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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 853/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101172.2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101172.2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101172.2022 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato emesso per l'annualità 2017 lamentando: mancato assolvimento dell'onere della prova ex articolo 7, comma 5 bis, decreto legislativo 546-92; nullità per carenza di motivazione;
nullità per illegittima applicazione della metodologia dell'accertamento parziale;
nel merito contestava la ritenuta inesistenza delle prestazioni recate dalle fatture passive, oggetto di recupero.
Nella costituzione dell'Agenzia delle entrate che resisteva all'impugnazione, la Corte tributaria di primo grado di Lucca con sentenza del 18 gennaio 2024, accoglieva il ricorso in relazione al primo motivo di appello, condannando la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 2500.
Secondo il primo Giudice l'ufficio non aveva assolto l'onere probatorio che gli era proprio in base alla formulazione dall'articolo 7, comma 5 bis, non avendo allegato alcun elemento probatorio atto a comprovare l'oggettiva inesistenza delle fatture passive recuperate. Si consideravano insufficienti allo scopo le circostanze addotte al riguardo ed il fatto che il cedente avesse chiuso la propria partita Iva il 31 dicembre 2018 e non avesse presentato dichiarazioni fiscali dall'anno 2016 al 2021.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate per i seguenti punti:
- Si premetteva in fatto che il controllo era relativo alle fatture emesse dal fornitore
Nominativo_1 nei confronti della Resistente_1 in sede di accertamento, richiesta la documentazione del caso, era emerso che i beni acquistati dall'Resistente_1 presso il fornitore Nominativo_1 erano stati contabilizzati quale omaggi di valore unitario inferiore agli euro 50; che l'importo complessivo globale dedotto per omaggi era pari a euro 108.750 e che di questi 73.464 erano registrati come provenienti dal Nominativo_1. Di questa somma solo 11.000 € circa erano stati pagati con mezzi tracciati, mentre il resto era stato saldato in contanti e il Nominativo_1 era l' unico fornitore a fruire di tali modalità di pagamento.
- La società Resistente_1 non aveva fornito altri elementi a riprova dell'effettività delle cessioni ricevute dal Nominativo_1, limitandosi ad esibire alcune penne e alcuni altri gadget.
- il Nominativo_1 non aveva presentato per molti anni dichiarazioni dei redditi né versato imposte, e dal registro delle consegne degli omaggi esibito dalla Resistente_1 in sede di istruttoria, risultava un numero di omaggi consegnati inferiore al numero dei prodotti acquistati.
- La parte quale unico diverso elemento aveva depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Nominativo_1 medesimo che affermava la regolarità delle operazioni e delle consegne.
- L'ufficio sottolineava che a fronte degli indicati elementi circostanziali fortemente indicativi della inesistenza delle prestazioni e della indeducibilità del costo, non era stata data prova contraria, precisando che l' innovazione normativa di cui sopra, non ha inciso sul regime giuridico che regola la distribuzione dell'onere della prova.
In conclusione chiedeva la riforma integrale della sentenza con addebito di spese a carico della parte privata.
Si costituiva a sua volta la società Resistente_1 resistendo all'appello di cui rilevava l'infondatezza:
- gli elementi addotti dall'ufficio sarebbero privi di sufficiente valenza dimostrativa, mancando dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni qualificate.
Si riproponevano poi le questioni rimaste assorbite: nullità dell'accertamento per carenza di motivazione, nullità dell'accertamento per illegittima applicazione della metodologia di accertamento parziale. Nel merito infine si ribadiva che la consegna degli omaggi da parte del cedente era comprovata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Nominativo_1. Si chiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado muove dell'erronea premessa che la riforma dell'art. 7 co 5 bis dpr 546/92, abbia modificato il regime di distribuzione dell'onere della prova, rendendo inammissibile la prova presuntiva.
Si tratta di assunto contrario ai costanti orientamenti della Corte di Cassazione.
La suprema Corte si è già espressa sul punto con l'ordinanza n. 31878/2022 precisando che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”
Orientamento ripreso da con Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 e Cass. ord. n. 2746/ del
31 ottobre 2024 con cui la Cassazione ha confermato la conclusione di cui sopra facendo salva la sussistenza di presunzioni legali;
Principio esteso anche al caso di presunzioni relative di consolidata origine giurisprudenziale, stante la identità del percorso logico- argomentativo, come di recente ribadito dalla ordinanza della Corte di
Cassazione n. 22199/25.
Peraltro va tenuto presente che che ex artt. 109 tuir la prova dell'esistenza del costo incombe sul contribuente che lo deduce.
la Cassazione con riferimento alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell'Iva, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, ha sempre ritenuto che una volta che l'amministrazione ha offerto elementi indiziari circa l'oggettiva inesistenza delle operazioni, si inverte l'onere della prova competendo al contribuente che invoca l'esistenza del costo, la dimostrazione della effettiva esistenza, ferma restando l'insufficienza della l'esibizione della fattura, e dei mezzi di pagamento utilizzati, in quanto nel caso funzionali alla creazione dell'apparenza di regolarità dell'operazione fittizia. Cfr. Cassazione n.
26453/2018; cass. Cassazione n. 28628/2021 e numerose altre conformi.
Scendendo nel merito, occorre quindi vagliare sul punto gli elementi indiziari offerti dall'amministrazione e le prove contrarie addotte dalla parte.
Sotto il primo profilo si tratta di indizi che valutati nel complesso appaiono consistenti e convergenti deponendo nel senso della inesistenza delle operazione: i dati di fatto indicati dall'agenzia non sono mai stati contestati o alcun altro modo smentiti dal contribuente e assumono, complessivamente valutati, consistente significato.
La Resistente_1 aveva portato a costo oltre 108.000,00 euro di gadget dei quali quelli riferibili al fornitore Nominativo_1 ammontavano a ben € 73.464.00 Quest'ultimo era un soggetto che non presentava dichiarazioni dei redditi né versava imposte, e ciò nonostante avrebbe consegnato alla Resistente_1, nel solo anno 2017 gadget per la rilevante somma
€ 73.464: considerando che i pezzi erano di ben modesto valore unitario, cioè penne, portachiavi ecc. si sarebbe trattato di decine di migliaia di i pezzi ( pag. 2 e 3 accertamento ).
Non è stata neppure contestata la circostanza che dal registro delle consegne degli omaggi, esibito dalla
Resistente_1 in sede di istruttoria, risultasse un numero di omaggi consegnati notevolmente inferiore al numero di prodotti (gadget) acquistati.
Altro elemento significativo è che il Nom1 a differenza degli altri fornitori, era stato addirittura saldato in contati per la somma di ben euro 61.744,91 e solo per € 11.719,32, con mezzi tracciati.
A fronte dei presupposti intensi rapporti commerciali, in definitiva non si è trovata nessuna traccia documentale della effettività delle forniture se non qualche penna con il logo aziendale.
Mancano, inspiegabilmente mail o altri documenti dimostrativi dei sottostanti rapporti e dei dettagli delle consegne.
Vi sono in definitiva significative anomalie ed elevati e convergenti ragioni per ritenere che si tratti di operazioni inesistenti.
La prova contraria incombente sulla parte privata è dunque quella relativa alla effettività della prestazione, di cui non è stata addotta traccia alcuna, diversa dalle fatture e dai pochi pagamenti tracciati, elementi come anzidetto insufficienti a fini probatori.
Tanto è grave la lacuna, che addirittura la parte contribuente ha cercato di porvi rimedio ricorrendo a una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dallo stesso Nominativo_1. Ora, anche a voler tacer dell'improprietà del mezzo utilizzato ricadendo la dichiarazione su un proprio comportamento ( e non già su stati qualità personali o fatti come richiesto dalla legge) è appena il caso di osservare che si tratta di affermazione proveniente da soggetto interessato, privo dell'obbligo di verità e quindi con attendibilità e valore probatorio nulli.
Totalmente infondate le censure subordinate richiamate dalla parte appellante e rimaste assorbite nella pronuncia di primo grado.
La motivazione dell'atto è stata più che sufficiente, anzi sovrabbondante, per portare a conoscenza della parte contribuente le ragioni del recupero, mentre l'accertamento è stato emesso ex. 39 comma 1 DPR
600/73 con le modalità̀ dell'art. 41 bis DPR 600/73, quindi non si configurata alcuna violazione delle norme nel senso indicato dalla parte appellata.
Va quindi in riforma della sentenza riconosciuta la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell'accertamento, condanna la parte soccombente alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 2500,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 853/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 30/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 2 e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101172.2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101172.2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101172.2022 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.r.l. aveva impugnato l'avviso di accertamento sopra indicato emesso per l'annualità 2017 lamentando: mancato assolvimento dell'onere della prova ex articolo 7, comma 5 bis, decreto legislativo 546-92; nullità per carenza di motivazione;
nullità per illegittima applicazione della metodologia dell'accertamento parziale;
nel merito contestava la ritenuta inesistenza delle prestazioni recate dalle fatture passive, oggetto di recupero.
Nella costituzione dell'Agenzia delle entrate che resisteva all'impugnazione, la Corte tributaria di primo grado di Lucca con sentenza del 18 gennaio 2024, accoglieva il ricorso in relazione al primo motivo di appello, condannando la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 2500.
Secondo il primo Giudice l'ufficio non aveva assolto l'onere probatorio che gli era proprio in base alla formulazione dall'articolo 7, comma 5 bis, non avendo allegato alcun elemento probatorio atto a comprovare l'oggettiva inesistenza delle fatture passive recuperate. Si consideravano insufficienti allo scopo le circostanze addotte al riguardo ed il fatto che il cedente avesse chiuso la propria partita Iva il 31 dicembre 2018 e non avesse presentato dichiarazioni fiscali dall'anno 2016 al 2021.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate per i seguenti punti:
- Si premetteva in fatto che il controllo era relativo alle fatture emesse dal fornitore
Nominativo_1 nei confronti della Resistente_1 in sede di accertamento, richiesta la documentazione del caso, era emerso che i beni acquistati dall'Resistente_1 presso il fornitore Nominativo_1 erano stati contabilizzati quale omaggi di valore unitario inferiore agli euro 50; che l'importo complessivo globale dedotto per omaggi era pari a euro 108.750 e che di questi 73.464 erano registrati come provenienti dal Nominativo_1. Di questa somma solo 11.000 € circa erano stati pagati con mezzi tracciati, mentre il resto era stato saldato in contanti e il Nominativo_1 era l' unico fornitore a fruire di tali modalità di pagamento.
- La società Resistente_1 non aveva fornito altri elementi a riprova dell'effettività delle cessioni ricevute dal Nominativo_1, limitandosi ad esibire alcune penne e alcuni altri gadget.
- il Nominativo_1 non aveva presentato per molti anni dichiarazioni dei redditi né versato imposte, e dal registro delle consegne degli omaggi esibito dalla Resistente_1 in sede di istruttoria, risultava un numero di omaggi consegnati inferiore al numero dei prodotti acquistati.
- La parte quale unico diverso elemento aveva depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Nominativo_1 medesimo che affermava la regolarità delle operazioni e delle consegne.
- L'ufficio sottolineava che a fronte degli indicati elementi circostanziali fortemente indicativi della inesistenza delle prestazioni e della indeducibilità del costo, non era stata data prova contraria, precisando che l' innovazione normativa di cui sopra, non ha inciso sul regime giuridico che regola la distribuzione dell'onere della prova.
In conclusione chiedeva la riforma integrale della sentenza con addebito di spese a carico della parte privata.
Si costituiva a sua volta la società Resistente_1 resistendo all'appello di cui rilevava l'infondatezza:
- gli elementi addotti dall'ufficio sarebbero privi di sufficiente valenza dimostrativa, mancando dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni qualificate.
Si riproponevano poi le questioni rimaste assorbite: nullità dell'accertamento per carenza di motivazione, nullità dell'accertamento per illegittima applicazione della metodologia di accertamento parziale. Nel merito infine si ribadiva che la consegna degli omaggi da parte del cedente era comprovata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Nominativo_1. Si chiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado muove dell'erronea premessa che la riforma dell'art. 7 co 5 bis dpr 546/92, abbia modificato il regime di distribuzione dell'onere della prova, rendendo inammissibile la prova presuntiva.
Si tratta di assunto contrario ai costanti orientamenti della Corte di Cassazione.
La suprema Corte si è già espressa sul punto con l'ordinanza n. 31878/2022 precisando che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”
Orientamento ripreso da con Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 e Cass. ord. n. 2746/ del
31 ottobre 2024 con cui la Cassazione ha confermato la conclusione di cui sopra facendo salva la sussistenza di presunzioni legali;
Principio esteso anche al caso di presunzioni relative di consolidata origine giurisprudenziale, stante la identità del percorso logico- argomentativo, come di recente ribadito dalla ordinanza della Corte di
Cassazione n. 22199/25.
Peraltro va tenuto presente che che ex artt. 109 tuir la prova dell'esistenza del costo incombe sul contribuente che lo deduce.
la Cassazione con riferimento alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell'Iva, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, ha sempre ritenuto che una volta che l'amministrazione ha offerto elementi indiziari circa l'oggettiva inesistenza delle operazioni, si inverte l'onere della prova competendo al contribuente che invoca l'esistenza del costo, la dimostrazione della effettiva esistenza, ferma restando l'insufficienza della l'esibizione della fattura, e dei mezzi di pagamento utilizzati, in quanto nel caso funzionali alla creazione dell'apparenza di regolarità dell'operazione fittizia. Cfr. Cassazione n.
26453/2018; cass. Cassazione n. 28628/2021 e numerose altre conformi.
Scendendo nel merito, occorre quindi vagliare sul punto gli elementi indiziari offerti dall'amministrazione e le prove contrarie addotte dalla parte.
Sotto il primo profilo si tratta di indizi che valutati nel complesso appaiono consistenti e convergenti deponendo nel senso della inesistenza delle operazione: i dati di fatto indicati dall'agenzia non sono mai stati contestati o alcun altro modo smentiti dal contribuente e assumono, complessivamente valutati, consistente significato.
La Resistente_1 aveva portato a costo oltre 108.000,00 euro di gadget dei quali quelli riferibili al fornitore Nominativo_1 ammontavano a ben € 73.464.00 Quest'ultimo era un soggetto che non presentava dichiarazioni dei redditi né versava imposte, e ciò nonostante avrebbe consegnato alla Resistente_1, nel solo anno 2017 gadget per la rilevante somma
€ 73.464: considerando che i pezzi erano di ben modesto valore unitario, cioè penne, portachiavi ecc. si sarebbe trattato di decine di migliaia di i pezzi ( pag. 2 e 3 accertamento ).
Non è stata neppure contestata la circostanza che dal registro delle consegne degli omaggi, esibito dalla
Resistente_1 in sede di istruttoria, risultasse un numero di omaggi consegnati notevolmente inferiore al numero di prodotti (gadget) acquistati.
Altro elemento significativo è che il Nom1 a differenza degli altri fornitori, era stato addirittura saldato in contati per la somma di ben euro 61.744,91 e solo per € 11.719,32, con mezzi tracciati.
A fronte dei presupposti intensi rapporti commerciali, in definitiva non si è trovata nessuna traccia documentale della effettività delle forniture se non qualche penna con il logo aziendale.
Mancano, inspiegabilmente mail o altri documenti dimostrativi dei sottostanti rapporti e dei dettagli delle consegne.
Vi sono in definitiva significative anomalie ed elevati e convergenti ragioni per ritenere che si tratti di operazioni inesistenti.
La prova contraria incombente sulla parte privata è dunque quella relativa alla effettività della prestazione, di cui non è stata addotta traccia alcuna, diversa dalle fatture e dai pochi pagamenti tracciati, elementi come anzidetto insufficienti a fini probatori.
Tanto è grave la lacuna, che addirittura la parte contribuente ha cercato di porvi rimedio ricorrendo a una dichiarazione sostituiva di atto notorio rilasciata dallo stesso Nominativo_1. Ora, anche a voler tacer dell'improprietà del mezzo utilizzato ricadendo la dichiarazione su un proprio comportamento ( e non già su stati qualità personali o fatti come richiesto dalla legge) è appena il caso di osservare che si tratta di affermazione proveniente da soggetto interessato, privo dell'obbligo di verità e quindi con attendibilità e valore probatorio nulli.
Totalmente infondate le censure subordinate richiamate dalla parte appellante e rimaste assorbite nella pronuncia di primo grado.
La motivazione dell'atto è stata più che sufficiente, anzi sovrabbondante, per portare a conoscenza della parte contribuente le ragioni del recupero, mentre l'accertamento è stato emesso ex. 39 comma 1 DPR
600/73 con le modalità̀ dell'art. 41 bis DPR 600/73, quindi non si configurata alcuna violazione delle norme nel senso indicato dalla parte appellata.
Va quindi in riforma della sentenza riconosciuta la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell'accertamento, condanna la parte soccombente alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 2500,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.