Articolo 88 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 69 septiesArticolo 69 quater
Versione
18 dicembre 1942
Art. 88.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per cio' che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera e' stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalita' del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, puo' fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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