Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1966, n. 887
Articolo 2
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18 novembre 1966
Art. 1.
Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209 .
Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .
Entrata in vigore il 18 novembre 1966
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