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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1225/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ZO LO ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla via N. Sole nr. 73
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ZO LO ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla via N. Sole nr. 73
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 16.10.2025.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 13.06.2025, e - premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in Potenza il 18.06.1983 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(il 26.03.1985), (il 09.03.1995), entrambi maggiorenni - hanno dedotto il venir meno Per_2 dell'affectio coniugalis, unitamente all'incompatibilità caratteriale tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco. La casa coniugale sita in Potenza alla via Aria Silvana 132/A sarà assegnata al sig. che ivi già risiede, come Parte_1 da accordo patrimoniale che appresso si espliciterà. La sig.ra trasferirà la Parte_2 propria residenza nell'immobile di via Orazio Gavioli n. 6 di sua nuda proprietà, ove già di fatto risiede, unitamente al figlio , che con la stessa conviverà. Il sig. Per_2 Parte_1 contribuirà al mantenimento del figlio , non economicamente autosufficiente, invalido Per_2 civile e privo di stabile occupazione, versando direttamente allo stesso vita natural durante, la somma mensile di € 400,00, oltre indicizzazione di legge, dazione di cui si fa carico già dal momento della separazione di fatto dei coniugi. I coniugi convengono che la sig.ra Parte_2 asporterà dalla casa familiare i propri effetti personali che ivi sono ancora giacenti;
quanto
[...] agli arredi della casa i coniugi hanno già provveduto bonariamente alla loro divisione e la sig.ra ha già asportato i beni concordati, per cui per tale titolo nulla hanno i coniugi CP_1 reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro. I coniugi, poiché entrambi indipendenti economicamente, si danno reciprocamente atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di qualsivoglia coniuge a favore dell'altro, di somme di danaro periodiche
a titolo alimentare e di mantenimento. Restano fermi gli obblighi a carico di Parte_1 di contribuzione alle spese nell'interesse del figlio non economicamente
[...] Per_2 autosufficiente, sopra quantificato. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine perentorio di giorni 8 dal verificarsi, eventuali mutamenti di residenza e domicilio a mezzo lettera raccomandata ar. In difetto, eventuali comunicazioni e notifiche avverranno, e saranno valide ad ogni effetto di legge, presso il domicilio da ciascuna parte dichiarato nel presente atto.”.
All'udienza del 16.10.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
2 A parziale modifica delle condizioni di separazione relative agli accordi patrimoniali e specificatamente agli immobile in comunione, le parti hanno, poi, concordato di trasferire in futuro gli immobili ubicati in Potenza in favore dei figli e la proprietà residua della casa di Scalea alla sig.ra . Parte_2
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio , maggiorenne ma privo di stabile occupazione Per_2
e gravato da invalidità civile, alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da
[...]
e , con ricorso del 13.06.2025, così provvede: Parte_1 Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Potenza, il 18.06.1983, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, dell'anno 1983, Atto nr. 90, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 23.10.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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