genericamente contestato l'entità dei consumi, senza allegare specifiche circostanze atte a dimostrare una presunta erroneità dei conteggi svolti dal da cui potesse essere desunta CP_1
la diversa entità dei consumi effettivamente fruiti. Risulta, altresì, dovuta la sanzione di euro
900,00 che è stata irrogata sulla base degli indici normativi indicati nel provvedimento di contestazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere rigettata la domanda attorea essendo il tenuto al pagamento del canone idrico relativo all'anno 2011 di € 3.001,00, oltre agli Parte_2
interessi moratori al tasso legale dal 5.12.2018 (data comunicazione provvedimento) al saldo e alla sanzione irrogata per l'omesso tempestivo versamento, nonché a corrispondere anche i canoni successivi al 2011, laddove il servizio sia stato effettivamente erogato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il Parte_2
deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal
[...] CP_1
che vengono liquidate, sulla base del valore indeterminato della causa e dell'attività
[...]
svolta, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, nei limiti della nota spese presentata, in € 29,51 per esborsi e in € 5.016,01, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti Parte_2
del e, conseguentemente, condanna Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore del del canone idrico relativo all'anno
[...] Controparte_1
2011 di € 3.001,00, oltre agli interessi moratori dal 5.12.2018 al saldo e alla sanzione irrogata per l'omesso tempestivo versamento, nonché a corrispondere anche i canoni successivi al 2011, laddove il servizio sia stato erogato;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_2
favore del liquidate in € 29,51 per esborsi e in € 5.016,01, per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 12.2.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1642/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PORZIO GIOVANNI MARIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ROGORA Controparte_1 P.IVA_2
MAURIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, attesi i motivi di cui in narrativa, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione NEL MERITO IN PRINCIPALITA' Accogliere il ricorso che precede, e revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato in fatto e in diritto e non provato e comunque annullare l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni (acquedotto) n. 1 del 23 novembre 2018 - anno di imposta
2011 emesso dal notificato in data 11/12/2018, contenente Controparte_2 pretesa di riscossione di importi conseguenti all'atto di emissione del ruolo del 04/02/2013 ed alle deduzioni e constatazioni ad esso sottese e preordinate nonché ogni altro atto ai medesimi connessi, dipendenti, precedenti, presupposti o collegati;
conseguentemente dichiarare infondata
pagina 1 di 13 la pretesa per canoni di acquedotto anno 2011 nei confronti di Parte_1
[...]
In ogni caso altresì accertare, dichiarare e pronunciare, per le causali e il titolo di cui in narrativa, che il Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi nulla deve al CP_1 per canoni e/o servizi e/o oneri e/o costi e/o spese e/o forniture di acquedotto o idriche
[...] di acqua potabile e non, e ciò anche per l'anno dal 2011 in poi, dichiarando illegittima ed infondata in fatto ed in diritto ogni pretesa del a tal titolo. Controparte_1
Respingersi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto ed altresì inammissibili ed oggetto di decadenza.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa ed illegittimo l'atto impugnato del
per assente allegazione e prova quali/quantitativa, e in ogni caso dichiarare Controparte_1 non dovuto qualsivoglia importo, stante anche l'utilizzo idrico svolto anche dal CP_1 rispetto all'acquedotto per cui è causa.
[...]
IN VIA DI ULTERIORE E DENEGATO SUBORDINE E salvo gravame, dichiarare illegittime e/o in ogni caso disapplicare le sanzioni irrogate con l'atto impugnato, ricorrendone i presupposti di Legge. IN VIA ISTRUTTORIA
Si reitera istanza di produzione e/o esibizione di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 28/4/2022”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettate le domande del accertare che quest'ultimo è comunque Parte_2 tenuto al pagamento dei canoni idrici e/o del servizio idrico e per l'effetto condannarlo al pagamento a favore del del canone idrico relativo all'anno 2011 di €. Controparte_1
3.001,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., ed accertare e dichiarare altresì che il medesimo è comunque tenuto a corrispondere anche i canoni successivi al 2011, da quantificarsi in separato giudizio. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Parte_2 riassunto innanzi all'intestato Tribunale il giudizio pendente avanti al Giudice di Pace di
Verbania che era stato inizialmente instaurato con ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Verbania, chiedendo di revocare e/o dichiarare nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o infondato in fatto e in diritto e non provato l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni (acquedotto) n. 1 del 23 novembre 2018 - anno di imposta 2011 emesso dal
Comune di In particolare ha dedotto: CP_1
pagina 2 di 13 - che in data 11/12/2018 è stato notificato al esponente l'atto di contestazione ed Parte_2
irrogazione sanzioni n. 1 del 23/11/2018 contenente la richiesta di recupero del canone
Acquedotto con riferimento all'anno 2011;
- che la pretesa era infondata a fronte dell'inesistenza del diritto a pretendere canoni o diritti di acquedotto in capo al di verso il per il 2011, nonché per le CP_1 CP_1 Parte_2
successive annualità;
- che il Comune di con delibera podestarile del 26.10.1939, n. 90, - dopo aver ivi CP_1
premesso che per il proprio approvvigionamento idrico la Parte_3
(l'attuale sito del ) attingeva dalla sorgente del Rio Ragno in Località “Fontanelle” – Parte_2 aveva donato al (capofila delegato dei Comuni dell'allora intera Provincia) il Controparte_3
terreno ove ancor oggi sorge la Colonia gestita ed in titolarità del , ricomprendendo Parte_2
nella donazione anche la predetta fonte;
- che, difatti, nella delibera si specificava che: “il Comune di fa donazione alla CP_1 Pt_3
della sorgente situata in regione Fontanelle e concede le aree ed i transiti per le sua opere e per
l'acquedotto nei terreni e nei boschi comunali”;
- che il con delibera podestarile 6.10.1939 n. 713 (approvata dal Prefetto con Controparte_3
decreto 13.6.1940) aveva accettato la donazione, sia del terreno sul quale sorgeva la sia Pt_3
della sorgente;
- che le predette delibere podestarili erano state approvate, in data 16.11.1939, anche dalla Giunta
Provinciale Amministrativa (G.P.A.);
- che a tali atti fece seguito l'atto notarile del 21.10.1940 a rogito Notaio il quale alla Per_1 lettera B) così descriveva la sorgente: “sorgente in regione Fontanelle di Druogno nei pressi della confluenza col Rio Ragno del canalone che scende dal cosiddetto Rovinone sito in terreno comunale a bosco, come meglio indicato nell'allegata relazione peritale [dell'Ing. Per_2
N.d.R.] ove è stimato di lire 1.000 ogni litro, ivi comprese le aree ed i transiti per le due opere e per l'acquedotto nei terreni e nei boschi comunali”;
- che, pertanto, il terreno sul quale sorge a tutt'oggi la Colonia del Corsorzio, nonché la medesima sorgente Rio Ragno erano, per donazione dal di di proprietà e CP_1 CP_3
titolarità del;
Parte_2
pagina 3 di 13 - che, conseguentemente, la sorgente idrica non era di proprietà e i relativi diritti non erano in titolarità del;
Controparte_1
- che il Rio Ragno, all'epoca della intervenuta donazione, era già “acqua pubblica” e come tale censito al n. 635 dell'elenco alfabetico dei “Corsi d'acqua pubblica” (redatto ai sensi degli artt. 3
e 4 D.L. 9.10.1924, n. 2161, relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), portato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Novara del 29.9.1925, quale tributario del TE
LE;
- che la natura pubblicistica di tale fonte, donata dal , si ricavava anche Controparte_1 dall'art. 1 R.D. 11.12.1933 n. 1775, con cui furono dichiarate pubbliche tutte le acque sorgenti dal sottosuolo e destinate a usi di pubblico e generale interesse, iscritte negli elenchi provinciali;
- che, inoltre, la possibilità di derivare e utilizzare acqua pubblica era anche possibile e ben consentita, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 1775/1933, in quanto il vantava diritti Controparte_1
d'uso, per le disposizioni di legge citate;
- che, pertanto, la donazione al fu, a ogni effetto, dotata di ogni requisito di Controparte_3 legittimità e fu idonea a trasferire in capo al donatario i diritti esclusivi d'uso donati;
- che la donazione venne considerata legittima e conseguentemente approvata dagli organi soprassessori, quali la G.P.A. di in data 16.11.1939 e, poi, il Prefetto con decreto CP_3
13.6.1940;
- che, inoltre, nella perizia di stima redatta e asseverata il 06/06/1939 dall'Ing. Persona_3
era stata accertata la destinazione idropotabile della fonte;
[...]
- che nell'agosto del 1978 la Valle Vigezzo venne colpita da una copiosa alluvione che provocò danni alla Pt_3
- che in conseguenza di tale calamità naturale, la Regione Piemonte con L.R. 4.4.1979, n. 17, recante “Bilancio di previsione per l'anno 1979”, stanziò lire 220.000.000 per il ripristino delle strutture del , tra cui l'acquedotto; Parte_2
- che, a fronte di tale stanziamento regionale a favore della il Comune di , con Pt_3 CP_1
delibera Giuntale 28.9.1979, n. 114, aveva rilevato l'insufficienza dell'originario stanziamento a suo favore di Lire 20.000.000 per la sistemazione del “canale di guardia” alla Pt_3
(quantificato in Lire 80.135.000 da una perizia dell'Ing. ivi richiamata) e aveva Per_4
pagina 4 di 13 deliberato di “prelevare l'importo di L. 60.135.000 dallo stanziamento di L. 220.000.000 previsto per i lavori di sistemazione dell'acquedotto della di portando lo Parte_3 CP_1 stesso (…) per i lavori di costruzione del canale di guardia (…)”;
- che, pertanto, con delibera Giuntale il attinse risorse economiche destinate Controparte_1
dalla Regione ad altro soggetto di natura pubblicistica (il ), al fine di realizzare Parte_2 un'opera diversa (il canale di guardia) rispetto a quella per cui i finanziamenti erano stati stanziati
(l'acquedotto e, più in generale, le strutture consortili danneggiate dall'alluvione);
- che, come si evinceva dalla nota prot. 194 a firma del Presidente del (che, per statuto, Parte_2
era il Sindaco di pro tempore), Ing. il canale non era stato, in realttà CP_3 Persona_5
realizzato;
- che il ripristino dell'acquedotto consortile fu in parte compromesso dalla riduzione, ad opera del con delibera di Giunta n. 114/1979, delle risorse economiche a tal fine Controparte_1
stanziate dalla Regione Piemonte e che, conseguentemente, fu ampio il periodo in cui la Pt_3
rimase chiusa ed inoperante;
- che, tuttavia, già con nota 14.3.1994, prot. n. 752, il Comune di chiese al il CP_1 Parte_2
pagamento di tre fatture per la fornitura di acqua potabile per gli anni 1987/1988; 1989/1990 e
1991, per un importo di Lire 4.468,69, interessi compresi;
- che a tale richiesta seguì la nota 19.5.1994, prot. n. 84, con cui il aveva evidenziato Parte_2
che il periodo indicato si riferiva ad anni in cui la era chiusa per ristrutturazione, sicché Pt_3
non potevano esservi stati consumi d'acqua e aveva, pertanto, chiesto che fosse esaminata la possibilità d'esonerare il dal pagamento della fornitura di acqua potabile, tenuto conto Parte_2
che i fondi stanziati a seguito dell'alluvione del 1978 per il ripristino dell'acquedotto in proprietà all'ente erano stati utilizzati per il ripristino ed il potenziamento dei pozzi a servizio dell'intera comunità di CP_1
- che tale nota ebbe effetti risolutivi e nulla fu versato al;
Controparte_1
- che il , con nota del 27.2.2013, prot. n. 959, aveva avanzato nuove pretese Controparte_1 economiche per il pagamento dei canoni d'acquedotto;
- che, pertanto, il aveva domandato al Comune di il pagamento dell'importo Parte_2 CP_1 di euro 15.780,00 per l'utilizzo degli impianti sportivi per gli anni 2010-2011 e 2012, non pagina 5 di 13 essendosi mai concordato l'utilizzo gratuito delle suddette strutture;
- che a ciò seguì la sottoscrizione del “verbale di intesa transattiva” datato 16/07/2014 nel quale si conveniva, in merito al consumo d'acqua potabile, che “ove non dovessero risultare atti precisi da cui si evinca l'utilizzo da parte del Comune di del contributo di L. 200.000.000 (…) CP_1 il si impegna a corrispondere i canoni arretrati a decorrere dal 2011”; Parte_2
- che, pertanto, nulla era dovuto dal con riferimento a canoni di Controparte_4
acquedotto, non solo in quanto la fonte era di proprietà del medesimo ma, altresì, in Parte_2
forza del verbale di intesa transattiva sottoscritto dalle parti in data 16/07/2011;
- che, inoltre, l'aver sottaciuto la questione “acquedotto” per molti anni da parte del CP_1 aveva generato in capo al il legittimo affidamento, meritevole di tutela, circa l'assenza Parte_2
di obbligo contributivo per canoni idrici;
- che, in ogni caso, non vi era alcuna prova circa l'entità e la quantificazione dei consumi;
- che non vi erano dettati normativi o regolamentari specifici in forza dei quali il Comune potesse applicare la sanzione di euro 900,00 sul dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande del e per l'effetto la sua condanna Parte_2 al pagamento del canone idrico relativo all'anno 2011 di € 3.001,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c., accertando e dichiarando, inoltre, che il medesimo era tenuto a corrispondere anche i canoni successivi al 2011. In particolare ha esposto:
- che il non poteva vantare alcuna titolarità sulle acque della sorgente;
Parte_2
- che, difatti, ai sensi dell'art. 427 del codice civile del 1865 (all'epoca in vigore) le acque sorgenti e fluenti dovevano considerarsi beni pubblici di proprietà dello Stato;
- che nessuna evidenza di una derivazione ed utilizzo della acqua, né di una concessione di acqua all'epoca rilasciate al Comune di era stata provata dalla controparte;
CP_1
- che, pertanto, non aveva alcun diritto sulla fonte da poter trasferire con la invocata CP_1
donazione del 1939, né comunque aveva alcuna legittimazione di disporre di un tale diritto;
- che, inoltre, l'attuale art. 822 c.c. ribadisce la natura pubblica dei fiumi, dei torrenti dei laghi e delle altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
pagina 6 di 13 - che la materia è stata, poi, disciplinata successivamente dalla L. 5.1.1994, n. 36, la quale ha previsto che sono pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, poiché costituiscono una «risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà» (art. 1). Alla predetta normativa ha fatto seguito il D.P.R. 18.2.1999, n. 238
(Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n.
36, in materia di risorse idriche), il quale all'art. 1 precisa che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne”;
- che da decenni tutta la struttura immobiliare utilizzata dal era allacciata Parte_2 all'acquedotto e alla fognatura del tant'è che controparte già con missiva 14.03.1994 CP_1 aveva chiesto di non effettuare “il pagamento della fornitura dell'acqua potabile” poiché “il soggiorno di era chiuso per i lavori di ristrutturazione e, di conseguenza, in tali CP_1 periodo non ci sono stati consumi di acqua”;
- che, quindi, da decenni, e in ogni caso, dal 2011 in poi, il utilizzava il servizio idrico Parte_2
integrato del Comune di CP_1
- che l'acqua potabile dell'acquedotto comunale non veniva prelevata dalla sorgente in questione, la quale era unicamente utilizzata per altri scopi, ovvero “ad uso di produzione di beni e servizi
(innevamento artificiale) e civile (irrigazione aree verdi)”;
-che dagli stessi documenti prodotti dalla controparte emergeva che tra il ed il CP_1 Parte_2
vi era un contratto avente ad oggetto la fornitura del Servizio Idrico Integrato comprendente la fornitura di acqua e la prestazione dei servizi di fognatura e depurazione;
- che i criteri per la determinazione del corrispettivo di tale servizio erano stati di fatto accettati da controparte che non aveva mai sollevato contestazioni sulla quantificazione dei costi e sui tariffari applicati;
- che, inoltre, i fondi erano stati stanziati dalla Regione Piemonte nell'interesse della Colonia
Alpina e non esclusivamente per eseguire degli interventi sui beni della medesima;
- che, pertanto, non vi era stata alcuna distrazione dei suddetti fondi in merito alla circostanza che con parte degli stessi era stato realizzato il canale di guardia, poiché trattasi di opera eseguita a protezione dell'immobile e delle strutture utilizzate dal;
Parte_2
pagina 7 di 13 - che, difatti, il aveva inviato al una missiva in cui aveva rappresentato Parte_2 CP_1
“l'assoluta necessità che i lavori per la costruzione del canale di guardia a protezione della
Casa stessa siano eseguiti, ed ultimati, prima dell'inizio della stagione estiva”;
- che, inotre, i fondi stanziati dalla Regione Piemonte a seguito dell'alluvione del 1978 erano stati gestiti dalla e non dal di Parte_4 CP_1 CP_1
- che, pertanto, il doveva essere condannato al pagamento del corrispettivo di € Parte_2
3.001,00 relativo alla fornitura del servizio idrico integrato per l'anno 2011, come da estratto ruolo e da sollecito di pagamento del 21.12.2016.
Alla prima udienza di comparizione delle parti sono stati concessi i termini ex art. 183, c.
6. c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 6.07.2022 per provvedere sulle istanze istruttorie, rinviata all'udienza del 12.10.2022. In seguito ad alcuni rinvii, chiesti dalle parti e motivati dalla necessità di verificare la possibile definizione stragiudiziale della lite, sono state ammesse le prove orali articolate dalla parte convenuta e all'udienza del 19.6.2023 sono stati escussi due testi. Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, poi differita, all'udienza 16.9.2024 e celebratasi mediante trattazione scritte. Con ordinanza del 15.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea non è meritevole d'accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
La presente vertenza trae origine dall'impugnazione da parte del Parte_2 dell'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni n. 1 del 23/11/2018 relativo
[...]
alla richiesta di recupero del canone per la fornitura del servizio idrico integrato con riferimento all'anno 2011.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Verbania, la causa è stata riassunta dapprima innanzi al Giudice di pace, dichiaratosi incompetente per valore, e successivamente innanzi all'intestato Tribunale.
In primo luogo, va osservato che, all'esito dell'istruttoria, risulta dimostrato che la struttura immobiliare utilizzata dal è da tempo allacciata all'acquedotto e alla fognatura del Parte_2
Comune di Al riguardo il teste ha, infatti, dichiarato che “l'immobile CP_1 Testimone_1
pagina 8 di 13 del è servito dall'acquedotto e dalla fognatura;
i tubi degli acquedotti sono di fronte Parte_2 alla Stazione e di fronte alla;
tra i binari e i parcheggi”, specificando che Pt_3
“l'allacciamento della sia stato fatto nel 1978 o 1979 quando sono stati fatti i lavori Pt_3 dopo l'alluvione”. Anche il teste , dipendente del dal marzo Tes_2 Controparte_1
1981 ha confermato che “l'immobile del è servito sia dall'acquedotto che dalla Parte_2
fognatura comunale e lo so perché mi è capitato di fare manutenzioni e di avvisare il
che non avrebbero avuto l'acqua. L'ultima volta che abbiamo fatto un intervento Parte_2
sulla rete che serve anche la casa vacanza, si tratta di Viale Stazione, è stato circa sei-sette anni fa;
si era trattato di un nuovo allacciamento e allora io personalmente ho avvisato che per mezz'ora non avrebbero avuto l'acqua”.
L'utilizzo da parte della struttura del del servizio idrico comunale risulta, inoltre, Parte_2
dimostrata dalla missiva del 14.03.1994 inviata da parte attrice al contenente Controparte_1 la richiesta di non pagare la fornitura dell'acqua potabile, in quanto “il soggiorno di era CP_1
chiuso per i lavori di ristrutturazione e, di conseguenza, in tali periodo non ci sono stati consumi di acqua” (doc. 15 parte attrice).
La dimostrazione dell'allacciamento all'acquedotto e alla fognatura del e la Controparte_1 fruizione del servizio comunale di fornitura d'acqua potabile rendono, di per sé, infondate le contestazioni di parte attrice in merito alla debenza del canone d'acquedotto per l'anno 2011.
L'obbligo in capo al di pagare i canoni idrici non Parte_2 può essere escluso neanche sulla base dell'intesa transattiva conclusa tra le parti in data
16.07.2014 (doc. 17 parte attrice). In tale accordo, si legge che “ove non dovessero risultare atti precisi da cui si evinca l'utilizzo da parte del Comune di del contributo di L. CP_1
200.000.000, che il dice essere stato concesso a suo favore dalla Regione Piemonte Parte_2 per i danni subiti dall'acquedotto a servizio della struttura per l'alluvione del 1978, il Parte_2 si impegna a corrispondere i canoni arretrati a decorrere dal 2011”.
Nella prospettiva di parte attrice, il ha distratto fondi stanziati dalla Regione Piemonte al CP_1
al fine di realizzare un'opera differente da quella a cui erano destinati, in quanto aveva Parte_2 deliberato di “prelevare l'importo di L. 60.135.000 dallo stanziamento di L. 220.000.000 previsto
pagina 9 di 13 per i lavori di sistemazione dell'acquedotto della di portando lo Parte_3 CP_1 stesso (…) per i lavori di costruzione del canale di guardia” (doc. 11 parte attrice).
Tuttavia, nel testo della delibera si legge che i fondi erano stati assegnati dalla Regione Piemonte per il ripristino di opere pubbliche danneggiate o distrutte dall'alluvione del 7 agosto 1978 ed era specificato che il trasferimento di fondi sarebbe avvenuto da quelli stanziati per la sistemazione dell'acquedotto della Colonia montana di a favore di quelli necessari per la CP_1
sistemazione del canale di guardia della medesima Colonia Pt_3
Non sussiste, pertanto, il presupposto indicato nell'accordo transattivo del 16.07.2014 della distrazione di fondi e dell'utilizzo a vantaggio del di risorse destinate al Controparte_1
, in quanto i fondi sono stati impiegati nell'interesse della per la Parte_2 Parte_3 realizzazione di un canale di guardia a protezione dell'immobile e delle strutture utilizzate dal
. L'utilità per parte attrice di tale lavoro è, peraltro, resa evidente dalla lettera inviata al Parte_2
in cui era stata rappresentata l'assoluta necessità che i lavori per la costruzione del CP_1 canale di guardia fossero eseguiti, ed ultimati, prima dell'inizio della stagione estiva (doc. 13 parte attrice).
I fondi stanziati dalla Regione Piemonte non erano, inoltre, stati specificamente vincolati alla sistemazione dell'acquedotto della Colonia alpina, bensì al più ampio scopo di ripristinare le opere pubbliche danneggiate dall'alluvione del 1978.
Non può, pertanto, ritenersi che l'accordo del 16.7.2014 – dal contenuto peraltro alquanto generico e indeterminato – abbia determinato il venir meno dell'obbligo in capo al di Parte_2
corrispondere il canone del servizio idrico, così come risultante dall'estratto ruolo (doc. 7) e dal sollecito di pagamento del 21.12.2016 (doc. 8).
Non risulta, inoltre, dimostrato che il servizio comunale d'acqua potabile sia fornito dal
[...]
attingendo alla sorgente situata in regione Fontanelle, oggetto della vertenza, sicché CP_1
assume scarsa rilevanza la questione relativa alla titolarità della stessa.
Al riguardo, può comunque osservarsi che, come risulta dalle determinazioni della Provincia del
Verbano Cusio Ossola, l'acqua della predetta fonte è prelevata dal Comune di non per CP_1
l'uso potabile, bensì per il diverso scopo “di produzione di beni e servizi (innevamento artificiale) e civile (irrigazione aree verdi)” (doc.
2-3 parte convenuta).
pagina 10 di 13 In ogni caso non può ritenersi che parte attrice sia titolare della fonte in questione, in forza della donazione approvata con delibera podestarile del 26.10.1939, n. 90 e conclusa con l'atto notarile del 21/10/1940 a rogito Notaio (doc. 2 e 5). Per_1
L'art. 822 c.c. prevede, infatti, che “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”. Sulla materia è, inoltre, intervenuta la L. 36/94, che stabilisce che “tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà”. Inoltre, la previgente normativa, vigente al momento della donazione, all'art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, stabiliva che “sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse”.
L'iscrizione di un'acqua nell'elenco delle acque pubbliche aveva carattere dichiarativo della sussistenza dei requisiti legali per il riconoscimento della natura demaniale.
Come documentato da parte attrice, il , all'epoca della intervenuta donazione, era stato Parte_5 qualificato “acqua pubblica” e come tale censito al n. 635 dell'elenco alfabetico dei “Corsi
d'acqua pubblica” (redatto ai sensi degli artt. 3 e 4 D.L. 9.10.1924, n. 2161, relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), portato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Novara del 29.9.1925, quale tributario del TE LE (doc 7). L'inclusione della fonte tra i beni demaniali comporta, quindi, l'assoggettabilità al relativo peculiare regime giuridico e la natura di res extra commercium. L'art. 823 c.c. recita, infatti, che tali beni “sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi”, come sancito, altresì, dall'art. 430 del
1865, il quale prevedeva che i beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili. Dal carattere indisponibile dei beni demaniali discende l'invalidità per impossibilità giuridica dell'oggetto della donazione relativa alla fonte in questione, come si ricava dall'esame coordinato dell'art. 823 e 1418 c.c. Non risulta, inoltre, dimostrata l'esistenza di alcuna concessione idrica rilasciata all'epoca a favore del . Controparte_1
Per di più, come documentato da parte convenuta, dall'iter d'accertamento avviato dal CP_1
è emerso che l'area è gravata da usi civici nell'interesse del Comune, il quale ha,
[...]
pagina 11 di 13 pertanto, avviato il relativo procedimento di reintegrazione nel possesso per indebita occupazione. Il regime giuridico dei beni di uso civico ha i caratteri propri della demanialità, trattandosi di beni inalienabili e che non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, sicché anche sotto tale profilo deve essere esclusa la sussistenza dei diritti d'uso reclamati da parte attrice.
Sono, infine, prive di pregio le contestazioni di parte attrice in ordine alla mancata dimostrazione dell'entità dei consumi. Il ha, infatti, documentato la sussistenza di criteri per la CP_1 determinazione del corrispettivo in materia di servizio idrico d'acqua potabile e l'approvazione dei relativi tariffari, i quali non sono mai stati contestati da controparte (doc.
5-6 parte convenuta). Quest'ultima, infatti, in via stragiudiziale si era limitata ad affermare di non dover corrispondere i canoni poiché i fondi stanziati a favore del dalla Regione Piemonte, a Parte_2 seguito dell'alluvione del 1978, erano stati in parte utilizzati dal per il ripristino di pozzi CP_1
a servizio dell'intera comunità (doc. 16 parte attrice). Nel presenta giudizio, invece, il Parte_2 ha genericamente contestato l'entità dei consumi, senza allegare specifiche circostanze atte a dimostrare una presunta erroneità dei conteggi svolti dal da cui potesse essere desunta CP_1
la diversa entità dei consumi effettivamente fruiti. Risulta, altresì, dovuta la sanzione di euro
900,00 che è stata irrogata sulla base degli indici normativi indicati nel provvedimento di contestazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere rigettata la domanda attorea essendo il tenuto al pagamento del canone idrico relativo all'anno 2011 di € 3.001,00, oltre agli Parte_2
interessi moratori al tasso legale dal 5.12.2018 (data comunicazione provvedimento) al saldo e alla sanzione irrogata per l'omesso tempestivo versamento, nonché a corrispondere anche i canoni successivi al 2011, laddove il servizio sia stato effettivamente erogato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il Parte_2
deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal
[...] CP_1
che vengono liquidate, sulla base del valore indeterminato della causa e dell'attività
[...]
svolta, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, nei limiti della nota spese presentata, in € 29,51 per esborsi e in € 5.016,01, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti Parte_2
del e, conseguentemente, condanna Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore del del canone idrico relativo all'anno
[...] Controparte_1
2011 di € 3.001,00, oltre agli interessi moratori dal 5.12.2018 al saldo e alla sanzione irrogata per l'omesso tempestivo versamento, nonché a corrispondere anche i canoni successivi al 2011, laddove il servizio sia stato erogato;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_2
favore del liquidate in € 29,51 per esborsi e in € 5.016,01, per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 12.2.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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