Art. 1. 1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' art. 99 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge".
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' art. 99 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge".