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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dr Silvia Rita Fabrizio– Presidente Dr Alberto Iachini Bellisarii– Consigliere Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 597/2023 promossa da (cf ), in persona dell'amm.re p.t. Parte_1 P.IVA_1
Dott. (cf ), edificio sito in Rivisondoli Via Parte_2 C.F._1
Raffaello n.2, rappresentato e difeso, dall'avv. Potito Maria Pasquarella e in corso di giudizio anche dall'avv. Alfa Alessia Maria Pasquarella, giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquarella in Bologna Via dei Poeti 8; appellante contro vv. (c.f. ), in proprio e quale difensore delle CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2
SIg.re (c.f. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
(c.f. ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate presso lo CodiceFiscale_4 studio dell'avv. CL LV in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15; appellate avverso la sentenza n. 104/23, pubblicata in data 27.4.2023 e notificata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Sulmona all'esito del giudizio rubricato al n. R.G 149/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis, preso atto dei motivi in precedenza esposti, riformare la sentenza impugnata e confermare la delibera descritta in atti con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
Per le appellate:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
104/2023 del Tribunale di Sulmona. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con atto di citazione notificato il 27.2.2022, LV CL, e Controparte_3
convenivano in giudizio il Controparte_4 Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t. ed impugnavano la delibera
[...] assembleare adottata in data 19.8.2021 sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: a) punto 3): “Approvazione Bilancio Consuntivo 2020: rendiconto spese consuntive 2020, relativa ripartizione, saldi totali consuntivi al 31.12.2020, situazione patrimoniale contabile al 31.12.2020, presa d'atto ed approvazione delle specifiche note a margine dei documenti ove presenti (in allegato relativi documenti contabili e relazione al bilancio integrata con la nota esplicativa sintetica ex art 1130 bis cc). b) punto 5): “Approvazione bilancio preventivo 2021(provvisorio 2022): rendiconto spese preventive e relativa ripartizione, presa d'atto ed approvazione espressa delle specifiche note a margine dei documenti ove presenti (relativi documenti contabili allegati). c) “prospetto pagamento oneri condominiali 2021 e relative note”, chiedendo di accertarne l'illegittimità e dichiararne la nullità e/o l'annullabilità.
2. Rappresentavano le attrici di essere titolari di diverse unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Rivisondoli denominato e di Parte_1 volere impugnare i capi 3 e 5 dell'ordine del giorno della delibera assembleare del 19.8.2021 – adunanza alla quale non avevano partecipato - ravvisando l'illegittimità dei criteri di riparto dei consuntivi 2020 e preventivo 2021 - del provvisorio 2022 delle spese di riscaldamento, inoltre, la SI.ra impugnava i predetti Controparte_3 riparti considerandoli illegittimi ed affetti da errori per una delle unità immobiliari di cui la stessa era titolare (locale deposito catastalmente individuato come int. 13) per i quali si doleva dell'errata duplicazione della spesa da parte dell'amministratore che a fronte di un unico locale considerava invece due box (33 e 34). In particolare, poi, le attrici, sulla premessa che il aveva un regolamento contrattuale trascritto Parte_1 con annesse tabelle millesimali a firma del Notaio del 1975, quanto al bilancio Per_1 consuntivo 2020 ed il preventivo 2021 - provvisorio 2022, evidenziavano l'illegittimità del piano di riparto delle spese di riscaldamento redatto in violazione delle tabelle D riscaldamento e tabella D bis tabella riscaldamento parti comuni e con criteri mai deliberati per suddividere la quota involontaria dei costi di combustibile (gas metano), ma adottati dall' amministratore di sua iniziativa ed in maniera arbitraria. Lamentavano inoltre che, per la prima volta, nella nota a bilancio 2020, l'amministratore aveva comunicato ai condomini, che ai titolari delle unità immobiliari identificati nei riparti con gli interni A/37, A/41 e A/44 aveva attribuito un
“forfait” del 30% delle spese di riscaldamento in quanto proprietari anche dei rispettivi pag. 2/9 sottotetti pertinenziali alle predette unità immobiliari, tuttavia i proprietari dei sottotetti, nulla invece corrispondevano per le altre spese condominiali in quanto non contemplati nelle tabelle millesimali con ciò creando una sproporzione in danno dell'intero condominio.
3. Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto dell'impugnativa. Parte_1
Esponeva che alcune unità immobiliari si erano distaccate dall'impianto di riscaldamento centralizzato e che nel regolamento contrattuale del 1975 non era prevista tale eventualità resa possibile solo dopo la legge del 1991, che in ogni caso l'assemblea aveva deliberato la percentuale del 30% delle spese da imputare alle unità distaccate, tenendo conto dell'entità sia del calore diffuso dai numerosi caloriferi ubicati nei corridoi e pianerottoli dello stabile, che della quota dispersione di calore involontaria e tale percentuale non era stata arbitrariamente stabilita dall'amministratore ma originava da quanto espressamente indicato dal punto v), lettera i), comma 1, art. 5, D.Lgs. n.141 del 18 luglio 2016. Quanto alle doglianze mosse da replicava che non si erano duplicati i millesimi rubricati Controparte_3 sub “box 33 e box 34” in quanto il locale “ex-falegnameria” di proprietà dell'attrice era il risultato della fusione dei due sub o particelle e il totale dei millesimi (e, cioè, la somma che viene dai box 33 e 34) era pari alla consistenza dell'immobile. In merito ai sottotetti, ribatteva che l'assemblea dei condomini nell'agosto 2020 aveva deliberato all'unanimità che nelle more della redazione delle nuove tabelle millesimali “i proprietari dei locali sottotetto che si sono allacciati all'impianto condominiale dovranno pagare in via provvisoria e nelle more della redazione delle nuove tabelle millesimali da deliberarsi, le relative spese condominiali seguendo il criterio suggerito dall'ingegner con lettera dell'11/3/1998 allegata al verbale di assemblea del Per_2
20 agosto 1998; i relativi importi così deliberati saranno accantonati in apposito fondo” e tale delibera non era stata mai fatta oggetto di impugnativa.
4. Il Tribunale di Sulmona con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda attrice, ha annullato le deliberazioni di cui ai punti nn. 3 e 5 della delibera assembleare del 19.08.2021 e condannato, in base al principio della soccombenza, il convenuto a rimborsare alle attrici le spese di lite. Il Giudice di primo Parte_1 grado ha rilevato in particolare, quanto alle dedotta illegittimità della delibera per i criteri di riparto adottati , che non si può prescindere da una specifica delibera assembleare che stabilisca appunto i relativi criteri adottando nuove ed adeguate tabelle millesimali, risultando inammissibile una ripartizione dei costi che ne prescinda e ciò anche per chi ritenga necessaria la partecipazione ai costi involontari connessi all'impianto centrale di riscaldamento dei condomini che se ne siano legittimamente distaccati e del carattere obbligatorio dell'adozione delle relative delibere. Stessa considerazione e quindi, indefettibilità della delibera assembleare di pag. 3/9 modifica delle tabelle millesimali, per considerare i sottotetti non presenti nelle iniziali tabelle e poi resi abitabili. Il Giudice ha poi escluso che la modifica delle tabelle possa essere effettuata per facta concludentia anche se in passato la giurisprudenza aveva ammesso una simile evenienza per poi, in più recenti pronunce, giungere a diverse conclusioni. Ha infine accolto anche la doglianza che la sola ha Controparte_3 rivolto al consuntivo 2020, al preventivo 2021 e al provvisorio 2022 sul rilievo che la ripartizione millesimale in capo alla parte attrice, recepita dalla delibera, non trova alcuna possibilità di raccordo con le tabelle millesimali regolarmente approvate.
5. Avverso la predetta sentenza e per la sua integrale riforma ha proposto appello il chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in Parte_1 epigrafe riportate.
6. Si sono costituite le appellate LV CL, e che hanno CP_4 CP_3 contrastato il gravame e chiesto dichiararsene la sua inammissibilità o comunque rigettarlo per infondatezza.
7. All'udienza del 22.01.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sulmona contestando con il primo motivo: “1. Difetto della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione tale da provocare vizi nella pronunzia”: L'appellante lamenta che nella sentenza impugnata mancherebbero le conclusioni delle parti, e per la parte motiva, non sarebbe possibile individuare la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, queste ultime incongruenti per la mancanza di descrizione del percorso logico giuridico seguito dal giudice. La sentenza sarebbe ingiusta nella parte relativa al paragrafo 1.2 pag 2 ove si dice: “tutte le Istanti imputano alla delibera impugnata (punto 3) di avere in violazione delle tabelle millesimali allegate al trascritto regolamento condominiale dell'anno 1975, ripartito una quota del 30% delle spese di riscaldamento in base a criteri diversi da quelli risultanti dalle relative tabelle, includendo i proprietari di unità legittimamente distaccate dall'impianto comune e includendo una ripartizione quote relative a locali sottotetto non inclusi nella ripartizione tabellare”, tale premessa, secondo l'appellante, difetta dal considerare che le tabelle del 1975 non possono essere più applicate a seguito del distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale delle pag. 4/9 attrici, in quanto ne discenderebbe un'iniqua distribuzione a carico degli altri condomini che finirebbero col sopportare le spese per calore indebitamente prelevato dai condomini distaccatisi, quale conseguenza riconosciuta dalla legge nell'affrontare il problema dei cosiddetti prelievi involontari.
9. Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto. Non sussistono, ad avviso della Corte, i denunciati vizi della sentenza ed infatti “ la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass. 2022/2025; Cass. 2237/2016), e nella specie il giudice di prime cure, ha illustrato nella motivazione della gravata pronuncia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'accoglimento delle domande di annullamento parziale della delibera assembleare del 19.08.2021 formulate dalle attrici esplicitando il percorso logico – giuridico per approdarvi, pronunciandosi altresì sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto di inammissibilità dell'impugnativa per Parte_1 indeterminatezza o genericità dell'atto introduttivo, risolvendosi dunque l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza. Quanto alla lamentata ingiustizia della sentenza nella parte relativa al paragrafo 1.2 pag 2 (“Tutte le instanti imputano alla delibera impugnata (punto 3) di avere, in violazione delle tabelle millesimali allegate al trascritto regolamento condominiale dell'anno 1975, ripartito una quota del 30% delle spese di riscaldamento in base a criteri diversi da quelli risultanti dalle relative tabelle, includendovi i proprietari di unità legittimamente distaccate dall'impianto comune e includendo nella ripartizione quote relative a locali sottotetto non inclusi nella ripartizione tabellare”) deve osservarsi come la censura si palesi del tutto priva di fondamento non inerendo il paragrafo censurato al ragionamento decisorio del giudice di primo grado consistendo invece nell'illustrazione da parte dello stesso delle ragioni poste dalle attrici a motivo dell'impugnativa della delibera in questione. Ne discende dunque che il motivo deve essere nel suo insieme respinto.
10. Con il secondo motivo il censura la sentenza di primo grado per: “2. Parte_1
Omessa integrazione del regolamento contrattuale ex art.1374 cc.” Sostiene l'appellante che il regolamento condominiale avrebbe dovuto essere integrato secondo gli usi o l'equità, e sotto il profilo degli “usi”, il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi e di tener conto di una prassi ventennale adottata in seno al Condominio, per il criterio di riparto delle spese per il riscaldamento dei sottotetti che contemplava pag. 5/9 l'inclusione di superfici e volumi non millesimati, come proposto dall'ing. e Per_2
l'assemblea dei condomini nell'agosto 2020, aveva approvato detto criterio di riparto senza registrare alcuna impugnativa. Il Tribunale avrebbe disatteso detto uso determinando così una decisione contraria al canone dell'equità e la sentenza sarebbe ingiusta in quanto consente alle attrici di non corrispondere alcun genere di contributo benché le stesse seguitino nel prelievo di calore involontario, per cui chiede che la decisione impugnata, venga emendata nel senso di considerare la legittimità degli addebiti per i sottotetti (secondo i criteri cd. Cozzani), siccome diritto quesito del condominio in considerazione del trascorrere di 20 anni dall'adozione della delibera;
come pure di reputare congrua ed equa l'attribuzione nella misura del 30% dei consumi come deciso nella delibera impugnata.
11. La censura è inammissibile per difetto di specificità perché l'appellante non coglie la ratio decidendi esposta dal giudice di prime cure sul punto che al riguardo ha statuito che - così come nel caso dell'addebito dei consumi involontari di riscaldamento per i condomini distaccati dall'impianto centrale - è necessaria l'adozione di una delibera assembleare di modifica delle tabelle in vigore in considerazione del volume dei sottotetti originariamente ignorati nelle determinazione delle tabelle millesimali e successivamente resi abitabili, che hanno modificato la consistenza delle unità abitative sottostanti. Il Tribunale ha rilevato che nell'assemblea condominiale del 13.8.2020 era stato approvato di non modificare le tabelle millesimali esistenti ma di applicare un “maggiore contributo” a carico degli appartamenti in questione come da proposta dell'ing. ma l'art. 69 disp. Att. c.c. nel consentire la modifica delle Per_2 tabelle millesimali con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, non fa che evidenziare che il passaggio della delibera assembleare di modifica delle tabelle è pur sempre necessario per disattendere quelle preesistenti. Le argomentazioni adottate nella motivazione del provvedimento impugnato non sono state investite da specifica contestazione da parte dell'appellante che nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, si è limitato a criticare la mancata integrazione del regolamento contrattuale secondo gli usi e quindi tenendo conto della prassi ventennale adottata in seno al all'atto di Parte_1 far proprio il criterio di riparto spese riscaldamento dei sottotetti che doveva intendersi un diritto quesito però disatteso dal giudice di prime cure che non ha considerato gli effetti del tempo sulle situazioni giuridiche portate al suo esame così da indurlo ad una decisione contraria al canone dell'equità. Tuttavia l'appellante ha omesso di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata le contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza che non risulta quindi pertinente rispetto all'impugnata pronuncia sul punto;
come chiarito pag. 6/9 dalla giurisprudenza di vertice: “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. 3194/2019; Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011).
12. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta: “
3. Inapplicabilità originaria della tabella 4bis (rectius: D bis) per assoluta non coincidenza tra il dato oggettivo dello stato dei luoghi ed il dato virtuale come si desume dalla descrizione dello stabile e dai disegni. Violazione dell'art.101 cpc.”. Deduce l'appellante che la sentenza avrebbe violato il disposto dell'articolo 101 c.p.c. in quanto incentrata sulla mancata applicazione delle tabelle 4-4 bis (rectius: D e D bis), oggettivamente e materialmente inapplicabili, stante la mancata rispondenza della situazione di fatto a quella che emerge dall'esame delle tavole allegate ai millesimi, come pure nella descrizione dello stabile. Una prova di tale condizione sarebbe data dal locale cd. falegnameria che è costituito dall'accorpamento di due unità e gli oneri condominiali relativi a tale locale sono sempre stati pagati in misura pari alla somma dei millesimi delle due unità. Conclude ritenendo che la domanda proposta dalle attrici non avrebbe dovuto essere accolta incontrando il limite di fatto consistente nella originaria mancata coincidenza tra la situazione di fatto e quella desumibile dal regolamento condominiale/tabelle di riparto, come riportate nell' elaborato D e nell'elaborato D bis, nonché per il limite temporale consistente nel periodo più che ventennale compiutosi fino alla proposizione della domanda.
13. Anche in questo caso la censura mossa dall'appellante non si confronta con la motivazione della gravata sentenza, laddove il Giudice di primo grado ha accolto la contestazione della sig.ra in merito alla duplicazione delle spese del Controparte_3 locale “ex falegnameria” rilevando che “la ripartizione millesimale in capo alla parte attrice, recepita dalla delibera , non trova alcuna possibilità di raccordo con tabelle millesimali regolarmente approvate” e ciò premettendo che nelle tabelle allegate al regolamento non vi è alcuna indicazione alla numerazione, né ai millesimi applicati dal al locale dell'attrice/odierna appellata indicato come “ex Parte_1 falegnameria”. Peraltro, la mancanza di coincidenza tra lo stato di fatto e le tabelle in vigore lamentata dall'appellante non può legittimare una determinazione arbitraria di spesa mancando anche il riferimento ai millesimi dell'unità immobiliare a cui viene imputata, per cui risulta necessaria una delibera di approvazione delle nuove tabelle pag. 7/9 che si rapporti alla reale situazione dei luoghi, non essendo stata fornita prova da parte del che il locale “ex falegnameria” sia frutto dell'accorpamento di due Parte_1 distinte unità immobiliari indicate nel prospetto versamento oneri condominiali come box 33 e box 34. L'appello è comunque infondato anche sotto il denunciato profilo della violazione dell'art. 101 cpc (principio del contraddittorio). Invero, l'appellante reputa la pronuncia affetta da detto vizio “in quanto è incentrata sulla mancata applicazione della tabella 4-4bis”, affermazione che non trova tuttavia riscontro nel ragionamento logico giuridico condotto dal giudice di primo grado che ha ritenuto invece che, sia per la ripartizione dei cd. costi involontari di riscaldamento per i condomini che si siano distaccati dall'impianto di riscaldamento, sia per il riparto delle spese imputabili ai sottotetti (non contemplati nelle tabelle allegate al regolamento in quanto inizialmente non abitabili), è necessaria una delibera assembleare con la quale procedere alla modifica delle tabelle millesimali attualmente in vigore, escludendo che la variazione delle tabelle possa avvenire per facta concludentia, così come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 26042/2019).
14. Con l'ultimo motivo di gravame il censura: “
4. Iniqua condanna alle Parte_1 spese;
omessa considerazione della soccombenza parziale delle Attrici in merito alla domanda di sospensione della delibera.” L'appellante lamenta la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado secondo il criterio della soccombenza senza tener conto della domanda di sospensione della delibera formulata dalle attrici ma da queste negligentemente non coltivata che avrebbe dovuto determinare una compensazione integrale o parziale delle spese di giudizio.
15. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Invero le spese di lite vengono stabilite all'esito del giudizio sulla base del criterio della soccombenza ex art. 91 cpc e la mancata coltivazione (rinuncia espressa o tacita) di un'istanza di sospensione di una delibera assembleare non incide sulla condanna alle spese di giudizio, non rientrando nei presupposti esposti nell'art. 92 cpc che legittimino una deroga all'applicazione del citato principio da parte del giudice.
16. Per tutto quanto esposto l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate in solido e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro 26.000,00), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi).
pag. 8/9 17. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore p.t. avverso la Parte_1 sentenza n. 104/23, pubblicata in data 27.4.2023 del Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate in solido delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 3.966,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 17.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio
pag. 9/9
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 597/2023 promossa da (cf ), in persona dell'amm.re p.t. Parte_1 P.IVA_1
Dott. (cf ), edificio sito in Rivisondoli Via Parte_2 C.F._1
Raffaello n.2, rappresentato e difeso, dall'avv. Potito Maria Pasquarella e in corso di giudizio anche dall'avv. Alfa Alessia Maria Pasquarella, giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquarella in Bologna Via dei Poeti 8; appellante contro vv. (c.f. ), in proprio e quale difensore delle CP_1 CP_2 CodiceFiscale_2
SIg.re (c.f. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_3 Controparte_4
(c.f. ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliate presso lo CodiceFiscale_4 studio dell'avv. CL LV in Napoli, Piazza Vanvitelli n. 15; appellate avverso la sentenza n. 104/23, pubblicata in data 27.4.2023 e notificata in pari data, pronunciata dal Tribunale di Sulmona all'esito del giudizio rubricato al n. R.G 149/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis, preso atto dei motivi in precedenza esposti, riformare la sentenza impugnata e confermare la delibera descritta in atti con vittoria di spese e compensi del doppio grado”.
Per le appellate:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
104/2023 del Tribunale di Sulmona. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1. Con atto di citazione notificato il 27.2.2022, LV CL, e Controparte_3
convenivano in giudizio il Controparte_4 Controparte_5 in persona dell'amministratore p.t. ed impugnavano la delibera
[...] assembleare adottata in data 19.8.2021 sui seguenti punti posti all'ordine del giorno: a) punto 3): “Approvazione Bilancio Consuntivo 2020: rendiconto spese consuntive 2020, relativa ripartizione, saldi totali consuntivi al 31.12.2020, situazione patrimoniale contabile al 31.12.2020, presa d'atto ed approvazione delle specifiche note a margine dei documenti ove presenti (in allegato relativi documenti contabili e relazione al bilancio integrata con la nota esplicativa sintetica ex art 1130 bis cc). b) punto 5): “Approvazione bilancio preventivo 2021(provvisorio 2022): rendiconto spese preventive e relativa ripartizione, presa d'atto ed approvazione espressa delle specifiche note a margine dei documenti ove presenti (relativi documenti contabili allegati). c) “prospetto pagamento oneri condominiali 2021 e relative note”, chiedendo di accertarne l'illegittimità e dichiararne la nullità e/o l'annullabilità.
2. Rappresentavano le attrici di essere titolari di diverse unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Rivisondoli denominato e di Parte_1 volere impugnare i capi 3 e 5 dell'ordine del giorno della delibera assembleare del 19.8.2021 – adunanza alla quale non avevano partecipato - ravvisando l'illegittimità dei criteri di riparto dei consuntivi 2020 e preventivo 2021 - del provvisorio 2022 delle spese di riscaldamento, inoltre, la SI.ra impugnava i predetti Controparte_3 riparti considerandoli illegittimi ed affetti da errori per una delle unità immobiliari di cui la stessa era titolare (locale deposito catastalmente individuato come int. 13) per i quali si doleva dell'errata duplicazione della spesa da parte dell'amministratore che a fronte di un unico locale considerava invece due box (33 e 34). In particolare, poi, le attrici, sulla premessa che il aveva un regolamento contrattuale trascritto Parte_1 con annesse tabelle millesimali a firma del Notaio del 1975, quanto al bilancio Per_1 consuntivo 2020 ed il preventivo 2021 - provvisorio 2022, evidenziavano l'illegittimità del piano di riparto delle spese di riscaldamento redatto in violazione delle tabelle D riscaldamento e tabella D bis tabella riscaldamento parti comuni e con criteri mai deliberati per suddividere la quota involontaria dei costi di combustibile (gas metano), ma adottati dall' amministratore di sua iniziativa ed in maniera arbitraria. Lamentavano inoltre che, per la prima volta, nella nota a bilancio 2020, l'amministratore aveva comunicato ai condomini, che ai titolari delle unità immobiliari identificati nei riparti con gli interni A/37, A/41 e A/44 aveva attribuito un
“forfait” del 30% delle spese di riscaldamento in quanto proprietari anche dei rispettivi pag. 2/9 sottotetti pertinenziali alle predette unità immobiliari, tuttavia i proprietari dei sottotetti, nulla invece corrispondevano per le altre spese condominiali in quanto non contemplati nelle tabelle millesimali con ciò creando una sproporzione in danno dell'intero condominio.
3. Si costituiva il convenuto che chiedeva il rigetto dell'impugnativa. Parte_1
Esponeva che alcune unità immobiliari si erano distaccate dall'impianto di riscaldamento centralizzato e che nel regolamento contrattuale del 1975 non era prevista tale eventualità resa possibile solo dopo la legge del 1991, che in ogni caso l'assemblea aveva deliberato la percentuale del 30% delle spese da imputare alle unità distaccate, tenendo conto dell'entità sia del calore diffuso dai numerosi caloriferi ubicati nei corridoi e pianerottoli dello stabile, che della quota dispersione di calore involontaria e tale percentuale non era stata arbitrariamente stabilita dall'amministratore ma originava da quanto espressamente indicato dal punto v), lettera i), comma 1, art. 5, D.Lgs. n.141 del 18 luglio 2016. Quanto alle doglianze mosse da replicava che non si erano duplicati i millesimi rubricati Controparte_3 sub “box 33 e box 34” in quanto il locale “ex-falegnameria” di proprietà dell'attrice era il risultato della fusione dei due sub o particelle e il totale dei millesimi (e, cioè, la somma che viene dai box 33 e 34) era pari alla consistenza dell'immobile. In merito ai sottotetti, ribatteva che l'assemblea dei condomini nell'agosto 2020 aveva deliberato all'unanimità che nelle more della redazione delle nuove tabelle millesimali “i proprietari dei locali sottotetto che si sono allacciati all'impianto condominiale dovranno pagare in via provvisoria e nelle more della redazione delle nuove tabelle millesimali da deliberarsi, le relative spese condominiali seguendo il criterio suggerito dall'ingegner con lettera dell'11/3/1998 allegata al verbale di assemblea del Per_2
20 agosto 1998; i relativi importi così deliberati saranno accantonati in apposito fondo” e tale delibera non era stata mai fatta oggetto di impugnativa.
4. Il Tribunale di Sulmona con la sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento della domanda attrice, ha annullato le deliberazioni di cui ai punti nn. 3 e 5 della delibera assembleare del 19.08.2021 e condannato, in base al principio della soccombenza, il convenuto a rimborsare alle attrici le spese di lite. Il Giudice di primo Parte_1 grado ha rilevato in particolare, quanto alle dedotta illegittimità della delibera per i criteri di riparto adottati , che non si può prescindere da una specifica delibera assembleare che stabilisca appunto i relativi criteri adottando nuove ed adeguate tabelle millesimali, risultando inammissibile una ripartizione dei costi che ne prescinda e ciò anche per chi ritenga necessaria la partecipazione ai costi involontari connessi all'impianto centrale di riscaldamento dei condomini che se ne siano legittimamente distaccati e del carattere obbligatorio dell'adozione delle relative delibere. Stessa considerazione e quindi, indefettibilità della delibera assembleare di pag. 3/9 modifica delle tabelle millesimali, per considerare i sottotetti non presenti nelle iniziali tabelle e poi resi abitabili. Il Giudice ha poi escluso che la modifica delle tabelle possa essere effettuata per facta concludentia anche se in passato la giurisprudenza aveva ammesso una simile evenienza per poi, in più recenti pronunce, giungere a diverse conclusioni. Ha infine accolto anche la doglianza che la sola ha Controparte_3 rivolto al consuntivo 2020, al preventivo 2021 e al provvisorio 2022 sul rilievo che la ripartizione millesimale in capo alla parte attrice, recepita dalla delibera, non trova alcuna possibilità di raccordo con le tabelle millesimali regolarmente approvate.
5. Avverso la predetta sentenza e per la sua integrale riforma ha proposto appello il chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in Parte_1 epigrafe riportate.
6. Si sono costituite le appellate LV CL, e che hanno CP_4 CP_3 contrastato il gravame e chiesto dichiararsene la sua inammissibilità o comunque rigettarlo per infondatezza.
7. All'udienza del 22.01.2024, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sulmona contestando con il primo motivo: “1. Difetto della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione tale da provocare vizi nella pronunzia”: L'appellante lamenta che nella sentenza impugnata mancherebbero le conclusioni delle parti, e per la parte motiva, non sarebbe possibile individuare la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, queste ultime incongruenti per la mancanza di descrizione del percorso logico giuridico seguito dal giudice. La sentenza sarebbe ingiusta nella parte relativa al paragrafo 1.2 pag 2 ove si dice: “tutte le Istanti imputano alla delibera impugnata (punto 3) di avere in violazione delle tabelle millesimali allegate al trascritto regolamento condominiale dell'anno 1975, ripartito una quota del 30% delle spese di riscaldamento in base a criteri diversi da quelli risultanti dalle relative tabelle, includendo i proprietari di unità legittimamente distaccate dall'impianto comune e includendo una ripartizione quote relative a locali sottotetto non inclusi nella ripartizione tabellare”, tale premessa, secondo l'appellante, difetta dal considerare che le tabelle del 1975 non possono essere più applicate a seguito del distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale delle pag. 4/9 attrici, in quanto ne discenderebbe un'iniqua distribuzione a carico degli altri condomini che finirebbero col sopportare le spese per calore indebitamente prelevato dai condomini distaccatisi, quale conseguenza riconosciuta dalla legge nell'affrontare il problema dei cosiddetti prelievi involontari.
9. Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto. Non sussistono, ad avviso della Corte, i denunciati vizi della sentenza ed infatti “ la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (Cass. 2022/2025; Cass. 2237/2016), e nella specie il giudice di prime cure, ha illustrato nella motivazione della gravata pronuncia le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'accoglimento delle domande di annullamento parziale della delibera assembleare del 19.08.2021 formulate dalle attrici esplicitando il percorso logico – giuridico per approdarvi, pronunciandosi altresì sull'eccezione preliminare sollevata dal convenuto di inammissibilità dell'impugnativa per Parte_1 indeterminatezza o genericità dell'atto introduttivo, risolvendosi dunque l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza. Quanto alla lamentata ingiustizia della sentenza nella parte relativa al paragrafo 1.2 pag 2 (“Tutte le instanti imputano alla delibera impugnata (punto 3) di avere, in violazione delle tabelle millesimali allegate al trascritto regolamento condominiale dell'anno 1975, ripartito una quota del 30% delle spese di riscaldamento in base a criteri diversi da quelli risultanti dalle relative tabelle, includendovi i proprietari di unità legittimamente distaccate dall'impianto comune e includendo nella ripartizione quote relative a locali sottotetto non inclusi nella ripartizione tabellare”) deve osservarsi come la censura si palesi del tutto priva di fondamento non inerendo il paragrafo censurato al ragionamento decisorio del giudice di primo grado consistendo invece nell'illustrazione da parte dello stesso delle ragioni poste dalle attrici a motivo dell'impugnativa della delibera in questione. Ne discende dunque che il motivo deve essere nel suo insieme respinto.
10. Con il secondo motivo il censura la sentenza di primo grado per: “2. Parte_1
Omessa integrazione del regolamento contrattuale ex art.1374 cc.” Sostiene l'appellante che il regolamento condominiale avrebbe dovuto essere integrato secondo gli usi o l'equità, e sotto il profilo degli “usi”, il Tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi e di tener conto di una prassi ventennale adottata in seno al Condominio, per il criterio di riparto delle spese per il riscaldamento dei sottotetti che contemplava pag. 5/9 l'inclusione di superfici e volumi non millesimati, come proposto dall'ing. e Per_2
l'assemblea dei condomini nell'agosto 2020, aveva approvato detto criterio di riparto senza registrare alcuna impugnativa. Il Tribunale avrebbe disatteso detto uso determinando così una decisione contraria al canone dell'equità e la sentenza sarebbe ingiusta in quanto consente alle attrici di non corrispondere alcun genere di contributo benché le stesse seguitino nel prelievo di calore involontario, per cui chiede che la decisione impugnata, venga emendata nel senso di considerare la legittimità degli addebiti per i sottotetti (secondo i criteri cd. Cozzani), siccome diritto quesito del condominio in considerazione del trascorrere di 20 anni dall'adozione della delibera;
come pure di reputare congrua ed equa l'attribuzione nella misura del 30% dei consumi come deciso nella delibera impugnata.
11. La censura è inammissibile per difetto di specificità perché l'appellante non coglie la ratio decidendi esposta dal giudice di prime cure sul punto che al riguardo ha statuito che - così come nel caso dell'addebito dei consumi involontari di riscaldamento per i condomini distaccati dall'impianto centrale - è necessaria l'adozione di una delibera assembleare di modifica delle tabelle in vigore in considerazione del volume dei sottotetti originariamente ignorati nelle determinazione delle tabelle millesimali e successivamente resi abitabili, che hanno modificato la consistenza delle unità abitative sottostanti. Il Tribunale ha rilevato che nell'assemblea condominiale del 13.8.2020 era stato approvato di non modificare le tabelle millesimali esistenti ma di applicare un “maggiore contributo” a carico degli appartamenti in questione come da proposta dell'ing. ma l'art. 69 disp. Att. c.c. nel consentire la modifica delle Per_2 tabelle millesimali con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, non fa che evidenziare che il passaggio della delibera assembleare di modifica delle tabelle è pur sempre necessario per disattendere quelle preesistenti. Le argomentazioni adottate nella motivazione del provvedimento impugnato non sono state investite da specifica contestazione da parte dell'appellante che nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, si è limitato a criticare la mancata integrazione del regolamento contrattuale secondo gli usi e quindi tenendo conto della prassi ventennale adottata in seno al all'atto di Parte_1 far proprio il criterio di riparto spese riscaldamento dei sottotetti che doveva intendersi un diritto quesito però disatteso dal giudice di prime cure che non ha considerato gli effetti del tempo sulle situazioni giuridiche portate al suo esame così da indurlo ad una decisione contraria al canone dell'equità. Tuttavia l'appellante ha omesso di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata le contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza che non risulta quindi pertinente rispetto all'impugnata pronuncia sul punto;
come chiarito pag. 6/9 dalla giurisprudenza di vertice: “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. 3194/2019; Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011).
12. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta: “
3. Inapplicabilità originaria della tabella 4bis (rectius: D bis) per assoluta non coincidenza tra il dato oggettivo dello stato dei luoghi ed il dato virtuale come si desume dalla descrizione dello stabile e dai disegni. Violazione dell'art.101 cpc.”. Deduce l'appellante che la sentenza avrebbe violato il disposto dell'articolo 101 c.p.c. in quanto incentrata sulla mancata applicazione delle tabelle 4-4 bis (rectius: D e D bis), oggettivamente e materialmente inapplicabili, stante la mancata rispondenza della situazione di fatto a quella che emerge dall'esame delle tavole allegate ai millesimi, come pure nella descrizione dello stabile. Una prova di tale condizione sarebbe data dal locale cd. falegnameria che è costituito dall'accorpamento di due unità e gli oneri condominiali relativi a tale locale sono sempre stati pagati in misura pari alla somma dei millesimi delle due unità. Conclude ritenendo che la domanda proposta dalle attrici non avrebbe dovuto essere accolta incontrando il limite di fatto consistente nella originaria mancata coincidenza tra la situazione di fatto e quella desumibile dal regolamento condominiale/tabelle di riparto, come riportate nell' elaborato D e nell'elaborato D bis, nonché per il limite temporale consistente nel periodo più che ventennale compiutosi fino alla proposizione della domanda.
13. Anche in questo caso la censura mossa dall'appellante non si confronta con la motivazione della gravata sentenza, laddove il Giudice di primo grado ha accolto la contestazione della sig.ra in merito alla duplicazione delle spese del Controparte_3 locale “ex falegnameria” rilevando che “la ripartizione millesimale in capo alla parte attrice, recepita dalla delibera , non trova alcuna possibilità di raccordo con tabelle millesimali regolarmente approvate” e ciò premettendo che nelle tabelle allegate al regolamento non vi è alcuna indicazione alla numerazione, né ai millesimi applicati dal al locale dell'attrice/odierna appellata indicato come “ex Parte_1 falegnameria”. Peraltro, la mancanza di coincidenza tra lo stato di fatto e le tabelle in vigore lamentata dall'appellante non può legittimare una determinazione arbitraria di spesa mancando anche il riferimento ai millesimi dell'unità immobiliare a cui viene imputata, per cui risulta necessaria una delibera di approvazione delle nuove tabelle pag. 7/9 che si rapporti alla reale situazione dei luoghi, non essendo stata fornita prova da parte del che il locale “ex falegnameria” sia frutto dell'accorpamento di due Parte_1 distinte unità immobiliari indicate nel prospetto versamento oneri condominiali come box 33 e box 34. L'appello è comunque infondato anche sotto il denunciato profilo della violazione dell'art. 101 cpc (principio del contraddittorio). Invero, l'appellante reputa la pronuncia affetta da detto vizio “in quanto è incentrata sulla mancata applicazione della tabella 4-4bis”, affermazione che non trova tuttavia riscontro nel ragionamento logico giuridico condotto dal giudice di primo grado che ha ritenuto invece che, sia per la ripartizione dei cd. costi involontari di riscaldamento per i condomini che si siano distaccati dall'impianto di riscaldamento, sia per il riparto delle spese imputabili ai sottotetti (non contemplati nelle tabelle allegate al regolamento in quanto inizialmente non abitabili), è necessaria una delibera assembleare con la quale procedere alla modifica delle tabelle millesimali attualmente in vigore, escludendo che la variazione delle tabelle possa avvenire per facta concludentia, così come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 26042/2019).
14. Con l'ultimo motivo di gravame il censura: “
4. Iniqua condanna alle Parte_1 spese;
omessa considerazione della soccombenza parziale delle Attrici in merito alla domanda di sospensione della delibera.” L'appellante lamenta la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado secondo il criterio della soccombenza senza tener conto della domanda di sospensione della delibera formulata dalle attrici ma da queste negligentemente non coltivata che avrebbe dovuto determinare una compensazione integrale o parziale delle spese di giudizio.
15. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Invero le spese di lite vengono stabilite all'esito del giudizio sulla base del criterio della soccombenza ex art. 91 cpc e la mancata coltivazione (rinuncia espressa o tacita) di un'istanza di sospensione di una delibera assembleare non incide sulla condanna alle spese di giudizio, non rientrando nei presupposti esposti nell'art. 92 cpc che legittimino una deroga all'applicazione del citato principio da parte del giudice.
16. Per tutto quanto esposto l'appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate in solido e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (euro 26.000,00), tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte (con esclusione della fase istruttoria non tenutasi).
pag. 8/9 17. Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona dell'amministratore p.t. avverso la Parte_1 sentenza n. 104/23, pubblicata in data 27.4.2023 del Tribunale di Sulmona, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate in solido delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 3.966,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in data 17.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio
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