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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2452 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv ARe_1 P.IVA_1
ES LU , che la rappresenta, giusta procura a C.F._1
margine dell'atto di citazione e la difende
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE CAPRERA N.1/O SASSARI , presso lo studio dell'Avv LADU MANUELA che lo rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di C.F._3
citazione e lo difende
APPELLATO
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc) .
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e per violazione del contraddittorio e delle norme sul litisconsorzio necessario, non essendo stato evocato in giudizio l'intermediario del credito
1 rimettendo la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, co. 1, CP_2
c.p.c.;
2. respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, per le ragioni esposte in atti o per le altre che verranno ritenute di giustizia, poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, dichiarando la validità delle clausole del contratto intercorso;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
3. accertare e dichiarare che i costi dei terzi non debbano essere rimborsati da
[...]
accertata la carenza di legittimazione passiva della stessa;
Pt_1
4. condannare la parte appellata alla restituzione degli importi corrisposti da
[...]
in adempimento alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata pari ARe_1
ad € 3.592,00 per sorte e spese di mediazione, oltre interessi legali, ed € 1.415,04 per spese di lite, comprensive di accessori di legge (doc. L);
5. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generale oltre
IVA e C.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia ed espressa riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Per l'appellato AR In caso di mancato accoglimento della proposta da parte di , si chiede che il
Giudice si pronunci per la riforma parziale della sentenza di primo grado, AR condannando alla restituzione delle sole commissioni di attivazione, con condanna al pagamento delle spese legali in considerazione del mancato accoglimento della proposta conciliativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto AR
proponeva appello avverso la sentenza n 300/2024 resa dal ARe_1
Giudice di Pace di Sassari in data 18.4.2024 che definiva il giudizio iscritto al RGAC
2 n 928/2022, promosso da contro l'odierna ARe_2
appellante. aveva adito il giudice di primo grado ed aveva allegato che: CP_1
il 10.9.2013 aveva sottoscritto con l'intermediario un contratto di CP_2
conferimento di incarico per la scelta e la concessione di un finanziamento sotto forma di cessioni del quinto con il quale si era impegnato a corrispondere una provvigione pari al 6% della somma lorda mutuata “solo ed esclusivamente qualora il finanziamento richiesto [fosse stato] concesso ed erogato dal finanziatore”; nel medesimo contratto le parti avevano precisato che “le provvigioni dovute dal richiedente [sarebbero state] trattenute direttamente dall'Istituto bancario o dall'intermediario finanziario concedente il finanziamento al momento della sua erogazione”; AR che in data 19.9.2013Leoni aveva stipulato con il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 33.600,00 rimborsabile in 120 rate da € 280,00 ciascuna;
Ciò premesso in fatto, aveva eccepito la nullità parziale del contratto, con CP_1
particolare riferimento alle commissioni di attivazione e gestione (euro 1.176), del tutto prive di valida causa giustificativa poiché duplicazione delle commissioni di istruttoria;
commissioni di intermediazione (euro 2016) che costituivano il compenso in favore dell'agente o del mediatore.
Sul punto aveva contestato che il predetto avesse svolto alcuna attività, che il CP_1
compenso trattenuto dalla banca fosse stato effettivamente versato, che l'intermediario fosse effettivamente distinto rispetto all'istituto bancario.
Aveva chiesto dunque che il giudice dichiarasse le clausole dette nulle per mancanza di causa e perché vessatorie ai sensi dell'art 33 lett n e 36 lett c Codice Consumo e perché contrarie ai principi di chiarezza e trasparenza.
Aveva eccepito inoltre la nullità anche sotto il profilo della mancanza di prova scritta del contratto tra il consumatore e l'intermediario.
3 AR Aveva concluso chiedendo che, accertata la nullità parziale del contratto, venisse condannata alla restituzione della somma di euro 3192, oltre euro 400 per spese di mediazione obbligatoria, oltre interessi e spese del giudizio. AR Si era costituita ed aveva contestato la domanda precisando che aveva CP_1
stipulato un contratto con il mediatore creditizio ed aveva pattuito il CP_2
versamento di euro 1.176 quale provvigione per l'attività di intermediazione al fine di sottoscrivere il contratto di finanziamento.
Aveva allegato che il contratto di finanziamento era stato effettivamente sottoscritto e che, secondo le pattuizioni, il compenso era stato trattenuto dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento.
Nel giudizio di primo grado aveva eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito dovendo essere competente il Tribunale di Sassari;
aveva contestato l'eccezione di nullità parziale del contratto sostenendo che le clausole erano valide ed efficaci e che le commissioni di attivazione erano legittime in quanto la particolare complessità dei contratti di finanziamento con cessione del quinto giustificava la previsione dell'attività di istruzione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella prevista nelle commissioni istruttorie.
Quanto alle commissioni di intermediazione aveva esposto che il consumatore aveva liberamente sottoscritto il contratto con accettando le relative pattuizioni. CP_2
Aveva eccepito, con riferimento alle commissioni dette, la propria carenza di legittimazione passiva essendo il compenso dovuto a CP_2
Aveva chiesto il rigetto della domanda anche con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi e delle somme versate per il procedimento di mediazione in quanto sfornite di prova.
Con la sentenza oggi impugnata il giudice delle prime cure aveva accolto la domanda e, accertata la nullità delle “clausole finanziarie” in quanto prive di giustificazione AR causale, aveva condannato alla restituzione, in favore del della somma di CP_1
euro 3192 “oltre interessi dal dì del dovuto al saldo ed euro 400 per spese di mediazione”, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
4 AR Con il presente ricorso chiedeva la riforma totale della sentenza richiamando le motivazioni poste a base delle difese svolte nel giudizio di primo grado e precisando, quanto alla dichiarazione di nullità delle clausole, che la sentenza era generica e che la motivazione era illogica nella parte in cui aveva ritenuto prive di giustificazione causale le commissioni finanziarie senza tenere in alcun conto le motivazioni addotte dal ricorrente.
Sosteneva inoltre che la sentenza era nulla per difetto di motivazione in merito alle commissioni di intermediazione con particolare riferimento alla carenza di legittimazione passiva, per illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mediazione, non provate.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Quanto alle commissioni di attivazione, ribadiva che la previsione era del tutto illegittima poiché prevedeva il corrispettivo per attività che erano già previste dalle commissioni istruttorie;
quanto alle commissioni di intermediazione eccepiva la nullità poiché costituiva duplicazione di costi già remunerati e versati in favore di una società, CP_2
AR collegata ad , in favore della quale erano stati versati i costi di istruttoria e attivazione. AR Quanto alla carenza di legittimazione passiva deduceva che era accipiens del corrispettivo per l'attività di intermediazione e dunque legittimata passiva.
Confermava per il resto le difese svolte nel giudizio di primo grado.
Concludeva come in atti.
Con le memorie conclusionali proponeva la definizione del giudizio alle CP_1
seguenti condizioni: rimborso in favore della banca delle commissioni di intermediazione e metà delle spese legali. AR Tale proposta non veniva accettata da .
5 In diritto
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Sulla nullità della sentenza per motivazione carente
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si osserva che ha proposto CP_1
AR la domanda ex art 2041 cc allegando che si era indebitamente arricchita con il pagamento delle somme inforza di clausole nulle e dunque senza titolo.
Va premesso che la legittimazione passiva, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, deve essere valutata in relazione alla domanda, cioè alle allegazioni dell'attore, e non anche all'effettiva titolarità della posizione, con la conseguenza che la legittimazione manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il convenuto non è titolare della posizione giuridica dedotta (ex multis Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766). AR Considerato, come già detto, che allega l'indebito arricchimento di in CP_1
AR quanto beneficiaria del pagamento, si deve concludere che deve essere AR considerata legittimata passiva, poiché in base alle allegazioni, risulta che si sia avvantaggiata di un indebito arricchimento.
Carenza e contraddittorietà della motivazione nel merito
Sulle commissioni di attivazione
Dall'esame del contratto di finanziamento si evince che la somma di euro 1176 costituiva il corrispettivo “per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 5 delle condizioni generali di contratto” .
6 Le attività che dovrebbero giustificare il pagamento sono in realtà attività in parte già previste nella commissione istruttoria (prestazioni e oneri preliminari connessi ala concessione del prestito, quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata) e in parte attività generiche, comprese nell'attività di concessione del finanziamento ovvero meramente eventuali e future.
Più precisamente le prestazioni relative all'attivazione del prestito sono certamente parte dell'attività istruttoria, mentre gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del prestito sono certamente parte dell'attività di finanziamento ove, come nel caso in esame, sia prevista la cessione del quinto che necessariamente implica la gestione dei rapporti con l'amministrazione da cui il cedente dipende.
Inoltre, la gestione del rischio legato al finanziamento (rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare trattenute e di ritardo…)è parte dell'attività imprenditoriale propria dell'istituto bancario e, come tale, remunerata attraverso gli interessi corrispettivi, come gli oneri connessi all'attività di finanziamento.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo, il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria (ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a
7 raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva (ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale (dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione). Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore. AR Considerato che nel caso di specie non ha contestato che le clausole contestate fossero inserite unilateralmente nel contratto/formulario, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre pattuizioni.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018,
n.51.
L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma anche alla sostanza garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
8 E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili,
è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci. AR Le commissioni in favore di sono vessatorie poiché, in violazione degli obblighi di trasparenza, prevedono il pagamento della somma di euro 1685,16 ma non chiariscono in alcun modo la causa del pagamento così determinando uno squilibrio del tutto ingiustificato tra il vantaggio ottenuto dalla banca e l'obbligo di pagamento del consumatore.
E infatti, non solo la clausola non è chiara dal punto di vista dell'esposizione ma neppure dal punto di vista del contenuto.
Costi eventuali
Si tratta di costi riferiti ad eventi possibili per cui si chiede il pagamento a prescindere dall'effettiva realizzazione e dunque di un corrispettivo versato in anticipo e senza alcuna connessione con una prestazione della banca.
9 Nelle commissioni di attivazione è previsto il pagamento per eventi futuri e incerti quali il passaggio ad altre amministrazioni.
Si deve dunque concludere che la clausola del contratto oggetto del giudizio
(commissioni di attivazione lett B contratto) deve essere dichiarata nulla in quanto in violazione delle norme di trasparenza ha determinato uno squilibrio in danno del consumatore (art 33 Cod consumo) prevedendo il versamento di un corrispettivo in assenza di un'effettiva controprestazione.
Deve inoltre essere dichiarata nulla per difetto di causa essendo priva di una rilevante e legittima funzione economica.
E infatti se “causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”(Cass sent n 10490/2006, Cass n 23941/2009, Cass n 8100/2013), si deve concludere che quando, come nel caso in esame, le prestazioni previste nell'ambito del contratto corrispettivo non potevano essere realizzate ovvero erano già previste come obblighi contrattuali e remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre specifiche clausole, le clausole contestate non possono considerarsi validamente pattuite proprio perché mancanti di una valida causa.
Per l'effetto i costi addebitati per i titoli detti non sono dovuti e la domanda di restituzione del pagamento indebito deve ritenersi fondata.
Sulle commissioni di intermediazione
Preso atto della rinuncia alla domanda da parte del si osserva che tale rinuncia CP_1
non è stata accettata dalla controparte appellante e che dunque persiste l'interesse alla riforma della sentenza sul punto.
Va premesso che, come correttamente rilevato dall'appellante, il giudice delle prime cure ha omesso di esaminare le contestazioni relative alle commissioni di intermediazione con particolare riferimento all'eccezione di nullità per carenza di forma scritta.
10 Come si evince dall'esame dei documenti in atti, ha sottoscritto un contratto di CP_1
conferimento incarico per attività di intermediario in favore di CP_2
Le contestazioni di in ordine alla mancanza di un contratto scritto sono del CP_1
tutto infondate.
Del pari infondate risultano le contestazioni svolte nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e relative alla mancanza di una causa giustificativa del contratto.
Contrariamente a quanto sostenuto da l'attività di era del tutto CP_1 CP_2
differente rispetto all'attività istruttoria di cui al contratto di finanziamento e consisteva in una consulenza e assistenza volta ad individuare le opzioni contrattuali più adeguate alle esigenze del nonché alla raccolta dei documenti necessari per CP_1
presentare la domanda di finanziamento.
Si tratta, evidentemente, di un'attività antecedente la conclusione del contratto di finanziamento svolta da un soggetto diverso rispetto all'istituto bancario.
Non vi è dunque duplicazione rispetto alla causa giustificativa della commissione istruttoria.
Tutte le altre contestazioni svolte dal e relative alla circostanza che CP_1 CP_2
non poteva svolgere attività di consulenza attengono ad un profilo differente rispetto alla nullità del contratto e riguardano piuttosto il profilo dell'adempimento, estraneo al presente giudizio.
Né del resto ha contestato di essere stato indotto alla sottoscrizione del CP_1
contratto con con dolo o di essere stato indotto in errore, tanto che non ha CP_2
chiesto l'annullamento del contratto.
Per tutti i motivi detti le contestazioni in relazione alla commissione intermediario devono essere rigettate e la sentenza deve essere riformata relativamente alla motivazione come sopra indicata.
Sui costi di mediazione e sugli interessi
L'appello è fondato sul punto.
11 AR Il giudice delle prime cure ha condannato alla restituzione della somma di euro
400 versata per la mediazione.
Nel giudizio di primo grado risulta in allegato all'atto di citazione il verbale negativo di mediazione e ricevuta di pagamento. Par contesta la legittimità della sentenza sotto questo profilo sia perchè allega che il pagamento non è provato sia perché, secondo le allegazioni dell'appellante, i costi della mediazione obbligatoria dovevano essere sostenuti dalla parte che aveva dato inizio al procedimento. non ha depositato nel presente giudizio la quietanza del pagamento delle spese CP_1
di mediazione, con la conseguenza che la circostanza, non può dirsi provata.
La sentenza deve dunque essere riformata sul punto.
Quanto agli interessi, questi possono essere riconosciuti nei limiti di cui all'art 2033 cc, e cioè come interessi legali dalla domanda, dovendo presumersi la buona fede.
***
Tutto ciò premesso, accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza nella parte in cui dichiara la nullità delle commissioni di intermediazione e nella parte in cui condanna Par a restituire la somma di euro 2016 (commissioni intermediazione) e di euro 400
(costi mediazione) al tasso contrattuale dalla stipula. AR Per l'effetto, dichiarata la nullità delle commissioni di attivazione, condanna alla restituzione della somma di euro 1.176 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione di 1/3 e condanna al pagamento della restante quota. CP_1
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti in ragione di 1/3 e sono poste a carico di per la restante quota. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza nella parte in cui dichiara la Par nullità delle commissioni di intermediazione e nella parte in cui condanna a restituire la somma di euro 2016 (commissioni intermediazione) e di euro 400 (costi mediazione) al tasso contrattuale dalla stipula.
12 AR Per l'effetto, dichiarata la nullità delle commissioni di attivazione, condanna alla restituzione della somma di euro 1.176 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione di 1/3 e condanna al pagamento della restante quota. CP_1
Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare € 2.127,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico dell'appellato.
Sassari li, 15/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2452 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv ARe_1 P.IVA_1
ES LU , che la rappresenta, giusta procura a C.F._1
margine dell'atto di citazione e la difende
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE CAPRERA N.1/O SASSARI , presso lo studio dell'Avv LADU MANUELA che lo rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di C.F._3
citazione e lo difende
APPELLATO
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc) .
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione e per violazione del contraddittorio e delle norme sul litisconsorzio necessario, non essendo stato evocato in giudizio l'intermediario del credito
1 rimettendo la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354, co. 1, CP_2
c.p.c.;
2. respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, per le ragioni esposte in atti o per le altre che verranno ritenute di giustizia, poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, dichiarando la validità delle clausole del contratto intercorso;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
3. accertare e dichiarare che i costi dei terzi non debbano essere rimborsati da
[...]
accertata la carenza di legittimazione passiva della stessa;
Pt_1
4. condannare la parte appellata alla restituzione degli importi corrisposti da
[...]
in adempimento alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata pari ARe_1
ad € 3.592,00 per sorte e spese di mediazione, oltre interessi legali, ed € 1.415,04 per spese di lite, comprensive di accessori di legge (doc. L);
5. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generale oltre
IVA e C.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia ed espressa riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Per l'appellato AR In caso di mancato accoglimento della proposta da parte di , si chiede che il
Giudice si pronunci per la riforma parziale della sentenza di primo grado, AR condannando alla restituzione delle sole commissioni di attivazione, con condanna al pagamento delle spese legali in considerazione del mancato accoglimento della proposta conciliativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto AR
proponeva appello avverso la sentenza n 300/2024 resa dal ARe_1
Giudice di Pace di Sassari in data 18.4.2024 che definiva il giudizio iscritto al RGAC
2 n 928/2022, promosso da contro l'odierna ARe_2
appellante. aveva adito il giudice di primo grado ed aveva allegato che: CP_1
il 10.9.2013 aveva sottoscritto con l'intermediario un contratto di CP_2
conferimento di incarico per la scelta e la concessione di un finanziamento sotto forma di cessioni del quinto con il quale si era impegnato a corrispondere una provvigione pari al 6% della somma lorda mutuata “solo ed esclusivamente qualora il finanziamento richiesto [fosse stato] concesso ed erogato dal finanziatore”; nel medesimo contratto le parti avevano precisato che “le provvigioni dovute dal richiedente [sarebbero state] trattenute direttamente dall'Istituto bancario o dall'intermediario finanziario concedente il finanziamento al momento della sua erogazione”; AR che in data 19.9.2013Leoni aveva stipulato con il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione pro solvendo di quote dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di € 33.600,00 rimborsabile in 120 rate da € 280,00 ciascuna;
Ciò premesso in fatto, aveva eccepito la nullità parziale del contratto, con CP_1
particolare riferimento alle commissioni di attivazione e gestione (euro 1.176), del tutto prive di valida causa giustificativa poiché duplicazione delle commissioni di istruttoria;
commissioni di intermediazione (euro 2016) che costituivano il compenso in favore dell'agente o del mediatore.
Sul punto aveva contestato che il predetto avesse svolto alcuna attività, che il CP_1
compenso trattenuto dalla banca fosse stato effettivamente versato, che l'intermediario fosse effettivamente distinto rispetto all'istituto bancario.
Aveva chiesto dunque che il giudice dichiarasse le clausole dette nulle per mancanza di causa e perché vessatorie ai sensi dell'art 33 lett n e 36 lett c Codice Consumo e perché contrarie ai principi di chiarezza e trasparenza.
Aveva eccepito inoltre la nullità anche sotto il profilo della mancanza di prova scritta del contratto tra il consumatore e l'intermediario.
3 AR Aveva concluso chiedendo che, accertata la nullità parziale del contratto, venisse condannata alla restituzione della somma di euro 3192, oltre euro 400 per spese di mediazione obbligatoria, oltre interessi e spese del giudizio. AR Si era costituita ed aveva contestato la domanda precisando che aveva CP_1
stipulato un contratto con il mediatore creditizio ed aveva pattuito il CP_2
versamento di euro 1.176 quale provvigione per l'attività di intermediazione al fine di sottoscrivere il contratto di finanziamento.
Aveva allegato che il contratto di finanziamento era stato effettivamente sottoscritto e che, secondo le pattuizioni, il compenso era stato trattenuto dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento.
Nel giudizio di primo grado aveva eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito dovendo essere competente il Tribunale di Sassari;
aveva contestato l'eccezione di nullità parziale del contratto sostenendo che le clausole erano valide ed efficaci e che le commissioni di attivazione erano legittime in quanto la particolare complessità dei contratti di finanziamento con cessione del quinto giustificava la previsione dell'attività di istruzione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella prevista nelle commissioni istruttorie.
Quanto alle commissioni di intermediazione aveva esposto che il consumatore aveva liberamente sottoscritto il contratto con accettando le relative pattuizioni. CP_2
Aveva eccepito, con riferimento alle commissioni dette, la propria carenza di legittimazione passiva essendo il compenso dovuto a CP_2
Aveva chiesto il rigetto della domanda anche con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi e delle somme versate per il procedimento di mediazione in quanto sfornite di prova.
Con la sentenza oggi impugnata il giudice delle prime cure aveva accolto la domanda e, accertata la nullità delle “clausole finanziarie” in quanto prive di giustificazione AR causale, aveva condannato alla restituzione, in favore del della somma di CP_1
euro 3192 “oltre interessi dal dì del dovuto al saldo ed euro 400 per spese di mediazione”, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
4 AR Con il presente ricorso chiedeva la riforma totale della sentenza richiamando le motivazioni poste a base delle difese svolte nel giudizio di primo grado e precisando, quanto alla dichiarazione di nullità delle clausole, che la sentenza era generica e che la motivazione era illogica nella parte in cui aveva ritenuto prive di giustificazione causale le commissioni finanziarie senza tenere in alcun conto le motivazioni addotte dal ricorrente.
Sosteneva inoltre che la sentenza era nulla per difetto di motivazione in merito alle commissioni di intermediazione con particolare riferimento alla carenza di legittimazione passiva, per illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mediazione, non provate.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Quanto alle commissioni di attivazione, ribadiva che la previsione era del tutto illegittima poiché prevedeva il corrispettivo per attività che erano già previste dalle commissioni istruttorie;
quanto alle commissioni di intermediazione eccepiva la nullità poiché costituiva duplicazione di costi già remunerati e versati in favore di una società, CP_2
AR collegata ad , in favore della quale erano stati versati i costi di istruttoria e attivazione. AR Quanto alla carenza di legittimazione passiva deduceva che era accipiens del corrispettivo per l'attività di intermediazione e dunque legittimata passiva.
Confermava per il resto le difese svolte nel giudizio di primo grado.
Concludeva come in atti.
Con le memorie conclusionali proponeva la definizione del giudizio alle CP_1
seguenti condizioni: rimborso in favore della banca delle commissioni di intermediazione e metà delle spese legali. AR Tale proposta non veniva accettata da .
5 In diritto
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Sulla nullità della sentenza per motivazione carente
Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva, si osserva che ha proposto CP_1
AR la domanda ex art 2041 cc allegando che si era indebitamente arricchita con il pagamento delle somme inforza di clausole nulle e dunque senza titolo.
Va premesso che la legittimazione passiva, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, deve essere valutata in relazione alla domanda, cioè alle allegazioni dell'attore, e non anche all'effettiva titolarità della posizione, con la conseguenza che la legittimazione manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il convenuto non è titolare della posizione giuridica dedotta (ex multis Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27766). AR Considerato, come già detto, che allega l'indebito arricchimento di in CP_1
AR quanto beneficiaria del pagamento, si deve concludere che deve essere AR considerata legittimata passiva, poiché in base alle allegazioni, risulta che si sia avvantaggiata di un indebito arricchimento.
Carenza e contraddittorietà della motivazione nel merito
Sulle commissioni di attivazione
Dall'esame del contratto di finanziamento si evince che la somma di euro 1176 costituiva il corrispettivo “per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 5 delle condizioni generali di contratto” .
6 Le attività che dovrebbero giustificare il pagamento sono in realtà attività in parte già previste nella commissione istruttoria (prestazioni e oneri preliminari connessi ala concessione del prestito, quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata) e in parte attività generiche, comprese nell'attività di concessione del finanziamento ovvero meramente eventuali e future.
Più precisamente le prestazioni relative all'attivazione del prestito sono certamente parte dell'attività istruttoria, mentre gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del prestito sono certamente parte dell'attività di finanziamento ove, come nel caso in esame, sia prevista la cessione del quinto che necessariamente implica la gestione dei rapporti con l'amministrazione da cui il cedente dipende.
Inoltre, la gestione del rischio legato al finanziamento (rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare trattenute e di ritardo…)è parte dell'attività imprenditoriale propria dell'istituto bancario e, come tale, remunerata attraverso gli interessi corrispettivi, come gli oneri connessi all'attività di finanziamento.
Ciò premesso in fatto, si osserva in diritto che L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo, il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria (ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a
7 raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva (ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale (dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione). Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore. AR Considerato che nel caso di specie non ha contestato che le clausole contestate fossero inserite unilateralmente nel contratto/formulario, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre pattuizioni.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018,
n.51.
L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma anche alla sostanza garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
8 E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili,
è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci. AR Le commissioni in favore di sono vessatorie poiché, in violazione degli obblighi di trasparenza, prevedono il pagamento della somma di euro 1685,16 ma non chiariscono in alcun modo la causa del pagamento così determinando uno squilibrio del tutto ingiustificato tra il vantaggio ottenuto dalla banca e l'obbligo di pagamento del consumatore.
E infatti, non solo la clausola non è chiara dal punto di vista dell'esposizione ma neppure dal punto di vista del contenuto.
Costi eventuali
Si tratta di costi riferiti ad eventi possibili per cui si chiede il pagamento a prescindere dall'effettiva realizzazione e dunque di un corrispettivo versato in anticipo e senza alcuna connessione con una prestazione della banca.
9 Nelle commissioni di attivazione è previsto il pagamento per eventi futuri e incerti quali il passaggio ad altre amministrazioni.
Si deve dunque concludere che la clausola del contratto oggetto del giudizio
(commissioni di attivazione lett B contratto) deve essere dichiarata nulla in quanto in violazione delle norme di trasparenza ha determinato uno squilibrio in danno del consumatore (art 33 Cod consumo) prevedendo il versamento di un corrispettivo in assenza di un'effettiva controprestazione.
Deve inoltre essere dichiarata nulla per difetto di causa essendo priva di una rilevante e legittima funzione economica.
E infatti se “causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”(Cass sent n 10490/2006, Cass n 23941/2009, Cass n 8100/2013), si deve concludere che quando, come nel caso in esame, le prestazioni previste nell'ambito del contratto corrispettivo non potevano essere realizzate ovvero erano già previste come obblighi contrattuali e remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre specifiche clausole, le clausole contestate non possono considerarsi validamente pattuite proprio perché mancanti di una valida causa.
Per l'effetto i costi addebitati per i titoli detti non sono dovuti e la domanda di restituzione del pagamento indebito deve ritenersi fondata.
Sulle commissioni di intermediazione
Preso atto della rinuncia alla domanda da parte del si osserva che tale rinuncia CP_1
non è stata accettata dalla controparte appellante e che dunque persiste l'interesse alla riforma della sentenza sul punto.
Va premesso che, come correttamente rilevato dall'appellante, il giudice delle prime cure ha omesso di esaminare le contestazioni relative alle commissioni di intermediazione con particolare riferimento all'eccezione di nullità per carenza di forma scritta.
10 Come si evince dall'esame dei documenti in atti, ha sottoscritto un contratto di CP_1
conferimento incarico per attività di intermediario in favore di CP_2
Le contestazioni di in ordine alla mancanza di un contratto scritto sono del CP_1
tutto infondate.
Del pari infondate risultano le contestazioni svolte nella comparsa di costituzione nel presente giudizio e relative alla mancanza di una causa giustificativa del contratto.
Contrariamente a quanto sostenuto da l'attività di era del tutto CP_1 CP_2
differente rispetto all'attività istruttoria di cui al contratto di finanziamento e consisteva in una consulenza e assistenza volta ad individuare le opzioni contrattuali più adeguate alle esigenze del nonché alla raccolta dei documenti necessari per CP_1
presentare la domanda di finanziamento.
Si tratta, evidentemente, di un'attività antecedente la conclusione del contratto di finanziamento svolta da un soggetto diverso rispetto all'istituto bancario.
Non vi è dunque duplicazione rispetto alla causa giustificativa della commissione istruttoria.
Tutte le altre contestazioni svolte dal e relative alla circostanza che CP_1 CP_2
non poteva svolgere attività di consulenza attengono ad un profilo differente rispetto alla nullità del contratto e riguardano piuttosto il profilo dell'adempimento, estraneo al presente giudizio.
Né del resto ha contestato di essere stato indotto alla sottoscrizione del CP_1
contratto con con dolo o di essere stato indotto in errore, tanto che non ha CP_2
chiesto l'annullamento del contratto.
Per tutti i motivi detti le contestazioni in relazione alla commissione intermediario devono essere rigettate e la sentenza deve essere riformata relativamente alla motivazione come sopra indicata.
Sui costi di mediazione e sugli interessi
L'appello è fondato sul punto.
11 AR Il giudice delle prime cure ha condannato alla restituzione della somma di euro
400 versata per la mediazione.
Nel giudizio di primo grado risulta in allegato all'atto di citazione il verbale negativo di mediazione e ricevuta di pagamento. Par contesta la legittimità della sentenza sotto questo profilo sia perchè allega che il pagamento non è provato sia perché, secondo le allegazioni dell'appellante, i costi della mediazione obbligatoria dovevano essere sostenuti dalla parte che aveva dato inizio al procedimento. non ha depositato nel presente giudizio la quietanza del pagamento delle spese CP_1
di mediazione, con la conseguenza che la circostanza, non può dirsi provata.
La sentenza deve dunque essere riformata sul punto.
Quanto agli interessi, questi possono essere riconosciuti nei limiti di cui all'art 2033 cc, e cioè come interessi legali dalla domanda, dovendo presumersi la buona fede.
***
Tutto ciò premesso, accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza nella parte in cui dichiara la nullità delle commissioni di intermediazione e nella parte in cui condanna Par a restituire la somma di euro 2016 (commissioni intermediazione) e di euro 400
(costi mediazione) al tasso contrattuale dalla stipula. AR Per l'effetto, dichiarata la nullità delle commissioni di attivazione, condanna alla restituzione della somma di euro 1.176 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione di 1/3 e condanna al pagamento della restante quota. CP_1
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti in ragione di 1/3 e sono poste a carico di per la restante quota. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza nella parte in cui dichiara la Par nullità delle commissioni di intermediazione e nella parte in cui condanna a restituire la somma di euro 2016 (commissioni intermediazione) e di euro 400 (costi mediazione) al tasso contrattuale dalla stipula.
12 AR Per l'effetto, dichiarata la nullità delle commissioni di attivazione, condanna alla restituzione della somma di euro 1.176 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione di 1/3 e condanna al pagamento della restante quota. CP_1
Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 426,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare € 2.127,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico dell'appellato.
Sassari li, 15/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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