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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6255/2023 RG fissata all'udienza del 04/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. CORLIANO' ALESSANDRA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 04/11/2021 presentava all' domanda n. 3930907408465 volta ad ottenere l'invalidità civile. In CP_1 data 26/01/2022, veniva sottoposta a visita ambulatoriale da parte della Commissione medica. In data 15/02/2022, all'esito degli accertamenti medico-legali, veniva notificato il verbale definitivo relativo agli accertamenti sanitari effettuati per l'invalidità civile, cecità civile e sordità nel quale veniva riconosciuta invalida all' 80% con decorrenza dal
04.11.2021.
All'esito negativo della fase amministrativa ha fatto seguito il ricorso per atpo n. 4167/22.
Anche all'esito di tale fase non è stata riconosciuta la invalidità richiesta in quanto il ctu ha
1 confermato il precedente giudizio e – manifestato tempestivo dissenso – parte ricorrente ha proposto la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Diagnosi e giudizio medico legale: esiti di isteroannessiectomia per k ovarico: (9322 = 11%) trattasi di esiti stabilizzati di patologia neoplastica trattata chirurgicamente e con chemioterapia;
attualmente in follow-up clinico e strumentale negativo per recidiva e/o localizzazioni secondarie;
ipoacusia bilaterale: (cod, 4005 = 5%) disturbo della sfera sensoriale caratterizzato da una riduzione della capacità uditiva;
nel caso in oggetto confermato da esame audiometrico con minime ripercussioni sulla vita di relazione – udito sociale conservato); artrosi poliarticolare: (cod. 7004 = 55%) cardiopatia ipertensiva aritmogena: (6441 = 25%): patologia dell'apparato cardio-circolatorio sostenuta da elevati valori di ressione arteriosa e da alterazioni del ritmo cardiaco;
nel caso in attualmente priva di complicanze emodinamiche, adeguatamente controllata da terapia medica;
broncopatia cronica ostruttiva: (6013 = 15%) patologia dell'apparato respiratorio caratterizzata da una alterazione della capacità ventilatoria;
nel caso in esame oggetto di presa in cura da parte di specialista pneumologo e adeguatamente controllata da terapia medica;
ipotiroidismo: (cod. 9322 = 11%) patologia dell'apparato endocrino caratterizzata da una ridotta produzione di ormoni tiroidei;
nel caso in esame adeguatamente controllata da terapia medica sostitutiva.
L' insieme di tali patologie determina una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80%, in accordo con il giudizio medico-legale espresso dalla commissione ASL prima e dal collega
CTU che mi ha preceduto successivamente.
Ciò detto, deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato, potendosi fare proprie le conclusioni del ctu che hanno esaurientemente analizzato la situazione sanitaria della ricorrente. Ed invero tutte le patologie sono adeguatamente sotto controllo sul piano terapico e con scarsa incidenza funzionale ai fini del riconoscimento di una totale incapacità lavorativa.
2 Peraltro, non sono pervenute eccezioni contrastanti il giudizio confermativo del ctu, né nelle note di trattazione in vista della presente udienza si ritrovano argomentazioni – che non siano mero dissenso diagnostico - a smentita delle conclusioni del consulente.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6255/2023, così provvede: accertata una percentuale di invalidità dell'80% risalente a novembre 2022, rigetta il ricorso per il riconoscimento della pensione di inabilità civile;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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