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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 738/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230106100200000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3686/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 8617 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09720230106100200, emessa a suo carico dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in seguito al controllo formale, eseguito ai sensi dell'articolo n. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, della dichiarazione dei redditi modello
Unico 2019, presentata per l'anno d'imposta 2018.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata DP1 di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'Ente impositore, in sede di “liquidazione”, ha disconosciuto parte delle perdite scomputabili di cui agli anni precedenti, indicate dalla società al rigo RN 4 per complessivi
€ 1.536.479,00, e riconosciute spettanti per soli € 1.219.910,00. Di conseguenza, la differenza fra l'imposta a debito calcolata (€ 94.124,00) e quella versata (€ 18.030,54), pari a € 76.093,46, è stata iscritta a ruolo, maggiorata delle relative sanzioni ed interessi, nonché delle sanzioni dovute per il carente versamento, per € 116,92, del primo acconto IRES.
Tanto premesso la società appellante insiste anche in appello nel sostenere che le perdite indicate nel modello Unico 2019, sono deducibili per avere aderito al regime di tassazione consolidata di gruppo, e ciò sino alla dichiarazione di interruzione presentata in data 27/1/2015, relativa all'anno d'imposta 2014.
Il motivo di gravame è infondato dovendosi confermare la decisione di primo grado nella parte in cui si rileva che la società consolidante non risulta aver presentato la dichiarazione mod. CN (Consolidato
Nazionale e Mondiale) 2015 per l'anno d'imposta 2014 in cui il regime di consolidato sarebbe stato interrotto, posto che l'ultima dichiarazione CN è stata presentata per l'anno d'imposta 2013 e dalla stessa risulta che la controllante si è limitata ad indicare, in riferimento alla controllata Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.r.l., perdite utilizzabili in misura pari a € 15.192.726,00. Nel medesimo modello CN per l'anno d'imposta 2013, non risulta compilato il quadro NI (da presentare nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione) e risultano disattese le istruzioni per la compilazione del modello CN.
In altri termini negli gli atti di causa non trova alcun riscontro la circostanza secondo cui la società ricorrente avrebbe conferito alla consolidante, nel triennio precedente la dichiarazione di interruzione del consolidato nazionale le perdite in contestazione.
Con ulteriore motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata in ordine all'erroneità della decisione in relazione a due motivi aggiunti, proposti con memoria difensiva depositata in primo grado, nella quale si è eccepita la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere accertativo in relazione alla dichiarazione CN 2014 anno 2013, presentata dalla consolidante;
la violazione dell'articolo n. 36 bis del d.P.R. 600/1973, poiché la mancata compilazione del quadro NI del modulo CN 2014, anno 2013, presentato dalla consolidante comporterebbe l'obbligo, per l'Ufficio, di emettere un avviso di accertamento.
AL riguardo va segnalato che l'appellante ha esposto tale questione come se si trattasse di semplici motivi integrativi di quanto esposto in ricorso.
In realtà, entrambe le questioni non risultano in alcun modo anticipate o deducibili sulla base dei motivi esposti in ricorso e, pertanto, vanno qualificate come motivi nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 546/92 (oggi art. 70 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175).
In tal senso è sufficiente richiamare Cass. n. 23528 del 2025 secondo cui l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 738/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8617/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230106100200000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3686/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 8617 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09720230106100200, emessa a suo carico dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in seguito al controllo formale, eseguito ai sensi dell'articolo n. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, della dichiarazione dei redditi modello
Unico 2019, presentata per l'anno d'imposta 2018.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata DP1 di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'Ente impositore, in sede di “liquidazione”, ha disconosciuto parte delle perdite scomputabili di cui agli anni precedenti, indicate dalla società al rigo RN 4 per complessivi
€ 1.536.479,00, e riconosciute spettanti per soli € 1.219.910,00. Di conseguenza, la differenza fra l'imposta a debito calcolata (€ 94.124,00) e quella versata (€ 18.030,54), pari a € 76.093,46, è stata iscritta a ruolo, maggiorata delle relative sanzioni ed interessi, nonché delle sanzioni dovute per il carente versamento, per € 116,92, del primo acconto IRES.
Tanto premesso la società appellante insiste anche in appello nel sostenere che le perdite indicate nel modello Unico 2019, sono deducibili per avere aderito al regime di tassazione consolidata di gruppo, e ciò sino alla dichiarazione di interruzione presentata in data 27/1/2015, relativa all'anno d'imposta 2014.
Il motivo di gravame è infondato dovendosi confermare la decisione di primo grado nella parte in cui si rileva che la società consolidante non risulta aver presentato la dichiarazione mod. CN (Consolidato
Nazionale e Mondiale) 2015 per l'anno d'imposta 2014 in cui il regime di consolidato sarebbe stato interrotto, posto che l'ultima dichiarazione CN è stata presentata per l'anno d'imposta 2013 e dalla stessa risulta che la controllante si è limitata ad indicare, in riferimento alla controllata Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.r.l., perdite utilizzabili in misura pari a € 15.192.726,00. Nel medesimo modello CN per l'anno d'imposta 2013, non risulta compilato il quadro NI (da presentare nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione) e risultano disattese le istruzioni per la compilazione del modello CN.
In altri termini negli gli atti di causa non trova alcun riscontro la circostanza secondo cui la società ricorrente avrebbe conferito alla consolidante, nel triennio precedente la dichiarazione di interruzione del consolidato nazionale le perdite in contestazione.
Con ulteriore motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata in ordine all'erroneità della decisione in relazione a due motivi aggiunti, proposti con memoria difensiva depositata in primo grado, nella quale si è eccepita la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere accertativo in relazione alla dichiarazione CN 2014 anno 2013, presentata dalla consolidante;
la violazione dell'articolo n. 36 bis del d.P.R. 600/1973, poiché la mancata compilazione del quadro NI del modulo CN 2014, anno 2013, presentato dalla consolidante comporterebbe l'obbligo, per l'Ufficio, di emettere un avviso di accertamento.
AL riguardo va segnalato che l'appellante ha esposto tale questione come se si trattasse di semplici motivi integrativi di quanto esposto in ricorso.
In realtà, entrambe le questioni non risultano in alcun modo anticipate o deducibili sulla base dei motivi esposti in ricorso e, pertanto, vanno qualificate come motivi nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 546/92 (oggi art. 70 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175).
In tal senso è sufficiente richiamare Cass. n. 23528 del 2025 secondo cui l'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori.