Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1102
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Inammissibile
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per difetto di jus postulandi del difensore

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancata iscrizione all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento della notifica dell'appello determini l'inammissibilità del ricorso, poiché lo "ius postulandi" è un presupposto processuale la cui carenza rende l'atto nullo e inammissibile. La certificazione prodotta dall'appellante attestava il possesso dei requisiti temporali ma non l'effettiva iscrizione all'albo speciale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha esaminato l'appello proposto da alcuni militari avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva rigettato la loro domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge n. 86/2001 in caso di trasferimento d'autorità, a seguito della soppressione della struttura presso cui prestavano servizio. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio resistendo al gravame. Durante l'udienza pubblica, il Collegio ha sollevato d'ufficio una questione preliminare di inammissibilità dell'appello, relativa alla presunta mancanza della qualifica di "cassazionista" in capo al difensore degli appellanti al momento della notifica dell'atto introduttivo. A tal fine, è stato concesso un termine per la produzione di memorie e documenti. La parte appellante ha depositato una certificazione dell'Ordine degli avvocati attestante l'iscrizione all'albo ordinario e l'esercizio continuativo della professione forense, ma non l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che la previsione dell'obbligatorio ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, c.p.a., sia una modalità di effettiva realizzazione del diritto di difesa. Il Collegio ha accertato che, al momento della notifica dell'appello (19 dicembre 2024) e del suo deposito (11 gennaio 2025), il difensore degli appellanti non era ancora iscritto all'albo speciale dei "cassazionisti", come richiesto dalla normativa vigente (art. 22, comma 4, L. n. 247/2012 e art. 33, R.D.L. n. 1578/1933). La documentazione prodotta dall'appellante, pur attestando il possesso del requisito temporale di esercizio della professione, non dimostrava l'effettiva iscrizione all'albo speciale, condizione necessaria e costitutiva per poter validamente patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carenza di tale abilitazione, anche se per pochi giorni, ha reso l'appello inammissibile, non potendo trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale che ammette la sanatoria in presenza di un co-difensore abilitato che abbia sottoscritto gli atti. La sentenza dispone la trasmissione degli atti al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza. Le spese di lite sono state compensate, data la novità della questione processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1102
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1102
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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