Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Deducibilità delle perdite pregresse ai fini IRES

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la decisione di primo grado. La società consolidante non ha presentato la dichiarazione CN 2015 per l'anno d'imposta 2014, necessaria per l'interruzione del regime di consolidato. L'ultima dichiarazione CN presentata è per l'anno d'imposta 2013, dalla quale non risulta l'interruzione del consolidato.

  • Inammissibile
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere accertativo e violazione art. 36 bis

    La Corte ha qualificato tali questioni come motivi nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 546/92 (oggi art. 70 del d.lgs. 175/2024), poiché non erano state anticipate nel ricorso introduttivo e non derivavano da documenti non conosciuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 122
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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