Articolo 89 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 88Articolo 71 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 89.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreche' tali diritti spettino al cedente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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