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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2210/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione: arretrati e lavoro straordinario – responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c, ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso ( Indirizzo
Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – contumace CP_1
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – ONroparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, il ricorrente ha convenuto in giudizio le resistenti chiedendo
« IN VIA PRINCIPALE 1) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società (P.IVA: al pagamento a favore del CP_1 P.IVA_1
1 ricorrente della somma lorda di € 22.334,04 (diconsi ventiduemilatrecento- trentaquattro/04.) – a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr, spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. Retribuzione ordinaria €. 3.544,63 Festività lavorate €. 326,11 Straordinario feriale diurno €.
5.986,37 Straordinario feriale diurno €. 2.686,86 €. 575,00 13/esima €. Pt_2
2.988,17 €. 1.599,16 Permessi €. 1.142,95 Elemento perequativo €. Pt_3
808,33 TFR su lavoro ordinario €. 3.071,88 Rivalutazione €. 22,57 Acconti percepiti TFR €. 417,99 TOTALE GENERALE €. 22.334,04 2)ACCERTARE la responsabilità solidale -ex art. 29 Legge Biagi ed ex art 1676 cc - della società
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante ONroparte_2 P.IVA_2
“pro tempore” con sede in Trie-ste, via Genova n. 1 e per l'effetto 3)
CONDANNARE la società (P.IVA: al ONroparte_2 P.IVA_2
PAGAMENTO della somma di € 22.334,04 (diconsi ventiduemilatrecentotrentaquattro/04.) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di retribuzione, straordinario, Tfr e spettanze di fine rapporto- oppure la di- versa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ONroparte_2 ricorrente e concluso « (i) “accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1676
c.c. nei confronti di in assenza di rapporti di appalto diretti fra essa CP_2
e ; (ii) respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei CP_1 confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte CP_2 le pretese vantate dal ricorrente anche con riferimento a pretese differenze retributive rinvenienti dall'asserito svolgimento di attività lavorativa in orario c.d. straordinario e carenza di legittimazione passiva di in qualità di CP_2 asserita committente responsabile in solido, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva”. (...) Vinti gli onorari e le spese di giudizio»
2 pur regolarmente raggiunta da notifica non si è costituita CP_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero del ricorrente (vd verbale acquisito).
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di CP_1 dal 6/10/2021 al 31/07/2024 con inquadramento nel livello 1 del CCNL
Metalmeccanica CONFAPI con mansioni di “operaio generico”; di avere sempre prestato la propria attività lavorativa in appalti a committenza presso lo stabilimento di Marghera;
di non avere CP_2 CP_2 ricevuto il pagamento di emolumenti (Retribuzione ordinaria per giugno e luglio 2024 €. 3.592,05, 13/esima €. 1.144,34, €. 818,42, Festività Pt_3 lavorate €. 182,22, Permessi €. 613,21 E.A.R. €. 200,00 TFR su lavoro ordinario €. 1.139,94 Rivalutazione €. 1,45) e di quanto dovuto per il lavoro straordinario ( feriale diurno 20 €. 1.745,60 + festivo diurno 55 €. 1.598,03) prestato in corso di rapporto per l'importo complessivo di € 11.035,26 lordi;
di avere invero sistematicamente lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,00 con un'ora di pausa, tutti i sabati del mese dalle ore 7 alle 12 (55 ore alla settimana).
2. ha rilevato di non aver intrattenuto alcun rapporto di CP_2 appalto direttamente con che nel periodo in cui il ricorrente ha CP_1 affermato di avere lavorato alle dipendenze di ha CP_1 CP_2 conferito alla società l'ordine di appalto n. ONroparte_3
046274CMI relativo a lavori di allestimento della costruzione C. 6274 e che ha chiesto a l'autorizzazione al ONroparte_3 CP_2 subappalto ed all'ingresso delle maestranze di presso lo stabilimento CP_1 di Marghera in data 30 novembre 2023 (doc. 1); ha contestato CP_2 quanto dedotto dal ricorrente, di essere tenuta a corrispondere gli elementi non strettamente retributivi;
l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c.
3. Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha lavorato formalmente alle dipendenze di dal 6/10/2021 al 30/7/2022, di CP_4
3 dal 1/8/2022 al 31/7/2023, di dal 2/10/2023 al CP_5 CP_4
30/11/2023 e di dal 1/12/2023 al 31/7/2024 (vd Scheda CP_1 anagrafico professionale).
4. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
5. « (...) noi sulla nave facevamo le cabine da zero, CP_6 pareti soffitto arredi mobili chiavi in mano. Il materiale arriva da fuori e noi dobbiamo montarlo. Allestiamo anche il bagno della cabina. (...) noi facevamo dalle 7:00 alle 18:00 con un'ora di pausa da lunedì a venerdì e il sabato dalle
7:00 alle 12:00. Qualche volta si faceva anche la domenica quando eravamo nella fase di finire la nave. Si lavorava tutti sabati. Perché facendo gli arredamenti noi arriviamo per ultimi delle lavorazioni e quindi dobbiamo andare veloci per rispettare i tempi di consegna altrimenti ci sono penali. (...)
l'orario che ho riferito è proprio l'orario di lavoro, si entrava in CP_2 prima intorno alle 6:30-6:45 e si andava via dopo le 18:00. (...) questo orario di lavoro era costante, non abbiamo mai fatto di meno, a volte abbiamo fatto di più. (...) nel periodo in cui ho lavorato per ho sempre lavorato in CP_1
a Marghera. Anche tutti i ricorrenti sopra indicati hanno lavorato CP_2 per in a Marghera. (...) , e CP_1 CP_2 CP_1 CP_5 CP_4 erano tre aziende che facevano capo a , anche se Persona_1
l'amministratrice di era la moglie di . (...)» CP_4 Persona_1
6. « (...) c'era un solo titolare di tre società , ONroparte_7 CP_1
e . (...) il mio orario di lavoro era la mattina alle 7:00 fino CP_5 CP_4 alle 18:00 con un'ora di pausa pranzo (12.00-13:00) da lunedì a venerdì e sabato dalle 7:00 alle 12:00 qualche volta anche fino alle 15:00. (...) lavoravo tutti i sabati. (...) gli orari che ho indicato erano di lavoro effettivo, entravo circa mezz'ora prima in cantiere e uscivo circa mezz'ora dopo. (...) Per_2
, e
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 facevamo tutti lo stesso lavoro. Noi ci occupavamo di allestire e CP_6 arredare le cabine e i corridoi, i bagni solo per la parte di fissaggio, allestivamo anche i mobili. (...) i miei colleghi che ho appena citato facevano il mio stesso orario di lavoro. (...) nel periodo in cui ho lavorato per AKAPPA, AN KEY e
4 ho sempre lavorato a Marghera nel cantiere di Marghera. CP_4 CP_2
Anche i miei colleghi che ho indicato sopra hanno sempre lavorato nel cantiere di Marghera. (...) il titolare era , di CP_2 Persona_1 tutte e tre queste ditte. (...) qualunque fosse il datore di lavoro sulla carta cioè ON
, AKAPPA p AN lavoravamo sempre tutti insieme sullo stesso CP_4 ponte e il titolare era sempre lo stesso».
7. Anche il ricorrente interrogato ha confermato « ho lavorato per
AKAPPA e anche per . (...) mi viene mostrata la scheda anagrafica da CP_4 cui risulta che ho lavorato per dal 30/8/2022 al 31/7/2024. Faccio CP_1 presente che c'è stato un problema di codice fiscale per cui la scheda anagrafica indica solo quel periodo ma io ho lavorato anche prima come indicato in ricorso e ho anche lavorato per . (...) e CP_4 Persona_6
erano tre ditte che avevano un unico titolare che si chiama CP_5 [...]
. (...) ho fatto sempre lo stesso lavoro di arredatore, mettere Persona_1 silicone, taglia tiraggi. E ho fatto sempre lo stesso orario: 7:00 – 18:00 con un'ora di pausa dalle 12:00 alle 13:00 questo orario da lunedì a venerdì, poi il sabato 5 ore dalle 7:00 alle 12:00. (...) questi erano proprio gli orari di lavoro si entrava in prima e si usciva dopo. Alle 7:00 bisognava essere a CP_2 bordo nave. (...) ho sempre lavorato nel cantiere di Marghera. CP_2
Forse nel 2020 ho lavorato 15 gg a Monfalcone. Forse risultavo in qual periodo dipendente di . Comunque ero sempre con ». CP_4 Persona_1
8. Deve dunque ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinario nei termini indicati in ricorso e che il ricorrente per il periodo oggetto di causa abbia sempre lavorato nel cantiere di Marghera, non solo come CP_2 comprovato dai testi ma anche come risultante dal tesserino rilasciato da per accedere al sito. Irrilevante pertanto sotto questo profilo che CP_2 nel contratto di lavoro sia indicato come luogo di lavoro la sede dell'azienda in
Mira.
9. Quanto all'elemento perequativo, l'art. 48 CCNL PMI piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti Confapi prevede che «A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con
5 contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 € onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal
CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
10. Nel caso in esame dalle buste paga prodotte non emerge l'erogazione al ricorrente di superminimi collettivi o individuali o premi e pertanto tale elemento è dovuto.
11. I conteggi non sono stati specificamente contestati da CP_2 né – non costituendosi – ha offerto elementi atti ad evidenziarne CP_1
l'erroneità.
12. Per quanto riguarda come noto l'art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass.
L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass.
16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990,
4081/1990), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro
6 (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, elemento perequativo – il quale come sopra riportato ha chiaramente natura retributiva - il pagamento delle festività lavorate.
13. Non trova applicazione l'art. 1676 c.c. non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra e ma avendo la prima CP_1 CP_2 lavorato in subappalto di CP_2
14. Deve dunque condannarsi a corrispondere al ricorrente CP_1 la somma di € 22.334,04 per i titoli di cui al ricorso e in solido CP_2 ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con esclusione di ferie e permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere - a parziale modifica del proprio orientamento, alla luce di Cass. SSUU 12449/2024 - il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. (si veda sul punto precedente di questa Giudice sent. 183/25, richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
15. La condanna alla regolarizzazione contributiva è inammissibile non essendo stato citato l ( vd. Cass. 14853/2019) e potrà solo farsi luogo CP_8 all'accertamento del diritto alla regolarizzazione.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie, con sovrapposizione di questioni ed istruttoria con altre analoghe e contestuali cause), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti) aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
7 17. Il ricorrente è esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autodichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di € 22.334,04 per i titoli di cui al ricorso, e in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, ad esclusione di ferie e ONroparte_2 permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Accerta il diritto del ricorrente alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.110,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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