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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1143/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUCIANO FABBRINI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO P_ C.F._2
PERUGINI e dell'Avv. ELEONORA SICURANZA;
PARTE APPELLATA avverso l'ordinanza n. 5258/2021 emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Siena in data 21 maggio 2021 e comunicata il 4 giugno 2021.
CONCLUSIONI
In data 20/06/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “l'appellante Sig. si riporta a tutti i precedenti scritti Parte_1 difensivi, contesta il contenuto della memoria di replica depositata da controparte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione sulle già precisate conclusioni”.
Conclusioni precisate il 29.09.2022:
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica, in persona del GOP Dr.ssa Alessandra Verzillo a definizione del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. (R.G. n. 340/2021), perché ingiusta ed errata per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello da ritenersi qui trascritti e conseguentemente, accertato che l'azione proposta dall'appellata ha natura di azione di rivendicazione, dichiarare in via preliminare la domanda improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 18/2010 e nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Attraverso le presenti note parte appellata intende, da un lato, precisare le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già formulate in comparsa di costituzione e risposta e, dall'altro, richiedere a codesta Corte di voler trattenere la causa in decisione”.
Conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, confermare integralmente l'appellata ordinanza del Tribunale di Siena 21 maggio 2021, cronol. n° 5258/21.
Con specifica condanna del per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Pt_1 danni in favore dell'appellata che fin da ora si chiede vengano liquidati in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con l'ordinanza n. 5258/2021, il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da nei confronti dell'ex compagno condannando P_ Parte_1 quest'ultimo a restituire all'attrice l'immobile oggetto di causa e al pagamento delle spese processuali.
Più nel dettaglio, nel febbraio 2021, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. P_ affermando di essere stata costretta, a causa del comportamento violento dell'allora convivente ad abbandonare la casa in cui risiedeva con quest'ultimo e i loro due Parte_1 figli, in Abbadia San Salvatore. In tale abitazione era rimasto, tra le altre cose, anche il mazzo di chiavi di un altro immobile, sito in Campiglia d'Orcia, via della Chiesa, nn. 37/39, di cui l'attrice affermava di essere la proprietaria esclusiva. Ella sosteneva che Parte_1 appropriandosi del mazzo di chiavi suddetto, stava utilizzando l'immobile di Campiglia e, di pagina 2 di 9 conseguenza, chiedeva la restituzione dello stesso ed il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.
Il 9 aprile 2021, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto affermato Parte_1 dall'attrice. In particolare, sosteneva che l'azione avanzata dall'attrice fosse un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.; pertanto, eccepiva l'improcedibilità della causa per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato e non provato. In via preliminare, chiedeva altresì di sospendere la causa ex art. 295
c.p.c., poiché vi era un rapporto di pregiudizialità con un'altra causa, proposta da terzi, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita dell'immobile in
Campiglia d'Orcia.
II. Il Tribunale di Siena, all'udienza del 21 maggio 2021, con ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c., così statuiva:
“Respinge l'istanza di sospensione del giudizio
Respinge l'eccezione di improcedibilità
Accoglie la domanda
Condanna parte resistente Parte_1
- all'immediata restituzione in favore di dell'immobile in Campiglia P_
d'Orcia – via della Chiesa 37/39.
- a rifondere le spese processuali di parte ricorrente che liquida in euro 2.000,00 per compenso, euro 296,00 per spese, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge”.
Il Tribunale, innanzitutto, evidenziava che non poteva accogliersi l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in quanto non vi era identità di soggetti tra il presente giudizio e quello in corso tra parte ricorrente ed altri soggetti.
Il giudice di prime cure, inoltre, decidendo secondo la ragione più liquida, affermava che l'azione proposta non era un'azione di rivendicazione, bensì un'azione di restituzione dell'immobile, che quindi non incideva sui diritti reali;
di conseguenza, non accoglieva l'eccezione di improcedibilità. Infine, accoglieva la domanda della ricorrente poiché il resistente non aveva fornito prova di alcun titolo in forza del quale occupava l'immobile in
Campiglia d'Orcia.
pagina 3 di 9 III. Con atto di citazione del 21 giugno 2021, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, P_
, proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per due motivi di appello:
[...]
1. “Errata qualificazione della natura dell'azione. Difetto di motivazione”;
2. “Errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda”.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
(di seguito anche appellata), nel costituirsi in giudizio, ha contestato P_ tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto la conferma della ordinanza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.06.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto, sebbene si debba ampiamente integrare la motivazione del primo giudice.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto, con motivazione del tutto insufficiente, che l'azione proposta dalla fosse un'azione di restituzione, di natura personale, anziché un'azione di rivendicazione P_ ex art. 948 c.c.
L'azione correttamente qualificata sarebbe poi inammissibile, atteso che presupposto per l'esercizio della rivendica è che l'attore, che assume di essere proprietario del bene, non ne sia in possesso;
viceversa, nel caso in esame, l'attrice sarebbe in possesso dell'immobile. Più precisamente, ad avviso dell'appellante, sia la che il erano nel possesso P_ Pt_1 dell'immobile, detenendone le relative chiavi. Non solo, quindi, non sarebbe vero che la P_
è stata spossessata dell'immobile, ma non sarebbe neanche vero che il occupi il bene Pt_1
pagina 4 di 9 senza titolo, in quanto egli ne avrebbe il possesso legittimo in virtù di una attività commerciale (“affittacamere”) ivi intrapresa dai due ex conviventi sin dal 2012.
In sostanza, si tratterebbe di una situazione di compossesso, con la conseguenza che la ricorrente non potrebbe rivendicare il bene. E l'azione di rivendicazione sarebbe infine altresì infondata per insussistenza della c.d. probatio diabolica della proprietà del bene.
Con il secondo e ultimo motivo, inoltre, il rileva che, poiché il giudizio verte in Pt_1 tema di diritti reali (disciplinato dall'art. 948 c.c.) avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del D.
Lgs. 4 marzo 2010, n. 18.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
1.1 Occorre innanzitutto chiarire la qualifica dell'azione proposta dalla in primo P_ grado.
La questione attiene alla distinzione tra l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione. Tali azioni sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. L'azione personale di restituzione, infatti, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto. L'azione di rivendicazione viene invece chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In particolare, la Suprema Corte, nell'affrontare il tema della distinzione tra azioni di restituzione reale (la rivendicazione) e azione di restituzione personale (la ripetizione di indebito), ha evidenziato che l'azione con la quale un soggetto chiede la restituzione del bene da parte di altro soggetto che lo abbia occupato sine titulo, senza una previa consegna volontaria da parte del precedente detentore del bene medesimo, deve qualificarsi come azione di rivendicazione, poiché, al contrario, l'azione personale di ripetizione postula che ci sia la violazione di un'obbligazione di restituzione e quindi un titolo, un pregresso rapporto pagina 5 di 9 obbligatorio con consegna volontaria del bene, cosa che non accade nell'ipotesi di una occupazione - appunto – sine titulo (v. Cass. SSUU n. 7305/2014).
1.2 Nel caso di specie, a ben vedere, vi è stata una previa consegna volontaria del bene, dalla proprietaria al proprio convivente, basata su un titolo: il rapporto di fiducia e di solidarietà esistente tra le parti in causa in ragione del rapporto di convivenza. È pacifico infatti che, prima della rottura della relazione con il anche quest'ultimo utilizzasse Pt_1
l'immobile con il consenso della Ella, quindi, seppur in modo approssimativo, ricollega P_ la propria pretesa al venir meno del rapporto di fiducia e propone un'azione volta a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa da lei al convenuto.
La consegna del caso in esame è una consegna indiretta, che si realizzava lasciando il mazzo di chiavi dell'immobile nella disponibilità del convivente. La permetteva anche P_ al di utilizzare l'immobile e anzi, in forza del rapporto di fiducia e di affectio tra i due, il Pt_1 aveva una sorta di mandato ad occuparsi (anch'egli) della modesta attività di Pt_1 affittacamere nell'immobile. In sostanza, l'immobile era nella disponibilità anche del a Pt_1 cui la in modalità indiretta, aveva consegnato lo stesso, col mandato di gestire P_ anch'egli il bene;
tuttavia, alla rottura della relazione e del rapporto di fiducia, conseguiva il venir meno del titolo in forza del quale la cosa era stata consegnata e ciò giustifica la proposizione di un'azione di restituzione.
È pur vero che nel ricorso ex art. 702-bis la afferma che il “ha indebitamente P_ Pt_1 cominciato a fare uso proprio di quell'immobile in Campiglia d'Orcia di proprietà della esponente senza averne, appunto, alcun titolo” ma, da un'attenta lettura è chiaro che la ricorrente si riferisca al fatto che il non ha adesso più il titolo per utilizzare l'immobile, Pt_1 titolo che invece in precedenza aveva. Invero, si parla proprio di inizio di utilizzo dell'immobile (“cominciato”) quando è pacifico che ne avesse la disponibilità anche prima;
dunque, quel “cominciato” va riferito ad un inizio di utilizzo senza titolo: prima lo utilizzava con titolo, ora ha incominciato ad utilizzarlo senza titolo. Non un titolo mancante ab origine, ma un titolo che vi era e che adesso non vi è più, come si evince dall'espressione “ha indebitamente cominciato” (con avverbio che peraltro richiama l'azione di ripetizione di indebito/restituzione personale).
In altri termini, non siamo nella medesima ipotesi della c.d. occupazione sine titulo: non vi è una mancanza originaria del titolo in forza del quale il convenuto (odierno appellante)
pagina 6 di 9 utilizzava l'immobile, bensì vi è un titolo (il rapporto di fiducia caratteristico del mandato) che
è venuto meno e tale sopravvenienza giustifica la pretesa alla restituzione.
1.3 Ancora: la ricorrente non ha mai chiesto una declaratoria del proprio diritto di proprietà né di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile. Essa ha invece richiesto solamente la restituzione dell'immobile di sua proprietà (circostanza non contestata) utilizzato dal enza più il consenso della stessa. Pt_1 P_
È pacifico, invero, che le parti affittassero di comune accordo l'immobile per aumentare il reddito familiare ma è altresì pacifico che l'immobile non è di proprietà del bensì della Pt_1 sola Ne deriva che, venuto meno il rapporto di fiducia tra i due, il non ha più P_ Pt_1 alcun titolo per non riconsegnare il bene e, anzi, ha l'obbligo di restituire quanto gli è stato in precedenza volontariamente trasmesso.
In definitiva, la qualificazione dell'azione come azione di restituzione personale (azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 e 2037 c.c.) compiuta in primo grado risulta corretta e, di conseguenza, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
Il rigetto del primo motivo comporta necessariamente altresì il rigetto del secondo motivo di gravame, basato sullo stesso argomento del primo, ossia che l'azione proposta fosse un'azione reale di rivendicazione.
Pertanto, per tutte le ragioni sopraesposte, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza di primo grado confermata.
2. Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., la quale richiede, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass. n. 19948/2023).
In particolare, alla luce della sintetica motivazione del giudice di primo grado che si è pronunciato con ordinanza ex art. 702-ter secondo la ragione più liquida, non può dirsi che la parte soccombente abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo. Pertanto, nessuna condanna ex art. 96 c.p.c.
3. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
Ad avviso del Collegio, il valore di causa non può essere individuato in base all'art. 15
c.p.c., come invece ha fatto l'appellante. Da un'attenta lettura dell'art. 15 c.p.c., infatti, si pagina 7 di 9 evince che esso è applicabile soltanto in cause vertenti su diritti reali. Nel caso di specie, come detto, siamo in presenza di un'azione personale fondata sul venir meno di un titolo obbligatorio e non si discute di un'azione reale. Pertanto, il valore di causa è da considerarsi indeterminabile basso.
In difetto di nota spese, si applica il D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tutte le fasi, quella istruttoria dimezzata tenuto conto della modesta attività di trattazione svolta in questa sede, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3, € 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Ricorrono, infine, nei confronti dell'appellante, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, il quale dovrà essere rideterminato alla luce del valore di causa sopra individuato (indeterminabile basso).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 5258/2021 emessa Parte_1 ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Siena, del 21.05.2021, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese processuali del Parte_1 P_ presente grado, che liquida in complessivi € 8.468,50, per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
pagina 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente Relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1143/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LUCIANO FABBRINI;
Parte_1 C.F._1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARCELLO P_ C.F._2
PERUGINI e dell'Avv. ELEONORA SICURANZA;
PARTE APPELLATA avverso l'ordinanza n. 5258/2021 emessa ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Siena in data 21 maggio 2021 e comunicata il 4 giugno 2021.
CONCLUSIONI
In data 20/06/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “l'appellante Sig. si riporta a tutti i precedenti scritti Parte_1 difensivi, contesta il contenuto della memoria di replica depositata da controparte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione sulle già precisate conclusioni”.
Conclusioni precisate il 29.09.2022:
pagina 1 di 9 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica, in persona del GOP Dr.ssa Alessandra Verzillo a definizione del procedimento ex art. 702-bis c.p.c. (R.G. n. 340/2021), perché ingiusta ed errata per i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello da ritenersi qui trascritti e conseguentemente, accertato che l'azione proposta dall'appellata ha natura di azione di rivendicazione, dichiarare in via preliminare la domanda improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 18/2010 e nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui alla narrativa. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Attraverso le presenti note parte appellata intende, da un lato, precisare le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già formulate in comparsa di costituzione e risposta e, dall'altro, richiedere a codesta Corte di voler trattenere la causa in decisione”.
Conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, confermare integralmente l'appellata ordinanza del Tribunale di Siena 21 maggio 2021, cronol. n° 5258/21.
Con specifica condanna del per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei Pt_1 danni in favore dell'appellata che fin da ora si chiede vengano liquidati in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con l'ordinanza n. 5258/2021, il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da nei confronti dell'ex compagno condannando P_ Parte_1 quest'ultimo a restituire all'attrice l'immobile oggetto di causa e al pagamento delle spese processuali.
Più nel dettaglio, nel febbraio 2021, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. P_ affermando di essere stata costretta, a causa del comportamento violento dell'allora convivente ad abbandonare la casa in cui risiedeva con quest'ultimo e i loro due Parte_1 figli, in Abbadia San Salvatore. In tale abitazione era rimasto, tra le altre cose, anche il mazzo di chiavi di un altro immobile, sito in Campiglia d'Orcia, via della Chiesa, nn. 37/39, di cui l'attrice affermava di essere la proprietaria esclusiva. Ella sosteneva che Parte_1 appropriandosi del mazzo di chiavi suddetto, stava utilizzando l'immobile di Campiglia e, di pagina 2 di 9 conseguenza, chiedeva la restituzione dello stesso ed il risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa.
Il 9 aprile 2021, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto affermato Parte_1 dall'attrice. In particolare, sosteneva che l'azione avanzata dall'attrice fosse un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.; pertanto, eccepiva l'improcedibilità della causa per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato e non provato. In via preliminare, chiedeva altresì di sospendere la causa ex art. 295
c.p.c., poiché vi era un rapporto di pregiudizialità con un'altra causa, proposta da terzi, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita dell'immobile in
Campiglia d'Orcia.
II. Il Tribunale di Siena, all'udienza del 21 maggio 2021, con ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c., così statuiva:
“Respinge l'istanza di sospensione del giudizio
Respinge l'eccezione di improcedibilità
Accoglie la domanda
Condanna parte resistente Parte_1
- all'immediata restituzione in favore di dell'immobile in Campiglia P_
d'Orcia – via della Chiesa 37/39.
- a rifondere le spese processuali di parte ricorrente che liquida in euro 2.000,00 per compenso, euro 296,00 per spese, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge”.
Il Tribunale, innanzitutto, evidenziava che non poteva accogliersi l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in quanto non vi era identità di soggetti tra il presente giudizio e quello in corso tra parte ricorrente ed altri soggetti.
Il giudice di prime cure, inoltre, decidendo secondo la ragione più liquida, affermava che l'azione proposta non era un'azione di rivendicazione, bensì un'azione di restituzione dell'immobile, che quindi non incideva sui diritti reali;
di conseguenza, non accoglieva l'eccezione di improcedibilità. Infine, accoglieva la domanda della ricorrente poiché il resistente non aveva fornito prova di alcun titolo in forza del quale occupava l'immobile in
Campiglia d'Orcia.
pagina 3 di 9 III. Con atto di citazione del 21 giugno 2021, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, P_
, proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per due motivi di appello:
[...]
1. “Errata qualificazione della natura dell'azione. Difetto di motivazione”;
2. “Errata valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità della domanda”.
È stata dunque formulata dall'appellante richiesta di riforma della ordinanza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
(di seguito anche appellata), nel costituirsi in giudizio, ha contestato P_ tutto quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto la conferma della ordinanza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 20.06.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto, sebbene si debba ampiamente integrare la motivazione del primo giudice.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza per aver erroneamente ritenuto, con motivazione del tutto insufficiente, che l'azione proposta dalla fosse un'azione di restituzione, di natura personale, anziché un'azione di rivendicazione P_ ex art. 948 c.c.
L'azione correttamente qualificata sarebbe poi inammissibile, atteso che presupposto per l'esercizio della rivendica è che l'attore, che assume di essere proprietario del bene, non ne sia in possesso;
viceversa, nel caso in esame, l'attrice sarebbe in possesso dell'immobile. Più precisamente, ad avviso dell'appellante, sia la che il erano nel possesso P_ Pt_1 dell'immobile, detenendone le relative chiavi. Non solo, quindi, non sarebbe vero che la P_
è stata spossessata dell'immobile, ma non sarebbe neanche vero che il occupi il bene Pt_1
pagina 4 di 9 senza titolo, in quanto egli ne avrebbe il possesso legittimo in virtù di una attività commerciale (“affittacamere”) ivi intrapresa dai due ex conviventi sin dal 2012.
In sostanza, si tratterebbe di una situazione di compossesso, con la conseguenza che la ricorrente non potrebbe rivendicare il bene. E l'azione di rivendicazione sarebbe infine altresì infondata per insussistenza della c.d. probatio diabolica della proprietà del bene.
Con il secondo e ultimo motivo, inoltre, il rileva che, poiché il giudizio verte in Pt_1 tema di diritti reali (disciplinato dall'art. 948 c.c.) avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per l'omesso esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del D.
Lgs. 4 marzo 2010, n. 18.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
1.1 Occorre innanzitutto chiarire la qualifica dell'azione proposta dalla in primo P_ grado.
La questione attiene alla distinzione tra l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione. Tali azioni sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. L'azione personale di restituzione, infatti, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto. L'azione di rivendicazione viene invece chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
In particolare, la Suprema Corte, nell'affrontare il tema della distinzione tra azioni di restituzione reale (la rivendicazione) e azione di restituzione personale (la ripetizione di indebito), ha evidenziato che l'azione con la quale un soggetto chiede la restituzione del bene da parte di altro soggetto che lo abbia occupato sine titulo, senza una previa consegna volontaria da parte del precedente detentore del bene medesimo, deve qualificarsi come azione di rivendicazione, poiché, al contrario, l'azione personale di ripetizione postula che ci sia la violazione di un'obbligazione di restituzione e quindi un titolo, un pregresso rapporto pagina 5 di 9 obbligatorio con consegna volontaria del bene, cosa che non accade nell'ipotesi di una occupazione - appunto – sine titulo (v. Cass. SSUU n. 7305/2014).
1.2 Nel caso di specie, a ben vedere, vi è stata una previa consegna volontaria del bene, dalla proprietaria al proprio convivente, basata su un titolo: il rapporto di fiducia e di solidarietà esistente tra le parti in causa in ragione del rapporto di convivenza. È pacifico infatti che, prima della rottura della relazione con il anche quest'ultimo utilizzasse Pt_1
l'immobile con il consenso della Ella, quindi, seppur in modo approssimativo, ricollega P_ la propria pretesa al venir meno del rapporto di fiducia e propone un'azione volta a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa da lei al convenuto.
La consegna del caso in esame è una consegna indiretta, che si realizzava lasciando il mazzo di chiavi dell'immobile nella disponibilità del convivente. La permetteva anche P_ al di utilizzare l'immobile e anzi, in forza del rapporto di fiducia e di affectio tra i due, il Pt_1 aveva una sorta di mandato ad occuparsi (anch'egli) della modesta attività di Pt_1 affittacamere nell'immobile. In sostanza, l'immobile era nella disponibilità anche del a Pt_1 cui la in modalità indiretta, aveva consegnato lo stesso, col mandato di gestire P_ anch'egli il bene;
tuttavia, alla rottura della relazione e del rapporto di fiducia, conseguiva il venir meno del titolo in forza del quale la cosa era stata consegnata e ciò giustifica la proposizione di un'azione di restituzione.
È pur vero che nel ricorso ex art. 702-bis la afferma che il “ha indebitamente P_ Pt_1 cominciato a fare uso proprio di quell'immobile in Campiglia d'Orcia di proprietà della esponente senza averne, appunto, alcun titolo” ma, da un'attenta lettura è chiaro che la ricorrente si riferisca al fatto che il non ha adesso più il titolo per utilizzare l'immobile, Pt_1 titolo che invece in precedenza aveva. Invero, si parla proprio di inizio di utilizzo dell'immobile (“cominciato”) quando è pacifico che ne avesse la disponibilità anche prima;
dunque, quel “cominciato” va riferito ad un inizio di utilizzo senza titolo: prima lo utilizzava con titolo, ora ha incominciato ad utilizzarlo senza titolo. Non un titolo mancante ab origine, ma un titolo che vi era e che adesso non vi è più, come si evince dall'espressione “ha indebitamente cominciato” (con avverbio che peraltro richiama l'azione di ripetizione di indebito/restituzione personale).
In altri termini, non siamo nella medesima ipotesi della c.d. occupazione sine titulo: non vi è una mancanza originaria del titolo in forza del quale il convenuto (odierno appellante)
pagina 6 di 9 utilizzava l'immobile, bensì vi è un titolo (il rapporto di fiducia caratteristico del mandato) che
è venuto meno e tale sopravvenienza giustifica la pretesa alla restituzione.
1.3 Ancora: la ricorrente non ha mai chiesto una declaratoria del proprio diritto di proprietà né di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile. Essa ha invece richiesto solamente la restituzione dell'immobile di sua proprietà (circostanza non contestata) utilizzato dal enza più il consenso della stessa. Pt_1 P_
È pacifico, invero, che le parti affittassero di comune accordo l'immobile per aumentare il reddito familiare ma è altresì pacifico che l'immobile non è di proprietà del bensì della Pt_1 sola Ne deriva che, venuto meno il rapporto di fiducia tra i due, il non ha più P_ Pt_1 alcun titolo per non riconsegnare il bene e, anzi, ha l'obbligo di restituire quanto gli è stato in precedenza volontariamente trasmesso.
In definitiva, la qualificazione dell'azione come azione di restituzione personale (azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 e 2037 c.c.) compiuta in primo grado risulta corretta e, di conseguenza, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
Il rigetto del primo motivo comporta necessariamente altresì il rigetto del secondo motivo di gravame, basato sullo stesso argomento del primo, ossia che l'azione proposta fosse un'azione reale di rivendicazione.
Pertanto, per tutte le ragioni sopraesposte, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza di primo grado confermata.
2. Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c., la quale richiede, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata (Cass. n. 19948/2023).
In particolare, alla luce della sintetica motivazione del giudice di primo grado che si è pronunciato con ordinanza ex art. 702-ter secondo la ragione più liquida, non può dirsi che la parte soccombente abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo. Pertanto, nessuna condanna ex art. 96 c.p.c.
3. Fermo restando la statuizione di prime cure sulle spese di primo grado, occorre, da ultimo, liquidare le spese per il presente grado di giudizio.
Ad avviso del Collegio, il valore di causa non può essere individuato in base all'art. 15
c.p.c., come invece ha fatto l'appellante. Da un'attenta lettura dell'art. 15 c.p.c., infatti, si pagina 7 di 9 evince che esso è applicabile soltanto in cause vertenti su diritti reali. Nel caso di specie, come detto, siamo in presenza di un'azione personale fondata sul venir meno di un titolo obbligatorio e non si discute di un'azione reale. Pertanto, il valore di causa è da considerarsi indeterminabile basso.
In difetto di nota spese, si applica il D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tutte le fasi, quella istruttoria dimezzata tenuto conto della modesta attività di trattazione svolta in questa sede, parametri medi, valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3, € 3.470,00 fase 4, in tutto € 8.468,50, oltre accessori di legge indicati nel dispositivo.
Ricorrono, infine, nei confronti dell'appellante, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, il quale dovrà essere rideterminato alla luce del valore di causa sopra individuato (indeterminabile basso).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 5258/2021 emessa Parte_1 ex art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale di Siena, del 21.05.2021, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare a le spese processuali del Parte_1 P_ presente grado, che liquida in complessivi € 8.468,50, per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore Carlo Breggia
Nota
pagina 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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