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18 novembre 1966
18 novembre 1966
Art. 1.
Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209 .
Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .
Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209 .
Non si applicano altresi' agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 21/03/1997, n. 65Provvedimento: […] Infatti, secondo la scansione tipica che tradizionalmente contraddistingue il reclutamento degli ufficiali in s.p.e. delle forze armate, solo al termine del corso quadriennale, dopo aver superato il corso d'applicazione e quindi acquisito il livello di preparazione superiore (paragonabile a quello necessario per il conseguimento del diploma di laurea), l'ufficiale viene promosso al grado di tenente (cfr. art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", applicabile agli ufficiali della Guardia di finanza in base al disposto dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", salve le successive norme speciali per la Guardia di finanza).Leggi di più...
- sent. 65/97. forze armate·
- trattamento economico·
- omessa inclusione della qualifica di sottotenente·
- determinazione mediante riferimento alla tabella delle qualifiche della polizia di stato·
- riferimento alla sentenza della corte costituzionale n. 277/1991·
- infondatezza.·
- guardia di finanza·
- incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.